Art. 8
Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore
1. Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi
sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale,
semiresidenziale rivolti a persone con disabilita', a fronte
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e
quarto trimestre del 2022, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito
fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, per
il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il
riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo
straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti
nell'analogo periodo 2021.
2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del
Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe
e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 per i maggiori oneri
sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e
del gas naturale, e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo
trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un
contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti
nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'
e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei
contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalita' di erogazione
nonche' le procedure di controllo.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro
e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi
sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche
della non concorrenza alla formazione del reddito e della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non
porti al superamento del costo sostenuto.
5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai
commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni
interessate si avvalgono, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e previa stipula di apposite
convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri a carico
delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di
societa' in house. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1
e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti
correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato
intestati alla societa' incaricata della gestione.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in
favore delle persone con disabilita' di cui all'articolo 1, comma
178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20
milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del
fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.