Art. 10
Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica
nazionale
1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese,
alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento
della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno
utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i
beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per
installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo
accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne
ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi
specifici del PNRR e di conformita' ai relativi principi di
attuazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e
i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire
comunita' energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche
amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1
MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c),
dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e
con facolta' di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto
legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e
utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria,
previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione
pubblica.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e
sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22
del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad
esprimersi in materia culturale e paesaggistica e' l'autorita' di cui
all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.