Art. 4 
 
              Componenti degli uffici per il processo e 
           dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione 
 
  1. Gli uffici per  il  processo  e  l'ufficio  spoglio,  analisi  e
documentazione sono costituiti dalle seguenti figure professionali: 
    a) quanto agli uffici per il  processo  presso  il  tribunale,  i
giudici onorari di pace di cui  agli  articoli  10  e  30,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; 
    b) quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello,
i  giudici  ausiliari  di  cui  agli  articoli  62  e  seguenti   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non sara'  completato
il riordino del ruolo e delle funzioni  della  magistratura  onoraria
nei tempi stabiliti  dall'articolo  32  del  decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116; 
    c) i tirocinanti di cui  all'articolo  73  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98; 
    d) coloro  che  svolgono  la  formazione  professionale  a  norma
dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; 
    f)  il  personale  di  cui  agli  articoli  11  e  seguenti   del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    g) il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della  legge  26
novembre 2021, n. 206, e all'articolo 1, comma  27,  della  legge  27
settembre 2021, n. 134; 
    h) ogni altra figura professionale istituita dalla legge  per  lo
svolgimento di una o  piu'  delle  attivita'  previste  dal  presente
decreto. 
  2. Ciascun componente svolge i compiti attribuiti  all'ufficio  per
il processo e all'ufficio spoglio, analisi e  documentazione  secondo
quanto  previsto  dalla  normativa,  anche  regolamentare,  e   dalla
contrattazione collettiva che regolano la  figura  professionale  cui
appartiene. 
  3. Salvo che il giudice ritenga di  non  ammetterli,  i  componenti
dell'ufficio per  il  processo  che  assistono  il  magistrato  hanno
accesso  ai  fascicoli  processuali,  partecipano  alle  udienze  del
processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno  accesso
alla camera di  consiglio,  nei  limiti  in  cui  e'  necessario  per
l'adempimento dei compiti  previsti  dalla  legge.  Possono  altresi'
essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione. 
  4. I tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per
il processo non possono accedere ai fascicoli, alle  udienze  e  alla
camera di  consiglio  relativi  ai  procedimenti  rispetto  ai  quali
sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n.  1),
2), 3), 4) in quanto applicabile, 5), del codice di procedura  civile
o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d),  e),  f),  del
codice di procedura penale. 
  5.  I  componenti  dell'ufficio  per  il   processo   sono   tenuti
all'obbligo di riservatezza rispetto ai  dati,  alle  informazioni  e
alle notizie  acquisite  nel  corso  dell'attivita'  prestata  presso
l'ufficio stesso, con obbligo  di  mantenere  il  segreto  su  quanto
appreso  in  ragione  della  loro  attivita'  e  di  astenersi  dalla
deposizione testimoniale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 10,  11,  13,  14,
          30, comma 1, lettera a) e 32  del  decreto  legislativo  13
          luglio 2017, n. 116 (Riforma  organica  della  magistratura
          onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace,  nonche'
          disciplina transitoria relativa ai  magistrati  onorari  in
          servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57): 
                «Art. 10 (Destinazione dei giudici  onorari  di  pace
          nell'ufficio  per  il  processo).  -  1.  La  proposta   di
          assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il
          processo del tribunale, nei limiti del numero  dei  giudici
          onorari di pace destinati all'ufficio per  il  processo  in
          base al decreto di cui all'articolo  3,  comma  1,  secondo
          periodo, e' formulata dal presidente del tribunale  secondo
          quanto previsto dal presente articolo e in  conformita'  ai
          criteri obiettivi indicati in via generale con delibera del
          Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in
          particolare, alla funzionalita' degli uffici giudiziari. 
                2. Il presidente del tribunale individua, almeno  due
          volte l'anno, le posizioni da coprire nell'ufficio  per  il
          processo, tenuto conto anche delle assegnazioni in scadenza
          nei successivi sei mesi, e propone l'assegnazione d'ufficio
          a tale struttura organizzativa dei giudici onorari di  pace
          che si trovano nelle  condizioni  di  cui  all'articolo  9,
          comma 4. 
                3. Il presidente del tribunale determina altresi'  le
          posizioni residue da pubblicare e dispone  che  se  ne  dia
          comunicazione  a  tutti  i  giudici  onorari  di  pace  del
          circondario ai fini della  formulazione  della  domanda  di
          assegnazione. 
                4. Il presidente, nel  caso  in  cui  vi  siano  piu'
          aspiranti, tenute presenti le esigenze  di  efficienza  del
          tribunale e dell'ufficio del giudice di  pace  interessato,
          individua   i   magistrati   da   assegnare   sulla   base,
          nell'ordine, dei seguenti criteri di valutazione: 
                  a) attitudine all'esercizio  dei  compiti  e  delle
          attivita' da svolgere, desunta  dalla  pregressa  attivita'
          del magistrato onorario, dalla tipologia di affari trattati
          dal medesimo,  dalle  esperienze  professionali  anche  non
          giurisdizionali   pregresse   comprovanti   le   specifiche
          competenze in  relazione  all'incarico  da  assegnare,  con
          preferenza per i magistrati che hanno  maturato  esperienze
          relative ad aree o materie uguali o omogenee; 
                  b) tempo trascorso nello svolgimento dei compiti  e
          delle attivita' inerenti all'ufficio; 
                  c) collocazione nella graduatoria di ammissione  al
          tirocinio. 
                5. In assenza di aspiranti, la scelta deve cadere  su
          coloro ai quali e' stato conferito l'incarico di magistrato
          onorario da minor  tempo,  anche  se  operanti  in  settori
          diversi da quello di destinazione, salvo che non vi ostino,
          sotto il profilo attitudinale od organizzativo,  specifiche
          ragioni  da  indicare  espressamente  nella   proposta   di
          assegnazione. 
                6.  L'assegnazione  dei  giudici  onorari   di   pace
          all'ufficio per il processo del tribunale e'  disposta  con
          il procedimento di cui all'articolo 7-bis del regio decreto
          30 gennaio  1941,  n.  12;  la  proposta  e'  trasmessa  al
          consiglio giudiziario, che, sentita la sezione autonoma per
          i magistrati onorari di cui  all'articolo  10  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2006,  n.  25,  formula  il  proprio
          parere e inoltra gli  atti  al  Consiglio  superiore  della
          magistratura per l'approvazione. 
                7. L'assegnazione  d'ufficio  disposta  a  norma  del
          comma 2 cessa di produrre effetti alla scadenza del biennio
          di cui all'articolo 9, comma 4. 
                8. Il  giudice  onorario  di  pace  non  puo'  essere
          inserito, a domanda, in altro ufficio per il  processo  del
          medesimo tribunale se non siano decorsi due anni dal giorno
          in cui ha effettivamente iniziato  a  svolgere  l'attivita'
          presso l'ufficio per il processo al quale e' assegnato. Nel
          caso in cui sia stato assegnato  d'ufficio  il  termine  e'
          ridotto ad un anno. 
                9.  L'assegnazione  del  giudice  onorario  di   pace
          all'ufficio per  il  processo  del  tribunale  puo'  essere
          revocata  per  sopravvenute   esigenze   di   funzionalita'
          dell'ufficio del  giudice  di  pace  al  quale  il  giudice
          onorario e' addetto. Quando sono assegnati all'ufficio  per
          il  processo  piu'  giudici   onorari   di   pace   addetti
          all'ufficio del giudice di pace in relazione al quale  sono
          sopravvenute le esigenze di  cui  al  primo  periodo,  alla
          revoca dell'assegnazione si provvede sulla base dei criteri
          di cui al comma 4  ovvero,  in  mancanza  di  domande,  dei
          criteri previsti dal comma 5. Alla revoca si  provvede  con
          le modalita' di cui al comma 6. 
                10. Il giudice onorario di pace coadiuva  il  giudice
          professionale   a   supporto   del   quale   la   struttura
          organizzativa e' assegnata  e,  sotto  la  direzione  e  il
          coordinamento del giudice professionale, compie, anche  per
          i  procedimenti  nei  quali   il   tribunale   giudica   in
          composizione collegiale, tutti gli atti  preparatori  utili
          per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del
          giudice professionale, provvedendo,  in  particolare,  allo
          studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale
          e dottrinale  ed  alla  predisposizione  delle  minute  dei
          provvedimenti. Il  giudice  onorario  puo'  assistere  alla
          camera di consiglio. 
                11.  Il  giudice  professionale,  con  riferimento  a
          ciascun procedimento civile e al  fine  di  assicurarne  la
          ragionevole durata, puo' delegare al  giudice  onorario  di
          pace, inserito nell'ufficio  per  il  processo,  compiti  e
          attivita', anche  relativi  a  procedimenti  nei  quali  il
          tribunale giudica in composizione collegiale,  purche'  non
          di particolare complessita', ivi compresa l'assunzione  dei
          testimoni, affidandogli con preferenza  il  compimento  dei
          tentativi  di  conciliazione,   i   procedimenti   speciali
          previsti dagli articoli 186-bis e  423,  primo  comma,  del
          codice di procedura  civile,  nonche'  i  provvedimenti  di
          liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti
          che risolvono questioni semplici e ripetitive. 
                12. Al giudice  onorario  di  pace  non  puo'  essere
          delegata la pronuncia di  provvedimenti  definitori,  fatta
          eccezione: 
                  a) per i provvedimenti che definiscono procedimenti
          di  volontaria  giurisdizione,  in  materie  diverse  dalla
          famiglia, inclusi gli  affari  di  competenza  del  giudice
          tutelare; 
                  b) per i provvedimenti che definiscono procedimenti
          in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; 
                  c) per i provvedimenti che definiscono procedimenti
          di impugnazione  o  di  opposizione  avverso  provvedimenti
          amministrativi; 
                  d)  per  i  provvedimenti  che  definiscono   cause
          relative a beni mobili di  valore  non  superiore  ad  euro
          50.000, nonche' relative al pagamento a qualsiasi titolo di
          somme di denaro non eccedenti il medesimo valore; 
                  e) per i provvedimenti  che  definiscono  cause  di
          risarcimento del  danno  prodotto  dalla  circolazione  dei
          veicoli e dei natanti, purche' il valore della controversia
          non superi euro 100.000; 
                  f) per i provvedimenti di assegnazione  di  crediti
          che  definiscono  procedimenti  di  espropriazione   presso
          terzi, purche' il valore del credito pignorato  non  superi
          euro 50.000. 
                13. Il giudice onorario di pace svolge  le  attivita'
          delegate  attenendosi  alle  direttive  concordate  con  il
          giudice professionale titolare del procedimento, anche alla
          luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni
          di  cui  all'articolo  22.  Il  Consiglio  superiore  della
          magistratura individua le modalita' con  cui  le  direttive
          concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo
          dell'ufficio. 
                14. Il giudice onorario di pace, quando  ritiene,  in
          considerazione delle specificita' del caso concreto, di non
          poter  provvedere  in  conformita'  alle  direttive  ed  ai
          criteri  di  cui  al  comma  13,   riferisce   al   giudice
          professionale, il quale compie le attivita' gia' oggetto di
          delega. 
                15. Il giudice professionale  esercita  la  vigilanza
          sull'attivita' svolta dal giudice onorario e,  in  presenza
          di giustificati motivi, dispone la revoca  della  delega  a
          quest'ultimo conferita e ne da' comunicazione al presidente
          del tribunale.» 
                «Art. 11 (Assegnazione ai giudici onorari di pace dei
          procedimenti civili e penali). - 1. Ai giudici  onorari  di
          pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo  e  che
          non rientrano  nella  categoria  indicata  all'articolo  9,
          comma 4, puo' essere assegnata, nei limiti di cui al  comma
          5, la  trattazione  di  procedimenti  civili  e  penali  di
          competenza del tribunale, quando ricorre almeno  una  delle
          seguenti  condizioni  e,  per  situazioni  straordinarie  e
          contingenti, non si possono adottare  misure  organizzative
          diverse: 
                  a) il tribunale o una sua sezione presenta  vacanze
          di posti in organico, assenze non temporanee di  magistrati
          o esoneri parziali o totali dal servizio  giudiziario  tali
          da ridurre di oltre il trenta  per  cento  l'attivita'  dei
          giudici  professionali  assegnati  al  tribunale   o   alla
          sezione; 
                  b)  il  numero  dei  procedimenti  civili  pendenti
          rispetto  ai  quali  e'  stato  superato  il   termine   di
          ragionevole durata di cui alla legge 19 marzo 2001, n.  89,
          rilevato alla data di cui  al  comma  9,  e'  superiore  di
          almeno  il  cinquanta  per   cento   rispetto   al   numero
          complessivo dei procedimenti  civili  pendenti  innanzi  al
          medesimo tribunale ovvero il numero dei procedimenti penali
          rispetto ai quali e' stato superato  il  predetto  termine,
          rilevato alla medesima data,  e'  superiore  di  almeno  il
          quaranta per  cento  rispetto  al  numero  complessivo  dei
          procedimenti penali pendenti dinanzi al  medesimo  ufficio,
          risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate  dal
          Ministero della giustizia sulla base dei  criteri  generali
          definiti di  concerto  con  il  Consiglio  superiore  della
          magistratura; 
                  c) il numero medio dei procedimenti civili pendenti
          per ciascun giudice professionale  in  servizio  presso  il
          tribunale, rilevato alla data di cui al comma 9, supera  di
          almeno il settanta per cento il numero medio nazionale  dei
          procedimenti   civili   pendenti   per   ciascun    giudice
          professionale di  tribunale  ovvero  il  numero  medio  dei
          procedimenti   penali   pendenti   per   ciascun    giudice
          professionale in servizio  presso  il  tribunale,  rilevato
          alla medesima data, supera di almeno il cinquanta per cento
          il numero medio nazionale dei procedimenti penali  pendenti
          per ciascun giudice professionale di tribunale,  risultanti
          da apposite rilevazioni statistiche operate  dal  Ministero
          della giustizia sulla base dei criteri generali definiti di
          concerto con il  Consiglio  superiore  della  magistratura,
          distinguendo, ove possibile, per materie, per  rito  e  per
          dimensioni degli uffici; 
                  d)  il  numero  medio   dei   procedimenti   civili
          sopravvenuti annuali per ciascun giudice  professionale  in
          servizio presso il tribunale, rilevato alla data di cui  al
          comma 9, supera di almeno il settanta per cento  il  numero
          medio nazionale dei procedimenti civili sopravvenuti  nello
          stesso  periodo  per  ciascun  giudice   professionale   di
          tribunale ovvero il numero medio  dei  procedimenti  penali
          sopravvenuti annuali per ciascun giudice  professionale  in
          servizio presso il tribunale, rilevato alla medesima  data,
          supera di almeno il cinquanta per  cento  il  numero  medio
          nazionale dei procedimenti penali sopravvenuti nello stesso
          periodo per ciascun  giudice  professionale  di  tribunale,
          risultanti da apposite rilevazioni statistiche operate  dal
          Ministero della giustizia sulla base dei  criteri  generali
          definiti di  concerto  con  il  Consiglio  superiore  della
          magistratura, distinguendo, ove possibile, per materie, per
          rito e per dimensioni degli uffici. 
                2. Quando la condizione di cui al  comma  1,  lettera
          a), ricorre per  una  sezione  del  tribunale,  ai  giudici
          onorari di pace possono essere assegnati  esclusivamente  i
          procedimenti devoluti alla medesima sezione. 
                3. L'individuazione  dei  giudici  onorari  ai  quali
          assegnare la trattazione di procedimenti a norma del  comma
          1 e' effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma
          4, ovvero, in mancanza di domande, previsti dal comma 5 del
          predetto articolo. 
                4. I criteri di assegnazione degli affari ai  giudici
          onorari  di  pace  a  norma  del  presente  articolo   sono
          determinati nella proposta tabellare  di  cui  all'articolo
          7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
                5. In ogni caso, il numero dei procedimenti civili  e
          penali assegnati a ciascun giudice onorario di pace a norma
          del presente articolo non puo' essere superiore ad un terzo
          del numero medio nazionale, rilevato distintamente  per  il
          settore  civile  e  per  quello  penale,  dei  procedimenti
          pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale. 
