Art. 2 
 
                              Finalita' 
 
  1. Gli uffici per  il  processo  e  l'ufficio  spoglio,  analisi  e
documentazione sono costituiti al fine di  garantire  la  ragionevole
durata   del   processo   attraverso   l'innovazione   dei    modelli
organizzativi  e  un  piu'  efficiente   impiego   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.