Art. 3 
 
                     Aggiornamento della sezione 
 
  1. I revisori e gli enti di  revisione  contabile  di  Paesi  terzi
iscritti in apposita sezione del registro dei  revisori  legali  sono
responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione.
Essi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze  qualsiasi
modifica di tali informazioni entro 30 giorni dal  verificarsi  della
modifica, e  provvedono,  se  del  caso,  a  presentare  la  relativa
documentazione. 
  2. I soggetti istanti di cui al comma 1 sono  tenuti  a  comunicare
annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza
dei  requisiti  di  cui  agli  articoli  5  e  10,  per  mezzo  della
compilazione di un apposito modulo reperibile sul sito  internet  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  alla  pagina  registro  dei
revisori legali. 
  3.  Il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   provvede
all'aggiornamento della sezione  relativa  ai  revisori  ed  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi.