Art. 5 
 
                         Indennita' mensile 
 
  1. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il  personale  non
direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli
di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  previste
per l'anno 2020 dall'articolo  20,  comma  1,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020,  n.  120,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2020  sono
incrementate  degli  importi  mensili  lordi  e  rideterminate  negli
importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il  personale  non
direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli
di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  previste
per l'anno 2021 dall'articolo  20,  comma  1,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020,  n.  120,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021  sono
incrementate  degli  importi  mensili  lordi  e  rideterminate  negli
importi mensili lordi, di cui alle seguenti tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. Le misure vigenti dell'indennita' mensile per il  personale  non
direttivo e non dirigente dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli
di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  previste
per l'anno 2021 dall'articolo  20,  comma  1,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere
dal  2022  sono  incrementate   degli   importi   mensili   lordi   e
rideterminate negli importi  mensili  lordi,  di  cui  alle  seguenti
tabelle: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 2 e 3 assorbono gli
importi degli incrementi attribuiti, rispettivamente, dal 1°  gennaio
2020 e dal 1° gennaio 2021. 
  5. Le misure mensili di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corrisposte  per
tredici mensilita'. 
  6. Sono confermate le misure  dell'indennita'  mensile  per  l'anno
2019 previste dall'articolo 3, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 marzo 2018, n. 47. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  20,  comma   1,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo  2018,  n.
          47, recante: «Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco per  la  valorizzazione  a  livello
          retributivo, delle peculiari condizioni di impiego»: 
                «2. Per effetto degli incrementi di cui al  comma  1,
          le misure vigenti dell'indennita' mensile del personale non
          direttivo e non dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del  fuoco  sono  rideterminate  nei  valori  di  cui  alla
          seguente  tabella  con  le  decorrenze  in   corrispondenza
          indicate: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico