Art. 3 Modifiche al Libro III del codice penale 1. Al Libro III del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 659, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione e' punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.»; b) all'articolo 660: 1) al primo comma, dopo le parole: «e' punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 2) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 659 e 660 del codice penale, come modificati dal presente decreto: "Art. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). - Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorita'. Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione e' punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'." "Art. 660 (Molestia o disturbo alle persone). - Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e' punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.".