Art. 4 Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione 1. Gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti dalle seguenti figure professionali: a) quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; b) quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non sara' completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; c) i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; d) coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; f) il personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; g) il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134; h) ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o piu' delle attivita' previste dal presente decreto. 2. Ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene. 3. Salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui e' necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresi' essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione. 4. I tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4) in quanto applicabile, 5), del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale. 5. I componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attivita' prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attivita' e di astenersi dalla deposizione testimoniale.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 13, 14, 30, comma 1, lettera a) e 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57): «Art. 10 (Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo). - 1. La proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale, nei limiti del numero dei giudici onorari di pace destinati all'ufficio per il processo in base al decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e' formulata dal presidente del tribunale secondo quanto previsto dal presente articolo e in conformita' ai criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in particolare, alla funzionalita' degli uffici giudiziari. 2. Il presidente del tribunale individua, almeno due volte l'anno, le posizioni da coprire nell'ufficio per il processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza nei successivi sei mesi, e propone l'assegnazione d'ufficio a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di pace che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 4. 3. Il presidente del tribunale determina altresi' le posizioni residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione della domanda di assegnazione. 4. Il presidente, nel caso in cui vi siano piu' aspiranti, tenute presenti le esigenze di efficienza del tribunale e dell'ufficio del giudice di pace interessato, individua i magistrati da assegnare sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione: a) attitudine all'esercizio dei compiti e delle attivita' da svolgere, desunta dalla pregressa attivita' del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze professionali anche non giurisdizionali pregresse comprovanti le specifiche competenze in relazione all'incarico da assegnare, con preferenza per i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee; b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti e delle attivita' inerenti all'ufficio; c) collocazione nella graduatoria di ammissione al tirocinio. 5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere su coloro ai quali e' stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo, anche se operanti in settori diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale od organizzativo, specifiche ragioni da indicare espressamente nella proposta di assegnazione. 6. L'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale e' disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; la proposta e' trasmessa al consiglio giudiziario, che, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula il proprio parere e inoltra gli atti al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione. 7. L'assegnazione d'ufficio disposta a norma del comma 2 cessa di produrre effetti alla scadenza del biennio di cui all'articolo 9, comma 4. 8. Il giudice onorario di pace non puo' essere inserito, a domanda, in altro ufficio per il processo del medesimo tribunale se non siano decorsi due anni dal giorno in cui ha effettivamente iniziato a svolgere l'attivita' presso l'ufficio per il processo al quale e' assegnato. Nel caso in cui sia stato assegnato d'ufficio il termine e' ridotto ad un anno. 9. L'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio per il processo del tribunale puo' essere revocata per sopravvenute esigenze di funzionalita' dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario e' addetto. Quando sono assegnati all'ufficio per il processo piu' giudici onorari di pace addetti all'ufficio del giudice di pace in relazione al quale sono sopravvenute le esigenze di cui al primo periodo, alla revoca dell'assegnazione si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 4 ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si provvede con le modalita' di cui al comma 6. 10. Il giudice onorario di pace coadiuva il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa e' assegnata e, sotto la direzione e il coordinamento del giudice professionale, compie, anche per i procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. Il giudice onorario puo' assistere alla camera di consiglio. 11. Il giudice professionale, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, puo' delegare al giudice onorario di pace, inserito nell'ufficio per il processo, compiti e attivita', anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purche' non di particolare complessita', ivi compresa l'assunzione dei testimoni, affidandogli con preferenza il compimento dei tentativi di conciliazione, i procedimenti speciali previsti dagli articoli 186-bis e 423, primo comma, del codice di procedura civile, nonche' i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive. 12. Al giudice onorario di pace non puo' essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione: a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di volontaria giurisdizione, in materie diverse dalla famiglia, inclusi gli affari di competenza del giudice tutelare; b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi; d) per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonche' relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; e) per i provvedimenti che definiscono cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purche' il valore della controversia non superi euro 100.000; f) per i provvedimenti di assegnazione di crediti che definiscono procedimenti di espropriazione presso terzi, purche' il valore del credito pignorato non superi euro 50.000. 