Art. 3
Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi
dell'energia
1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidita' delle imprese
nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori
condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle
imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle
fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE S.p.A., ai sensi
dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono concesse,
a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime
«de minimis» di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per
categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota
garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di
garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di
durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento
concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovra' essere
limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti
soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i
soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta,
nonche' nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.
2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla
Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti
economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture
energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno
alla liquidita' delle imprese tramite garanzie prestate da SACE
S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo
15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere elevato
fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per i successivi 12 mesi
per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le
grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25
milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile
come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17,
paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/96/CE e che tale
fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa
dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre, 2000, n. 445.
3. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla
liquidita' delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi alla data di
entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalita'
di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture,
per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2022, puo' essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima
dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore
di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di
appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX,
lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia
allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019.
4. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «che presentano un fatturato non
superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021,» sono
soppresse;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis La garanzia di cui al comma 3 puo' altresi' essere
rilasciata da SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto delle
previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla
Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de
minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio
applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio
del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento
applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media
pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta
di convenzione da parte di SACE S.p.A.. Fermo quanto previsto al
comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e
attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di
assicurazione, dovra' essere limitato al recupero dei costi. Ai fini
dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono
tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata a
SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna
esposizione.».
5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della
domanda» sono soppresse;
b) dopo le parole: «quale conseguenza immediata e diretta dei
rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto
e che le esigenze di liquidita' sono conseguenza di tali
circostanze.» e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono
altresi' ricomprese le esigenze di liquidita' delle imprese relative
agli obblighi di fornire collaterali per le attivita' di commercio
sul mercato dell'energia.».
6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n.
120, le parole: «a duecento» sono sostituite dalle seguenti: «a
seicento».
7. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle
risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Alla
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3
del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili,
a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il limite
massimo di impegno ivi indicato.