IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2021,  n.  206,  recante
delega al Governo per l'efficienza  del  processo  civile  e  per  la
revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa
delle  controversie  e  misure  urgenti  di   razionalizzazione   dei
procedimenti in materia di diritti delle  persone  e  delle  famiglie
nonche' in materia di esecuzione forzata e, in particolare,  i  commi
18, 19 e 24, lettere h) e i); 
  Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n.  134,  recante
delega al Governo per l'efficienza del  processo  penale  nonche'  in
materia  di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la   celere
definizione dei procedimenti giudiziari e, in particolare, i commi 26
e 27; 
  Visto  il  regio  decreto  28  ottobre  1940,  n.   1443,   recante
approvazione del codice di procedura civile; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante  disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 73; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  recante  disposizioni
urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare,
l'articolo 37, comma 5; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti
per il rafforzamento della capacita' amministrativa  delle  pubbliche
amministrazioni funzionale  all'attuazione  del  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza  (PNRR)  e  per  l'efficienza  della  giustizia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  e,
in particolare, gli articoli 11 e seguenti; 
  Visto il regio decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1404,  recante
istituzione  e  funzionamento  del   tribunale   per   i   minorenni,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e,
in particolare, l'articolo 6; 
  Visto il decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  recante
riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui
giudici  di  pace,  nonche'  disciplina   transitoria   relativa   ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28  aprile  2016,
n. 57; 
  Vista la legge 7  aprile  2017,  n.  47,  recante  disposizioni  in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
e, in particolare, l'articolo 11; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante  ulteriori
misure  urgenti  per  la  crescita   del   Paese,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   e,   in
particolare, l'articolo 16-octies; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2022; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  Commissioni  permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 novembre  2021,  n.  206,  e
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 settembre 2022; 
  Sulla proposta del Ministro della  giustizia,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica
e  la  transizione  digitale,  per   la   pubblica   amministrazione,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  per  gli  affari
regionali e le autonomie,  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
dell'interno e della difesa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
             Ufficio per il processo e ufficio spoglio, 
                      analisi e documentazione 
 
  1.  Presso  i  tribunali  ordinari  e  le  corti  di  appello  sono
costituite una o piu' strutture organizzative denominate "ufficio per
il processo civile" e una o piu' strutture  organizzative  denominate
"ufficio per il processo penale". Presso i tribunali di  sorveglianza
sono costituiti uno o  piu'  uffici  per  il  processo,  che  operano
secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale
presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili. 
  2. Presso la  Corte  di  cassazione  sono  costituite  una  o  piu'
strutture organizzative denominate "ufficio per  il  processo  civile
presso la Corte di cassazione" e una o piu'  strutture  organizzative
denominate "ufficio  per  il  processo  penale  presso  la  Corte  di
cassazione". 
  3. Presso la  Procura  generale  della  Corte  di  cassazione  sono
costituite una o piu'  strutture  organizzative  denominate  "ufficio
spoglio,  analisi  e  documentazione"  e   una   o   piu'   strutture
organizzative denominate "ufficio per il processo  penale  presso  la
Procura generale della Corte di cassazione". 
  4. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per
le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti  uno  o
piu' uffici per il  processo,  aventi  articolazioni  distrettuale  e
circondariali. 
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni
interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenze: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.» 
              L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di promulga re  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2, 18,  19
          e 24 lettere h) e i), e 41 della legge 26 novembre 2021, n.
          206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile
          e per la revisione  della  disciplina  degli  strumenti  di
          risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti
          di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti
          delle persone  e  delle  famiglie  nonche'  in  materia  di
          esecuzione forzata): 
                «Art. 1. - 1. (Omissis). 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica   e   la
          transizione digitale. I medesimi schemi sono trasmessi alle
          Camere perche' su di essi  sia  espresso  il  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari entro  il  termine  di  sessanta  giorni
          dalla data della ricezione. Decorso il predetto  termine  i
          decreti  possono  essere  emanati  anche  in  mancanza  dei
          pareri. Qualora  detto  termine  scada  nei  trenta  giorni
          antecedenti  alla  scadenza  del   termine   previsto   per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di  sessanta  giorni.  Il  Governo,  qualora  non
          intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,   trasmette
          nuovamente i testi alle Camere con le  sue  osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei   necessari
          elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.  I
          pareri definitivi delle Commissioni competenti per  materia
          e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni
          dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale  termine,
          i decreti possono essere comunque emanati. 
                3.-17. (Omissis). 
                18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
          decreto o i  decreti  legislativi  recanti  modifiche  alla
          disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso  i
          tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle
          disposizioni dell'articolo 16-octies del  decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui
          al  decreto  legislativo  13  luglio  2017,  n.  116,  sono
          adottati nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) prevedere che l'ufficio per il  processo,  sotto
          la direzione e il coordinamento di uno  o  piu'  magistrati
          dell'ufficio,  sia  organizzato  individuando  i  requisiti
          professionali del personale da assegnare a  tale  struttura
          facendo riferimento alle figure gia' previste dalla legge; 
                  b)  prevedere  altresi'  che  all'ufficio  per   il
          processo sono attribuiti, previa formazione  degli  addetti
          alla struttura: 
                    1)   compiti   di    supporto    ai    magistrati
          comprendenti, tra le altre, le attivita'  preparatorie  per
          l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo  studio
          dei  fascicoli,   l'approfondimento   giurisprudenziale   e
          dottrinale, la selezione dei  presupposti  di  mediabilita'
          della lite, la predisposizione di bozze  di  provvedimenti,
          il supporto  nella  verbalizzazione,  la  cooperazione  per
          l'attuazione  dei  progetti  organizzativi  finalizzati   a
          incrementare  la  capacita'  produttiva  dell'ufficio,   ad
          abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione; 
                    2) compiti di supporto  per  l'ottimale  utilizzo
          degli strumenti informatici; 
                    3) compiti di coordinamento tra  l'attivita'  del
          magistrato e l'attivita' del cancelliere; 
                    4)  compiti  di  catalogazione,  archiviazione  e
          messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali; 
                    5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui
          flussi di lavoro; 
                  c) prevedere che  presso  la  Corte  di  cassazione
          siano  istituite  una  o   piu'   strutture   organizzative
          denominate ufficio per  il  processo  presso  la  Corte  di
          cassazione, in relazione alle quali: 
                    1)  individuare  i  requisiti  professionali  del
          personale da  assegnare  a  tale  struttura  organizzativa,
          facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione
          vigente per le corti d'appello e i tribunali  ordinari,  in
          coerenza con la specificita' delle funzioni della Corte  di
          cassazione; 
                    2) prevedere  che  all'ufficio  per  il  processo
          presso la Corte di cassazione,  sotto  la  direzione  e  il
          coordinamento del presidente o di uno o piu' magistrati  da
          lui  delegati,  previa  formazione   degli   addetti   alla
          struttura, sono attribuiti compiti: 
                    2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e
          dei flussi delle sopravvenienze; 
                    2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra
          l'altro,  la  compilazione  della   scheda   del   ricorso,
          corredata delle informazioni pertinenti quali  la  materia,
          la  sintesi  dei  motivi  e   l'esistenza   di   precedenti
          specifici,  lo  svolgimento  dei  compiti   necessari   per
          l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio,
          anche  con  l'individuazione  di  tematiche   seriali,   lo
          svolgimento   di   attivita'   preparatorie   relative   ai
          provvedimenti   giurisdizionali,    quali    ricerche    di
          giurisprudenza,  di  legislazione,   di   dottrina   e   di
          documentazione al  fine  di  contribuire  alla  complessiva
          gestione  dei  ricorsi   e   dei   relativi   provvedimenti
          giudiziali; 
                    2.3) di supporto per  l'ottimale  utilizzo  degli
          strumenti informatici; 
                    2.4) di raccolta di  materiale  e  documentazione
          anche  per  le  attivita'  necessarie  per  l'inaugurazione
          dell'anno giudiziario; 
                  d)  prevedere  l'istituzione,  presso  la   Procura
          generale della Corte di cassazione, di una o piu' strutture
          organizzative  denominate  ufficio   spoglio,   analisi   e
          documentazione, in relazione alle quali: 
                    1)  individuare  i  requisiti  professionali  del
          personale  da   assegnare   a   tale   struttura,   facendo
          riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente
          per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in  coerenza
          con  la  specificita'  delle  attribuzioni  della   Procura
          generale in materia di intervento  dinanzi  alla  Corte  di
          cassazione; 
                    2)  prevedere   che   alla   predetta   struttura
          organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi  degli
          avvocati generali e  dei  magistrati  dell'ufficio,  previa
          formazione degli addetti alla  struttura,  sono  attribuiti
          compiti: 
                    2.1) di assistenza per l'analisi preliminare  dei
          procedimenti  che  pervengono  per  l'intervento,  per   la
          formulazione delle conclusioni  e  per  il  deposito  delle
          memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni  semplici
          della Corte; 
                    2.2) di supporto ai magistrati comprendenti,  tra
          l'altro, l'attivita' di ricerca e  analisi  su  precedenti,
          orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che
          formano oggetto  dei  ricorsi  e  di  individuazione  delle
          questioni che possono formare oggetto del procedimento  per
          l'enunciazione  del  principio  di  diritto  nell'interesse
          della  legge  previsto  dall'articolo  363  del  codice  di
          procedura civile; 
                    2.3) di supporto per  l'ottimale  utilizzo  degli
          strumenti informatici; 
                    2.4) di raccolta di  materiale  e  documentazione
          per  la  predisposizione  dell'intervento  del  Procuratore
          generale   in   occasione   dell'inaugurazione    dell'anno
          giudiziario. 
