Art. 3 
 
                       Costituzione, direzione 
                    e coordinamento degli uffici 
 
  1.  Nella  predisposizione  del  progetto  organizzativo  il   capo
dell'ufficio,  sentiti  i  presidenti  di  sezione  e  il   dirigente
amministrativo e previa analisi dei  flussi  e  individuazione  delle
eventuali criticita',  definisce  le  priorita'  di  intervento,  gli
obiettivi  da   perseguire   e   le   azioni   per   realizzarli   e,
conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di
concerto con il dirigente amministrativo. 
  2. Il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei  magistrati  da  lui
individuati, dirige  e  coordina  l'attivita'  degli  uffici  per  il
processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e
verifica la formazione  del  personale  addetto  nel  rispetto  della
normativa relativa a ciascun profilo professionale.