Art. 7 
 
                   Indennita' di impiego operativo 
 
  1. Al fine  di  strutturare  con  criteri  maggiormente  funzionali
all'attivita' di servizio l'attribuzione degli emolumenti  accessori,
erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale
non direttivo e non dirigente del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco appartenente ai ruoli operativi e ai ruoli speciali antincendio
(AIB) a esaurimento, impiegato nel dispositivo di soccorso  ai  sensi
dell'articolo 62 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
febbraio 2012, n. 64, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, e' riconosciuta l'indennita' di impiego operativo. 
  2. L'indennita' di impiego operativo compete al personale di cui al
comma 1, inserito  nei  turni  continuativi  12/24-12/48,  nei  turni
12/36, nei turni 12/12-12/60  o  in  altre  tipologie  di  turnazione
individuate o da individuarsi con accordi integrativi nazionali,  nei
limiti dei turni di cui all'articolo 8  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall'articolo 17  del
presente decreto. 
  3.  L'indennita'  di  impiego  operativo  sostituisce  i   seguenti
istituti   retributivi   accessori   che   vengono    contestualmente
disapplicati per il personale di cui al comma 1: 
    a) indennita' di turno  di  cui  all'articolo  22  del  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  delle   aziende   e
amministrazioni autonome dello Stato del 26  maggio  2004  e  per  le
turnazioni di  cui  all'articolo  3  del  relativo  accordo  stralcio
sottoscritto in data 28 luglio 2004; 
    b)  indennita'  operativa  per  il  soccorso   esterno   di   cui
all'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
novembre 2010, n. 251. 
  4. Le misure dell'indennita' di cui al comma  1  e  delle  relative
maggiorazioni orarie sono stabilite rispettivamente in euro 11,50 per
ciascun turno di dodici ore e: 
    a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e  per
ciascuna ora tra le 22 e le 6; 
    b) in euro 2,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua,
Festa del lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara e  per  ciascuna
ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi. 
  5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno 2022,  per
le attivita' svolte dal personale di cui al comma 1, e' riconosciuta,
in ragione della qualifica di appartenenza,  del  connesso  grado  di
responsabilita'  e  dell'esperienza   professionale   maturata,   una
maggiorazione dell'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  nelle
misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 6.448.677
annui: 
    euro 2,00 a turno in favore del personale con qualifica di vigile
del fuoco esperto con scatto convenzionale  e  di  vigile  del  fuoco
coordinatore; 
    euro 2,30 a turno in favore del personale con qualifica di vigile
del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra; 
    euro 2,60 a turno in favore del personale con qualifica  di  capo
squadra esperto, di capo reparto, di capo reparto esperto con  scatto
convenzionale e di ispettore antincendi di cui all'articolo 19, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    euro 2,70 a turno  in  favore  del  personale  con  qualifica  di
ispettore antincendi esperto e di ispettore  antincendi  esperto  con
scatto convenzionale; 
    euro 2,80 a turno  in  favore  del  personale  con  qualifica  di
ispettore  antincendi  coordinatore   e   di   ispettore   antincendi
coordinatore con scatto convenzionale. 
  6. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 133,  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'articolo 20, comma 4,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni
dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,  nell'ambito  degli  accordi
integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono  essere  destinate,  in
particolare, ad incrementare le misure di cui alle lettere  a)  e  b)
del comma 4, a decorrere dall'anno 2022. 
  7.  L'indennita'  di  cui  al  comma  1  non  e'   cumulabile   con
l'indennita' di cui  agli  articoli  8  e  9  e  con  gli  emolumenti
spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  che
espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo  29  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 
  8. L'indennita'  di  cui  al  comma  1  non  compete  al  personale
dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che  permane
nel settore operativo. 
  9. In  occasione  della  partecipazione  a  eventi  calamitosi  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per  i  quali  il
Consiglio  dei  ministri  ha  deliberato  lo  stato   di   emergenza,
continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  che  prevedono
maggiorazioni  al  trattamento  economico  accessorio  spettante   al
medesimo personale. 
  10. Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di  cui
all'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  29
novembre 2007 delle risorse di cui all'articolo 7, commi 1 e  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 19  novembre  2010,  n.  251.