                19. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 18, il Ministero della giustizia  e'  autorizzato  ad
          assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio  2023,
          un contingente di 500 unita'  di  personale  da  inquadrare
          nella III area  funzionale,  posizione  economica  F1,  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
                20.- 23. (Omissis). 
                24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
          decreto  o  i  decreti  legislativi   recanti   norme   per
          l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni
          e per  le  famiglie  sono  adottati  con  l'osservanza  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) - g) (Omissis). 
                  h) stabilire che i magistrati onorari assegnati  ai
          tribunali per i minorenni al momento  dell'istituzione  del
          tribunale  per  le  persone,  per  i  minorenni  e  per  le
          famiglie, ferme  le  disposizioni  che  prevedono  la  loro
          presenza nella composizione dei collegi secondo i  principi
          di delega di seguito indicati, siano assegnati  all'ufficio
          per  il  processo  gia'  esistente  presso   il   tribunale
          ordinario per le funzioni  da  svolgere  nell'ambito  delle
          sezioni circondariali del tribunale per le persone,  per  i
          minorenni e per le famiglie; 
                  i)  disciplinare   composizione   ed   attribuzioni
          dell'ufficio per il processo secondo  quelle  previste  per
          l'ufficio per il processo  costituito  presso  i  tribunali
          ordinari ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge
          18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221,   prevedendola
          possibilita'  di  demandare   ai   giudici   onorari,   che
          integreranno l'ufficio, oltre alle  funzioni  previste  per
          l'ufficio per il processo presso  il  tribunale  ordinario,
          funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione
          familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di  sostegno
          ai minorenni e alle parti, con  attribuzione  di  specifici
          compiti  puntualmente  delegati   dal   magistrato   togato
          assegnatario  del  procedimento,  secondo   le   competenze
          previste dalla legislazione vigente; 
                  l) - cc) (Omissis). 
                25.- 40. (Omissis). 
                41. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 19 e' autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a
          decorrere dall'anno 2023. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1,  comma  860,  della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178,  come  modificata  dall'articolo  1,
          comma 28, lettera b), della legge  27  settembre  2021,  n.
          134. Conseguentemente, all'articolo  1,  comma  858,  primo
          periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  le  parole:
          «1.820  unita'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1.231
          unita'», le parole:  «900  unita'»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «610  unita'»,  le  parole:  «735  unita'»  sono
          sostituite dalle seguenti: «498 unita'» e le  parole:  «185
          unita'» sono sostituite dalle seguenti: «123 unita'». 
                42.- 44. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  2,  26  e
          27, della legge  27  settembre  2021,  n.  134  (Delega  al
          Governo per l'efficienza del  processo  penale  nonche'  in
          materia di  giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
          celere definizione dei procedimenti giudiziari): 
                «Art. 1 (Delega al Governo per la modifica del codice
          di procedura penale, delle norme di attuazione  del  codice
          di procedura penale, del codice penale  e  della  collegata
          legislazione   speciale    nonche'    delle    disposizioni
          dell'ordinamento  giudiziario  in   materia   di   progetti
          organizzativi  delle  procure  della  Repubblica,  per   la
          revisione  del  regime  sanzionatorio  dei  reati   e   per
          l'introduzione di una disciplina organica  della  giustizia
          riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il
          processo penale). - 1. (Omissis). 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono adottati su proposta del Ministro  della  giustizia,
          di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e
          la transizione digitale, con il Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione, con il Ministro  dell'istruzione,  con  il
          Ministro dell'universita' e della ricerca, con il  Ministro
          per gli affari regionali e le autonomie,  con  il  Ministro
          del lavoro e  delle  politiche  sociali,  con  il  Ministro
          dell'interno,  con  il  Ministro  della  difesa  e  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  acquisito,  per
          quanto riguarda le disposizioni  in  materia  di  giustizia
          riparativa, il parere della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3,  del  medesimo
          decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti
          legislativi  sono  successivamente  trasmessi  alle  Camere
          perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari entro il termine di sessanta giorni  dalla  data
          della trasmissione. Decorso il predetto termine, i  decreti
          possono  essere  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
          Qualora detto termine venga a  scadere  nei  trenta  giorni
          antecedenti  alla  scadenza  del   termine   previsto   per
          l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
          prorogato di sessanta giorni. 
                3.-25. (Omissis). 
                26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
          decreto o i decreti  legislativi  recanti  disposizioni  in
          materia di ufficio per  il  processo,  istituito  presso  i
          tribunali e  le  corti  d'appello  ai  sensi  dell'articolo
          16-octies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221,  e  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 13 luglio  2017,  n.  116,  sono  adottati  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) prevedere una compiuta  disciplina  dell'ufficio
          per il processo penale negli uffici giudiziari  di  merito,
          individuando i requisiti  professionali  del  personale  da
          assegnarvi, facendo riferimento alle figure  gia'  previste
          dalla legge; 
                  b) prevedere che all'ufficio per il processo penale
          negli  uffici  giudiziari  di   merito,   previa   adeguata
          formazione di carattere teorico-pratico degli addetti  alla
          struttura, siano attribuiti i seguenti compiti: 
                    1) coadiuvare uno o piu' magistrati e,  sotto  la
          direzione e il coordinamento degli stessi,  compiere  tutti
          gli atti preparatori utili per l'esercizio  della  funzione
          giudiziaria  da  parte  del  magistrato,  provvedendo,   in
          particolare, allo studio dei fascicoli e alla  preparazione
          dell'udienza,   all'approfondimento   giurisprudenziale   e
          dottrinale  e  alla  predisposizione   delle   minute   dei
          provvedimenti; 
                    2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle
          pendenze   e   dei   flussi   delle   sopravvenienze,   del
          monitoraggio dei procedimenti  di  data  piu'  risalente  e
          della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni; 
                    3)   incrementare   la    capacita'    produttiva
          dell'ufficio, attraverso la valorizzazione  e  la  messa  a
          disposizione dei precedenti, con compiti di  organizzazione
          delle  decisioni,  in  particolare  di  quelle  aventi   un
          rilevante grado di serialita', e con la formazione  di  una
          banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento; 
                    4)     fornire     supporto     al     magistrato
          nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica; 
                  c) prevedere che  presso  la  Corte  di  cassazione
          siano  istituite  una  o   piu'   strutture   organizzative
          denominate «ufficio per il processo penale presso la  Corte
          di cassazione», individuando i requisiti professionali  del
          personale da assegnarvi, facendo  riferimento  alle  figure
          previste dalla legislazione vigente per le corti  d'appello
          e i tribunali ordinari, in  coerenza  con  la  specificita'
          delle funzioni di legittimita' della medesima Corte; 
                  d) prevedere che all'ufficio per il processo penale
          presso la Corte di cassazione,  sotto  la  direzione  e  il
          coordinamento del Presidente o di uno o piu' magistrati  da
          lui  delegati,  previa  adeguata  formazione  di  carattere
          teorico-pratico  degli  addetti   alla   struttura,   siano
          attribuiti compiti: 
                    1) di assistenza per l'analisi delle  pendenze  e
          dei flussi delle sopravvenienze e  per  la  verifica  delle
          comunicazioni e delle notificazioni; 
                    2) di supporto e contributo ai  magistrati  nella
          complessiva  gestione  dei  ricorsi  e  dei   provvedimenti
          giudiziari, mediante, tra l'altro: 
                    2.1) la compilazione della  scheda  del  ricorso,
          corredata delle informazioni pertinenti quali  la  materia,
          la  sintesi  dei  motivi  e   l'esistenza   di   precedenti
          specifici; 
                    2.2) lo svolgimento  dei  compiti  necessari  per
          l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio; 
                    2.3) l'assistenza nella  fase  preliminare  dello
          spoglio dei ricorsi, anche attraverso  l'individuazione  di
          tematiche  seriali,  la  selezione  dei  procedimenti   che
          presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta
          indicazione dei dati  di  cui  all'articolo  165-bis  delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          codice di procedura penale, di cui al  decreto  legislativo
          28 luglio 1989, n. 271, la  verifica  della  documentazione
          inviata dal tribunale  del  riesame  nel  caso  di  ricorso
          immediato per cassazione; 
                    2.4) lo  svolgimento  di  attivita'  preparatorie
          relative ai provvedimenti giurisdizionali,  quali  ricerche
          di  giurisprudenza,  di  legislazione,  di  dottrina  e  di
          documentazione; 
                    3) di  supporto  per  l'ottimale  utilizzo  degli
          strumenti informatici; 
                    4) di ausilio ai fini della formazione del  ruolo
          delle udienze dell'apposita  sezione  di  cui  all'articolo
          610, comma 1, del codice di procedura penale; 
                    5) di  raccolta  di  materiale  e  documentazione
          anche  per  le  attivita'  necessarie  per  l'inaugurazione
          dell'anno giudiziario; 
                  e)  prevedere  l'istituzione,  presso  la   Procura
          generale della Corte di cassazione, di una o piu' strutture
          organizzative denominate «ufficio per  il  processo  penale
          presso la Procura  generale  della  Corte  di  cassazione»,
          individuando i requisiti  professionali  del  personale  da
          assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste  dalla
          legislazione vigente per le corti d'appello e  i  tribunali
          ordinari,   in   coerenza   con   la   specificita'   delle
          attribuzioni  della  Procura   generale   in   materia   di
          intervento dinanzi alla Corte di cassazione; 
                  f) prevedere che all'ufficio per il processo penale
          presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto
          la direzione e il coordinamento degli avvocati  generali  e
          dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione  di
          carattere teorico-pratico  degli  addetti  alla  struttura,
          siano attribuiti compiti: 
                    1) di assistenza per  l'analisi  preliminare  dei
          procedimenti che pervengono per  la  requisitoria,  per  la
          formulazione  delle  richieste  e  per  il  deposito  delle
          memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni  semplici
          della Corte; 
                    2) di supporto ai magistrati,  comprendenti,  tra
          l'altro, l'attivita' di ricerca e  analisi  su  precedenti,
          orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che
          formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni  che
          possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle  sezioni
          unite; 
                    3) di  supporto  per  l'ottimale  utilizzo  degli
          strumenti informatici; 
                    4) di raccolta di materiale e documentazione  per
          la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale
          in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. 
