Art. 2 
 
              Sezione relativa ai revisori e agli enti 
                di revisione contabile di Paesi terzi 
 
  1.  E'  istituita  nel  registro  dei  revisori  legali  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione  separata
denominata Ā«sezione revisori e enti di revisione contabile  di  Paesi
terziĀ», relativa ai revisori e agli enti di  revisione  contabile  di
Paesi terzi, di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto. 
  2. La sezione di cui al comma 1 e' distinta in due parti: 
    1) parte A, nella quale sono iscritti i revisori e  gli  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo  34,  comma  1
del decreto, in conformita' all'articolo 45, della direttiva; 
    2) parte B, nella quale sono iscritti i revisori e  gli  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi di cui all'articolo  34,  comma  1
del decreto, in conformita' all'articolo 36, del decreto, aventi sede
in  Paesi  terzi  che  sono  valutati  equivalenti   in   conformita'
all'articolo 46 della direttiva. 
  3. Per ciascun revisore di un Paese terzo o di  ente  di  revisione
contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B sono riportate
le seguenti informazioni: 
    a) le generalita' e i recapiti del revisore  di  un  Paese  terzo
ovvero la denominazione sociale, la  forma  giuridica  e  i  recapiti
dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo con  l'indicazione
del rappresentante legale; 
    b) i dati  identificativi  e  i  recapiti  di  tutti  gli  uffici
responsabili che contribuiscono ai lavori  finalizzati  all'emissione
delle relazioni di revisione di cui all'articolo  34,  comma  1,  del
decreto; 
    c) la  denominazione  dell'eventuale  rete  di  appartenenza  del
soggetto istante; 
    d) gli estremi di registrazione del soggetto istante in  qualita'
di revisore o ente di revisione contabile  nel  paese  di  origine  e
l'indicazione dell'Autorita' presso la quale il medesimo soggetto  e'
registrato; 
    e) gli estremi di eventuali registrazioni  del  soggetto  istante
come revisore o ente di revisione contabile  di  Paese  terzo  presso
altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area economica europea; 
    f) i  nominativi,  le  eventuali  qualifiche  professionali  e  i
recapiti di tutti i membri  degli  organi  di  amministrazione  o  di
direzione dell'ente di revisione contabile; 
    g) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti  delle
entita' di cui all'articolo 34, comma 1,  del  decreto,  nonche'  gli
estremi della relativa registrazione  in  qualita'  di  revisori  del
paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano  in  possesso
di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 6, 7, 8,  9  e
10 della direttiva. 
  4. Le informazioni contenute nella sezione parte A e  parte  B  del
registro dei revisori legali sono conservate in forma  elettronica  e
accessibili   gratuitamente   sul   sito   internet   del   Ministero
dell'economia e delle finanze - registro dei revisori legali. 
  5. L'iscrizione dei revisori e degli enti  di  revisione  contabile
nell'apposita sezione separata di cui al comma 1  non  abilita  detti
soggetti all'esercizio della revisione legale in Italia. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  degli  articoli  34  e  36  del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e' riportato nelle note
          alle premesse. 
              -  Il  riferimento  alla   direttiva   2006/43/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006,  e'
          riportato nelle note alle premesse.