                6. Non possono essere assegnati, a norma del comma 1,
          ai giudici onorari di pace: 
                  a) per il settore civile: 
                    1) i procedimenti cautelari e  possessori,  fatta
          eccezione per le domande proposte nel corso della causa  di
          merito e del giudizio petitorio nonche' dei procedimenti di
          competenza del giudice dell'esecuzione  nei  casi  previsti
          dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura
          civile e dal secondo comma dell'articolo 617  del  medesimo
          codice nei limiti della fase cautelare; 
                    2)  i  procedimenti  di  impugnazione  avverso  i
          provvedimenti del giudice di pace; 
                    3) i  procedimenti  in  materia  di  rapporti  di
          lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie; 
                    4)  i  procedimenti  in  materia   societaria   e
          fallimentare; 
                    5) i procedimenti in materia di famiglia; 
                  b) per il settore penale: 
                    1) i  procedimenti  diversi  da  quelli  previsti
          dall'articolo 550 del codice di procedura penale; 
                    2)  le  funzioni  di  giudice  per  le   indagini
          preliminari e di giudice dell'udienza preliminare; 
                    3) i giudizi di appello avverso  i  provvedimenti
          emessi dal giudice di pace; 
                    4) i procedimenti di  cui  all'articolo  558  del
          codice di procedura penale e il conseguente giudizio. 
                7. L'assegnazione degli  affari,  in  attuazione  dei
          criteri di cui al comma 4, e' effettuata dal presidente del
          tribunale non oltre la scadenza del termine  perentorio  di
          sei mesi dal  verificarsi  della  condizione  di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma  1   ovvero,   relativamente   alle
          condizioni di cui alle lettere b), c)  e  d)  del  medesimo
          comma, dalla pubblicazione dei dati di cui  al  comma  9  e
          puo' riguardare esclusivamente procedimenti pendenti a tale
          scadenza. Il provvedimento di  assegnazione  degli  affari,
          corredato  delle  relative  statistiche   e   degli   altri
          documenti  necessari  a  comprovare  la  sussistenza  delle
          condizioni  di  cui  al  comma  1,  ivi  compresa  la   non
          adottabilita'   di   misure   organizzative   diverse,   e'
          trasmesso, previo parere del  Consiglio  giudiziario  nella
          composizione di cui all'articolo 16, comma 1,  del  decreto
          legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, al Consiglio  superiore
          della magistratura per l'approvazione. 
                8.  L'assegnazione  puo'  essere  mantenuta  per   un
          periodo non superiore a tre anni dalla scadenza del termine
          di cui al primo periodo del  comma  7  anche  quando  siano
          venute meno le condizioni di cui al comma 1. L'assegnazione
          non puo' essere nuovamente disposta, anche relativamente  a
          giudici onorari di pace diversi, prima  che  siano  decorsi
          tre anni dalla  scadenza  del  triennio  di  cui  al  primo
          periodo, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 1,  lettera
          a). 
                9. Con cadenza annuale il Ministero  della  giustizia
          rende noti i dati necessari ai fini dell'accertamento delle
          condizioni di cui al comma 1, rilevandoli alla data del  30
          giugno di ciascun anno. 
                10.   Entro   dodici   mesi   dall'approvazione   del
          provvedimento di assegnazione degli  affari  fondato  sulla
          sussistenza di vacanze di posti in organico  ai  sensi  del
          comma  1,  lettera  a),  il   Consiglio   superiore   della
          magistratura delibera la copertura  dei  posti  vacanti  in
          modo da far venir meno la condizione di cui  alla  predetta
          lettera.» 
                «Art.  13  (Destinazione  in  supplenza  dei  giudici
          onorari di pace). - 1. Nei casi di  assenza  o  impedimento
          temporanei  del  magistrato   professionale,   il   giudice
          onorario di pace puo'  essere  destinato,  in  presenza  di
          specifiche esigenze di servizio, a  compiti  di  supplenza,
          anche  nella  composizione  dei  collegi,  del   magistrato
          assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni  di
          cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione del  giudice
          onorario da destinare in  supplenza  e'  effettuata  con  i
          criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni  caso,  il
          giudice onorario di  pace  non  puo'  essere  destinato  in
          supplenza per ragioni relative  al  complessivo  carico  di
          lavoro  ovvero  alle  vacanze  nell'organico  dei   giudici
          professionali.» 
                «Art. 14 (Supplenze e applicazioni negli  uffici  del
          giudice di pace). - 1. Fermi i divieti di cui  all'articolo
          5, nelle ipotesi di vacanza  dell'ufficio  del  giudice  di
          pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o piu'
          giudici onorari di pace, il presidente del  tribunale  puo'
          destinare in supplenza uno o piu' giudici onorari  di  pace
          di altro ufficio del circondario. Fuori dei casi di cui  al
          primo periodo, quando in un ufficio del giudice di pace del
          circondario ricorrono speciali  esigenze  di  servizio,  il
          presidente del tribunale puo' destinare in applicazione uno
          o piu'  giudici  onorari  di  pace  di  altro  ufficio  del
          circondario. 
                2. La scelta dei magistrati onorari  da  applicare  a
          norma del comma 1 e' operata sulla base dei criteri di  cui
          all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza  di  domande,
          dei criteri previsti dal comma  5  del  predetto  articolo.
          L'applicazione e' disposta con decreto motivato, sentita la
          sezione autonoma per i  magistrati  onorari  del  Consiglio
          giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto  legislativo
          27 gennaio 2006, n. 25. Copia del decreto e'  trasmessa  al
          Consiglio superiore della magistratura e al Ministro  della
          giustizia  a  norma  dell'articolo  42  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.  916.  Il
          parere della sezione autonoma per i magistrati  onorari  e'
          espresso, sentito previamente  l'interessato,  nel  termine
          perentorio di dieci giorni dalla richiesta. 
