Art. 2 
 
            Modifiche alle disposizioni per l'attuazione 
            del codice civile e disposizioni transitorie 
 
  1. Al Capo I, Sezione I, delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 38: 
      1) al primo comma, secondo periodo, le parole «o  dell'articolo
710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della  legge  1°
dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti:  «procedimento
per la modifica delle condizioni dettate da precedenti  provvedimenti
a tutela del minore»; 
      2)  al  secondo  comma,  primo  periodo,  le  parole  «previsto
dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile» sono sostituite
dalle  seguenti:  «per  l'irrogazione  delle  sanzioni  in  caso   di
inadempienze  o  violazioni,»  e,  al  secondo  periodo,  le   parole
«previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'irrogazione delle sanzioni»; 
      3) al terzo comma, il secondo periodo e' soppresso; 
      4) il quarto comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Quando  il
tribunale per i minorenni procede  ai  sensi  dell'articolo  737  del
codice di procedura  civile,  il  reclamo  si  propone  davanti  alla
sezione di corte di appello per i minorenni.»; 
    b) l'articolo 38-bis e' abrogato; 
    c) dopo l'articolo 38-bis e' inserito il seguente: 
      «Art. 38-ter. - Nei procedimenti riguardanti l'affidamento  dei
minori e l'esercizio della responsabilita'  genitoriale  non  possono
assumere  l'incarico  di   tutore,   curatore,   curatore   speciale,
consulente  tecnico  d'ufficio  o  svolgere  funzioni  di  assistente
sociale  coloro  che  rivestono,  o  hanno  rivestito  nei  due  anni
antecedenti,  cariche  rappresentative  in  strutture   o   comunita'
pubbliche o private  presso  le  quali  sono  inseriti  i  minori,  o
partecipano alla gestione delle  medesime  strutture,  o  prestano  a
favore di esse attivita' professionale, anche a  titolo  gratuito,  o
fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono. 
      Il divieto previsto dal primo comma si applica anche  a  coloro
il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente  entro
il quarto grado svolge, o ha svolto  nei  due  anni  antecedenti,  le
funzioni di cui al primo comma.»; 
    d) l'articolo 41 e' abrogato; 
    e) all'articolo 45, le parole «, secondo comma» sono soppresse; 
    f) all'articolo 47, dopo le parole «un registro  delle  curatele»
sono inserite le seguenti: «dei minori,»; 
    g) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 49.  -  Nel  registro  delle  curatele,  in  un  capitolo
speciale per  ciascuna  di  esse,  si  devono  annotare  a  cura  del
cancelliere: 
        a) la data e gli estremi  essenziali  del  provvedimento  che
concede   l'emancipazione   o   della    sentenza    che    pronuncia
l'inabilitazione o  del  provvedimento  che  dispone  la  nomina  del
curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo  comma,
del codice di procedura civile; 
        b) il nome, il cognome, la condizione, l'eta' e il  domicilio
del minore o della persona emancipata o inabilitata; 
        c) il nome, il cognome, la  condizione  e  il  domicilio  del
curatore nominato al minore, all'emancipato, o all'inabilitato; 
        d) la  data  del  provvedimento  che  revoca  la  nomina  del
curatore del minore ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo  comma,
del codice di procedura civile o l'emancipazione,  o  della  sentenza
che revoca l'inabilitazione.»; 
    h) all'articolo 51, il primo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Nei registri delle tutele e delle curatele devono  essere  annotati,
in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati  dal
tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario  ai  sensi  degli
articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334  e  335  del
codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono
la nomina del tutore.». 
