Art. 2 
 
Estensione del credito di imposta per l'acquisto  di  carburanti  per
l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca. 
 
  1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della
benzina, alle imprese esercenti attivita' agricola e  della  pesca  e
alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica  di  cui  al  codice
ATECO 1.61 e' riconosciuto, a  parziale  compensazione  dei  maggiori
oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e  benzina
per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio  delle  predette
attivita', un contributo straordinario, sotto  forma  di  credito  di
imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto
del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022,
comprovato  mediante  le  relative  fatture  d'acquisto,   al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e', altresi', riconosciuto  alle
imprese esercenti attivita' agricola e della pesca in relazione  alla
spesa sostenuta  nel  quarto  trimestre  solare  dell'anno  2022  per
l'acquisto  del  gasolio  e   della   benzina   utilizzati   per   il
riscaldamento  delle  serre  e  dei  fabbricati  produttivi   adibiti
all'allevamento degli animali. 
  3. Il credito d'imposta di cui ai  commi  1  e  2  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.
Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla
formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto al credito d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241  del  1997.  Il
credito  d'imposta  e'  utilizzato  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente
e comunque entro la medesima data del 31  marzo  2023.  Le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  di  cui  ai
commi 1 e 2, a pena di  decadenza  dal  diritto  alla  fruizione  del
credito  non  ancora  fruito,  inviano  all'Agenzia   delle   Entrate
un'apposita   comunicazione   sull'importo   del   credito   maturato
nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione
della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia
delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore
del presente decreto. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi
adempimenti europei provvede il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  183,77
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
43. 
  8.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.