Art. 10 
 
Contributo del  Ministero  dell'interno  alla  resilienza  energetica
                              nazionale 
 
  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile  del  Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il  perseguimento
della resilienza  energetica  nazionale,  il  Ministero  dell'interno
utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i
beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per
installare impianti di produzione di energia  da  fonti  rinnovabili,
anche ricorrendo, per la copertura  degli  oneri,  alle  risorse  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  Missione  2,  previo
accordo con il Ministero  della  transizione  ecologica,  qualora  ne
ricorrano le condizioni in termini  di  coerenza  con  gli  obiettivi
specifici  del  PNRR  e  di  conformita'  ai  relativi  principi   di
attuazione. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno  e
i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1  possono  costituire
comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti  superiori  a  1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e  c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del  medesimo  decreto
legislativo anche per la quota di energia  condivisa  da  impianti  e
utenze di consumo non  connesse  sotto  la  stessa  cabina  primaria,
previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione
pubblica. 
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021,  e
sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22
del medesimo decreto legislativo  n.  199  del  2021.  Competente  ad
esprimersi in materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.