                27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26,
          il Ministero della giustizia e'  autorizzato  ad  assumere,
          con  decorrenza  non  anteriore  al  1°  gennaio  2023,  un
          contingente di 1.000  unita'  di  personale  da  inquadrare
          nella  III  area  funzionale,  fascia  economica  F1,   con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato. A  tal  fine  e'
          autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui  a  decorrere
          dall'anno 2023. 
                28. (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   73   del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per   il   rilancio   dell'economia),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
                «Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari). -
          1. I laureati in giurisprudenza all'esito di  un  corso  di
          durata almeno quadriennale, in possesso  dei  requisiti  di
          onorabilita' di cui  all'articolo  42-ter,  secondo  comma,
          lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  che
          abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami  di
          diritto   costituzionale,    diritto    privato,    diritto
          processuale civile, diritto  commerciale,  diritto  penale,
          diritto processuale penale, diritto del  lavoro  e  diritto
          amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore
          a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di eta',
          possono accedere, a domanda e per  una  sola  volta,  a  un
          periodo di formazione teorico-pratica presso  la  Corte  di
          cassazione, le Corti di appello, i tribunali  ordinari,  la
          Procura generale presso la Corte di cassazione, gli  uffici
          requirenti di  primo  e  secondo  grado,  gli  uffici  e  i
          tribunali di sorveglianza e i  tribunali  per  i  minorenni
          della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati,  con
          i medesimi requisiti, possono  accedere  a  un  periodo  di
          formazione  teorico-pratica,  della  stessa  durata,  anche
          presso  il  Consiglio   di   Stato,   sia   nelle   sezioni
          giurisdizionali   che    consultive,    e    i    Tribunali
          Amministrativi  Regionali.  La  Regione  Siciliana   e   le
          province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della
          propria autonomia statutaria e delle norme  di  attuazione,
          attuano l'istituto dello stage formativo e disciplinano  le
          sue  modalita'  di  svolgimento  presso  il  Consiglio   di
          Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e  presso
          il  Tribunale  Regionale  di  Giustizia  amministrativa  di
          Trento e la sezione autonoma di Bolzano. 
                2. Quando non e'  possibile  avviare  al  periodo  di
          formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di  cui
          al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media
          degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla  minore
          eta' anagrafica. A parita' dei requisiti previsti dal primo
          periodo   si   attribuisce   preferenza   ai    corsi    di
          perfezionamento  in  materie  giuridiche  successivi   alla
          laurea. 
                3. Per l'accesso allo stage  i  soggetti  di  cui  al
          comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici  giudiziari
          con allegata documentazione  comprovante  il  possesso  dei
          requisiti di cui al predetto comma,  anche  a  norma  degli
          articoli  46  e  47  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Nella  domanda  puo'
          essere espressa una preferenza ai  fini  dell'assegnazione,
          di cui si  tiene  conto  compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'ufficio. Per il Consiglio di Stato,  il  Consiglio  di
          Giustizia  amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  il
          Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento e
          la sezione autonoma di Bolzano, i Tribunali  Amministrativi
          Regionali la preferenza si esprime con riferimento ad una o
          piu' sezioni in cui sono trattate specifiche materie. 
                4.  Gli  ammessi  allo  stage  sono  affidati  a   un
          magistrato che ha espresso la disponibilita' ovvero, quando
          e' necessario assicurare la continuita' della formazione, a
          un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli  ammessi
          assistono e coadiuvano il magistrato nel  compimento  delle
          ordinarie  attivita'.  Il  magistrato  non  puo'   rendersi
          affidatario di piu' di  due  ammessi.  Il  ministero  della
          giustizia fornisce agli ammessi  allo  stage  le  dotazioni
          strumentali, li pone in condizioni di accedere  ai  sistemi
          informatici ministeriali  e  fornisce  loro  la  necessaria
          assistenza tecnica. Per l'acquisto di dotazioni strumentali
          informatiche per le necessita' di cui al quarto periodo  e'
          autorizzata una spesa unitaria non superiore  a  400  euro.
          Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo  di  formazione
          il magistrato puo'  chiedere  l'assegnazione  di  un  nuovo
          ammesso allo stage al  fine  di  garantire  la  continuita'
          dell'attivita' di  assistenza  e  ausilio.  L'attivita'  di
          magistrato  formatore  e'   considerata   ai   fini   della
          valutazione di professionalita'  di  cui  all'articolo  11,
          comma 2, del decreto legislativo 5  aprile  2006,  n.  160,
          nonche' ai fini del conferimento di incarichi  direttivi  e
          semidirettivi  di   merito.   L'attivita'   di   magistrato
          formatore espletata nell'ambito dei periodi  formativi  dei
          laureati presso gli organi della  Giustizia  amministrativa
          non si considera ai fini dei passaggi di qualifica  di  cui
          al capo II del titolo II della legge  27  aprile  1982,  n.
          186,  e  successive  modificazioni,   ne'   ai   fini   del
          conferimento delle funzioni di cui all'articolo  6,  quinto
          comma, della medesima legge. Al  magistrato  formatore  non
          spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso  spese  per  lo
          svolgimento dell'attivita' formativa. 
                5. L'attivita' degli ammessi  allo  stage  si  svolge
          sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto
          degli obblighi di riservatezza e  di  riserbo  riguardo  ai
          dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il
          periodo di formazione, con obbligo di mantenere il  segreto
          su  quanto  appreso  in  ragione  della  loro  attivita'  e
          astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi
          ai  corsi  di  formazione  decentrata  organizzati  per   i
          magistrati  dell'ufficio  ed   ai   corsi   di   formazione
          decentrata loro specificamente dedicati e  organizzati  con
          cadenza  almeno  semestrale  secondo  programmi  che   sono
          indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola
          superiore  della  magistratura.  I   laureati   ammessi   a
          partecipare al periodo di formazione teorico-pratica presso
          il  Consiglio  di  Stato,   il   Consiglio   di   Giustizia
          amministrativa  per  la  Regione  Siciliana,  i   Tribunali
          Amministrativi  Regionali  e  il  Tribunale  Regionale   di
          Giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di
          Bolzano sono ammessi ai corsi di formazione organizzati dal
          Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 
                5-bis. L'attivita' di formazione degli  ammessi  allo
          stage  e'  condotta  in  collaborazione  con   i   consigli
          dell'Ordine degli avvocati e  con  il  Consiglio  nazionale
          forense relativamente agli uffici di legittimita',  nonche'
          con  le  Scuole  di  specializzazione  per  le  professioni
          legali,  secondo  le   modalita'   individuate   dal   Capo
          dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino  anche
          essere iscritti alla pratica forense o  ad  una  Scuola  di
          specializzazione per le professioni legali. 
                6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai  fascicoli
          processuali, partecipano alle udienze del  processo,  anche
          non pubbliche e dinanzi al collegio, nonche' alle camere di
          consiglio, salvo che il giudice ritenga di non  ammetterli;
          non  possono  avere  accesso  ai  fascicoli   relativi   ai
          procedimenti rispetto ai  quali  versano  in  conflitto  di
          interessi per conto proprio o  di  terzi,  ivi  compresi  i
          fascicoli relativi ai procedimenti  trattati  dall'avvocato
          presso il quale svolgono il tirocinio. 
                7. Gli ammessi  allo  stage  non  possono  esercitare
          attivita' professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso  si
          svolge, ne' possono rappresentare o difendere, anche  nelle
          fasi o nei gradi  successivi  della  causa,  le  parti  dei
          procedimenti che  si  sono  svolti  dinanzi  al  magistrato
          formatore  o  assumere  da   costoro   qualsiasi   incarico
          professionale. 
