Art. 2
Modifiche al Libro II del codice penale
1. Al Libro II del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 388-ter:
1) nella rubrica, la parola: «dolosa» e' sostituita dalla
seguente: «fraudolenta»;
2) al primo comma, le parole: «contenuta nel precetto» sono
soppresse;
b) all'articolo 582:
1) al primo comma, dopo le parole: «e' punito» sono inserite le
seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Si procede
tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti
previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad
eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel
secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se la
malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto e'
commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'.»;
c) all'articolo 590-bis, dopo l'ottavo comma, e' aggiunto il
seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa se
non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente
articolo.»;
d) all'articolo 605, dopo il quinto comma, e' aggiunto il
seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto e'
punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia
commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per
infermita'.»;
e) all'articolo 610, dopo il secondo comma, e' aggiunto il
seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si
procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di
persona incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre la
circostanza di cui al secondo comma.»;
f) all'articolo 612, terzo comma, dopo le parole: «nell'articolo
339» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero se la minaccia e' grave e
ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla
recidiva, ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per
infermita'»;
g) all'articolo 614:
1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' da
due a sei anni se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o
alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il delitto e'
punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia,
d'ufficio quando il fatto e' commesso con violenza alle persone,
ovvero se il colpevole e' palesemente armato o se il fatto e'
commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace,
per eta' o per infermita'.»;
h) all'articolo 623-ter, le parole: «612, se la minaccia e'
grave,» sono soppresse;
i) all'articolo 624, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. Si procede,
tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per
infermita', ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui
all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose
esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»;
l) all'articolo 626, nella rubrica, le parole: «punibili a
querela dell'offeso» sono sostituite con la parola: «minori»;
m) all'articolo 634:
1) al primo comma, dopo le parole: «e' punito», sono inserite
le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
2) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: «Si procede,
tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o per
infermita'.»;
n) all'articolo 635, dopo il quarto comma, e' aggiunto il
seguente: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto e' punibile a
querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il
fatto e' commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331
ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.»;
o) all'articolo 640, al terzo comma, le parole: «o la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» sono
soppresse;
p) all'articolo 640-ter, quarto comma, le parole: «taluna delle
circostanze previste» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza
prevista» e le parole: «, e numero 7» sono soppresse;
q) all'articolo 649-bis, primo comma, dopo le parole: «ad effetto
speciale» sono inserite le seguenti «, diverse dalla recidiva,» e le
parole: «o se il danno arrecato alla persona offesa e' di rilevante
gravita'» sono soppresse.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 388-ter, 582,
590-bis, 605, 610, 612, 614, 623-ter, 624, 626, 634, 635,
640, 640-ter e 649-bis del codice penale, come modificati
dal presente decreto:
"Art. 388-ter (Mancata esecuzione fraudolenta di
sanzioni pecuniarie).
Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa o
di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria
compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o
fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti
fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini
all'ingiunzione di pagamento, con la reclusione da sei mesi
a tre anni."
"Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una
malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle
circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero
11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel
primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo
577. Si procede altresi' d'ufficio se la malattia ha una
durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso
contro persona incapace, per eta' o per infermita'."
"Art. 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o
gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri una
lesione personale con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale e' punito con la
reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da
uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore
in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186,
comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione
personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni
per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le
lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore
in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186,
comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione
personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni
per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le
lesioni gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque,
ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con
la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le
lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni
gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano
altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che,
procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o
superiore al doppio di quella consentita e comunque non
inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una
velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella
massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni
personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che,
attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al
rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a
taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a
seguito di manovra di inversione del senso di marcia in
prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o
dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in
corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea
continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali
gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e'
aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di
patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero
nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta'
dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di
assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora
l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o
dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino
alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il
conducente cagioni lesioni a piu' persone, si applica la
pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena
non puo' superare gli anni sette.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
dal presente articolo."
"Art. 605 (Sequestro di persona). - Chiunque priva
taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione
da sei mesi a otto anni.
La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se
il fatto e' commesso:
1. in danno di un ascendente, di un discendente, o
del coniuge;
2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri
inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in
danno di un minore, si applica la pena della reclusione da
tre a dodici anni. Se il fatto e' commesso in presenza di
taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in
danno di minore di anni quattordici o se il minore
sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica
la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore
sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresi'
diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che
si adopera concretamente:
1) affinche' il minore riacquisti la propria
liberta';
2) per evitare che l'attivita' delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o piu'
autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di
sequestro di minore.
Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto e'
punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto
sia commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o
per infermita'."
"Art. 610 (Violenza privata). - Chiunque, con
violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od
omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a
quattro anni.
La pena e' aumentata se concorrono le condizioni
prevedute dall'articolo 339.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei
confronti di persona incapace, per eta' o per infermita',
ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma."
"Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
ingiusto danno e' punito, a querela della persona offesa,
con la multa fino a euro 1.032.
Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno dei modi
indicati nell'articolo 339, la pena e' della reclusione
fino a un anno.
Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta in uno
dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia
e' grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto
speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona
offesa e' incapace, per eta' o per infermita'."
"Art. 614 (Violazione di domicilio). - Chiunque
s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la
volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con
inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti
luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il diritto di
escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con
inganno.
La pena e' da due a sei anni se il fatto e' commesso
con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il
colpevole e' palesemente armato.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto e' commesso
con violenza alle persone, ovvero se il colpevole e'
palesemente armato o se il fatto e' commesso con violenza
sulle cose nei confronti di persona incapace, per eta' o
per infermita'."
"Art. 623-ter (Casi di procedibilita' d'ufficio). -
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli
615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo
comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora
ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale."
"Art. 624 (Furto). - Chiunque s'impossessa della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosa
mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che
abbia un valore economico.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.
Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa e'
incapace, per eta' o per infermita', ovvero se ricorre
taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7,
salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla
pubblica fede, e 7-bis)."
"Art. 626 (Furti minori). - Si applica la reclusione
fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il
delitto e' punibile a querela della persona offesa:
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare
uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso
momentaneo, e' stata immediatamente restituita;
2) se il fatto e' commesso su cose di tenue valore,
per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
3) se il fatto consiste nello spigolare,
rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora
spogliati interamente del raccolto.
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna
delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4
dell'articolo precedente."
"Art. 634 (Turbativa violenta del possesso di cose
immobili).
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente, turba, con violenza alla persona o con
minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, e'
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.
Il fatto si considera compiuto con violenza o
minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone
Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa e'
incapace, per eta' o per infermita'."
"Art. 635. (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili le seguenti cose altrui:
1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2) opere destinate all'irrigazione;
3) piantate di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento;
4) attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna
Nei casi previsti dal primo comma il delitto e'
punibile a querela della persona offesa. Si procede
tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del
delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona
offesa e' incapace, per eta' o per infermita'."
"Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o
raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
51 a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di
un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto
di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto e' commesso ingenerando nella
persona offesa il timore di un pericolo immaginario o
l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine
dell'autorita';
2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della
circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste
dal capoverso precedente."
"Art. 640-ter (Frode informatica). - Chiunque,
alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema
informatico o telematico o intervenendo senza diritto con
qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi
contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso
pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto
con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle
circostanze previste dal numero 1) del secondo comma
dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un
trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta
virtuale o e' commesso con abuso della qualita' di
operatore del sistema.
La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso con
furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in danno
di uno o piu' soggetti.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui
al secondo e terzo comma o la circostanza prevista
dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente
all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in
riferimento all'eta'."
"Art. 649-bis (Casi di procedibilita' d'ufficio). -
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli
640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di
cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle
circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11,
si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze
aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva,
ovvero se la persona offesa e' incapace per eta' o per
infermita'.".