Art. 2 
 
               Modifiche al Libro II del codice penale 
 
  1. Al Libro  II  del  codice  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 388-ter: 
      1) nella rubrica,  la  parola:  «dolosa»  e'  sostituita  dalla
seguente: «fraudolenta»; 
      2) al primo comma, le parole:  «contenuta  nel  precetto»  sono
soppresse; 
    b) all'articolo 582: 
      1) al primo comma, dopo le parole: «e' punito» sono inserite le
seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 
      2) il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:  «Si  procede
tuttavia d'ufficio se ricorre  taluna  delle  circostanze  aggravanti
previste  negli  articoli  61,  numero  11-octies),  583  e  585,  ad
eccezione di quelle indicate  nel  primo  comma,  numero  1),  e  nel
secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresi' d'ufficio se  la
malattia ha una durata superiore a venti giorni quando  il  fatto  e'
commesso contro persona incapace, per eta' o per infermita'.»; 
    c) all'articolo 590-bis, dopo  l'ottavo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa  se
non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente
articolo.»; 
    d) all'articolo  605,  dopo  il  quinto  comma,  e'  aggiunto  il
seguente: «Nell'ipotesi prevista  dal  primo  comma,  il  delitto  e'
punibile a querela della persona  offesa,  salvo  che  il  fatto  sia
commesso  nei  confronti  di  persona  incapace,  per  eta'   o   per
infermita'.»; 
    e) all'articolo 610,  dopo  il  secondo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente: «Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.  Si
procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei  confronti  di
persona incapace, per eta' o per infermita',  ovvero  se  ricorre  la
circostanza di cui al secondo comma.»; 
    f) all'articolo 612, terzo comma, dopo le parole:  «nell'articolo
339» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero se la minaccia e'  grave  e
ricorrono circostanze aggravanti ad effetto  speciale  diverse  dalla
recidiva, ovvero se la persona offesa e' incapace,  per  eta'  o  per
infermita'»; 
    g) all'articolo 614: 
      1) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La  pena  e'  da
due a sei anni se il fatto e' commesso con  violenza  sulle  cose,  o
alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.»; 
      2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il  delitto  e'
punibile a  querela  della  persona  offesa.  Si  procede,  tuttavia,
d'ufficio quando il fatto e'  commesso  con  violenza  alle  persone,
ovvero se il colpevole  e'  palesemente  armato  o  se  il  fatto  e'
commesso con violenza sulle cose nei confronti di  persona  incapace,
per eta' o per infermita'.»; 
    h) all'articolo 623-ter, le  parole:  «612,  se  la  minaccia  e'
grave,» sono soppresse; 
    i) all'articolo 624, il terzo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.  Si  procede,
tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o  per
infermita',  ovvero  se  ricorre  taluna  delle  circostanze  di  cui
all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso  su  cose
esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»; 
    l) all'articolo  626,  nella  rubrica,  le  parole:  «punibili  a
querela dell'offeso» sono sostituite con la parola: «minori»; 
    m) all'articolo 634: 
      1) al primo comma, dopo le parole: «e' punito»,  sono  inserite
le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 
      2) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: «Si procede,
tuttavia, d'ufficio se la persona offesa e' incapace, per eta' o  per
infermita'.»; 
    n) all'articolo  635,  dopo  il  quarto  comma,  e'  aggiunto  il
seguente: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto e' punibile a
querela della persona offesa. Si procede  tuttavia  d'ufficio  se  il
fatto e' commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331
ovvero se la persona offesa e' incapace, per eta' o per infermita'.»; 
    o) all'articolo 640, al terzo comma, le parole: «o la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 61, primo  comma,  numero  7»  sono
soppresse; 
    p) all'articolo 640-ter, quarto comma, le parole:  «taluna  delle
circostanze previste» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza
prevista» e le parole: «, e numero 7» sono soppresse; 
    q) all'articolo 649-bis, primo comma, dopo le parole: «ad effetto
speciale» sono inserite le seguenti «, diverse dalla recidiva,» e  le
parole: «o se il danno arrecato alla persona offesa e'  di  rilevante
gravita'» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  388-ter,  582,
          590-bis, 605, 610, 612, 614, 623-ter, 624, 626,  634,  635,
          640, 640-ter e 649-bis del codice penale,  come  modificati
          dal presente decreto: 
                "Art.  388-ter  (Mancata  esecuzione  fraudolenta  di
          sanzioni pecuniarie). 
                Chiunque per sottrarsi all'esecuzione di una multa  o
          di una ammenda o di una sanzione amministrativa  pecuniaria
          compie, sui propri o sugli altrui  beni,  atti  simulati  o
          fraudolenti, o  commette  allo  stesso  scopo  altri  fatti
          fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi  nei  termini
          all'ingiunzione di pagamento, con la reclusione da sei mesi
          a tre anni." 