                3. L'applicazione non puo' superare la durata  di  un
          anno e, nei casi di necessita'  dell'ufficio  al  quale  il
          giudice onorario di pace e' applicato puo' essere rinnovata
          per un periodo non superiore ad  un  anno.  In  ogni  caso,
          un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario  di
          pace non puo' essere disposta se non siano decorsi due anni
          dalla fine del periodo precedente.» 
                «Art. 30 (Funzioni e compiti dei  magistrati  onorari
          in servizio). - 1. Fino al  raggiungimento  del  limite  di
          permanenza in servizio, il presidente del tribunale: 
                  a)  puo'  assegnare,  con   le   modalita'   e   in
          applicazione  dei   criteri   di   cui   all'articolo   10,
          all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari
          di pace gia' in servizio alla data di entrata in vigore del
          presente decreto come giudici onorari  di  tribunale  e,  a
          domanda, quelli gia' in servizio alla  medesima  data  come
          giudici di pace; 
                  b)  puo'  assegnare,  anche  se  non  ricorrono  le
          condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e nel  rispetto
          di quanto previsto dal  comma  6,  lettere  a)  e  b),  del
          predetto  articolo  e  delle  deliberazioni  del  Consiglio
          superiore della  magistratura,  la  trattazione  dei  nuovi
          procedimenti civili e penali di  competenza  del  tribunale
          esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto come giudici
          onorari di tribunale; 
                  c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e
          penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del
          giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari  di  pace
          gia' in  servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto come giudici di pace, compresi coloro  che
          risultano assegnati all'ufficio per  il  processo  a  norma
          della lettera a) del presente comma. 
                  (Omissis).» 
                «Art. 32 (Disposizioni transitorie e abrogazioni).  -
          1. 
                2. Dell'organico dei giudici onorari di  pace  e  dei
          vice procuratori onorari, determinato con il decreto di cui
          all'articolo 3, comma 1, primo periodo, entrano a far parte
          i magistrati onorari in servizio alla data  di  entrata  in
          vigore del decreto del Ministro della giustizia di  cui  al
          predetto articolo. I predetti  magistrati  sono  assegnati,
          con decreto del Ministro della giustizia, all'ufficio  dove
          prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica  italiana  del  decreto  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, a condizione  che
          quest'ultimo decreto preveda  il  corrispondente  posto  in
          pianta organica, anche con  riferimento  all'individuazione
          prevista dal comma 7 del predetto articolo. Quando  con  il
          decreto di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, e'
          disposta  la  riduzione  dell'organico  di  un  ufficio,  i
          magistrati onorari in servizio ai quali e' stato  conferito
          l'incarico da minor tempo  che  risultino  in  soprannumero
          sono riassegnati ad  altro  analogo  ufficio  dello  stesso
          distretto. 
                3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore
          il 31 ottobre 2025. 
                4. Le disposizioni dell'articolo 28 entrano in vigore
          il 31 ottobre 2025. 
                5. A decorrere dal 31 ottobre  2025  ai  procedimenti
          civili  contenziosi,  di  volontaria  giurisdizione  e   di
          espropriazione forzata introdotti  dinanzi  al  giudice  di
          pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni,
          anche  regolamentari,  in  materia   di   processo   civile
          telematico per i procedimenti di competenza  del  tribunale
          vigenti alla medesima data. 
                6. Ai fini del computo di cui all'articolo  4,  comma
          2,  lettera  e),  si  considera  anche  lo  svolgimento  di
          funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto. La  disposizione
          di cui al presente comma  si  applica  anche  ai  fini  del
          computo di cui all'articolo 18, comma 2. 
                7. Il Consiglio superiore della  magistratura  adotta
          la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, entro sei  mesi
          dalla  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  del  decreto   del   Ministro   della
          giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo. 
                8.  L'incarico  dei   magistrati   onorari   nominati
          successivamente   all'entrata   in   vigore   del   decreto
          legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata  in
          vigore del presente  decreto  ha  durata  quadriennale  con
          decorrenza dalla nomina.  La  nomina  e  il  tirocinio  dei
          magistrati onorari di cui al presente comma  sono  regolati
          dalle disposizioni vigenti prima della data di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                9. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 della  legge
          28 aprile 2016, n. 57, dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto i giudici di pace e i giudici  onorari  di
          tribunale in servizio a tale data possono essere  destinati
          in supplenza o  in  applicazione,  anche  parziale,  in  un
          ufficio del giudice di pace del circondario  dove  prestano
          servizio, ove ricorrano presupposti di cui all'articolo  14
          e con le modalita' indicate nella stessa disposizione.  Nel
          corso  del  periodo  di  supplenza  o  di  applicazione  la
          liquidazione delle indennita' ha luogo  in  conformita'  ai
          criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente
          svolti. 
                10. In attesa dell'adozione del decreto del  Ministro
          della giustizia di cui all'articolo  3,  comma  1,  secondo
          periodo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto il Consiglio superiore della  magistratura
          adotta per l'anno 2017 la delibera di cui  all'articolo  6,
          comma   1,   individuando,   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante
          organiche  degli  uffici  del  giudice  di  pace  e   delle
          ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici  onorari  di
          tribunale e dei vice procuratori onorari. 
                11.  I   procedimenti   disciplinari   pendenti   nei
          confronti di magistrati onorari in servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere
          regolati dalle disposizioni vigenti  prima  della  predetta
          data. 