  2. Al Capo I, Sezione III, articolo 71-quater,  delle  disposizioni
per l'attuazione del codice civile e  disposizioni  transitorie  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) al comma 3,  le  parole  «,  previa  delibera  assembleare  da
assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo  comma,
del codice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto  previsto
dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28»; 
    c) il quarto, quinto e sesto comma sono abrogati. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 38, 45, 47,  51  e
          71-quater  del  regio  decreto  30  marzo  1942,   n.   318
          (Disposizioni  per  l'attuazione  del   codice   civile   e
          disposizioni transitorie),  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                "Art. 38. - Sono di competenza del  tribunale  per  i
          minorenni i procedimenti previsti dagli  articoli  84,  90,
          250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo  comma,  330,  332,
          333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.  Sono
          di  competenza  del  tribunale  ordinario  i   procedimenti
          previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice
          civile,  anche  se  instaurati  su  ricorso  del   pubblico
          ministero,  quando  e'  gia'  pendente  o   e'   instaurato
          successivamente,  tra  le   stesse   parti,   giudizio   di
          separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili
          del matrimonio, ovvero giudizio  ai  sensi  degli  articoli
          250, quarto comma, 268,  277,  secondo  comma,  e  316  del
          codice  civile,  procedimento   per   la   modifica   delle
          condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del
          minore. In  questi  casi  il  tribunale  per  i  minorenni,
          d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque
          entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta
          tutti gli  opportuni  provvedimenti  temporanei  e  urgenti
          nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale
          ordinario,  innanzi  al  quale  il   procedimento,   previa
          riunione, continua. I provvedimenti adottati dal  tribunale
          per i minorenni conservano la loro efficacia fino a  quando
          sono confermati, modificati o  revocati  con  provvedimento
          emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della
          procura  della  Repubblica  presso  il  tribunale   per   i
          minorenni,  nei  casi  di  trasmissione  degli   atti   dal
          tribunale per i minorenni al tribunale ordinario,  provvede
          alla trasmissione dei propri  atti  al  pubblico  ministero
          della  procura  della  Repubblica   presso   il   tribunale
          ordinario. 
              Il tribunale per  i  minorenni  e'  competente  per  il
          ricorso  per  l'irrogazione  delle  sanzioni  in  caso   di
          inadempienze o violazioni, quando e'  gia'  pendente  o  e'
          instaurato  successivamente,  tra  le  stesse   parti,   un
          procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333,  334  e
          335 del codice civile. Nei casi in cui e' gia'  pendente  o
          viene instaurato autonomo  procedimento  per  l'irrogazione
          delle   sanzioni   davanti    al    tribunale    ordinario,
          quest'ultimo, d'ufficio  o  a  richiesta  di  parte,  senza
          indugio  e  comunque  non  oltre  quindici   giorni   dalla
          richiesta,  adotta  tutti   gli   opportuni   provvedimenti
          temporanei e urgenti nell'interesse del minore e  trasmette
          gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale  il
          procedimento, previa riunione,  continua.  I  provvedimenti
          adottati  dal  tribunale  ordinario  conservano   la   loro
          efficacia fino  a  quando  sono  confermati,  modificati  o
          revocati con  provvedimento  emesso  dal  tribunale  per  i
          minorenni. 
              Sono emessi dal  tribunale  ordinario  i  provvedimenti
          relativi  ai  minori  per  i  quali  non  e'  espressamente
          stabilita  la   competenza   di   una   diversa   autorita'
          giudiziaria. 
              Quando il tribunale per i minorenni  procede  ai  sensi
          dell'articolo  737  del  codice  di  procedura  civile,  il
          reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello
          per i minorenni." 
                "Art. 45. - La  competenza  a  decidere  dei  reclami
          avverso i decreti del giudice tutelare spetta al  tribunale
          ordinario quando si tratta dei provvedimenti indicati negli
          articoli 320, 321, 372, 373, 374, 376, 386, 394 e  395  del
          codice. 
              La competenza spetta al tribunale per  i  minorenni  in
          tutti gli altri casi. 
              Nell'ipotesi prevista nell'articolo 386, ultimo  comma,
          del codice l'autorita' giudiziaria competente  provvede  in
          sede contenziosa." 
                "Art. 47. - Presso  l'ufficio  del  giudice  tutelare
          sono tenuti un registro delle tutele  dei  minori  e  degli
          interdetti, un registro  delle  curatele  dei  minori,  dei
          minori emancipati e degli inabilitati ed un registro  delle
          amministrazioni di sostegno." 
                "Art.  51.  -  Nei  registri  delle  tutele  e  delle
          curatele devono essere annotati, in capitoli  speciali  per
          ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i
          minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli
          252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e  335  del
          codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che
          prevedono la nomina del tutore. 
              A tal fine la cancelleria del tribunale che  ha  emesso
          il provvedimento deve trasmetterne copia  in  carta  libera
          entro dieci giorni all'ufficio  del  giudice  tutelare  del
          luogo in cui il minore ha il domicilio  per  la  prescritta
          annotazione." 
                "Art. 71-quater. - Per  controversie  in  materia  di
          condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del  decreto
          legislativo 4  marzo  2010,  n.  28,  si  intendono  quelle
          derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle
          disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice
          e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per
          l'attuazione del codice. 
              Al   procedimento   e'   legittimato   a    partecipare
          l'amministratore  secondo  quanto  previsto   dall'articolo
          5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.".