                "Art. 582 (Lesione personale). - Chiunque cagiona  ad
          alcuno  una  lesione  personale,  dalla  quale  deriva  una
          malattia nel corpo o nella  mente,  e'  punito,  a  querela
          della persona offesa, con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
              Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre  taluna  delle
          circostanze aggravanti previste negli articoli  61,  numero
          11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate  nel
          primo comma, numero 1), e nel secondo  comma  dell'articolo
          577. Si procede altresi' d'ufficio se la  malattia  ha  una
          durata superiore a venti giorni quando il fatto e' commesso
          contro persona incapace, per eta' o per infermita'." 
                "Art. 590-bis (Lesioni  personali  stradali  gravi  o
          gravissime). - Chiunque cagioni  per  colpa  ad  altri  una
          lesione  personale  con  violazione   delle   norme   sulla
          disciplina della circolazione stradale  e'  punito  con  la
          reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e  da
          uno a tre anni per le lesioni gravissime. 
                Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore
          in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione  psicofisica
          conseguente  all'assunzione  di  sostanze  stupefacenti   o
          psicotrope ai sensi  rispettivamente  degli  articoli  186,
          comma 2, lettera c),  e  187  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione
          personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni
          per le lesioni gravi e da  quattro  a  sette  anni  per  le
          lesioni gravissime. 
                Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore
          in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione  psicofisica
          conseguente  all'assunzione  di  sostanze  stupefacenti   o
          psicotrope ai sensi  rispettivamente  degli  articoli  186,
          comma 2, lettera c),  e  187  del  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione
          personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni
          per le lesioni gravi e da  quattro  a  sette  anni  per  le
          lesioni gravissime. 
                Salvo quanto  previsto  dal  terzo  comma,  chiunque,
          ponendosi alla guida di un veicolo a  motore  in  stato  di
          ebbrezza alcolica ai  sensi  dell'articolo  186,  comma  2,
          lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con
          la reclusione da un anno e sei  mesi  a  tre  anni  per  le
          lesioni gravi e da  due  a  quattro  anni  per  le  lesioni
          gravissime. 
                Le pene di  cui  al  comma  precedente  si  applicano
          altresi': 
                  1) al  conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,
          procedendo in un centro urbano  ad  una  velocita'  pari  o
          superiore al doppio di quella  consentita  e  comunque  non
          inferiore a 70 km/h, ovvero su strade  extraurbane  ad  una
          velocita' superiore di almeno 50  km/h  rispetto  a  quella
          massima consentita, cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni
          personali gravi o gravissime; 
                  2) al  conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,
          attraversando un'intersezione con il semaforo  disposto  al
          rosso ovvero circolando contromano,  cagioni  per  colpa  a
          taluno lesioni personali gravi o gravissime; 
                  3) al conducente di un  veicolo  a  motore  che,  a
          seguito di manovra di inversione del  senso  di  marcia  in
          prossimita' o in corrispondenza di  intersezioni,  curve  o
          dossi o  a  seguito  di  sorpasso  di  un  altro  mezzo  in
          corrispondenza di un attraversamento pedonale  o  di  linea
          continua, cagioni per  colpa  a  taluno  lesioni  personali
          gravi o gravissime. 
                Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita  di
          patente di guida o con patente sospesa o  revocata,  ovvero
          nel caso in cui il  veicolo  a  motore  sia  di  proprieta'
          dell'autore del fatto e  tale  veicolo  sia  sprovvisto  di
          assicurazione obbligatoria. 
                Nelle ipotesi di cui  ai  commi  precedenti,  qualora
          l'evento  non  sia  esclusiva  conseguenza  dell'azione   o
          dell'omissione del colpevole, la  pena  e'  diminuita  fino
          alla meta'. 
                Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora  il
          conducente cagioni lesioni a piu' persone,  si  applica  la
          pena che dovrebbe  infliggersi  per  la  piu'  grave  delle
          violazioni commesse aumentata fino al triplo,  ma  la  pena
          non puo' superare gli anni sette. 
              Il delitto e' punibile a querela della  persona  offesa
          se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
          dal presente articolo." 
                "Art. 605 (Sequestro di persona).  -  Chiunque  priva
          taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione
          da sei mesi a otto anni. 
                La pena e' della reclusione da uno a dieci  anni,  se
          il fatto e' commesso: 
                  1. in danno di un ascendente, di un discendente,  o
          del coniuge; 
                  2. da un pubblico ufficiale, con abuso  dei  poteri
          inerenti alle sue funzioni. 
                Se il fatto di cui al  primo  comma  e'  commesso  in
          danno di un minore, si applica la pena della reclusione  da
          tre a dodici anni. Se il fatto e' commesso in  presenza  di
          taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in
          danno  di  minore  di  anni  quattordici  o  se  il  minore
          sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica
          la pena della reclusione da tre a quindici anni. 
