Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e
regionale
1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo
articolo 9 e' incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati
al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi
sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al
netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo
quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione
dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e
regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di
riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i
servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalita'
per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante
il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1
alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione
governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del
servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione
governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di
contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del
limite di spesa ivi previsto, nonche' le relative modalita' di
rendicontazione.
3. Per finalita' di semplificazione e uniformita', le procedure
previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto
ed il riconoscimento delle risorse stanziate nel fondo di cui al
comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre
2022.
4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma
2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al
riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.