13. Il giudice onorario di pace svolge le attivita' delegate attenendosi alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura individua le modalita' con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo dell'ufficio. 14. Il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificita' del caso concreto, di non poter provvedere in conformita' alle direttive ed ai criteri di cui al comma 13, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attivita' gia' oggetto di delega. 15. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attivita' svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne da' comunicazione al presidente del tribunale.» «Art. 11 (Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali). - 1. Ai giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e che non rientrano nella categoria indicata all'articolo 9, comma 4, puo' essere assegnata, nei limiti di cui al comma 5, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse: a) il tribunale o una sua sezione presenta vacanze di posti in organico, assenze non temporanee di magistrati o esoneri parziali o totali dal servizio giudiziario tali da ridurre di oltre il trenta per cento l'attivita' dei giudici professionali assegnati al tribunale o alla sezione; b) il numero dei procedimenti civili pendenti rispetto ai quali e' stato superato il termine di ragionevole durata di cui alla legge 19 marzo 2001, n. 89, rilevato alla data di cui al comma 9, e' superiore di almeno il cinquanta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti civili pendenti innanzi al medesimo tribunale ovvero il numero dei procedimenti penali rispetto ai quali e' stato superato il predetto termine, rilevato alla medesima data, e' superiore di almeno il quaranta per cento rispetto al numero complessivo dei procedimenti penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura; c) il numero medio dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici; d) il numero medio dei procedimenti civili sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera di almeno il settanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti civili sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale ovvero il numero medio dei procedimenti penali sopravvenuti annuali per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima data, supera di almeno il cinquanta per cento il numero medio nazionale dei procedimenti penali sopravvenuti nello stesso periodo per ciascun giudice professionale di tribunale, risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate dal Ministero della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il Consiglio superiore della magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici. 2. Quando la condizione di cui al comma 1, lettera a), ricorre per una sezione del tribunale, ai giudici onorari di pace possono essere assegnati esclusivamente i procedimenti devoluti alla medesima sezione. 3. L'individuazione dei giudici onorari ai quali assegnare la trattazione di procedimenti a norma del comma 1 e' effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, previsti dal comma 5 del predetto articolo. 4. I criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace a norma del presente articolo sono determinati nella proposta tabellare di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 5. In ogni caso, il numero dei procedimenti civili e penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace a norma del presente articolo non puo' essere superiore ad un terzo del numero medio nazionale, rilevato distintamente per il settore civile e per quello penale, dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale. 6. Non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace: a) per il settore civile: 1) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonche' dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare; 2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace; 3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie; 4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare; 5) i procedimenti in materia di famiglia; b) per il settore penale: 1) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale; 2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare; 3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace; 4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio. 7. L'assegnazione degli affari, in attuazione dei criteri di cui al comma 4, e' effettuata dal presidente del tribunale non oltre la scadenza del termine perentorio di sei mesi dal verificarsi della condizione di cui alla lettera a) del comma 1 ovvero, relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, dalla pubblicazione dei dati di cui al comma 9 e puo' riguardare esclusivamente procedimenti pendenti a tale scadenza. Il provvedimento di assegnazione degli affari, corredato delle relative statistiche e degli altri documenti necessari a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ivi compresa la non adottabilita' di misure organizzative diverse, e' trasmesso, previo parere del Consiglio giudiziario nella composizione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione. 8. L'assegnazione puo' essere mantenuta per un periodo non superiore a tre anni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 7 anche quando siano venute meno le condizioni di cui al comma 1. L'assegnazione non puo' essere nuovamente disposta, anche relativamente a giudici onorari di pace diversi, prima che siano decorsi tre anni dalla scadenza del triennio di cui al primo periodo, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a). 9. Con cadenza annuale il Ministero della giustizia rende noti i dati necessari ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 1, rilevandoli alla data del 30 giugno di ciascun anno. 10. Entro dodici mesi dall'approvazione del provvedimento di assegnazione degli affari fondato sulla sussistenza di vacanze di posti in organico ai sensi del comma 1, lettera a), il Consiglio superiore della magistratura delibera la copertura dei posti vacanti in modo da far venir meno la condizione di cui alla predetta lettera.» «Art. 13 (Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace). - 1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace puo' essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza e' effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni caso, il giudice onorario di pace non puo' essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.» «Art. 14 (Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace). - 1. Fermi i divieti di cui all'articolo 5, nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o piu' giudici onorari di pace, il presidente del tribunale puo' destinare in supplenza uno o piu' giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui al primo periodo, quando in un ufficio del giudice di pace del circondario ricorrono speciali esigenze di servizio, il presidente del tribunale puo' destinare in applicazione uno o piu' giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. 