                Se  il  colpevole  cagiona  la   morte   del   minore
          sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 
                Le  pene  previste  dal  terzo  comma  sono  altresi'
          diminuite fino alla meta' nei confronti  dell'imputato  che
          si adopera concretamente: 
                  1)  affinche'  il  minore  riacquisti  la   propria
          liberta'; 
                  2)  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia
          portata a  conseguenze  ulteriori,  aiutando  concretamente
          l'autorita' di  polizia  o  l'autorita'  giudiziaria  nella
          raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
          dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o piu'
          autori di reati; 
                  3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di
          sequestro di minore. 
              Nell'ipotesi prevista dal primo comma,  il  delitto  e'
          punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto
          sia commesso nei confronti di persona incapace, per eta'  o
          per infermita'." 
                "Art.  610  (Violenza  privata).  -   Chiunque,   con
          violenza o minaccia, costringe altri a fare,  tollerare  od
          omettere qualche cosa e' punito con la  reclusione  fino  a
          quattro anni. 
                La pena e'  aumentata  se  concorrono  le  condizioni
          prevedute dall'articolo 339. 
              Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa.
          Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e'  commesso  nei
          confronti di persona incapace, per eta' o  per  infermita',
          ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma." 
                "Art. 612 (Minaccia). - Chiunque minaccia ad altri un
          ingiusto danno e' punito, a querela della  persona  offesa,
          con la multa fino a euro 1.032. 
                Se la minaccia e' grave, o e' fatta in uno  dei  modi
          indicati nell'articolo 339, la  pena  e'  della  reclusione
          fino a un anno. 
                Si procede d'ufficio se la minaccia e' fatta  in  uno
          dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la  minaccia
          e' grave e  ricorrono  circostanze  aggravanti  ad  effetto
          speciale diverse  dalla  recidiva,  ovvero  se  la  persona
          offesa e' incapace, per eta' o per infermita'." 
                "Art.  614  (Violazione  di  domicilio).  -  Chiunque
          s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo  di
          privata dimora, o nelle appartenenze  di  essi,  contro  la
          volonta'  espressa  o  tacita  di  chi  ha  il  diritto  di
          escluderlo, ovvero vi s'introduce  clandestinamente  o  con
          inganno, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
                Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei  detti
          luoghi contro l'espressa volonta' di chi ha il  diritto  di
          escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente  o  con
          inganno. 
                La pena e' da due a sei anni se il fatto e'  commesso
          con violenza sulle cose,  o  alle  persone,  ovvero  se  il
          colpevole e' palesemente armato. 
              Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa.
          Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto  e'  commesso
          con violenza  alle  persone,  ovvero  se  il  colpevole  e'
          palesemente armato o se il fatto e' commesso  con  violenza
          sulle cose nei confronti di persona incapace,  per  eta'  o
          per infermita'." 
                "Art. 623-ter (Casi di procedibilita'  d'ufficio).  -
          Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli
          615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo
          comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora
          ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale." 
                "Art. 624 (Furto). - Chiunque s'impossessa della cosa
          mobile altrui, sottraendola a chi la detiene,  al  fine  di
          trarne profitto per se' o  per  altri,  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni e con la  multa  da  euro
          154 a euro 516. 
                Agli effetti della legge penale,  si  considera  cosa
          mobile anche l'energia elettrica e ogni altra  energia  che
          abbia un valore economico. 
              Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa.
          Si procede tuttavia  d'ufficio  se  la  persona  offesa  e'
          incapace, per eta' o  per  infermita',  ovvero  se  ricorre
          taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7,
          salvo che il  fatto  sia  commesso  su  cose  esposte  alla
          pubblica fede, e 7-bis)." 
                "Art. 626 (Furti minori). - Si applica la  reclusione
          fino a un anno ovvero la  multa  fino  a  euro  206,  e  il
          delitto e' punibile a querela della persona offesa: 
                  1) se il colpevole ha agito al solo scopo  di  fare
          uso momentaneo della cosa sottratta, e questa,  dopo  l'uso
          momentaneo, e' stata immediatamente restituita; 
                  2) se il fatto e' commesso su cose di tenue valore,
          per provvedere a un grave ed urgente bisogno; 
                  3)  se   il   fatto   consiste   nello   spigolare,
          rastrellare o  raspollare  nei  fondi  altrui,  non  ancora
          spogliati interamente del raccolto. 
                Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna
          delle  circostanze  indicate  nei  numeri  1,  2,  3  e   4
          dell'articolo precedente." 
                "Art. 634 (Turbativa violenta del  possesso  di  cose
          immobili). 
                Chiunque,  fuori  dei  casi  indicati   nell'articolo
          precedente,  turba,  con  violenza  alla  persona   o   con
          minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose  immobili,  e'
          punito, a querela della persona offesa, con  la  reclusione
          fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309. 
