Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, oltre alle  definizioni  contenute
nel regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 aprile 2019, si applicano le seguenti: 
    a) «TIC»: Tecnologia dell'Informazione e della Comunicazione; 
    b) «Regolamento»: Titolo III del regolamento  (UE)  2019/881  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  aprile  2019,  relativo
all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea  per  la  cibersicurezza,  e
alla  certificazione   della   cibersicurezza   per   le   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il  regolamento
(UE) n. 526/2013; 
    c) «quadro  europeo  di  certificazione»:  il  Regolamento  ed  i
successivi  sistemi  europei  di  certificazione  adottati  a   norma
dell'articolo 49 del Regolamento; 
    d) «messa  a  disposizione  sul  mercato»:  la  fornitura  di  un
prodotto TIC o di un servizio TIC per la distribuzione, il consumo  o
l'uso sul mercato  dell'Unione  Europea  nel  corso  di  un'attivita'
commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 
    e) «richiamo»:  qualsiasi  provvedimento  volto  ad  ottenere  la
restituzione di un prodotto TIC che e' gia'  stato  reso  disponibile
all'utilizzatore finale; 
    f) «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a
disposizione sul mercato di un prodotto  TIC  o  servizio  TIC  nella
catena della fornitura; 
    g)  «vigilanza  del  mercato»:   le   attivita'   svolte   ed   i
provvedimenti  adottati  dall'  Agenzia  e  dalle   altre   autorita'
pubbliche competenti per garantire che i prodotti TIC, i servizi  TIC
ed i processi TIC ad  essi  collegati  siano  conformi  ai  requisiti
stabiliti dal quadro europeo di certificazione e non pregiudichino la
salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della  protezione  del
pubblico interesse; 
    h) «Agenzia»: l'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale  di  cui
all'articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2021,  n.  109,  designata
dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del medesimo decreto-legge, per
l'Italia,  quale  autorita'   nazionale   di   certificazione   della
cybersicurezza, di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento; 
    i) «standard» o «norma»: una specifica tecnica,  adottata  da  un
organismo  di  normazione  riconosciuto  ai  sensi  dell'articolo  2,
paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 
    l) «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base  di
una richiesta della Commissione  Europea  ai  fini  dell'applicazione
della   legislazione   dell'Unione   sull'armonizzazione   ai   sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 1, lettera c),  del  regolamento
(UE) n. 1025/2012; 
    m)  «Organismo  di  accreditamento»:  l'organismo  autorizzato  a
svolgere l'attivita' di accreditamento nel territorio dello Stato, ai
sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 11, del  regolamento  (CE)
765/2008, designato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 22 dicembre 2009 in attuazione dell'articolo 4,  comma  2,  della
legge 23 luglio 2009, n. 99; 
    n) «autorizzazione»: provvedimento con il quale l'Agenzia accerta
il possesso, a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera  f),  del
Regolamento, di  requisiti  specifici  o  supplementari  a  cui  sono
soggetti gli organismi di valutazione  della  conformita'  per  poter
operare   nell'ambito   di   uno   specifico   sistema   europeo   di
certificazione, in aggiunta a quanto gia' previsto nell'allegato  del
Regolamento; 
    o) «abilitazione»: provvedimento con il quale l'Agenzia accerta i
requisiti necessari affinche' un esperto o un  laboratorio  di  prova
possa coadiuvare l'Agenzia nelle attivita' di vigilanza  nazionale  o
di rilascio dei certificati di cybersicurezza; 
    p)  «laboratorio  di  prova»:  organismo  di  valutazione   della
conformita' che svolge verifiche documentali e/o prove in  base  alle
norme armonizzate europee ed  agli  standard  e  specifiche  tecniche
nell'ambito  del  sistema  europeo  di  certificazione  in   cui   e'
accreditato; 
    q) «organismo di certificazione»: organismo di valutazione  della
conformita' che emette certificati europei di cybersicurezza in  base
alle norme armonizzate europee ed agli  standard  di  riferimento  ai
sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento  per
il sistema di certificazione in cui e' accreditato; 
    r) «elenco dei  laboratori  di  prova  e  degli  esperti  per  le
attivita' di vigilanza nazionale»: registro aggiornato dei laboratori