Limitatamente al personale non direttivo e non  dirigente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati  l'articolo  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  1975,  n.  146,  e
l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18  maggio
1987, n. 269. 
  11. Gli oneri di cui al comma 4 rimangono a  valere  sul  fondo  di
amministrazione di cui all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 29 novembre 2007. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  febbraio  2012,  n.  64,
          recante: «Regolamento di servizio del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo  140  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»: 
                «Art. 62 (Articolazione del dispositivo di soccorso).
          - 1. Il Corpo nazionale assicura in modo continuativo e  su
          tutto il territorio nazionale,  ivi  compreso  nelle  acque
          interne e nel mare, gli interventi di soccorso, utilizzando
          lo specifico dispositivo costituito da personale,  mezzi  e
          sistemi che ne consentono l'immediato impiego. Fanno  parte
          del dispositivo di soccorso: 
                  a)  le  sale  operative  di  livello   provinciale,
          regionale e nazionale; 
                  b)  le  squadre  di  soccorso,  ivi   comprese   le
          componenti specialistiche e specializzate; 
                  c) le colonne mobili regionali; 
                  d)  i   servizi   di   supporto   tecnico-logistico
          all'attivita' di soccorso. 
                2.  I  dispositivi  di  soccorso  sono   predisposti,
          diretti, gestiti ed impiegati sotto la responsabilita'  dei
          dirigenti delle strutture centrali e periferiche del  Corpo
          nazionale, che nel rispetto dei livelli di  responsabilita'
          richiesta  si  avvalgono  delle  figure  del   sistema   di
          coordinamento direzione e controllo. Oltre alle squadre  ed
          alle componenti operative presenti nel turno, i dispositivi
          di soccorso possono essere integrati con personale in turno
          di reperibilita', in  accordo  con  quanto  previsto  dalle
          procedure negoziali,  da  squadre  e  mezzi  predisposti  a
          seguito  della  stipula  di  convenzioni   o   accordi   di
          programma,  finalizzati  ad  assicurare  l'incremento   dei
          servizi operativi sul territorio, secondo  quanto  previsto
          dalle disposizioni vigenti. 
                3. Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2,
          puo' essere altresi'  integrato,  in  caso  di  contingenti
          necessita', con personale operativo che  presta  orario  di
          lavoro giornaliero,  o  in  servizio  a  qualsiasi  titolo,
          ovvero  trattenuto  o  richiamato  in   servizio,   secondo
          disposizioni del dirigente responsabile." 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7   maggio   2008   recante:
          «Recepimento  dell'accordo  sindacale  integrativo  per  il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco.»,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 8 (Orario di lavoro). - 1. Per orario di lavoro
          si intende il periodo di tempo giornaliero durante il quale
          ciascun  dipendente  assicura  la  prestazione   lavorativa
          nell'ambito dell'orario di servizio. 
                1-bis. Il personale di cui al titolo I, capo I e capo
          II, del  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
          addetto   all'attivita'   di   soccorso,    svolge    turni
          continuativi di servizio  aventi,  in  linea  generale,  la
          seguente articolazione: dodici ore  di  lavoro  diurno,  di
          seguito  indicato  «turno  diurno»,  ventiquattro  ore   di
          riposo,  dodici  ore  di  lavoro  comprensive   delle   ore
          notturne, di seguito indicato «turno notturno», quarantotto
          ore di riposo, nel  presente  decreto  definita  turnazione
          12/24 - 12/48, di norma articolato in orario  8:00-20:00  e
          20:00-8:00. Sono ammesse diverse  articolazioni  dei  turni
          continuativi di  servizio  assicurando  almeno  11  ore  di
          riposo tra due turni di lavoro. 
                1-ter. Il personale impiegato nei turni  di  servizio
          di cui al comma 1-bis effettua 1.602 ore di lavoro all'anno
          corrispondenti a 133,5 turni  di  servizio  di  dodici  ore
          ciascuno, al netto del congedo ordinario. Sono fatte  salve
          le assenze normativamente o contrattualmente previste. 
                1-quater. Le ulteriori ore prestate in eccedenza, per
          effetto della articolazione dei turni di servizio di cui al
          comma  1-bis,  sono  compensate   con   turni   di   riposo
          programmati nel calendario annuale. 
