Art. 3 
 
Misure a supporto  delle  imprese  colpite  dall'aumento  dei  prezzi
                            dell'energia 
 
  1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidita' delle  imprese
nel  contesto  dell'emergenza  energetica,  assicurando  le  migliori
condizioni  del  mercato  dei  finanziamenti  bancari  concessi  alle
imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il  pagamento  delle
fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2022, le  garanzie  prestate  da  SACE  S.p.A.,  ai  sensi
dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono  concesse,
a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime
«de minimis» di  cui  alla  Comunicazione  della  Commissione  Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per
categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota
garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di
garanzia, il rendimento dei buoni  del  Tesoro  poliennali  (BTP)  di
durata  media  pari  o  immediatamente  superiore  al   finanziamento
concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovra' essere
limitato al recupero dei  costi  e  essere  inferiore  al  costo  che
sarebbe stato richiesto dal soggetto  o  dai  soggetti  eroganti  per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive  della  garanzia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale  dei  suddetti
soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso  gratuito  alla  garanzia,  i
soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di  richiesta,
nonche' nel  contratto  di  finanziamento  stipulato,  le  condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari. 
  2.  Nel  rispetto  delle  pertinenti   previsioni   di   cui   alla
Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina,  al  fine  di  contenere  gli  effetti
economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle  forniture
energetiche, con riferimento alle misure temporanee per  il  sostegno
alla liquidita' delle  imprese  tramite  garanzie  prestate  da  SACE
S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, di cui  all'articolo
15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere elevato
fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per i successivi  12  mesi
per le piccole e medie imprese e per  i  successivi  6  mesi  per  le
grandi imprese, in ogni caso entro un  importo  non  superiore  a  25
milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia  classificabile
come impresa a forte consumo di energia, ai sensi  dell'articolo  17,
paragrafo 1,  lettera  a)  della  direttiva  2003/96/CE  e  che  tale
fabbisogno sia attestato mediante  apposita  autocertificazione  resa
dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre, 2000, n. 445. 
  3.  Con  riferimento  alle  misure  temporanee  di  sostegno   alla
liquidita' delle piccole e medie imprese, la garanzia  del  Fondo  di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre
1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalita'
di copertura dei costi d'esercizio per il  pagamento  delle  fatture,
per consumi energetici,  emesse  nei  mesi  di  ottobre,  novembre  e
dicembre 2022, puo' essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano
rispettate le condizioni di cui al comma 1, e  nella  misura  massima
dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore
di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente  dalla  fascia  di
appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla  parte  IX,
lettera A, delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di
carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia
allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio
2019. 
  4.  All'articolo  8  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  3  le  parole:  «che  presentano  un  fatturato  non
superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021,»  sono
soppresse; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis La garanzia di cui  al  comma  3  puo'  altresi'  essere
rilasciata da SACE S.p.A.  a  titolo  gratuito,  nel  rispetto  delle
previsioni  in  materia  di  regime  "de   minimis"   di   cui   alla
Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione
della  Russia  contro  l'Ucraina  e  ai  pertinenti  regolamenti  "de
minimis" o di esenzione per categoria, nei  casi  in  cui  il  premio
applicato dalle imprese di  assicurazione  autorizzate  all'esercizio
del ramo credito e cauzioni non superi la  componente  di  rendimento
applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali  (BTP)  di  durata  media
pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della  proposta
di convenzione da parte di SACE  S.p.A..  Fermo  quanto  previsto  al
comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e
attestato  dal  rappresentante  legale  delle  suddette  imprese   di
assicurazione, dovra' essere limitato al recupero dei costi. Ai  fini
dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono
tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica  inviata  a
SACE  S.p.A.  dopo  l'assunzione  dell'esposizione,   le   condizioni
economiche di maggior favore applicate ai  beneficiari  per  ciascuna
esposizione.». 
  5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della
domanda» sono soppresse; 
    b) dopo le parole: «quale conseguenza  immediata  e  diretta  dei
rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in  atto
e  che  le  esigenze  di  liquidita'   sono   conseguenza   di   tali
circostanze.» e'  inserito,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Sono
altresi' ricomprese le esigenze di liquidita' delle imprese  relative
agli obblighi di fornire collaterali per le  attivita'  di  commercio
sul mercato dell'energia.». 
  6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020  n.
120, le parole: «a  duecento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
seicento». 
  7.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  8. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di  cui
ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede  a  valere  sulle
risorse  disponibili,  a  legislazione  vigente,  sul  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Alla
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma  3
del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili,
a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  entro  il  limite
massimo di impegno ivi indicato.