                12. Fermo quanto disposto dal comma 11,  non  possono
          essere promosse  nuove  azioni  disciplinari  a  carico  di
          magistrati onorari gia' in servizio alla data di entrata in
          vigore del presente decreto per fatti commessi prima  della
          medesima data; in relazione ai predetti fatti si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.». 
              - Si riporta il testo degli articoli da  62  a  72  del
          citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: 
                «Art. 62 (Finalita' e ambito di applicazione).  -  1.
          Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti penali
          e  civili,  compresi  quelli  in  materia   di   lavoro   e
          previdenza, secondo le priorita' individuate dai presidenti
          delle Corti di  appello  ai  sensi  dell'articolo  132-bis,
          comma 2, delle norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
          transitorie del codice di procedura  penale  ovvero  con  i
          programmi  previsti  dall'articolo   37,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,  si
          applicano le disposizioni del presente capo. (316) 
                2. Le disposizioni del presente capo non si applicano
          ai procedimenti trattati dalla Corte di  appello  in  unico
          grado, fatta eccezione per quelli  di  cui  alla  legge  24
          marzo 2001, n. 89.» 
                «Art. 63 (Giudici ausiliari). - 1. Ai fini di  quanto
          previsto dall'articolo 62 si procede alla nomina di giudici
          ausiliari nel numero massimo di ottocentocinquanta. 
                2. I giudici ausiliari  sono  nominati  con  apposito
          decreto del Ministro della giustizia, previa  deliberazione
          del Consiglio superiore  della  magistratura,  su  proposta
          formulata  dal   consiglio   giudiziario   territorialmente
          competente   nella   composizione   integrata    a    norma
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 27  gennaio  2006,
          n. 25. Ai fini della formulazione della proposta i consigli
          giudiziari, nel  caso  di  cui  al  comma  3,  lettera  d),
          acquisiscono il parere del  Consiglio  dell'ordine  cui  e'
          iscritto, ovvero cui e' stato iscritto negli ultimi  cinque
          anni,  il  candidato.  Ai  fini  della  formulazione  della
          proposta i consigli giudiziari, nel caso di cui al comma 3,
          lettera e), acquisiscono il parere del  Consiglio  notarile
          cui e' iscritto, ovvero  e'  stato  iscritto  negli  ultimi
          cinque anni, il candidato. 
                3. Possono essere  chiamati  all'ufficio  di  giudice
          ausiliario: 
                  a)   i    magistrati    ordinari,    contabili    e
          amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da  non
          piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda,
          nonche' magistrati onorari, che non esercitino piu' ma  che
          abbiano  esercitato  con  valutazione  positiva   la   loro
          funzione per almeno cinque anni; 
                  b) i professori universitari in materie  giuridiche
          di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo
          da non piu' di tre anni al momento di  presentazione  della
          domanda; 
                  c)   i   ricercatori   universitari   in    materie
          giuridiche; 
                  d) gli avvocati anche se  cancellati  dall'albo  da
          non piu' di tre anni  al  momento  di  presentazione  della
          domanda; 
                  e) i notai anche se a riposo da  non  piu'  di  tre
          anni al momento di presentazione della domanda.» 
                «Art. 64 (Requisiti per  la  nomina).  -  1.  Per  la
          nomina a  giudice  ausiliario  sono  necessari  i  seguenti
          requisiti: 
                  a) essere cittadino italiano; 
                  b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
                  c) non aver  riportato  condanne  per  delitti  non
          colposi; 
                  d)  non  essere  stato  sottoposto  a   misura   di
          prevenzione o di sicurezza; 
                  e) avere idoneita' fisica e psichica; 
                  f) non avere precedenti disciplinari diversi  dalla
          sanzione  piu'  lieve  prevista  dagli  ordinamenti   delle
          amministrazioni o delle professioni di provenienza. 
                2. Nei casi di cui all'articolo 63, comma 3,  lettere
          a) e b), al momento della presentazione  della  domanda  il
          candidato non deve aver compiuto i settantacinque  anni  di
          eta'. 
                3. Nel caso di cui all'articolo 63, comma 3,  lettere
          d) ed e), al momento della presentazione della  domanda  il
          candidato  deve  essere  stato  iscritto  all'albo  per  un
          periodo non inferiore a cinque anni e non aver  compiuto  i
          sessanta anni di eta'. 
                4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai
          posti previsti per il circondario di Bolzano  e'  richiesta
          anche una  adeguata  conoscenza  delle  lingue  italiana  e
          tedesca.  Si  osserva  altresi'   il   principio   di   cui
          all'articolo 8, secondo comma, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  e  successive
          modificazioni. 
                5. Non possono essere nominati giudici ausiliari: 
                  a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo,  i
          deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i
          presidenti delle regioni e delle province, i  membri  delle
          giunte regionali e provinciali; 
                  b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri
          provinciali, comunali e circoscrizionali; 
                  c) gli ecclesiastici e i ministri di culto; 
                  d)  coloro  che  ricoprano  incarichi  direttivi  o
          esecutivi nei partiti politici.» 
                «Art. 65  (Pianta  organica  dei  giudici  ausiliari.
          Domande per la nomina a giudici ausiliari). - 1. Entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,  sentiti  il
          Consiglio superiore della magistratura e i  consigli  degli
          ordini distrettuali, e' determinata la pianta  organica  ad
          esaurimento dei giudici ausiliari,  con  l'indicazione  dei
          posti disponibili presso  ciascuna  Corte  di  appello.  La
          pianta organica e' determinata tenendo conto delle pendenze
          e delle scoperture di organico in ciascuna Corte, cui  puo'
          essere assegnato un numero di  posti  complessivamente  non
          superiore al numero di quaranta per ciascuna Corte. 