                2. L'orario di lavoro e' di 36  ore  settimanali  per
          tutto il personale. Esso e' articolato  su  cinque  giorni,
          fatte  salve  le  esigenze  di  servizio  da  erogarsi  con
          carattere   di   continuita',    che    richiedano    orari
          continuativi, anche nelle ore  pomeridiane,  o  prestazioni
          per  tutti  i  giorni  della  settimana  o  che  presentano
          particolari esigenze di collegamento con  le  strutture  di
          altri uffici pubblici. 
                3. L'orario di lavoro  e'  funzionale  all'orario  di
          servizio  e  di  apertura  al   pubblico.   Le   rispettive
          articolazioni sono determinate dai  dirigenti  responsabili
          degli   uffici   garantendo   la   concertazione   di   cui
          all'articolo 35. A  tal  fine,  l'orario  di  lavoro  viene
          determinato sulla base di seguenti criteri: 
                  ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; 
                  miglioramento della qualita' delle prestazioni; 
                  ampliamento della fruibilita' dei servizi da  parte
          dell'utenza; 
                  miglioramento dei  rapporti  funzionali  con  altri
          uffici ed altre amministrazioni. 
              Per  la  realizzazione  dei  suddetti  criteri  possono
          essere adottate, anche coesistendo, le  seguenti  tipologie
          di orario: 
                  orario articolato su 5  giorni:  si  attua  con  la
          prosecuzione  della  prestazione   lavorativa   nelle   ore
          pomeridiane;  le  prestazioni  pomeridiane  possono   avere
          durata e collocazione diversificata fino  al  completamento
          dell'orario di obbligo; 
                  l'orario articolato su 6 giorni si svolge di  norma
          per 6 ore continuative antimeridiane; 
                  orario flessibile: si realizza con la previsione di
          fasce temporali entro le quali sono consentiti l'inizio  ed
          il termine della prestazione lavorativa giornaliera; 
                  turnazioni nel caso di attivita'  i  cui  risultati
          non  siano  conseguibili  mediante  l'adozione   di   altre
          tipologie di orario; 
                  orario plurisettimanale: consiste nel ricorso  alla
          programmazione di calendari di  lavoro  plurisettimanali  e
          annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei  ore
          settimanali nel rispetto del monte ore complessivo  di  cui
          al presente comma. 
                4.  Sono  fatte  salve  le  esigenze   degli   uffici
          individuati nell'allegato1aldecreto ministeriale n. 151 del
          22 aprile 1999, che potranno adottare un orario  di  lavoro
          individuale superiore ai  5  giorni  settimanali.  In  tali
          uffici, e'  possibile,  tuttavia,  articolare  l'orario  di
          lavoro dei dipendenti su 5 giorni spostando la giornata  di
          riposo  infrasettimanale,  di  regola  coincidente  con  il
          sabato, in altro giorno garantendo la concertazione di  cui
          all'articolo 35. 
                5. Dopo massimo 6 ore  continuative  di  lavoro  deve
          essere prevista una pausa  che  comunque  non  puo'  essere
          inferiore ai 30 minuti.  Sono  fatte  salve  le  condizioni
          diversamente disciplinate. 
                6.Nell'articolazione   dell'orario   ordinario   puo'
          essere ammessa, se concordata in  ambito  locale,garantendo
          la  concertazione  di  cui  all'articolo  35,  la  seguente
          flessibilita' in entrata ed in uscita che, di norma, potra'
          essere pari a: 
                  a) fino a un'ora di anticipo; 
                  b) fino a un'ora di ritardo. 
              L'orario flessibile deve essere considerato un  sistema
          rigidamente  programmato.  Eventuali  ritardi  in  entrata,
          cosi' come uscite anticipate, devono essere recuperati. 
              Nessun recupero  puo'  essere  concesso  per  spontanei
          anticipi e/o prolungamenti dell'orario di lavoro.» 
