Art. 3 
 
              Modifiche al Libro III del codice penale 
 
  1. Al Libro III  del  codice  penale  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 659,  dopo  il  secondo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la  contravvenzione
e' punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto  abbia
ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici,  ovvero  sia
commesso  nei  confronti  di  persona  incapace,  per  eta'   o   per
infermita'.»; 
    b) all'articolo 660: 
      1) al primo comma, dopo le parole: «e' punito» sono inserite le
seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 
      2) dopo il primo comma e' aggiunto  il  seguente:  «Si  procede
tuttavia d'ufficio quando il  fatto  e'  commesso  nei  confronti  di
persona incapace, per eta' o per infermita'.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  659  e  660  del
          codice penale, come modificati dal presente decreto: 
                "Art. 659 (Disturbo delle occupazioni  o  del  riposo
          delle persone). - Chiunque, mediante schiamazzi  o  rumori,
          ovvero abusando  di  strumenti  sonori  o  di  segnalazioni
          acustiche, ovvero suscitando o non  impedendo  strepiti  di
          animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone,
          ovvero  gli  spettacoli,  i  ritrovi  o   i   trattenimenti
          pubblici, e' punito con l'arresto fino a  tre  mesi  o  con
          l'ammenda fino a euro 309. 
                Si applica l'ammenda da euro 103 a  euro  516  a  chi
          esercita una professione o un mestiere rumoroso  contro  le
          disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorita'. 
              Nell'ipotesi   prevista    dal    primo    comma,    la
          contravvenzione e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli,  ritrovi  o
          trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso  nei  confronti
          di persona incapace, per eta' o per infermita'." 
                "Art. 660  (Molestia  o  disturbo  alle  persone).  -
          Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero
          col  mezzo  del  telefono,  per  petulanza  o   per   altro
          biasimevole motivo, reca a taluno molestia  o  disturbo  e'
          punito, a querela della persona offesa, con l'arresto  fino
          a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. 
              Si  procede  tuttavia  d'ufficio  quando  il  fatto  e'
          commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o  per
          infermita'.".