Art. 3 Aggiornamento della sezione 1. I revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti in apposita sezione del registro dei revisori legali sono responsabili per le informazioni fornite ai fini della registrazione. Essi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze qualsiasi modifica di tali informazioni entro 30 giorni dal verificarsi della modifica, e provvedono, se del caso, a presentare la relativa documentazione. 2. I soggetti istanti di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 5 e 10, per mezzo della compilazione di un apposito modulo reperibile sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze alla pagina registro dei revisori legali. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della sezione relativa ai revisori ed enti di revisione contabile di Paesi terzi.