Art. 14 
 
                      Trattamento di trasferta 
 
  1. Al personale non direttivo e non dirigente del  Corpo  nazionale
dei  vigili  del  fuoco  inviato  in  missione,  oltre  alla  normale
retribuzione, compete: 
    a) una indennita' di trasferta pari a: 
      euro 20,66 per ogni periodo di ventiquattro ore  di  trasferta,
ivi comprese le ore di viaggio; 
      un  importo  determinato  proporzionalmente  per  ogni  ora  di
trasferta, ivi comprese le ore di viaggio, in caso  di  trasferte  di
durata inferiore alle ventiquattro ore o  per  le  ore  eccedenti  le
ventiquattro ore, in caso  di  trasferte  di  durata  superiore  alle
ventiquattro ore; 
    b) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i  viaggi
in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel
limite del costo del biglietto; per i viaggi in aereo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14  settembre  2011,
n. 148; 
    c) un'indennita' supplementare pari al cinque per cento del costo
del biglietto aereo e del dieci per cento del costo per treno e nave; 
    d) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o  dei
taxi ovvero delle spese relative al trasporto del materiale  e  degli
strumenti occorrenti al personale  per  l'espletamento  dell'incarico
affidato,  nei  casi  preventivamente  individuati   ed   autorizzati
dall'amministrazione; 
    e) il  compenso  per  lavoro  straordinario,  in  presenza  delle
relative autorizzazioni, nel caso che  l'attivita'  lavorativa  nella
sede della trasferta si protragga per un tempo superiore  al  normale
orario di lavoro previsto per la giornata; si considera, a tal  fine,
esclusivamente il tempo effettivamente lavorato, ivi compreso  quello
di conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata, con
obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di  eventuali  altri
beni dell'amministrazione trasportati con esso. 
  2. Resta fermo che il personale, in occasione dello svolgimento  di
missioni all'interno del territorio nazionale, e'  tenuto  a  fruire,
per il vitto  e  per  l'alloggio,  delle  apposite  idonee  strutture
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 98, della legge
12 novembre 2011, n. 183. Laddove dette strutture non siano esistenti
e disponibili, previa attestazione dei dirigenti preposti  alle  sedi
centrali e territoriali  in  cui  e'  svolta  la  missione  e  previa
autorizzazione del dirigente  che  dispone  l'invio  in  missione  al
personale compete, sulla base di idonea documentazione: 
    a) per le trasferte di durata non inferiore a otto  ore  solo  il
rimborso per un pasto nel limite attuale di euro 22,26; 
    b) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il rimborso
della spesa sostenuta per il  pernottamento  in  un  albergo  fino  a
quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di complessivi  euro
44,26, per i due pasti giornalieri; 
    c) nei casi di missione continuativa nella medesima localita'  di
durata non inferiore a trenta giorni, il rimborso della spesa per  il
pernottamento  in  residenza  turistico  alberghiera   di   categoria
corrispondente  a  quella  ammessa  per  l'albergo,  purche'  risulti
economicamente  piu'  conveniente  rispetto  al  costo  medio   della
categoria consentita nella medesima localita'. 
  3. Al personale inviato in  trasferta  a  supporto  di  delegazioni
ufficiali dell'amministrazione, indipendentemente dalla qualifica  di
appartenenza, spettano i rimborsi e le agevolazioni  previsti  per  i
componenti della predetta delegazione. 
  4. Le attivita' svolte in particolari situazioni operative che  non
consentono  di  fruire,  durante  le  trasferte,  del  pasto  o   del
pernottamento per mancanza di strutture e  servizi  di  ristorazione,
sono cosi' individuate, a titolo esemplificativo: 
    a) attivita' di  protezione  civile  nelle  situazioni  di  prima
urgenza e di soccorso tecnico urgente; 
    b) attivita' di riparazione e controllo  urgente  di  impianti  e
apparecchiature; 
    c) attivita' di esercitazione o che comportino imbarchi immediati
su mezzi aeronautici e marittimi. 
  5. Al personale che svolge le attivita' di cui al comma 4 spetta la
somma forfettaria onnicomprensiva e giornaliera di euro  20,66  lordi
in luogo del rimborso del costo per il pasto e di  euro  20,66  lordi
per il pernottamento. 
  6. Al personale che fruisce del rimborso di cui al comma  2  spetta
l'indennita' di cui al comma 1, lettera a), primo alinea, ridotta del
settanta per cento; non e'  ammessa  in  nessun  caso  l'opzione  per
l'indennita' di trasferta in misura intera. 
  7. Al personale inviato in trasferta  spetta  un'anticipazione  non
inferiore al settantacinque per  cento  del  trattamento  complessivo
presumibilmente maturato ai sensi del presente articolo. 
  8. L'indennita' di cui al comma 1, lettera a), non spetta  in  caso
di trasferte di durata  inferiore  alle  quattro  ore.  Nel  caso  di
sostituzioni necessarie per assicurare la composizione delle  squadre
di soccorso nell'ambito del territorio provinciale in cui insiste  la
sede di servizio, il dipendente si avvale della mensa obbligatoria di
servizio,  qualora  disponibile  ovvero   ha   diritto   ai   servizi
sostitutivi della mensa. Resta fermo il riconoscimento  dei  rimborsi
previsti dall'articolo 12, ultimo  comma,  della  legge  18  dicembre
1973, n. 836. 
  9. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973,  n.  836,
l'indennita' di cui al comma 1, lettera a),  non  spetta  laddove  la
sede di destinazione coincida con la localita' di residenza ovvero di
dimora abituale,  comunicata  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  3,
lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica  28  febbraio
2012, n. 64. 
  10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo  i
primi  duecentoquaranta  giorni  di  trasferta   continuativa   nella
medesima localita'. 
  11. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento di
trasferta, ivi compreso quello  relativo  alle  missioni  all'estero,
rimane disciplinato dal regio decreto 3 giugno 1926,  n.  941,  dalla
legge 18 dicembre 1973, n. 836, dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n.  513,
e successive modifiche e integrazioni. 
  12. E' disapplicato, limitatamente al personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a  decorrere  dal
31 dicembre 2021, l'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di
lavoro del  24  aprile  2002  integrativo  del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del  comparto  delle  aziende  e  amministrazioni
autonome dello Stato sottoscritto in data 24 maggio 2000. 
 