                8. Lo svolgimento dello stage non da diritto ad alcun
          compenso e non determina il sorgere di  alcun  rapporto  di
          lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali
          e assicurativi. 
                8-bis. Agli ammessi  allo  stage  e'  attribuita,  ai
          sensi del comma 8-ter, una borsa di studio  determinata  in
          misura non superiore ad euro 400 mensili e,  comunque,  nei
          limiti della  quota  prevista  dall'articolo  2,  comma  7,
          lettera b), del decreto-legge 16 settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181. 
                8-ter. Il Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, con  decreto  di
          natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare
          delle risorse destinate all'attuazione degli interventi  di
          cui al comma 8-bis del presente articolo sulla  base  delle
          risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera
          b),  del  decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di
          studio di cui al comma 8-bis,  sulla  base  dell'indicatore
          della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per
          le  prestazioni  erogate  agli  studenti  nell'ambito   del
          diritto allo studio universitario, nonche' i termini  e  le
          modalita' di presentazione della dichiarazione  sostitutiva
          unica. 
                9. Lo stage puo' essere interrotto  in  ogni  momento
          dal capo dell'ufficio, anche  su  proposta  del  magistrato
          formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per  il
          venir meno del rapporto fiduciario, anche in  relazione  ai
          possibili  rischi  per  l'indipendenza  e   l'imparzialita'
          dell'ufficio o la credibilita' della funzione  giudiziaria,
          nonche'  per  l'immagine   e   il   prestigio   dell'ordine
          giudiziario. 
                10. Lo stage puo' essere  svolto  contestualmente  ad
          altre attivita',  compreso  il  dottorato  di  ricerca,  il
          tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato  o  di
          notaio  e  la  frequenza  dei   corsi   delle   scuole   di
          specializzazione per le  professioni  legali,  purche'  con
          modalita' compatibili con il conseguimento  di  un'adeguata
          formazione. Il contestuale svolgimento  del  tirocinio  per
          l'accesso   alla   professione   forense   non    impedisce
          all'avvocato presso il quale  il  tirocinio  si  svolge  di
          esercitare l'attivita' professionale innanzi al  magistrato
          formatore. 
                11. Il magistrato formatore redige, al termine  dello
          stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e
          la trasmette al capo dell'ufficio. 
                11-bis. L'esito positivo dello stage, come  attestato
          a norma del comma 11, costituisce titolo per  l'accesso  al
          concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo  2
          del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
          modificazioni.  I  soggetti  assunti   dall'amministrazione
          giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento  a
          tempo determinato di personale con il  profilo  di  addetto
          all'ufficio per il processo banditi ai sensi  dell'articolo
          14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  qualora
          al momento  dell'assunzione  stiano  ancora  espletando  lo
          stage, possono richiedere che, ai fini  del  riconoscimento
          del titolo di cui al primo periodo,  oltre  al  periodo  di
          stage svolto sino all'assunzione, sia  computato  anche  il
          successivo periodo di lavoro  a  tempo  determinato  presso
          l'amministrazione giudiziaria, sino al  raggiungimento  dei
          diciotto mesi di durata complessiva richiesti.  Costituisce
          altresi'  titolo  idoneo  per  l'accesso  al  concorso  per
          magistrato   ordinario   lo   svolgimento   del   tirocinio
          professionale per diciotto mesi presso  l'Avvocatura  dello
          Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito  di  cui
          al comma  1  e  che  sia  attestato  l'esito  positivo  del
          tirocinio. 
                [12.] 
                13. Per l'accesso alla professione di avvocato  e  di
          notaio l'esito positivo dello  stage  di  cui  al  presente
          articolo e' valutato per il periodo di un anno ai fini  del
          compimento del periodo di  tirocinio  professionale  ed  e'
          valutato per il medesimo periodo ai  fini  della  frequenza
          dei  corsi  della  scuola  di   specializzazione   per   le
          professioni legali, fermo il  superamento  delle  verifiche
          intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo
          16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. 
                14. L'esito positivo dello stage  costituisce  titolo
          di preferenza a parita' di merito, a norma dell'articolo  5
          del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
          n. 487, nei  concorsi  indetti  dall'amministrazione  della
          giustizia,     dall'amministrazione     della     giustizia
          amministrativa  e  dall'Avvocatura  dello  Stato.   Per   i
          concorsi  indetti  da  altre  amministrazioni  dello  Stato
          l'esito positivo  del  periodo  di  formazione  costituisce
          titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito. 
                15. L'esito positivo dello stage  costituisce  titolo
          di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale
          e a vice procuratore onorario. 
                16. All'articolo 5, della legge 21 novembre 1991,  n.
          374, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: 
                  "2-bis. La  disposizione  di  cui  al  comma  2  si
          applica anche a coloro che hanno svolto con esito  positivo
          lo stage presso gli uffici giudiziari.". 
                17. Al fine di favorire l'accesso allo  stage  e'  in
          ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi,  anche
          mediante l'istituzione di apposite borse di  studio,  sulla
          base di specifiche convenzioni stipulate con i  capi  degli
          uffici, o loro delegati, nel  rispetto  delle  disposizioni
          del presente articolo. 
                18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente
          articolo   quando   stipulano   le   convenzioni   previste
          dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, devono tenere conto delle  domande  presentate  dai
          soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
                19. L'esito positivo dello stage  presso  gli  uffici
          della Giustizia amministrativa, come attestato a norma  del
          comma 11, e' equiparato a tutti gli effetti a quello svolto
          presso gli uffici della Giustizia ordinaria. 
                20. La domanda di cui al  comma  3  non  puo'  essere
          presentata prima del decorso del termine di  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  37,  comma  5  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione   finanziaria)   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 37 (Disposizioni per l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie).  -
          1.-4. (Omissis). 
                5.  Coloro   che   sono   ammessi   alla   formazione
          professionale   negli   uffici   giudiziari   assistono   e
          coadiuvano  i  magistrati  che  ne  fanno   richiesta   nel
          compimento  delle  loro  ordinarie  attivita',  anche   con
          compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo  15  del
          testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3.  Lo
          svolgimento delle attivita'  previste  dal  presente  comma
          sostituisce ogni altra attivita' del corso del dottorato di
          ricerca, del corso di specializzazione per  le  professioni
          legali o della pratica forense per  l'ammissione  all'esame
          di avvocato.  Al  termine  del  periodo  di  formazione  il
          magistrato  designato  dal  capo  dell'ufficio  giudiziario
          redige una  relazione  sull'attivita'  e  sulla  formazione
          professionale acquisita, che viene trasmessa agli  enti  di
          cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non
          compete  alcuna  forma  di  compenso,  di  indennita',   di
          rimborso spese o  di  trattamento  previdenziale  da  parte
          della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce
          ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  E'  in   ogni   caso
          consentita la partecipazione alle convenzioni previste  dal
          comma 4 di terzi finanziatori. 
                5-bis. - 21. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo degli articoli da  11  a  16  del
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti  per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza    della    giustizia),    convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113: 
                «Art. 11 (Addetti all'ufficio per il processo). -  1.
          Al fine di supportare le linee di progetto  ricomprese  nel
          PNRR e, in particolare, per favorire la piena  operativita'
          delle strutture organizzative  denominate  ufficio  per  il
          processo, costituite ai sensi dell'articolo  16-octies  del
          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  e
          assicurare   la   celere   definizione   dei   procedimenti
          giudiziari, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  36
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero
          della giustizia richiede alla Commissione RIPAM,  che  puo'
          avvalersi  di  Formez   PA,   di   avviare   procedure   di
          reclutamento nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, di un
          contingente massimo di 16.500 unita' di addetti all'ufficio
          per  il  processo,  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
          determinato, non rinnovabile, della durata massima  di  due
          anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni  per
          il secondo. Nell'ambito di tale contingente, alla corte  di
          cassazione  sono  destinati  addetti  all'ufficio  per   il
          processo in numero non superiore a 400,  da  assegnarsi  in
          virtu'  di  specifico  progetto  organizzativo  del   primo
          presidente  della  corte  di  cassazione,  con  l'obiettivo
          prioritario del contenimento  della  pendenza  nel  settore
          civile e del contenzioso tributario. Al fine di  supportare
          le linee di progetto di  competenza  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  ricomprese   nel   PNRR,   e   in
          particolare  per  favorire  la  piena  operativita'   delle
          strutture organizzative denominate ufficio per il  processo
          costituite ai sensi dell'articolo  53-ter  della  legge  27
          aprile  1982,  n.  186,  il  Segretariato  generale   della
          Giustizia   amministrativa,   di   seguito   indicato   con
          l'espressione "Giustizia amministrativa", per assicurare la
          celere definizione dei processi pendenti alla data  del  31
          dicembre 2019, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   e'
          autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento, in due
          scaglioni, di un  contingente  massimo  di  326  unita'  di
          addetti all'ufficio  per  il  processo,  con  contratto  di
          lavoro a tempo determinato, non rinnovabile,  della  durata
          massima di due anni e sei mesi, cosi' ripartito: 250 unita'
          complessive per i profili di cui al comma 3, lettere a), b)
          e c), e 76 unita' per il profilo di cui al comma 3, lettera
          d). I contingenti di personale di cui al presente comma non
          sono computati ai fini della  consistenza  della  dotazione
          organica rispettivamente del Ministero  della  giustizia  e
          della Giustizia amministrativa. L'assunzione del  personale
          di cui al presente comma  e'  autorizzata  subordinatamente
          all'approvazione  del   PNRR   da   parte   del   Consiglio
          dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1,
          del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 12 febbraio 2021. 