                2. Con il decreto di cui al comma 1 sono  determinati
          le modalita' e i termini di presentazione della domanda per
          la  nomina  a  giudice  ausiliario  nonche'  i  criteri  di
          priorita' nella nomina. E' riconosciuta preferenza ai  fini
          della nomina agli avvocati iscritti all'albo. A parita'  di
          titoli sono  prioritariamente  nominati  coloro  che  hanno
          minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione
          all'Albo. Della pubblicazione del decreto  e'  dato  avviso
          sul sito internet del Ministero della giustizia. 
                3. Le domande dei  candidati  sono  trasmesse,  senza
          ritardo, al consiglio giudiziario che formula  le  proposte
          motivate di nomina, indicando, ove possibile, una  rosa  di
          nomi  pari  al  doppio  dei  posti  previsti  nella  pianta
          organica per ciascun ufficio  giudiziario  e  redigendo  la
          graduatoria. 
                4. Il presidente della Corte  di  appello  assegna  i
          giudici ausiliari alle diverse sezioni dell'ufficio.» 
                «Art.  66  (Presa  di  possesso).  -  1.  Il  giudice
          ausiliario prende possesso dell'ufficio  entro  il  termine
          indicato nel decreto di nomina previsto  dall'articolo  63,
          comma 2, ed e' assegnato  con  apposito  provvedimento  del
          presidente della Corte di appello a norma dell'articolo 65,
          comma 4.» 
                «Art. 67  (Durata  dell'ufficio).  -  1.  Il  giudice
          ausiliario e'  nominato  per  la  durata  di  cinque  anni,
          prorogabili per non piu' di cinque anni. 
                2. La proroga e' disposta con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 63, comma 2. 
                3.  Il  giudice  ausiliario  cessa  dall'incarico  al
          compimento del settantottesimo anno di eta' e nelle ipotesi
          di decadenza, dimissioni, revoca e mancata conferma a norma
          dell'articolo 71.» 
                «Art. 68 (Collegi e provvedimenti.  Monitoraggio).  -
          1. Del collegio giudicante non puo' far parte  piu'  di  un
          giudice ausiliario. 
                2. Il giudice ausiliario deve definire, nel  collegio
          in cui e' relatore e a norma  dell'articolo  72,  comma  2,
          almeno novanta procedimenti per anno.  Il  decreto  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n.  89,
          e' computato nella misura di un ottavo di provvedimento  ai
          fini del raggiungimento della  soglia  di  cui  al  periodo
          precedente. 
                3.  Con  cadenza  semestrale   il   ministero   della
          giustizia provvede al  monitoraggio  dell'attivita'  svolta
          dai giudici ausiliari al fine di rilevare il  rispetto  dei
          parametri di operosita' ed il conseguimento degli obiettivi
          fissati dal presente capo.» 
                «Art. 69 (Incompatibilita' ed ineleggibilita'). -  1.
          Al  giudice  ausiliario  si  applica  la  disciplina  delle
          incompatibilita' e delle  ineleggibilita'  prevista  per  i
          magistrati ordinari. 
                2. Il giudice ausiliario, nominato tra i candidati di
          cui all'articolo 63, comma 3, lettera d), non puo' svolgere
          le funzioni presso la corte di appello nel cui distretto ha
          sede il consiglio dell'ordine cui era iscritto  al  momento
          della nomina o nei cinque anni precedenti. 
                3. Gli avvocati che svolgono le funzioni  di  giudice
          ausiliario non possono esercitare  la  professione  dinanzi
          agli uffici giudiziari del distretto di Corte di appello in
          cui svolgono le  funzioni,  e  non  possono  rappresentare,
          assistere o difendere le  parti  di  procedimenti  trattati
          dinanzi  agli  uffici  giudiziari  del  medesimo  distretto
          neppure nei successivi gradi di giudizio. 
                4. Gli avvocati che svolgono le funzioni  di  giudice
          ausiliario   non   possono   rappresentare,   assistere   o
          difendere, anche presso uffici di altri distretti di  corte
          d'appello, le parti di procedimenti in relazione  ai  quali
          hanno svolto le funzioni. Il divieto si  estende  ad  altro
          avvocato di lui socio o con lui associato.» 
                «Art. 70 (Astensione e ricusazione). - 1. Il  giudice
          ausiliario ha l'obbligo di astenersi e puo' essere ricusato
          a norma dell'articolo 52 del codice  di  procedura  civile,
          oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo  comma,
          del medesimo codice, quando e' stato associato  o  comunque
          collegato, anche mediante il coniuge,  i  parenti  o  altre
          persone, con lo studio professionale di cui ha fatto  o  fa
          parte il difensore di una delle parti. 
                2. Il giudice ausiliario  ha  altresi'  l'obbligo  di
          astenersi e puo' essere ricusato quando  ha  in  precedenza
          assistito nella qualita' di avvocato  una  delle  parti  in
          causa o  uno  dei  difensori  ovvero  ha  svolto  attivita'
          professionale nella qualita' di notaio per una delle  parti
          in causa o uno dei difensori.» 
                «Art. 71 (Decadenza, dimissioni, mancata  conferma  e
          revoca). - 1.  I  giudici  ausiliari  cessano  dall'ufficio
          quando decadono perche' viene meno taluno dei requisiti per
          la nomina, in caso di revoca e di dimissioni,  in  caso  di
          mancata conferma annuale ovvero quando sussiste  una  causa
          di incompatibilita'. 
