Art. 7 Indennita' di impiego operativo 1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, impiegato nel dispositivo di soccorso ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, e' riconosciuta l'indennita' di impiego operativo. 2. L'indennita' di impiego operativo compete al personale di cui al comma 1, inserito nei turni continuativi 12/24-12/48, nei turni 12/36, nei turni 12/12-12/60 o in altre tipologie di turnazione individuate o da individuarsi con accordi integrativi nazionali, nei limiti dei turni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto. 3. L'indennita' di impiego operativo sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori che vengono contestualmente disapplicati per il personale di cui al comma 1: a) indennita' di turno di cui all'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 26 maggio 2004 e per le turnazioni di cui all'articolo 3 del relativo accordo stralcio sottoscritto in data 28 luglio 2004; b) indennita' operativa per il soccorso esterno di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. 4. Le misure dell'indennita' di cui al comma 1 e delle relative maggiorazioni orarie sono stabilite rispettivamente in euro 11,50 per ciascun turno di dodici ore e: a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e per ciascuna ora tra le 22 e le 6; b) in euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara e per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno 2022, per le attivita' svolte dal personale di cui al comma 1, e' riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilita' e dell'esperienza professionale maturata, una maggiorazione dell'indennita' di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 6.448.677 annui: euro 2,00 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore; euro 2,30 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra; euro 2,60 a turno in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto, di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; euro 2,70 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale; euro 2,80 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale. 6. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere destinate, in particolare, ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 4, a decorrere dall'anno 2022. 7. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con l'indennita' di cui agli articoli 8 e 9 e con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 8. L'indennita' di cui al comma 1 non compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo. 9. In occasione della partecipazione a eventi calamitosi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che prevedono maggiorazioni al trattamento economico accessorio spettante al medesimo personale. 10. Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269. 11. Gli oneri di cui al comma 4 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante: «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: «Art. 62 (Articolazione del dispositivo di soccorso). - 1. Il Corpo nazionale assicura in modo continuativo e su tutto il territorio nazionale, ivi compreso nelle acque interne e nel mare, gli interventi di soccorso, utilizzando lo specifico dispositivo costituito da personale, mezzi e sistemi che ne consentono l'immediato impiego. Fanno parte del dispositivo di soccorso: a) le sale operative di livello provinciale, regionale e nazionale; b) le squadre di soccorso, ivi comprese le componenti specialistiche e specializzate; c) le colonne mobili regionali; d) i servizi di supporto tecnico-logistico all'attivita' di soccorso. 2. I dispositivi di soccorso sono predisposti, diretti, gestiti ed impiegati sotto la responsabilita' dei dirigenti delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che nel rispetto dei livelli di responsabilita' richiesta si avvalgono delle figure del sistema di coordinamento direzione e controllo. Oltre alle squadre ed alle componenti operative presenti nel turno, i dispositivi di soccorso possono essere integrati con personale in turno di reperibilita', in accordo con quanto previsto dalle procedure negoziali, da squadre e mezzi predisposti a seguito della stipula di convenzioni o accordi di programma, finalizzati ad assicurare l'incremento dei servizi operativi sul territorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 3. Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere altresi' integrato, in caso di contingenti necessita', con personale operativo che presta orario di lavoro giornaliero, o in servizio a qualsiasi titolo, ovvero trattenuto o richiamato in servizio, secondo disposizioni del dirigente responsabile." - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante: «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.», come modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Orario di lavoro). - 1. Per orario di lavoro si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio. 1-bis. Il personale di cui al titolo I, capo I e capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all'attivita' di soccorso, svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: dodici ore di lavoro diurno, di seguito indicato «turno diurno», ventiquattro ore di riposo, dodici ore di lavoro comprensive delle ore notturne, di seguito indicato «turno notturno», quarantotto ore di riposo, nel presente decreto definita turnazione 12/24 - 12/48, di norma articolato in orario 8:00-20:00 e 20:00-8:00. Sono ammesse diverse articolazioni dei turni continuativi di servizio assicurando almeno 11 ore di riposo tra due turni di lavoro. 1-ter. Il personale impiegato nei turni di servizio di cui al comma 1-bis effettua 1.602 ore di lavoro all'anno corrispondenti a 133,5 turni di servizio di dodici ore ciascuno, al netto del congedo ordinario. Sono fatte salve le assenze normativamente o contrattualmente previste. 1-quater. Le ulteriori ore prestate in eccedenza, per effetto della articolazione dei turni di servizio di cui al comma 1-bis, sono compensate con turni di riposo programmati nel calendario annuale. 2. L'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali per tutto il personale. Esso e' articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuita', che richiedano orari continuativi, anche nelle ore pomeridiane, o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentano particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici. 3. L'orario di lavoro e' funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Le rispettive articolazioni sono determinate dai dirigenti responsabili degli uffici garantendo la concertazione di cui all'articolo 35. A tal fine, l'orario di lavoro viene determinato sulla base di seguenti criteri: ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; miglioramento della qualita' delle prestazioni; ampliamento della fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza; miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: orario articolato su 5 giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell'orario di obbligo; l'orario articolato su 6 giorni si svolge di norma per 6 ore continuative antimeridiane; orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera; turnazioni nel caso di attivita' i cui risultati non siano conseguibili mediante l'adozione di altre tipologie di orario; orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo di cui al presente comma. 