                2.  Il  personale  da  assumere  nell'amministrazione
          della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 deve  essere
          in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero,
          per una quota dei posti a concorso da indicarsi nel  bando,
          del diploma di laurea in economia e commercio o in  scienze
          politiche o titoli equipollenti o equiparati. In  deroga  a
          quanto previsto dagli articoli 2, comma  2,  40  e  45  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la  declaratoria
          del profilo professionale degli addetti all'ufficio per  il
          processo,   comprensiva   di   specifiche    e    contenuti
          professionali,  e'  determinata  secondo  quanto   previsto
          dall'Allegato  II,  numero  1.  Per   quanto   attiene   al
          trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad  ogni
          istituto contrattuale, in quanto applicabile,  gli  addetti
          all'ufficio per il  processo  sono  equiparati  ai  profili
          dell'area III, posizione economica F1. Il  Ministero  della
          giustizia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga  a  quanto
          previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme
          di  organizzazione  e  di  svolgimento  della   prestazione
          lavorativa,  con  riferimento  al  lavoro  agile   e   alla
          distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. 
                2-bis.  L'assunzione  di  cui  al  presente  articolo
          configura causa di incompatibilita' con  l'esercizio  della
          professione   forense    e    comporta    la    sospensione
          dall'esercizio dell'attivita' professionale  per  tutta  la
          durata  del  rapporto  di  lavoro   con   l'amministrazione
          pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato  devono  dare
          comunicazione dell'assunzione di cui al  primo  periodo  al
          consiglio dell'ordine presso il quale  risultino  iscritti.
          La mancata comunicazione costituisce  causa  ostativa  alla
          presa di possesso nell'ufficio per  il  processo.  Ai  soli
          fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica,
          il praticante avvocato puo' ricongiungere il  periodo  gia'
          svolto a titolo di pratica forense a quello di  svolgimento
          della funzione di  addetto  all'ufficio  per  il  processo,
          anche nel caso in cui l'ufficio o  la  sede  siano  diversi
          rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale
          risulti iscritto. 
                3. Il contingente di cui al comma 1, la cui procedura
          di assunzione e' gestita dalla Giustizia amministrativa, e'
          composto dai seguenti profili professionali: 
                  a) funzionari amministrativi - area III - posizione
          economica F1; 
                  b) funzionari informatici - area  III  -  posizione
          economica F1; 
                  c) funzionari statistici -  area  III  -  posizione
          economica F1; 
                  d) assistenti informatici -  area  II  -  posizione
          economica F2. 
                4. Il servizio  prestato  con  merito  e  debitamente
          attestato  al  termine  del  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          determinato  di  cui  al  comma  1,  e,  per  la  Giustizia
          amministrativa, limitatamente al personale di cui al  comma
          3, lettera a), qualora la prestazione lavorativa sia  stata
          svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di  prima
          assegnazione: 
                  a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per
          magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2006, n. 160; 
                  b) equivale ad un anno di  tirocinio  professionale
          per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio; 
                  c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della
          scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo
          il superamento delle verifiche  intermedie  e  delle  prove
          finali  d'esame  di  cui  all'articolo   16   del   decreto
          legislativo 17 novembre 1997, n. 398; 
                  d) costituisce titolo di preferenza  per  l'accesso
          alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 4,  comma
          3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
                5. L'amministrazione  giudiziaria,  nelle  successive
          procedure  di  selezione   per   il   personale   a   tempo
          indeterminato,  puo'   prevedere   l'attribuzione   di   un
          punteggio aggiuntivo in favore dei  candidati  in  possesso
          dell'attestazione   di   cui    al    comma    4    ovvero,
          alternativamente,  nei  soli  concorsi  pubblici   per   le
          qualifiche della terza area  professionale,  prevedere  una
          riserva in  favore  del  personale  assunto  ai  sensi  del
          presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per
          cento. L'amministrazione  della  Giustizia  amministrativa,
          nelle successive procedure di selezione per il personale  a
          tempo indeterminato, puo' prevedere  l'attribuzione  di  un
          punteggio  aggiuntivo  in  favore  del  personale  che,  al
          termine  del  rapporto  di  lavoro,  abbia  ricevuto,   dal
          presidente  dell'Ufficio  giudiziario  dove   ha   prestato
          servizio, un attestato di servizio prestato con merito. 
                6. 
                7.  Per  le  finalita'  del  presente   articolo   e'
          autorizzata: 
                  a) per la Giustizia ordinaria,  la  spesa  di  euro
          360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  di  euro
          390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno
          2025 e di euro  180.071.098  per  l'anno  2026,  a  cui  si
          provvede  mediante  versamento   di   pari   importo,   nei
          corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo
          1, comma 1038,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
          all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  la  successiva
          riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello  stato
          di previsione del Ministero della giustizia; 
                  b) per la Giustizia amministrativa la spesa di euro
          8.458.696 per ciascuno degli anni  2022  e  2023,  di  euro
          8.199.308 per l'anno 2024, di euro 7.939.920  per  ciascuno
          degli anni 2025 e 2026, a cui  si  provvede  a  valere  sul
          Fondo di rotazione per  l'attuazione  del  Next  Generation
          EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
          dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
          da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.» 
                «Art.  12  (Modalita'  di   impiego   degli   addetti
          all'ufficio per il processo). - 1.  Fermo  restando  quanto
          previsto  dall'articolo  11,  comma  1,  in   merito   alla
          necessaria approvazione del PNRR  da  parte  del  Consiglio
          dell'Unione europea, con uno o piu'  decreti  del  Ministro
          della giustizia, sono individuati i tribunali o le corti di
          appello alle cui strutture organizzative denominate ufficio
          per il processo sono  assegnati  gli  addetti,  nonche'  il
          numero degli addetti destinati ad ogni singolo ufficio.  Le
          unita' di personale di cui all'articolo 11, comma 3 assunte
          per  gli   uffici   per   il   processo   della   Giustizia
          amministrativa sono distribuite  esclusivamente  presso  le
          seguenti  sedi:  Consiglio  di  Stato,  in   ogni   sezione
          giurisdizionale; Tribunale amministrativo regionale per  il
          Lazio, sede di Roma; Tribunale amministrativo regionale per
          la Lombardia,  sede  di  Milano;  Tribunale  amministrativo
          regionale per il Veneto; Tribunale amministrativo regionale
          per la Campania, sede di Napoli;  Tribunale  amministrativo
          regionale per la Campania,  sezione  staccata  di  Salerno;
          Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede  di
          Palermo; Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
          sezione staccata di Catania. Fanno eccezione  7  funzionari
          informatici e 3 funzionari statistici che  sono  assegnati,
          rispettivamente,  al  Servizio  per  l'informatica   e   al
          Segretariato generale  della  Giustizia  amministrativa  al
          fine  di  coadiuvare  l'ufficio   per   il   processo   con
          riferimento   agli   aspetti   informatici   del   progetto
          ricompreso nel PNRR e allo scopo di monitorare  l'andamento
          della riduzione dell'arretrato. La decorrenza  della  presa
          di servizio delle unita' di personale di  cui  all'articolo
          11, comma 3, e' la stessa  per  tutti  gli  Uffici  per  il
          processo. 
                2. Le modalita' di impiego degli addetti  all'ufficio
          per  il  processo  presso  gli  Uffici   giudiziari   della
          Giustizia  ordinaria  sono  individuate  all'Allegato   II,
          numero 1. 
                3.   All'esito   dell'assegnazione   degli    addetti
          all'ufficio per il processo di cui  al  comma  2,  il  Capo
          dell'ufficio giudiziario entro  il  31  dicembre  2021,  di
          concerto con il  dirigente  amministrativo,  predispone  un
          progetto organizzativo che preveda l'utilizzo,  all'interno
          delle strutture organizzative  denominate  ufficio  per  il
          processo, degli addetti selezionati in modo da  valorizzare
          il loro apporto all'attivita' giudiziaria.» 
                «Art.  13  (Reclutamento   di   personale   a   tempo
          determinato per il supporto alle linee progettuali  per  la
          giustizia del PNRR). - 1. Al fine di  assicurare  la  piena
          operativita' dell'ufficio per il processo e  di  supportare
          le linee di progetto  di  competenza  del  Ministero  della
          giustizia ricomprese nel PNRR, in deroga a quanto  previsto
          dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, il Ministero della giustizia richiede  di  avviare  le
          procedure di reclutamento tramite  concorso  per  titoli  e
          prova scritta, alla  Commissione  Interministeriale  RIPAM,
          che puo' avvalersi di Formez  PA  in  relazione  a  profili
          professionali  non  ricompresi  tra  quelli  ordinariamente
          previsti  nell'Amministrazione  giudiziaria,  nel   periodo
          2021-2026, con contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato
          della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza  non
          anteriore al 1° gennaio 2022, per un contingente massimo di
          5.410 unita' di personale amministrativo non  dirigenziale,
          cosi' ripartito: 
                  a) 1.660 unita' complessive per i profili di cui al
          comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i); 
                  b) 750 unita' complessive per i profili di  cui  al
          comma 2, lettere b), d) e f); 
                  c) 3.000 unita' per il profilo di cui al  comma  2,
          lettera l). 