          Note all'art. 14: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   18   del
          decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  recante  «Ulteriori
          misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per  lo
          sviluppo», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148: 
                «Art.  18.  (Voli  in  classe  economica).  -  1.   I
          Parlamentari, gli  amministratori  pubblici,  i  dipendenti
          delle amministrazioni dello Stato, centrali e  periferiche,
          anche  a  ordinamento  autonomo,  gli   amministratori,   i
          dipendenti e i componenti degli enti e organismi  pubblici,
          di  aziende  autonome  e  speciali,  di  aziende  a  totale
          partecipazione  pubblica,   di   autorita'   amministrative
          indipendenti o  di  altri  enti  pubblici  e  i  commissari
          straordinari che, per gli spostamenti e le missioni  legate
          a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al
          Consiglio d'Europa utilizzano il mezzo di trasporto  aereo,
          volano in classe economica.  Resta  fermo  quanto  previsto
          dall'articolo 1, comma 216, della legge 23  dicembre  2005,
          n. 266. All'articolo 1, comma 468, della legge 27  dicembre
          2006, n. 296, le parole «al  personale  con  qualifica  non
          inferiore a dirigente di  prima  fascia  e  alle  categorie
          equiparate, nonche'» sono soppresse.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 98,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  «Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato. (Legge di stabilita' 2012)»: 
                «98. Il personale appartenente  alle  amministrazioni
          statali  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, in occasione delle missioni all'interno  del
          territorio nazionale fuori della sede ordinaria di  impiego
          per motivi di servizio, e' tenuto a fruire, per il vitto  e
          l'alloggio, delle apposite strutture delle  amministrazioni
          di appartenenza, ove esistenti e disponibili.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  e  dell'articolo
          12, ultimo comma, della legge  18  dicembre  1973,  n.  836
          recante   «Trattamento   economico   di   missione   e   di
          trasferimento dei dipendenti statali»: 
                «Art. 3. - Per le missioni di durata  inferiore  alle
          24 ore l'indennita' di trasferta spetta in  ragione  di  un
          ventiquattresimo della  diaria  interna  per  ogni  ora  di
          missione.  Sulle  misure  orarie  risultanti   va   operato
          l'arrotondamento per eccesso a lira intera. 
                Ai fini dell'applicazione del  precedente  comma,  le
          frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono  trascurate.  Le
          altre sono arrotondate ad ora intera. 
                L'indennita'  di  trasferta  non  e'  dovuta  per  le
          missioni compiute: 
                  a) nelle ore diurne, quando  siano  inferiori  alle
          quattro ore. Agli effetti del computo si sommano i  periodi
          di effettiva durata interessanti la stessa giornata; 
                  b) nella localita' di  abituale  dimora,  anche  se
          distante piu'  di  10  chilometri  dall'ordinaria  sede  di
          servizio; 
                  c) nell'ambito della circoscrizione o  zona  quando
          la missione sia svolta come normale servizio d'istituto dal
          personale  di  vigilanza   o   di   custodia,   quali,   in
          particolare, ufficiali e guardiani idraulici,  ufficiali  e
          guardiani di bonifica, cantonieri stradali; 
                  d) nelle localita' distanti meno di  10  chilometri
          dalla residenza comunale, ovvero  dall'ufficio  o  impianto
          dove il dipendente presta servizio se  questi  ultimi  sono
          ubicati in localita' isolate.» 
                «I rimborsi di cui al presente articolo competono per
          tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio
          anche se il personale non acquista titolo all'indennita' di
          trasferta.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, lettera
          o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
          2012, n. 64, recante «Regolamento  di  servizio  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo  140
          del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: 
                «3. Al fine di garantire  la  migliore  qualita'  del
          servizio, il personale del Corpo nazionale, in coerenza con
          gli specifici compiti istituzionali, deve in particolare: 
                  a) - n) (omissis) 
                  o)  comunicare   all'Amministrazione   la   propria
          residenza e, ove non  coincidente,  la  dimora  temporanea,
          nonche' ogni successivo mutamento delle stesse;» 
              - Il regio decreto  3  giugno  1926,  n.  941,  recante
          «Indennita' al personale dell'amministrazione  dello  Stato
          incaricato di  missione  all'estero»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134. 
              -  La  legge  18  dicembre  1973,  n.   836,   recante:
          «Trattamento economico di missione e di  trasferimento  dei
          dipendenti statali» e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1973, n. 333. 
              -  La  legge  26  luglio   1978,   n.   417,   recante:
          «Adeguamento del trattamento economico  di  missione  e  di
          trasferimento dei dipendenti statali» e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1978, n. 219. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio
          1978, n. 513, recante: «Trattamento economico di missione e
          di trasferimento dei  dipendenti  civili  dello  Stato»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6  settembre  1978,  n.
          249.