4. Sono fatte salve le esigenze degli uffici individuati nell'allegato1aldecreto ministeriale n. 151 del 22 aprile 1999, che potranno adottare un orario di lavoro individuale superiore ai 5 giorni settimanali. In tali uffici, e' possibile, tuttavia, articolare l'orario di lavoro dei dipendenti su 5 giorni spostando la giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, in altro giorno garantendo la concertazione di cui all'articolo 35. 5. Dopo massimo 6 ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non puo' essere inferiore ai 30 minuti. Sono fatte salve le condizioni diversamente disciplinate. 6.Nell'articolazione dell'orario ordinario puo' essere ammessa, se concordata in ambito locale,garantendo la concertazione di cui all'articolo 35, la seguente flessibilita' in entrata ed in uscita che, di norma, potra' essere pari a: a) fino a un'ora di anticipo; b) fino a un'ora di ritardo. L'orario flessibile deve essere considerato un sistema rigidamente programmato. Eventuali ritardi in entrata, cosi' come uscite anticipate, devono essere recuperati. Nessun recupero puo' essere concesso per spontanei anticipi e/o prolungamenti dell'orario di lavoro.» Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo - quadriennio normativo 2002-2005 - biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 26 maggio 2004 e' pubblicato nella GU Serie Generale n.138 del 15-06-2004 - Suppl. Ordinario n. 111. - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251, recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»: «Art. 7 (Indennita' operativa per il soccorso esterno). - 1. A decorrere dall'anno 2010, la quota parte delle risorse di cui all'articolo 17, comma 35-quinquies, del decreto-legge 1°luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 3 agosto 2009, n. 102, pari ad euro 11.000.000, confluisce nel Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007per essere utilizzata ai fini della corresponsione di una speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno. 2. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009, n. 2, versate all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota del 58,38 per cento vengono destinate, mediante riassegnazione da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'integrazione del Fondo di cui al comma 1 per essere utilizzate per le finalita' indicate dal medesimo comma. 3. L'indennita' di cui al comma 1, pari a 4 euro per turno, viene attribuita al personale del settore operativo inserito nei turni continuati e nelle turnazioni particolari di cui all'articolo 45 del CCNL del 5 aprile 1996, ivi compreso il personale specialista, qualificato e delle colonne mobili regionali compreso nell'attivita' di soccorso. 4. L'indennita' di cui al comma 1 e' attribuita altresi' al personale operativo che effettua orario giornaliero e turnazioni 12/36, nel caso in cui, per eccezionali esigenze di servizio derivanti anche da situazioni di emergenza, anche locali, venga inserito nel dispositivo di soccorso ed impiegato nell'attivita' operativa. 5. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta a fronte di ogni turno di servizio di 12 ore prestato e per il massimo di 133 turni annui. 6. L'indennita' di cui al comma 1 non e' attribuibile al personale operativo parzialmente inidoneo. 7. Le integrazioni del Fondo di cui al comma 1 con risorse effettivamente affluite all'entrata di bilancio, relative a prestazioni svolte nell'anno 2009, saranno utilizzate per le attivita' di soccorso tecnico urgente di cui ai precedenti commi, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007. 8. A decorrere dal 2010, ai sensi del comma 2, l'indennita' e' incrementata da un minimo di 2,5 euro ad un massimo di 4 euro. La misura minima dell'incremento verra' corrisposta, al solo titolo di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. 9. La contrattazione integrativa individuera' ulteriori destinazioni non comprese nel presente articolo entro i limiti delle risorse finanziarie previste nei precedenti commi. 10. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.» - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante: «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252»: «Art. 19 (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene: a) (omissis) b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.» - Per il testo dell'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: «Art. 29 (Ruoli del personale specialista). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche: a) ruoli delle specialita' aeronaviganti; b) ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori. 2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui e' direttamente responsabile. 3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.» - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 recante: "Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»: «Art. 6 (Fondo di amministrazione). - 1. Il Fondo di amministrazione per il personale non direttivo e non dirigente, gia' costituito da quota parte delle risorse di cui all'art. 47 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), come integrato da quota parte di quelle di cui all'art. 25 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003) e dall'art. 5 del CCNL 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-2005), relativi al personale dei vigili del fuoco, nonche' da quota parte delle risorse per particolari servizi resi, determinate sulla base delle vigenti disposizioni, e' incrementato dei seguenti importi: a) per l'anno 2007: euro 258.000; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008: euro 5.210.000. 2. Gli importi di cui alle letterea) eb) del precedente comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. L'utilizzo del predetto Fondo e' definito con le modalita' e i criteri di cui all'art. 48 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), con esclusione delle letteree) edf), come integrato dall'art. 26 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003), in sede di accordo integrativo nazionale previsto dall'art.38deldecreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ed in quanto compatibile con il medesimo decreto legislativo. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.» - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato»: «Art. 6 (Indennita' di servizio notturno). - Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e agli operai dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti a servizi di istituto, siano effettuate, anche a turno, nelle ore comprese fra le 22 e le 6, compete una indennita' oraria di servizio notturno di L. 100. L'indennita' per servizio notturno compete in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate e non e' cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.» - Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-87, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo»: «Art. 101 (Indennita' notturne e festive). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 la misura dell'indennita' oraria notturna e festiva spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' di L. 1.500. 2. Al personale in turno di servizio a Capodanno, Pasqua, 1°Maggio, Ferragosto e Natale l'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta in misura doppia.»