                2. Il contingente di cui al comma 1 e'  composto  dai
          seguenti profili professionali: 
                  a) tecnico IT senior; 
                  b) tecnico IT junior; 
                  c) tecnico di contabilita' senior; 
                  d) tecnico di contabilita' junior; 
                  e) tecnico di edilizia senior; 
                  f) tecnico di edilizia junior; 
                  g) tecnico statistico; 
                  h) tecnico di amministrazione; 
                  i) analista di organizzazione; 
                  l) operatore di data entry. 
                3. In deroga a  quanto  previsto  dagli  articoli  2,
          comma 2, 40 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, le declaratorie dei profili professionali  di  cui  al
          comma  2,  comprensive  di   specifiche   professionali   e
          contenuti professionali, sono  determinate  secondo  quanto
          previsto dall'Allegato II, numeri da  2  a  11  e,  per  il
          personale di cui all'articolo 11,  comma  3,  dall'Allegato
          III.  Per   quanto   attiene   al   trattamento   economico
          fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale,
          in quanto applicabile, i profili di cui al comma 2, lettere
          a), c), e),  g),  h)  e  i),  sono  equiparati  ai  profili
          dell'area III, posizione economica F1, i profili di cui  al
          comma 2, lettere b), d) e f), sono  equiparati  ai  profili
          dell'area II, posizione economica F2, e il profilo  di  cui
          al comma 2, lettera l), e' equiparato ai profili  dell'area
          II, posizione economica F1. Il Ministero  della  giustizia,
          sentite   le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
          rappresentative, puo' stabilire, anche in deroga  a  quanto
          previsto dalla contrattazione collettiva, particolari forme
          di  organizzazione  e  di  svolgimento  della   prestazione
          lavorativa,  con  riferimento  al  lavoro  agile   e   alla
          distribuzione flessibile dell'orario di lavoro. Per  quanto
          attiene al trattamento economico fondamentale e  accessorio
          e ad ogni istituto contrattuale, in quanto  applicabile,  i
          profili di cui all'articolo 11, comma 3, lettere a),  b)  e
          c), sono equiparati ai  profili  dell'Area  III,  posizione
          economica F1, e il  profilo  di  cui  al  citato  comma  3,
          lettera d), e' equiparato ai profili di Area II,  posizione
          economica F2. Al personale di cui all'articolo 11, comma 3,
          non spetta il compenso di cui all'articolo  37,  comma  13,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Le
          assunzioni di cui al  presente  comma  sono  effettuate  in
          deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e  al  di
          fuori della dotazione organica del personale amministrativo
          e delle assunzioni gia' programmate. 
                4. L'amministrazione, nelle successive  procedure  di
          selezione per il personale a  tempo  indeterminato  indette
          dal Ministero della giustizia, puo' prevedere,  qualora  la
          prestazione  lavorativa  sia  stata  svolta  per   l'intero
          triennio sempre  presso  la  sede  di  prima  assegnazione,
          l'attribuzione in favore  dei  candidati  di  un  punteggio
          aggiuntivo  per  il  servizio   prestato   con   merito   e
          debitamente attestato al termine del rapporto di  lavoro  a
          tempo   determinato   di   cui   al   comma   1,    ovvero,
          alternativamente,  nei  soli  concorsi  pubblici   per   le
          qualifiche   della   medesima   area   professionale   come
          equiparata ai sensi del comma 3  al  profilo  professionale
          nel quale e' stato prestato servizio, una riserva in favore
          del personale assunto ai sensi del  presente  articolo,  in
          misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi
          indetti da altre amministrazioni dello Stato,  la  suddetta
          attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita'
          di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
                5. L'assunzione del personale di cui al  comma  1  e'
          autorizzata subordinatamente all'approvazione del  PNRR  da
          parte della Commissione europea. 
                6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute  nel
          presente  articolo  e'  autorizzata  la   spesa   di   euro
          207.829.968 per ciascuno degli anni 2022, 2023  e  2024,  a
          cui si provvede mediante versamento di  pari  importo,  nei
          corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo
          1, comma 1038,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
          all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  la  successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione del Ministero della giustizia.» 
                «Art. 14 (Procedura straordinaria di reclutamento). -
          1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento,
          anche in relazione al  rispetto  dei  tempi  del  PNRR,  il
          Ministero della giustizia richiede alla Commissione  RIPAM,
          che puo' avvalersi di Formez PA, di  avviare  procedure  di
          reclutamento per i profili di cui agli articoli  11,  comma
          1, e 13 mediante  concorso  pubblico  per  titoli  e  prova
          scritta. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
          previste dalla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  dal  codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010,  n.  66,  i  titoli  valutabili  ai  sensi  del
          presente  comma,  con  attribuzione  dei   punteggi   fissi
          indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti: 
                  a) votazione relativa  al  solo  titolo  di  studio
          richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti per il
          Ministero  della  giustizia  possono   prevedere   che   il
          punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il
          titolo di studio in  questione  sia  stato  conseguito  non
          oltre  sette  anni  prima  del  termine   ultimo   per   la
          presentazione  della   domanda   di   partecipazione   alla
          procedura di reclutamento; 
                  b)  ulteriori   titoli   universitari   in   ambiti
          disciplinari attinenti al profilo messo a concorso,  per  i
          soli profili di cui  all'articolo  11  e  all'articolo  13,
          comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i); 
                  c)  eventuali  abilitazioni  professionali,  per  i
          profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma  2,
          lettere c), d), e), f) e h); 
                  d) il positivo espletamento  del  tirocinio  presso
          gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  73   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n.  98,  per  il
          profilo di cui all'articolo 11; 
                  e)  il  servizio  prestato  presso  la   Corte   di
          cassazione,  la  Procura  generale  presso  la   Corte   di
          cassazione nonche' le sezioni specializzate  dei  tribunali
          in materia di  immigrazione,  protezione  internazionale  e
          libera  circolazione  dei  cittadini  dell'Unione  europea,
          quali research officers, nell'ambito  del  Piano  operativo
          dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per  i
          profili di cui all'articolo 11 e all'articolo 13, comma  2,
          lettera h). 
                2. La Giustizia amministrativa procede all'assunzione
          di tutti i profili professionali di  cui  all'articolo  11,
          comma 3, mediante concorso  pubblico  per  titoli  e  prova
          scritta, con possibilita' di  svolgimento  della  prova  da
          remoto. I titoli valutabili per i  concorsi  banditi  dalla
          Giustizia amministrativa,  con  attribuzione  dei  punteggi
          fissi indicati nel bando di concorso, sono esclusivamente i
          seguenti: 
                  a) votazione relativa  al  solo  titolo  di  studio
          richiesto per l'accesso; i bandi di concorso indetti  dalla
          Giustizia amministrativa possono prevedere che il punteggio
          previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di
          studio in questione sia stato conseguito  non  oltre  sette
          anni prima del termine ultimo per  la  presentazione  della
          domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento; 
                  b) per i profili di cui all'articolo 11,  comma  3,
          lettere a), b) e c), eventuali ulteriori titoli  accademici
          universitari o  post-universitari  in  ambiti  disciplinari
          attinenti al profilo messo a concorso; 
                  c) per i profili di cui all'articolo 11,  comma  3,
          lettere a), b) e c), eventuali  abilitazioni  professionali
          coerenti con il profilo medesimo; 
                  d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma  3,
          lettera a), il positivo espletamento del  tirocinio  presso
          gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  73   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
                3.    Per    le     procedure     di     reclutamento
          nell'amministrazione della giustizia  ordinaria,  il  bando
          indica i  posti  messi  a  concorso  per  ogni  profilo  e,
          nell'ambito di  ogni  profilo,  indica  i  posti  per  ogni
          singolo  distretto  di  corte  di  appello,  nonche',   ove
          previsto nel medesimo bando, per ogni  singolo  circondario
          di tribunale. Ai fini della procedura  di  reclutamento  di
          cui al presente comma, gli uffici  giudiziari  nazionali  e
          l'amministrazione centrale sono assimilati  a  un  autonomo
          distretto. Il bando per i concorsi banditi dalla  Giustizia
          amministrativa indica i posti messi  a  concorso  per  ogni
          profilo e, nell'ambito di ogni profilo, i  posti  destinati
          ad ogni Ufficio per il processo. 
                4. Ogni candidato, per le procedure  di  reclutamento
          nell'amministrazione della giustizia  ordinaria,  non  puo'
          presentare domanda per piu' di un profilo e, nell'ambito di
          tale profilo, per piu' di un distretto  e,  nell'ambito  di
          tale distretto, qualora il bando lo preveda, per piu' di un
          circondario. Ogni candidato per i  concorsi  banditi  dalla
          Giustizia amministrativa puo' presentare domanda  solo  per
          un profilo ed esclusivamente  per  un  ufficio  giudiziario
          della Giustizia amministrativa. 