              Il Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  per  il
          comparto delle  Amministrazioni  autonome  dello  Stato  ad
          ordinamento autonomo - quadriennio  normativo  2002-2005  -
          biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 26 maggio 2004
          e' pubblicato nella GU Serie Generale n.138 del  15-06-2004
          - Suppl. Ordinario n. 111. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  19  novembre  2010,  n.  251,
          recante:  «Recepimento  dell'accordo   sindacale   per   il
          personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco (biennio economico 2008-2009)»: 
                «Art.  7  (Indennita'  operativa  per   il   soccorso
          esterno). - 1. A decorrere dall'anno 2010, la  quota  parte
          delle risorse di cui all'articolo 17,  comma  35-quinquies,
          del decreto-legge 1°luglio 2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 3 agosto 2009, n.  102,  pari  ad
          euro 11.000.000, confluisce nel  Fondo  di  amministrazione
          per il personale non  direttivo  e  non  dirigente  di  cui
          all'articolo 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29  novembre  2007per  essere  utilizzata  ai  fini   della
          corresponsione di una speciale indennita' operativa per  il
          servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno. 
                2. Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 28 gennaio 2009,  n.  2,  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato, nella quota del 58,38
          per cento vengono  destinate,  mediante  riassegnazione  da
          effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, all'integrazione del Fondo di cui al comma  1  per
          essere utilizzate per le finalita'  indicate  dal  medesimo
          comma. 
                3. L'indennita' di cui al comma 1, pari a 4 euro  per
          turno, viene attribuita al personale del settore  operativo
          inserito  nei   turni   continuati   e   nelle   turnazioni
          particolari di cui all'articolo 45 del CCNL  del  5  aprile
          1996, ivi compreso il personale specialista, qualificato  e
          delle colonne mobili regionali compreso  nell'attivita'  di
          soccorso. 
                4. L'indennita' di  cui  al  comma  1  e'  attribuita
          altresi'  al  personale  operativo  che   effettua   orario
          giornaliero e  turnazioni  12/36,  nel  caso  in  cui,  per
          eccezionali  esigenze  di  servizio  derivanti   anche   da
          situazioni di emergenza, anche locali, venga  inserito  nel
          dispositivo  di  soccorso   ed   impiegato   nell'attivita'
          operativa. 
                5. L'indennita' di cui al comma 1  e'  corrisposta  a
          fronte di ogni turno di servizio di 12 ore prestato  e  per
          il massimo di 133 turni annui. 
                6. L'indennita' di cui al comma 1 non e' attribuibile
          al personale operativo parzialmente inidoneo. 
                7. Le integrazioni del Fondo di cui al  comma  1  con
          risorse effettivamente affluite  all'entrata  di  bilancio,
          relative  a  prestazioni  svolte  nell'anno  2009,  saranno
          utilizzate per le attivita' di soccorso tecnico urgente  di
          cui  ai  precedenti  commi,  con  le   modalita'   previste
          dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 novembre 2007. 
                8. A decorrere  dal  2010,  ai  sensi  del  comma  2,
          l'indennita' e' incrementata da un minimo di 2,5 euro ad un
          massimo di 4 euro. La misura minima dell'incremento  verra'
          corrisposta, al solo  titolo  di  anticipazione,  a  valere
          sulle risorse del Fondo di cui al comma 1. 
                9.   La   contrattazione   integrativa   individuera'
          ulteriori destinazioni non comprese nel  presente  articolo
          entro i  limiti  delle  risorse  finanziarie  previste  nei
          precedenti commi. 
                10. Le somme di cui al comma 1  non  comprendono  gli
          oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.» 
                - Si riporta il  testo  dell'articolo  19,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.
          217,  recante:  «Ordinamento  del   personale   del   Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco  a  norma  dell'articolo  2
          della L. 30 settembre 2004, n. 252»: 
              «Art. 19 (Accesso al ruolo degli ispettori antincendi).
          - 1.  L'accesso  alla  qualifica  di  ispettore  antincendi
          avviene: 
                a) (omissis) 
                b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili,
          mediante concorso interno per titoli ed esami,  consistenti
          in una prova scritta e  una  prova  orale,  al  quale  puo'
          partecipare il personale appartenente al ruolo  dei  vigili
          del fuoco  che  abbia  maturato  almeno  quindici  anni  di
          effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e  dei  capi
          reparto.» 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 133, della  legge
          27 dicembre 2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  20,  comma   4,   del
          decreto-legge  16  luglio  2020,  n.76,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  29  del  citato
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: 
                «Art. 29 (Ruoli del personale specialista). - 1. Sono
          istituiti  i  seguenti  ruoli  del  personale   del   Corpo
          nazionale che espleta funzioni specialistiche: 
                  a) ruoli delle specialita' aeronaviganti; 
                  b)  ruoli  delle   specialita'   nautiche   e   dei
          sommozzatori. 