                2. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno
          dalla  data  della  nomina,  il  consiglio  giudiziario  in
          composizione integrata verifica che il  giudice  ausiliario
          abbia definito il numero  minimo  di  procedimenti  di  cui
          all'articolo 68, comma 2, e propone al Consiglio  superiore
          della magistratura la sua conferma o, in mancanza e  previo
          contraddittorio, la dichiarazione di mancata conferma. 
                3. In ogni  momento  il  presidente  della  corte  di
          appello propone motivatamente al consiglio  giudiziario  la
          revoca del giudice  ausiliario  che  non  e'  in  grado  di
          svolgere  diligentemente   e   proficuamente   il   proprio
          incarico. 
                4.  Nei  casi  di  cui  al  comma  3   il   consiglio
          giudiziario    in    composizione    integrata,     sentito
          l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la
          trasmette  al  Consiglio   superiore   della   magistratura
          unitamente ad un parere motivato. 
                5. I provvedimenti di cessazione  sono  adottati  con
          decreto del Ministro della giustizia su  deliberazione  del
          Consiglio superiore della magistratura.» 
                «Art. 72 (Stato  giuridico  e  indennita').  -  1.  I
          giudici  ausiliari  acquisiscono  lo  stato  giuridico   di
          magistrati onorari. 
                2. Ai giudici ausiliari e'  attribuita  un'indennita'
          onnicomprensiva,  da  corrispondere  ogni  tre   mesi,   di
          duecento euro  per  ogni  provvedimento  che  definisce  il
          processo, anche in parte o nei confronti  di  alcune  delle
          parti,  a  norma  dell'articolo  68,  comma  2.  Quando  il
          provvedimento e' costituito dal decreto di cui all'articolo
          3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89,  l'indennita'
          e' dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto. 
                3. L'indennita' annua complessiva non puo'  superare,
          in ogni caso, la somma di ventimila euro e sulla stessa non
          sono dovuti contributi previdenziali. 
                4. L'indennita' prevista  dal  presente  articolo  e'
          cumulabile con i trattamenti pensionistici e di  quiescenza
          comunque denominati.». 
              - Per l'articolo 73 del citato decreto-legge 21  giugno
          2013, n. 69, si vedano le note alle premesse. 
              - Per l'articolo 37, comma 5, del citato  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, si vedano le note alle premesse. 
              -  Per  gli  articoli  11   e   seguenti   del   citato
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, si vedano le note  alle
          premesse. 
              - Per l'articolo 1, comma 19,  della  citata  legge  26
          novembre 2021, n. 206, e  l'articolo  1,  comma  27,  della
          legge 27 settembre 2021, n. 134, si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51  del  codice  di
          procedura civile: 
                «Art. 51 (Astensione del giudice). -  Il  giudice  ha
          l'obbligo di astenersi: 
                  1) se ha interesse nella causa o in altra  vertente
          su identica questione di diritto; 
                  2) se egli stesso o la moglie e'  parente  fino  al
          quarto grado o legato da  vincoli  di  affiliazione,  o  e'
          convivente o commensale abituale di una delle  parti  o  di
          alcuno dei difensori; 
                  3) se egli stesso o la moglie ha causa  pendente  o
          grave inimicizia o rapporti di credito  o  debito  con  una
          delle parti o alcuno dei suoi difensori; 
                  4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
          causa, o ha deposto in essa come testimone,  oppure  ne  ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come arbitro o vi ha prestato  assistenza  come  consulente
          tecnico; 
                  5)  se  e'  tutore,  curatore,  amministratore   di
          sostegno, procuratore, agente o datore  di  lavoro  di  una
          delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un
          ente, di un'associazione  anche  non  riconosciuta,  di  un
          comitato, di una societa' o stabilimento che  ha  interesse
          nella causa. 
                In ogni altro caso in cui esistono gravi  ragioni  di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando
          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 35 e 36, comma  1,
          del codice di procedura penale: 
                «Art. 35 (Incompatibilita' per ragioni di  parentela,
          affinita' o coniugio). - 1. Nello stesso  procedimento  non
          possono esercitare  funzioni,  anche  separate  o  diverse,
          giudici che sono tra loro coniugi, parenti o affini fino al
          secondo grado.» 
                «Art. 36 (Astensione). - 1. Il giudice  ha  l'obbligo
          di astenersi: 
                  a) se ha interesse nel  procedimento  o  se  alcuna
          delle parti private o un difensore e' debitore o  creditore
          di lui, del coniuge o dei figli; 
                  b) se e' tutore, curatore, procuratore o datore  di
          lavoro di una delle parti private ovvero se  il  difensore,
          procuratore o curatore di una di dette  parti  e'  prossimo
          congiunto di lui o del coniuge; 
                  c) se ha dato consigli o manifestato il suo  parere
          sull'oggetto del procedimento  fuori  dell'esercizio  delle
          funzioni giudiziarie; 
                  d) se vi e' inimicizia  grave  fra  lui  o  un  suo
          prossimo congiunto e una delle parti private; 
                  e) se alcuno dei prossimi congiunti di  lui  o  del
          coniuge e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata; 
                  f) se un prossimo congiunto di lui  o  del  coniuge
          svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero; 
                  g) se  si  trova  in  taluna  delle  situazioni  di
          incompatibilita' stabilite dagli articoli 34 e 35  e  dalle
          leggi di ordinamento giudiziario; 
                  h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. 
                2.-4. (Omissis).».