                5. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  11,
          comma 2, per i titoli di  studi  accademici  richiesti  per
          l'accesso ai profili  di  cui  all'articolo  11  e  di  cui
          all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e  i),
          si applicano i criteri di equipollenza e  di  equiparazione
          previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.  509,
          dal decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e dai decreti  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  233
          del 7 ottobre 2009, e 15 febbraio  2011,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011.  I  candidati
          che partecipano  alla  selezione  bandita  dalla  Giustizia
          amministrativa devono essere  in  possesso  del  titolo  di
          accesso al profilo per il quale concorrono,  come  indicato
          nell'Allegato III. 
                6.  Le  commissioni  esaminatrici,  per  i   concorsi
          richiesti dal Ministero della Giustizia, sono  composte  da
          un magistrato ordinario  che  abbia  conseguito  almeno  la
          quinta valutazione di professionalita' o  da  un  dirigente
          generale di una  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 o da un avvocato con almeno quindici  anni  di
          iscrizione all'Albo o da un professore ordinario di materie
          giuridiche, tutti anche  in  quiescenza  da  non  oltre  un
          triennio alla data di pubblicazione del bando, con funzioni
          di  presidente,  e  da  non  piu'  di  quattro  componenti,
          individuati tra magistrati ordinari che abbiano  conseguito
          almeno  la   seconda   valutazione   di   professionalita',
          dirigenti  di   livello   non   generale   di   una   delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avvocati con
          almeno dieci  anni  di  iscrizione  all'Albo  e  professori
          ordinari,  associati,  ricercatori  confermati  o  a  tempo
          determinato di cui all'articolo 24, comma  3,  lettera  b),
          della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  tutti  anche  in
          quiescenza  da  non  oltre  un  triennio   alla   data   di
          pubblicazione del bando, con funzioni  di  commissari.  Per
          quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487. 
                7.   Per   i   concorsi   banditi   dalla   Giustizia
          amministrativa la procedura concorsuale e'  decentrata  per
          ogni ufficio giudiziario, in relazione al quale e' nominata
          una  sola  commissione  che  procede  alla  selezione   dei
          candidati  per  tutti  i  profili  professionali,  formando
          distinte graduatorie. La prova scritta puo'  essere  svolta
          presso un'unica sede per tutte  le  procedure  concorsuali.
          Per  la  selezione  dei  candidati  per  l'ufficio  per  il
          processo  del  Consiglio   di   Stato   e   del   Tribunale
          amministrativo regionale per il Lazio,  sede  di  Roma,  e'
          nominata,  per  i  funzionari   informatici,   per   quelli
          statistici e  per  gli  assistenti  informatici,  una  sola
          commissione,  che  forma  un'unica  graduatoria  per   ogni
          profilo. 
                8.   Per   i   concorsi   banditi   dalla   Giustizia
          amministrativa la commissione esaminatrice e'  composta  da
          un magistrato dell'ufficio giudiziario e da  due  dirigenti
          di  seconda  fascia  dell'area   amministrativa.   Per   la
          selezione degli assistenti informatici la commissione  puo'
          avvalersi  di  personale  esperto  dell'Ufficio   o   della
          consulenza   del   Servizio   per   l'informatica.    Nella
          commissione competente alla  selezione  dei  candidati  per
          l'Ufficio per il processo del  Consiglio  di  Stato  e  del
          Tribunale amministrativo regionale per il  Lazio,  sede  di
          Roma, un  dirigente  amministrativo  e'  sostituito  da  un
          dirigente  tecnico  per   la   selezione   dei   funzionari
          informatici  e  statistici,  nonche'   per   quella   degli
          assistenti informatici.  Le  funzioni  di  segretario  sono
          svolte da un  dipendente  appartenente  all'Area  III.  Per
          quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
          applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          9 maggio 1994, n. 487. I lavori  delle  commissioni  devono
          concludersi  entro  il  15  dicembre  2021.  Il  Segretario
          generale  della  Giustizia   amministrativa   monitora   il
          rispetto  della  tempistica  e   fornisce   supporto,   ove
          necessario. 
                9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, costituiranno altresi' titoli di preferenza a  parita'
          di merito per  le  procedure  di  reclutamento  di  cui  al
          presente articolo: 
                  a) l'avere svolto, con esito positivo, il tirocinio
          presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
                  b) l'avere svolto, con esito positivo,  l'ulteriore
          periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai
          sensi  dell'articolo  50,  commi  1-bis  e  1-quater,   del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche',
          per il concorso indetto dalla Giustizia amministrativa,  ai
          sensi dell'articolo 53-ter della legge 27 aprile  1982,  n.
          186; 
                  c)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il
          tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari  ai  sensi
          dell'articolo 37, comma  11,  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per
          il processo, cosi' come indicato  dall'articolo  50,  commi
          1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
          90, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
          2014, n.  114,  nonche',  per  il  concorso  indetto  dalla
          Giustizia amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo  53-ter
          della legge 27 aprile 1982, n. 186; 
                  c-bis) l'aver conseguito il diploma della scuola di
          specializzazione per le professioni legali. 
                10. A parita' dei  titoli  preferenziali  di  cui  al
          comma 9 del presente articolo e di cui all'articolo  5  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.
          487, e' preferito il candidato piu'  giovane  di  eta',  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,
          n. 127. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di
          attribuzione del  punteggio  e  dei  titoli  di  preferenza
          dovra' essere documentato esclusivamente con  le  modalita'
          indicate dal bando di concorso. 
                11. Per ogni profilo, per i  concorsi  richiesti  dal
          Ministero  della  giustizia,  la  commissione  esaminatrice
          forma una singola graduatoria relativa  ai  posti  messi  a
          concorso in ogni distretto ovvero,  quando  lo  preveda  il
          bando  di  concorso,  in  ogni  circondario.  Al  fine   di
          garantire il raggiungimento degli obiettivi e  il  rispetto
          dei  tempi  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza, per i concorsi richiesti  dal  Ministero  della
          giustizia, qualora  una  graduatoria  distrettuale  risulti
          incapiente rispetto  ai  posti  messi  a  concorso  per  un
          profilo, l'amministrazione giudiziaria puo' coprire i posti
          ancora  vacanti  mediante   ulteriore   scorrimento   delle
          graduatorie degli idonei  non  vincitori  per  il  medesimo
          profilo di altri distretti. A tali ulteriori  procedure  di
          scorrimento, aventi ad oggetto uno  o  piu'  distretti  che
          presentano  residue   scoperture   nel   profilo,   possono
          partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti
          oggetto della procedura, i candidati risultati  idonei,  ma
          non   utilmente   collocati,   nelle   altre    graduatorie
          distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per  ciascuno
          di essi della votazione complessiva ivi  conseguita.  Resta
          fermo quanto disposto dall'articolo 15. Per quanto  attiene
          al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo
          di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso  di
          incapienza   delle   graduatorie    distrettuali    formate
          nell'ambito  della   nuova   procedura   assunzionale,   il
          reclutamento potra'  avvenire  mediante  scorrimento  delle
          graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al
          primo scaglione. Per la Giustizia  amministrativa,  qualora
          una graduatoria risultasse  incapiente  rispetto  ai  posti
          messi a concorso per un profilo in un Ufficio  giudiziario,
          il  Segretario  generale  della  Giustizia   amministrativa
          potra' coprire i posti non assegnati  mediante  scorrimento
          delle graduatorie degli idonei non vincitori  del  medesimo
          profilo in  altro  ufficio  giudiziario  e,  nella  seconda
          tornata delle assunzioni, chiamare  gli  idonei  del  primo
          scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo
          scorrimento delle graduatorie avviene a partire  da  quelle
          con maggior numero di idonei e, in caso di pari  numero  di
          idonei, secondo l'ordine degli Uffici  giudiziari  indicato
          nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo. 
                12. Per i  concorsi  richiesti  dal  Ministero  della
          giustizia, e' ammesso a sostenere  la  prova  scritta,  per
          ogni distretto, un numero di candidati pari ad un multiplo,
          non inferiore al  doppio,  del  numero  di  posti  messi  a
          concorso nel distretto, secondo quanto stabilito dal  bando
          e sulla base delle graduatorie risultanti  all'esito  della
          valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1,  9  e  10.  La
          prova  scritta  potra'  essere  svolta  mediante  l'uso  di
          tecnologie digitali. Fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma 1, il  bando  di  concorso  specifica  i  criteri  di
          attribuzione dei punteggi, le modalita' di formazione della
          graduatoria   finale   per   ogni   singolo   distretto   o
          circondario, le sedi di corte di appello presso cui  potra'
          essere svolta la suddetta prova  scritta  e  i  criteri  di
          assegnazione alle predette  sedi  di  esame  dei  candidati
          ammessi a  sostenere  la  prova  scritta.  Potranno  essere
          costituite sottocommissioni, ognuna delle  quali  valutera'
          non meno di duecento candidati. La prova  scritta  consiste
          nella somministrazione di quesiti a risposta  multipla.  Il
          bando  puo'   prevedere,   in   ragione   del   numero   di
          partecipanti,  l'utilizzo  di  sedi   decentrate   e,   ove
          necessario,   la   non   contestualita'   delle   sessioni,
          garantendo in ogni  caso  la  trasparenza  e  l'omogeneita'
          delle prove. Le materie oggetto  della  prova  scritta,  le
          modalita' di nomina della commissione  esaminatrice  e  dei
          comitati di vigilanza e le ulteriori  misure  organizzative
          sono determinate con decreto del Ministro  della  giustizia
          da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto. 
