IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure
urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e
industriali»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo
dell'energia e dei carburanti, nonche' a sostegno dell'economia e in
materia di politiche sociali;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, in particolare in materia di ambiente, energia,
istruzione, universita' e giustizia, nonche' per l'accelerazione
degli investimenti;
Considerata, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave
crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle
attivita' produttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e
forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della
giustizia, della cultura, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore
delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della
cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi
per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base
della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e
degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh
superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno
2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di
durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto un contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti,
sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente
utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta
e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica
prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse
autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso
l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e
autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo
unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per
la produzione della medesima energia elettrica e il credito di
imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale
dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e
novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per
usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo
trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato
Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati
energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, e' impresa a forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui
all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21
dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio
2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un
quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25
per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma
1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale
impiegato in usi termoelettrici.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a parziale compensazione
dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della
componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di
credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei
mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative
fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla
base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del
costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e'
riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas,
consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento
del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre
2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)
pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio
riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre
dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia
elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si
riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro
sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il
credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una
comunicazione nella quale e' riportato il calcolo dell'incremento di
costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta
spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione
e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono
cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma
4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono
nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese
beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che
danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il
visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I
crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente
e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalita'
attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla
tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge n. 34 del 2020.
8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai
commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione
del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate
un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione
della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8.586
milioni di euro l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023,
che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.
10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;
b) al comma 7, terzo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».