Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di sport
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da
destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le discipline
sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni
sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti
sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuati le modalita' e i
termini di presentazione delle richieste di erogazione dei
contributi, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione,
nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 43.