2. La scelta dei magistrati onorari da applicare a norma del comma 1 e' operata sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5 del predetto articolo. L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Copia del decreto e' trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916. Il parere della sezione autonoma per i magistrati onorari e' espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. 3. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno e, nei casi di necessita' dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace e' applicato puo' essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.» «Art. 30 (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio). - 1. Fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio, il presidente del tribunale: a) puo' assegnare, con le modalita' e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli gia' in servizio alla medesima data come giudici di pace; b) puo' assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale; c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma. (Omissis).» «Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni). - 1. 2. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui al predetto articolo. I predetti magistrati sono assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio dove prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione che quest'ultimo decreto preveda il corrispondente posto in pianta organica, anche con riferimento all'individuazione prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e' disposta la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio ai quali e' stato conferito l'incarico da minor tempo che risultino in soprannumero sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto. 3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025. 4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore il 31 ottobre 2025. 5. A decorrere dal 31 ottobre 2025 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. 6. Ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini del computo di cui all'articolo 18, comma 2. 7. Il Consiglio superiore della magistratura adotta la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo. 8. L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. 9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della legge 28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore del presente decreto i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio a tale data possono essere destinati in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo 14 e con le modalita' indicate nella stessa disposizione. Nel corso del periodo di supplenza o di applicazione la liquidazione delle indennita' ha luogo in conformita' ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti. 10. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, individuando, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. 11. I procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta data. 12. Fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per fatti commessi prima della medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.». - Si riporta il testo degli articoli da 62 a 72 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: «Art. 62 (Finalita' e ambito di applicazione). - 1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti penali e civili, compresi quelli in materia di lavoro e previdenza, secondo le priorita' individuate dai presidenti delle Corti di appello ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo. (316) 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai procedimenti trattati dalla Corte di appello in unico grado, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.» «Art. 63 (Giudici ausiliari). - 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di ottocentocinquanta. 2. I giudici ausiliari sono nominati con apposito decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera d), acquisiscono il parere del Consiglio dell'ordine cui e' iscritto, ovvero cui e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. Ai fini della formulazione della proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3, lettera e), acquisiscono il parere del Consiglio notarile cui e' iscritto, ovvero e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato. 3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario: a) i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda, nonche' magistrati onorari, che non esercitino piu' ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni; b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda; c) i ricercatori universitari in materie giuridiche; d) gli avvocati anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda; e) i notai anche se a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda.» «Art. 64 (Requisiti per la nomina). - 1. Per la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti non colposi; d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; e) avere idoneita' fisica e psichica; f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni o delle professioni di provenienza. 2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3, lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di eta'. 3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3, lettere d) ed e), al momento della presentazione della domanda il candidato deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto i sessanta anni di eta'. 