Art. 2 Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie 1. Al Capo I, Sezione I, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 38: 1) al primo comma, secondo periodo, le parole «o dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore»; 2) al secondo comma, primo periodo, le parole «previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni,» e, al secondo periodo, le parole «previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «per l'irrogazione delle sanzioni»; 3) al terzo comma, il secondo periodo e' soppresso; 4) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.»; b) l'articolo 38-bis e' abrogato; c) dopo l'articolo 38-bis e' inserito il seguente: «Art. 38-ter. - Nei procedimenti riguardanti l'affidamento dei minori e l'esercizio della responsabilita' genitoriale non possono assumere l'incarico di tutore, curatore, curatore speciale, consulente tecnico d'ufficio o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunita' pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono. Il divieto previsto dal primo comma si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni di cui al primo comma.»; d) l'articolo 41 e' abrogato; e) all'articolo 45, le parole «, secondo comma» sono soppresse; f) all'articolo 47, dopo le parole «un registro delle curatele» sono inserite le seguenti: «dei minori,»; g) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: «Art. 49. - Nel registro delle curatele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere: a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che concede l'emancipazione o della sentenza che pronuncia l'inabilitazione o del provvedimento che dispone la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile; b) il nome, il cognome, la condizione, l'eta' e il domicilio del minore o della persona emancipata o inabilitata; c) il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del curatore nominato al minore, all'emancipato, o all'inabilitato; d) la data del provvedimento che revoca la nomina del curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile o l'emancipazione, o della sentenza che revoca l'inabilitazione.»; h) all'articolo 51, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore.». 2. Al Capo I, Sezione III, articolo 71-quater, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' abrogato; b) al comma 3, le parole «, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»; c) il quarto, quinto e sesto comma sono abrogati.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 38, 45, 47, 51 e 71-quater del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), come modificato dal presente decreto: "Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando e' gia' pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Il tribunale per i minorenni e' competente per il ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, quando e' gia' pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui e' gia' pendente o viene instaurato autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria. Quando il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 737 del codice di procedura civile, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni." "Art. 45. - La competenza a decidere dei reclami avverso i decreti del giudice tutelare spetta al tribunale ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, 386, 394 e 395 del codice. La competenza spetta al tribunale per i minorenni in tutti gli altri casi. Nell'ipotesi prevista nell'articolo 386, ultimo comma, del codice l'autorita' giudiziaria competente provvede in sede contenziosa." "Art. 47. - Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori, dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno." "Art. 51. - Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione." "Art. 71-quater. - Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. Al procedimento e' legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.".