              2. Fermi restando  i  livelli  di  coordinamento  e  di
          sovraordinazione funzionale previsti dal presente  decreto,
          il personale specialista, quando interviene  congiuntamente
          al  personale  degli  altri  ruoli  che  espleta   funzioni
          operative,  effettua  le  valutazioni  di   competenza   in
          relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui
          e' direttamente responsabile. 
              3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e'
          fissata nella tabella A allegata al presente decreto.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica del 29 novembre  2007  recante:
          "Recepimento dell'accordo sindacale per  il  personale  non
          direttivo e non dirigente del Corpo  nazionale  dei  vigili
          del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al
          biennio economico 2006-2007»: 
                «Art. 6 (Fondo di amministrazione). - 1. Il Fondo  di
          amministrazione  per  il  personale  non  direttivo  e  non
          dirigente, gia' costituito da quota parte delle risorse  di
          cui all'art.  47  del  CCNL  24  maggio  2000  (quadriennio
          normativo 1998-2001 e biennio  economico  1998-1999),  come
          integrato da quota parte di quelle di cui all'art.  25  del
          CCNL  26  maggio  2004  (biennio  economico  2002-2003)   e
          dall'art. 5 del CCNL 7  dicembre  2005  (biennio  economico
          2004-2005), relativi al personale  dei  vigili  del  fuoco,
          nonche'  da  quota  parte  delle  risorse  per  particolari
          servizi  resi,  determinate  sulla   base   delle   vigenti
          disposizioni, e' incrementato dei seguenti importi: 
                  a) per l'anno 2007: euro 258.000; 
                  b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere  dal
          2008: euro 5.210.000. 
              2. Gli importi di cui alle letterea) eb) del precedente
          comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e  l'IRAP  a
          carico dello Stato.  Quelli  afferenti  all'anno  2007  non
          hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 
              3. L'utilizzo del predetto Fondo  e'  definito  con  le
          modalita' e i criteri di cui all'art. 48 del CCNL 24 maggio
          2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e  biennio  economico
          1998-1999),  con  esclusione  delle  letteree)  edf),  come
          integrato dall'art. 26 del CCNL  26  maggio  2004  (biennio
          economico  2002-2003),  in  sede  di  accordo   integrativo
          nazionale  previsto  dall'art.38deldecreto  legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217,  ed  in  quanto  compatibile  con  il
          medesimo decreto legislativo. 
              4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di competenza sono conservate  per  le  medesime  esigenze,
          nell'anno successivo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, recante:
          «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre
          1973, n. 734, concernente la corresponsione  di  indennita'
          di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed
          agli operai dello Stato»: 
                «Art. 6 (Indennita' di  servizio  notturno).  -  Agli
          impiegati civili, di ruolo e non di ruolo,  e  agli  operai
          dello Stato le cui prestazioni di lavoro ordinario inerenti
          a servizi di istituto, siano  effettuate,  anche  a  turno,
          nelle ore comprese fra le 22 e le 6, compete una indennita'
          oraria di servizio notturno di L. 100. 
              L'indennita' per servizio notturno compete  in  ragione
          delle ore di servizio  effettivamente  prestate  e  non  e'
          cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  18  maggio  1987,  n.   269,
          recante:  «Norme  risultanti  dalla   disciplina   prevista
          dall'accordo   sindacale,   per   il   triennio    1985-87,
          riguardante il  comparto  del  personale  dipendente  dalle
          aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad  ordinamento
          autonomo»: 
                «Art. 101 (Indennita' notturne e  festive).  -  1.  A
          decorrere dal 31 dicembre 1987  la  misura  dell'indennita'
          oraria notturna e festiva spettante al personale del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e' di L. 1.500. 
                2. Al personale in turno  di  servizio  a  Capodanno,
          Pasqua, 1°Maggio, Ferragosto e Natale l'indennita'  di  cui
          al comma precedente e' corrisposta in misura doppia.»