Art. 14
Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli
aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, e' autorizzata la
spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel
limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore
dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. e, nel
limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di
trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di
autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi
delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, nonche' dei servizi di trasporto di persone su
strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di
determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di
erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo
43.