di  prova  e  degli  esperti  abilitati  dall'Agenzia  ad  effettuare
attivita' di valutazione di  sicurezza  informatica  nell'ambito  dei
compiti di vigilanza nazionale dell'Agenzia; 
    s) «elenco dei  laboratori  di  prova  e  degli  esperti  per  le
attivita' di certificazione»: registro aggiornato dei  laboratori  di
prova e degli esperti abilitati dall'Agenzia ad effettuare  attivita'
di valutazione di sicurezza informatica nell'ambito  dei  compiti  di
rilascio dei certificati di cybersicurezza dell'Agenzia; 
    t) «Organismo di Certificazione della  Sicurezza  Informatica»  o
«OCSI»: organismo  di  certificazione  dell'Agenzia,  accreditato  ai
sensi dell'articolo 60, paragrafo 2, del  Regolamento,  istituito  ai
sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
98 del 27 aprile 2004; 
    u) «dichiarazione UE di conformita'»: attestazione di conformita'
rilasciata da un fabbricante di prodotti TIC o fornitore  di  servizi
TIC ai sensi  dell'articolo  53,  paragrafo  1,  del  regolamento  UE
2019/881, a seguito del processo di  autovalutazione  di  conformita'
previsto dallo stesso articolo; 
    v) «emittenti delle dichiarazioni di conformita' UE»: i  soggetti
di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento UE 2019/881; 
    z)  «certificato  europeo  di   cybersicurezza»:   un   documento
rilasciato da un organismo  di  certificazione  che  attesta  che  un
determinato prodotto  TIC,  servizio  TIC  o  processo  TIC e'  stato
oggetto di una valutazione di conformita' ai requisiti  stabiliti  da
un sistema europeo di certificazione; 
    aa) «certificato europeo di cybersicurezza (o dichiarazione UE di
conformita') non conforme»: certificato europeo di cybersicurezza  (o
dichiarazione  UE  di  conformita')  che  non  soddisfa  uno  o  piu'
requisiti  di  un  sistema  europeo  di   certificazione   ai   sensi
dell'articolo 54, paragrafo 1, del Regolamento; 
    bb)  «revoca  di  un  certificato  europeo  di   cybersicurezza»:
annullamento di un certificato europeo di cybersicurezza prima  della
sua scadenza da parte dell'organismo di valutazione della conformita'
emittente o da parte dell'Agenzia; 
    cc) «revoca di una dichiarazione UE di conformita'»: annullamento
di una dichiarazione UE di conformita' prima della  sua  scadenza  da
parte del fabbricante o fornitore emittente; 
    dd) «livello di affidabilita' di base»: livello di  affidabilita'
che soddisfa i requisiti ed e' valutato con i criteri specificati  al
paragrafo 5 dell'articolo 52 del Regolamento; 
    ee)  «livello   di   affidabilita'   sostanziale»:   livello   di
affidabilita' che soddisfa i requisiti ed e' valutato con  i  criteri
specificati al paragrafo 6 dell'articolo 52 del Regolamento; 
    ff) «livello di affidabilita' elevato»: livello di  affidabilita'
che soddisfa i requisiti ed e' valutato con i criteri specificati  al
paragrafo 7 dell'articolo 52 del Regolamento; 
    gg)   «ECCG»:   Gruppo   europeo    di    certificazione    della
cibersicurezza, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento; 
    hh) «ENISA»: l'Agenzia dell'Unione europea per la  cibersicurezza
di cui al Titolo II del regolamento (UE) 2019/881. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2019/881,  si
          rimanda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'articolo 7, comma  1,  lettera  e),
          del decreto-legge 14 giugno 2021, n.  82,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2021,  n.  109,  si
          rimanda nelle note alle premesse. 
              - Il regolamento (UE) n.  1025/2012,  sulla  normazione
          europea, che modifica le direttive 89/686/CEE  e  93/15/CEE
          del  Consiglio  nonche'  le  direttive  94/9/CE,  94/25/CE,
          95/16/CE,  97/23/CE,  98/34/CE,   2004/22/CE,   2007/23/CE,
          2009/23/CE e  2009/105/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio
          e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  e'  pubblicato  nella  GUUE  L  316/12  del  14
          novembre 2012. 
              - Per i riferimenti  al  regolamento  CE  765/2008,  si
          rimanda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Ministero dello sviluppo economico  22
          dicembre    2009,     recante     prescrizioni     relative
          all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo
          nazionale italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'  al  regolamento  (CE)   n.
          765/2008, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19  del
          25 gennaio 2010.