Art. 3
Modifiche al Libro III del codice penale
1. Al Libro III del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 659, dopo il secondo comma, e' aggiunto il
seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione
e' punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia
ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia
commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per
infermita'.»;
b) all'articolo 660:
1) al primo comma, dopo le parole: «e' punito» sono inserite le
seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
2) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Si procede
tuttavia d'ufficio quando il fatto e' commesso nei confronti di
persona incapace, per eta' o per infermita'.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 659 e 660 del
codice penale, come modificati dal presente decreto:
"Art. 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo
delle persone). - Chiunque, mediante schiamazzi o rumori,
ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di
animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone,
ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti
pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi
esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le
disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorita'.
Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la
contravvenzione e' punibile a querela della persona offesa,
salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o
trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti
di persona incapace, per eta' o per infermita'."
"Art. 660 (Molestia o disturbo alle persone). -
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero
col mezzo del telefono, per petulanza o per altro
biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo e'
punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino
a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto e'
commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per
infermita'.".