Art. 14 
 
       Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto 
 
  1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli
aumenti eccezionali dei prezzi  dei  carburanti,  e'  autorizzata  la
spesa di 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  da  destinare,  nel
limite  di  85   milioni   di   euro,   al   sostegno   del   settore
dell'autotrasporto di merci di  cui  all'articolo  24-ter,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  e,  nel
limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi  di
trasporto di persone su strada resi ai sensi e per  gli  effetti  del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero  sulla  base  di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero  sulla  base  di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai  sensi
delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19
novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su
strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri   di
determinazione, le  modalita'  di  assegnazione  e  le  procedure  di
erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della
normativa europea sugli aiuti di Stato. 
  3. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  pari  a  100
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43.