                Il  fatto  si  considera  compiuto  con  violenza   o
          minaccia quando e' commesso da piu' di dieci persone 
              Si procede tuttavia d'ufficio se la persona  offesa  e'
          incapace, per eta' o per infermita'." 
                "Art. 635. (Danneggiamento).  -  Chiunque  distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
          persona o con minaccia  ovvero  in  occasione  del  delitto
          previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione  da
          sei mesi a tre anni. 
                Alla  stessa  pena   soggiace   chiunque   distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili le seguenti cose altrui: 
                  1) edifici pubblici o destinati a  uso  pubblico  o
          all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
          dei  centri  storici,  ovvero  immobili  i  cui  lavori  di
          costruzione,  di  ristrutturazione,  di   recupero   o   di
          risanamento sono in corso  o  risultano  ultimati  o  altre
          delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 
                  2) opere destinate all'irrigazione; 
                  3)  piantate  di  viti,   di   alberi   o   arbusti
          fruttiferi,  o  boschi,  selve  o  foreste,  ovvero   vivai
          forestali destinati al rimboschimento; 
                  4) attrezzature e  impianti  sportivi  al  fine  di
          impedire o interrompere lo  svolgimento  di  manifestazioni
          sportive. 
                Chiunque distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in
          tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
          in occasione di manifestazioni che  si  svolgono  in  luogo
          pubblico o aperto al pubblico e' punito con  la  reclusione
          da uno a cinque anni. 
                Per  i  reati  di  cui  ai   commi   precedenti,   la
          sospensione  condizionale   della   pena   e'   subordinata
          all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
          reato,  ovvero,  se  il  condannato  non  si  oppone,  alla
          prestazione di attivita'  non  retribuita  a  favore  della
          collettivita'  per  un  tempo  determinato,  comunque   non
          superiore  alla  durata  della  pena  sospesa,  secondo  le
          modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna 
              Nei  casi  previsti  dal  primo  comma  il  delitto  e'
          punibile  a  querela  della  persona  offesa.  Si   procede
          tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso in occasione del
          delitto previsto dall'articolo 331  ovvero  se  la  persona
          offesa e' incapace, per eta' o per infermita'." 
                "Art.  640  (Truffa).  -  Chiunque,  con  artifizi  o
          raggiri, inducendo taluno in errore, procura  a  se'  o  ad
          altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito  con
          la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro
          51 a euro 1.032. 
                La pena e' della reclusione da uno a  cinque  anni  e
          della multa da euro 309 a euro 1.549: 
                  1) se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di
          un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto
          di far esonerare taluno dal servizio militare; 
                  2)  se  il  fatto  e'  commesso  ingenerando  nella
          persona offesa il  timore  di  un  pericolo  immaginario  o
          l'erroneo  convincimento  di  dovere  eseguire  un   ordine
          dell'autorita'; 
                  2-bis) se il fatto e' commesso  in  presenza  della
          circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 
                Il  delitto  e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste
          dal capoverso precedente." 
                "Art.  640-ter  (Frode  informatica).   -   Chiunque,
          alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un  sistema
          informatico o telematico o intervenendo senza  diritto  con
          qualsiasi  modalita'  su  dati,  informazioni  o  programmi
          contenuti in un sistema informatico o telematico o ad  esso
          pertinenti, procura a se' o ad altri un  ingiusto  profitto
          con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a
          tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 
                La pena e' della reclusione da uno a  cinque  anni  e
          della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre  una  delle
          circostanze  previste  dal  numero  1)  del  secondo  comma
          dell'articolo  640,  ovvero  se   il   fatto   produce   un
          trasferimento di denaro, di valore monetario  o  di  valuta
          virtuale  o  e'  commesso  con  abuso  della  qualita'   di
          operatore del sistema. 
                La pena e' della reclusione da due a sei anni e della
          multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto e' commesso  con
          furto o indebito utilizzo dell'identita' digitale in  danno
          di uno o piu' soggetti. 
                Il  delitto  e'  punibile  a  querela  della  persona
          offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze  di  cui
          al  secondo  e  terzo  comma  o  la  circostanza   prevista
          dall'articolo 61,  primo  comma,  numero  5,  limitatamente
          all'aver approfittato di circostanze di persona,  anche  in
          riferimento all'eta'." 
                "Art. 649-bis (Casi di procedibilita'  d'ufficio).  -
          Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli
          640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i  fatti  di
          cui all'articolo 646,  secondo  comma,  o  aggravati  dalle
          circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11,
          si  procede   d'ufficio   qualora   ricorrano   circostanze
          aggravanti ad effetto  speciale,  diverse  dalla  recidiva,
          ovvero se la persona offesa e'  incapace  per  eta'  o  per
          infermita'.".