4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano e' richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresi' il principio di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 5. Non possono essere nominati giudici ausiliari: a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali; b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali; c) gli ecclesiastici e i ministri di culto; d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.» «Art. 65 (Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giudici ausiliari). - 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e i consigli degli ordini distrettuali, e' determinata la pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari, con l'indicazione dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello. La pianta organica e' determinata tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui puo' essere assegnato un numero di posti complessivamente non superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati le modalita' e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario nonche' i criteri di priorita' nella nomina. E' riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parita' di titoli sono prioritariamente nominati coloro che hanno minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo. Della pubblicazione del decreto e' dato avviso sul sito internet del Ministero della giustizia. 3. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio giudiziario che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti nella pianta organica per ciascun ufficio giudiziario e redigendo la graduatoria. 4. Il presidente della Corte di appello assegna i giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.» «Art. 66 (Presa di possesso). - 1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 63, comma 2, ed e' assegnato con apposito provvedimento del presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65, comma 4.» «Art. 67 (Durata dell'ufficio). - 1. Il giudice ausiliario e' nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non piu' di cinque anni. 2. La proroga e' disposta con le modalita' di cui all'articolo 63, comma 2. 3. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma dell'articolo 71.» «Art. 68 (Collegi e provvedimenti. Monitoraggio). - 1. Del collegio giudicante non puo' far parte piu' di un giudice ausiliario. 2. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui e' relatore e a norma dell'articolo 72, comma 2, almeno novanta procedimenti per anno. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente. 3. Con cadenza semestrale il ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attivita' svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri di operosita' ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.» «Art. 69 (Incompatibilita' ed ineleggibilita'). - 1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilita' e delle ineleggibilita' prevista per i magistrati ordinari. 2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di cui all'articolo 63, comma 3, lettera d), non puo' svolgere le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti. 3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono esercitare la professione dinanzi agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in cui svolgono le funzioni, e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi di giudizio. 4. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice ausiliario non possono rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti di corte d'appello, le parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto le funzioni. Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.» «Art. 70 (Astensione e ricusazione). - 1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando e' stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti. 2. Il giudice ausiliario ha altresi' l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualita' di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori ovvero ha svolto attivita' professionale nella qualita' di notaio per una delle parti in causa o uno dei difensori.» «Art. 71 (Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca). - 1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perche' viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, in caso di mancata conferma annuale ovvero quando sussiste una causa di incompatibilita'. 2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla data della nomina, il consiglio giudiziario in composizione integrata verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio superiore della magistratura la sua conferma o, in mancanza e previo contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 3. In ogni momento il presidente della corte di appello propone motivatamente al consiglio giudiziario la revoca del giudice ausiliario che non e' in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. 4. Nei casi di cui al comma 3 il consiglio giudiziario in composizione integrata, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato. 5. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.» «Art. 72 (Stato giuridico e indennita'). - 1. I giudici ausiliari acquisiscono lo stato giuridico di magistrati onorari. 2. Ai giudici ausiliari e' attribuita un'indennita' onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, a norma dell'articolo 68, comma 2. Quando il provvedimento e' costituito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennita' e' dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto. 3. L'indennita' annua complessiva non puo' superare, in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali. 4. L'indennita' prevista dal presente articolo e' cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.». - Per l'articolo 73 del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si vedano le note alle premesse. - Per l'articolo 37, comma 5, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, si vedano le note alle premesse. - Per gli articoli 11 e seguenti del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, si vedano le note alle premesse. - Per l'articolo 1, comma 19, della citata legge 26 novembre 2021, n. 206, e l'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 51 del codice di procedura civile: «Art. 51 (Astensione del giudice). - Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una societa' o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice puo' richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.». - Si riporta il testo degli articoli 35 e 36, comma 1, del codice di procedura penale: «Art. 35 (Incompatibilita' per ragioni di parentela, affinita' o coniugio). - 1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al secondo grado.» «Art. 36 (Astensione). - 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore e' debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli; b) se e' tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti e' prossimo congiunto di lui o del coniuge; c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; d) se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private; e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata; f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario; h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. 2.-4. (Omissis).».