Art. 6 
 
            Effetti sugli assegni personali riassorbibili 
 
  1.  Gli  effetti  retributivi  derivanti  dall'applicazione   degli
articoli 2, 4 e 5 del presente  decreto  costituiscono  miglioramenti
economici ai sensi  dell'articolo  261  del  decreto  legislativo  13
ottobre  2005,  n.  217,  dell'articolo  12,  comma  5,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  e  dell'articolo  14-sexies  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97. 
 
          Note all'art. 6: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  261  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante:  «Ordinamento
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  a
          norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252»: 
                «Art. 261 (Clausola di salvaguardia  retributiva).  -
          1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a
          seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli
          superiori ovvero delle operazioni  di  primo  inquadramento
          previste  dal  presente  decreto,  consegua,  a  titolo  di
          assegni fissi  e  continuativi,  ivi  compresi  gli  scatti
          convenzionali, un trattamento economico inferiore a  quello
          in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o
          degli inquadramenti  medesimi,  l'eccedenza  e'  attribuita
          sotto  forma  di  assegno  ad  personam   pensionabile   da
          riassorbire con i successivi miglioramenti economici.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12,  comma  5,  del
          decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante:
          «Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: 
                  «5. Al personale assegnato al Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco e al Ministero  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali compete, a decorrere  dall'effettivo
          transito, l'assegno ad  personam  di  cui  all'articolo  8,
          comma 1, lettera  a),  numero  2),  ultimo  periodo,  della
          legge.» 
                - Si riporta il  testo  dell'articolo  14-sexies  del
          decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  97,   recante:
          «Disposizioni recanti modifiche al  decreto  legislativo  8
          marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  nonche'  al  decreto
          legislativo  13   ottobre   2005,   n.   217,   concernente
          l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei  vigili
          del  fuoco,  e  altre  norme  per  l'ottimizzazione   delle
          funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai  sensi
          dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 14-sexies (Clausola di salvaguardia e ulteriori
          disposizioni  per  il  personale  appartenente  al   gruppo
          sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme  Rosse  e  alla  banda
          musicale  del  Corpo  nazionale).   -   1.   Al   personale
          appartenente al gruppo sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme
          Rosse  e  alla  banda  musicale  del  Corpo  nazionale   si
          applicano  e  continuano  ad   applicarsi,   laddove   piu'
          favorevoli,  le  disposizioni  in  materia  di  trattamenti
          retributivi e previdenziali previsti per il  personale  del
          Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonche' gli
          incrementi retributivi previsti dall'articolo 15. 
                2. Nelle more dell'adozione del regolamento  previsto
          dall'articolo  126,  comma  1,  lettera  b),  del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i  vigenti  limiti  di
          eta' per l'accesso ai ruoli della banda musicale del  Corpo
          nazionale non si applicano alle procedure assunzionali  non
          ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. 
                3. Nelle more dell'adozione del regolamento  previsto
          dall'articolo  131,  comma  1,  lettera  b),  del   decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  per  particolari
          discipline sportive il bando di concorso  puo'  individuare
          l'eta' per l'accesso  al  ruolo  degli  atleti  del  gruppo
          sportivo vigili del fuoco  Fiamme  Rosse  entro  un  limite
          minimo  di  diciassette  anni  e  un  limite   massimo   di
          trentacinque anni.»