Art. 11
Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della
cultura
1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di
fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della
cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno
2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle
risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma
1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, quanto a 15
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai
sensi dell'articolo 43.
2. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con
le altre agevolazioni previste dal presente Capo.