                12-bis.  In  relazione  ai  soli   profili   di   cui
          all'articolo 11, in deroga a quanto previsto  dall'articolo
          1  del  decreto  legislativo  7  febbraio  2017,   n.   16,
          nell'ambito dei concorsi di cui al  comma  1  del  presente
          articolo  richiesti  dal  Ministero  della  giustizia,   si
          procede  al  reclutamento  e   alla   successiva   gestione
          giuridica ed economica del personale  amministrativo  anche
          per gli addetti all'ufficio per il  processo  da  assegnare
          agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di
          Trento. Il bando indica in relazione alle assunzioni  degli
          uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di  Bolzano
          i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di
          lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come
          requisito per la partecipazione il possesso  dell'attestato
          di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue
          italiana e tedesca, di cui agli articoli  3  e  4,  secondo
          comma,  numero  4),  del  decreto  del   Presidente   dalla
          Repubblica  26  luglio  1976,  n.   752.   La   commissione
          esaminatrice, anche in deroga al bando  di  concorso,  puo'
          ammettere  a  sostenere  la  prova  scritta  un  numero  di
          candidati pari ad  un  multiplo,  non  superiore  a  trenta
          volte, del numero dei posti messi a concorso nel distretto,
          sulla base delle  graduatorie  risultanti  all'esito  della
          valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1,  9  e  10.  Il
          bando prevede altresi', per le procedure di cui al presente
          comma, che la commissione esaminatrice di cui  al  comma  6
          sia  integrata  con  componenti  indicati   dalla   regione
          Trentino-Alto Adige/Südtirol,  sulla  base  di  un'apposita
          convenzione da stipulare tra il Ministero della giustizia e
          la suddetta regione. 
                12-ter.  Coerentemente  con  le  misure  assunzionali
          introdotte con il presente decreto,  fino  al  31  dicembre
          2022 al personale del  Ministero  della  giustizia  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7. 
                13. Per l'espletamento  delle  procedure  concorsuali
          relative alle assunzioni di tutti i  profili  professionali
          di  cui   agli   articoli   11   e   13   e'   autorizzata,
          subordinatamente all'approvazione del PNRR da  parte  della
          Commissione europea, per l'amministrazione della  giustizia
          ordinaria, la spesa di euro 3.281.709 per l'anno 2021 e  di
          euro  341.112  per  l'anno  2023  e,   per   la   Giustizia
          amministrativa, la spesa di euro 488.800 per l'anno 2021  e
          di euro 320.800 per l'anno 2024 a cui si provvede a  valere
          sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
          EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
          dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
          da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.» 
                «Art.  15  (Vincolo  di  permanenza  nella   sede   e
          mobilita' temporanea).  -  1.  Il  personale  di  cui  agli
          articoli 11 e 13 permane nella  sede  di  assegnazione  per
          l'intera durata del contratto a tempo determinato. 
                2.  Per  la  Giustizia  ordinaria,   avuto   riguardo
          all'articolazione su base distrettuale della  procedura  di
          reclutamento   e   alla   necessita'   di   garantire    il
          raggiungimento degli obiettivi  e  il  rispetto  dei  tempi
          previsti dal PNRR,  ogni  forma  di  mobilita'  interna  su
          domanda del dipendente, fondata su circostanze sopravvenute
          successivamente all'assegnazione  della  sede,  si  intende
          comunque riferita ad uffici situati nel medesimo  distretto
          in cui e' situata la sede di prima assegnazione. Al momento
          della assegnazione della sede ai vincitori del concorso nei
          singoli  profili,   potra'   essere   fatta   valere   ogni
          circostanza  idonea  a  costituire,  secondo  la  normativa
          vigente, titolo di precedenza o di preferenza in  relazione
          alla specifica graduatoria distrettuale ovvero, qualora  lo
          preveda il bando di concorso, circondariale.  In  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge  15
          maggio 1997, n. 127, il  medesimo  personale  non  puo'  in
          alcun caso essere comandato, distaccato o assegnato  presso
          altre pubbliche amministrazioni, ne' essere destinatario di
          provvedimenti  di   applicazione   endodistrettuale,   come
          previsto dalla contrattazione integrativa. 
                3. Per la Giustizia  ordinaria,  e'  fatta  salva  la
          mobilita'  per  compensazione,  in  condizioni   di   piena
          neutralita' finanziaria e previo nulla osta  del  Ministero
          della giustizia.» 
                «Art. 16 (Attivita' di formazione). - 1. Il Ministero
          della giustizia assicura l'informazione, la formazione e la
          specializzazione di tutto il personale a tempo  determinato
          assunto ai sensi del presente capo e destinato  all'ufficio
          per il processo di competenza  della  giustizia  ordinaria,
          individuando  con  decreto  del  Direttore   generale   del
          personale e della formazione specifici percorsi  didattici,
          da svolgersi anche per via telematica. 
                2. Per il personale di cui all'articolo 11, comma  3,
          assunto a tempo determinato ai sensi del  presente  decreto
          e' assicurata la formazione, secondo un programma  definito
          dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. 
                3. Per l' attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
          presente   articolo   e'   autorizzata,    subordinatamente
          all'approvazione  del  PNRR  da  parte  della   Commissione
          europea, per l'amministrazione della giustizia ordinaria la
          spesa di euro 235.000 per l'anno 2021,  di  euro  2.000.000
          per l'anno 2022, di euro 1.460.000 per  l'anno  2023  e  di
          euro  1.102.000  per  l'anno  2024  e,  per  la   Giustizia
          amministrativa, la spesa di euro 37.464 per l'anno  2022  e
          di euro 35.234 per l'anno 2024 a cui si provvede  a  valere
          sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation
          EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30
          dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi
          da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  regio
          decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1404  (Istituzione  e
          funzionamento del tribunale per  i  minorenni)  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835: 
                «Art.  6  (Nomina  dei  componenti  privati).   -   I
          componenti privati del tribunale per i  minorenni  e  della
          sezione di Corte d'appello per i  minorenni  sono  nominati
          con decreto Reale su proposta del  Ministro  Guardasigilli.
          E' ad essi rispettivamente conferito il titolo  di  giudice
          del tribunale per  i  minorenni,  o  di  consigliere  della
          sezione della Corte d'appello per i minorenni. 
                Prima di assumere l'esercizio  delle  loro  funzioni,
          prestano  giuramento  innanzi  al  presidente  della  Corte
          d'appello a norma dell'art. 11 del R. decreto  30  dicembre
          1923,  n.  2786,  che  approva   il   testo   unico   delle
          disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del
          personale della magistratura. 
                Durano  in  carica  tre   anni   e   possono   essere
          confermati. 
                Quando  e'  necessario,  sono  nominati  uno  o  piu'
          supplenti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11  della  legge  7
          aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia  di  misure  di
          protezione dei minori stranieri non accompagnati): 
                «Art. 11 (Elenco dei tutori volontari).  -  1.  Entro
          novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, presso ogni tribunale per  i  minorenni  e'
          istituito un elenco dei tutori  volontari,  a  cui  possono
          essere   iscritti   privati   cittadini,   selezionati    e
          adeguatamente formati, da parte  dei  garanti  regionali  e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano   per
          l'infanzia e  l'adolescenza,  disponibili  ad  assumere  la
          tutela di un minore straniero non accompagnato  o  di  piu'
          minori, nel numero massimo di  tre,  salvo  che  sussistano
          specifiche  e  rilevanti   ragioni.   Appositi   protocolli
          d'intesa  tra  i  predetti   garanti   per   l'infanzia   e
          l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i  minorenni
          sono stipulati per promuovere e facilitare  la  nomina  dei
          tutori volontari. Nelle regioni e nelle  province  autonome
          di Trento e di Bolzano in  cui  il  garante  non  e'  stato
          nominato,   all'esercizio   di   tali   funzioni   provvede
          temporaneamente  l'ufficio   dell'Autorita'   garante   per
          l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di  associazioni
          esperte nel settore delle migrazioni e dei minori,  nonche'
          degli enti locali, dei consigli degli ordini  professionali
          e delle universita'. L'Autorita' garante per  l'infanzia  e
          l'adolescenza  monitora  lo  stato  di   attuazione   delle
          disposizioni del presente articolo. A tal  fine  i  garanti
          regionali e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
          collaborano  costantemente  con  l'Autorita'  garante   per
          l'infanzia  e  l'adolescenza  alla  quale  presentano,  con
          cadenza   bimestrale,   una   relazione   sulle   attivita'
          realizzate. 
                2. Si applicano  le  disposizioni  del  libro  primo,
          titolo X, capo I, del codice civile.».