Art. 8 
 
     Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore 
 
  1. Al fine di sostenere gli enti  del  terzo  settore  e  gli  enti
religiosi   civilmente   riconosciuti    che    gestiscono    servizi
sociosanitari   e   sociali   svolti    in    regime    residenziale,
semiresidenziale  rivolti  a  persone  con  disabilita',   a   fronte
dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo  e
quarto trimestre del 2022, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   per   il   successivo
trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito
fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022,  per
il successivo trasferimento al conto  di  cui  al  comma  5,  per  il
riconoscimento, nei  predetti  limiti  di  spesa,  di  un  contributo
straordinario   calcolato   in   proporzione   ai   costi   sostenuti
nell'analogo periodo 2021. 
  2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale  del
Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni  di
promozione sociale coinvolte nel processo di  trasmigrazione  di  cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  e  le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di  cui  al  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa  anagrafe
e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 per  i  maggiori  oneri
sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della  componente  energia  e
del gas naturale, e' istituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno  2022  per  il  successivo
trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un
contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi  sostenuti
nel 2021 per la componente energia e il gas naturale. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita'
e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
e i termini  di  presentazione  delle  richieste  di  erogazione  dei
contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalita' di erogazione
nonche' le procedure di controllo. 
  4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra  loro
e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi
sono cumulabili con altre  agevolazioni  che  abbiano  ad  oggetto  i
medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche
della non concorrenza  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
porti al superamento del costo sostenuto. 
  5. Per le operazioni relative alla gestione dei  fondi  di  cui  ai
commi 1 e 2  e  all'erogazione  dei  contributi,  le  amministrazioni
interessate si avvalgono, ai sensi dell'articolo  19,  comma  5,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e  previa  stipula  di  apposite
convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri  a  carico
delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati  nel  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma  3,  di
societa' in house. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1
e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre  2022,  su  appositi  conti
correnti  infruttiferi  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato
intestati alla societa' incaricata della gestione. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  170  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  le  politiche  in
favore delle persone con disabilita' di  cui  all'articolo  1,  comma
178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  quanto  a  4  milioni  di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
quanto a 6 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter,  comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello  stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  quanto  a  20
milioni di euro mediante riduzione per  28,57  milioni  di  euro  del
fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.