Art. 3 
 
        Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette 
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti  dell'eccezionale  incremento
dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in  Italia  a
esse intestate hanno facolta' di richiedere  la  rateizzazione  degli
importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica
di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi  dagli  usi
termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita'
di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1°  gennaio  e
il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022  al
31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine,  le
imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori,  secondo
modalita' semplificate  stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma
1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma  4  e
di effettiva disponibilita' di almeno una  impresa  di  assicurazione
autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa
richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa  sull'intero
credito  rateizzato  nell'interesse  del  fornitore  di  energia,  il
fornitore ha l'obbligo di offrire  ai  richiedenti  una  proposta  di
rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entita' del
tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo' superare  il
saggio  di  interesse  pari  al  rendimento  dei  buoni  del   Tesoro
poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata
e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici  e  un
massimo di trentasei rate mensili. 
  3. In caso di inadempimento  di  due  rate  anche  non  consecutive
l'impresa aderente al piano di  rateizzazione  decade  dal  beneficio
della  rateizzazione  ed  e'  tenuta  al  versamento,   in   un'unica
soluzione, dell'intero importo residuo dovuto. 
  4. Al fine di assicurare la piu' ampia applicazione della misura di
cui al presente articolo, SACE S.p.A., e'  autorizzata  a  concedere,
conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma  3,  del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio  2022,  n.  51,  in  favore  delle  imprese  di
assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e  cauzioni,
una garanzia pari al 90 per cento  degli  indennizzi  generati  dalle
esposizioni relative ai crediti  vantati  dai  fornitori  di  energia
elettrica  e  gas  naturale  residenti   in   Italia,   per   effetto
dell'inadempimento, da parte delle imprese  con  sede  in  Italia  di
tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui
al comma  2.  Sulle  obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle
garanzie di cui al presente comma e' accordata di diritto la garanzia
dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la  cui  operativita'
e' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello
Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e  a  ogni  altro
onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie.  SACE  S.p.A.  svolge  anche  per   conto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze le  attivita'  relative  all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'  delegare
a terzi o agli stessi garantiti. SACE  S.p.A.  opera  con  la  dovuta
diligenza professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi  sulla
gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla  verifica,
al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto  dei
suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti  dal  presente
articolo. 
  5. Al fine  di  sostenere  le  specifiche  esigenze  di  liquidita'
derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia
elettrica e gas  naturale  con  sede  in  Italia  possono  richiedere
finanziamenti bancari assistiti da  garanzia  pubblica,  prestata  da
SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
  6. La garanzia di cui al comma 5 e'  rilasciata  a  condizione  che
l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia  approvato
la distribuzione di dividendi o il riacquisto  di  azioni  nel  corso
degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione
a favore della stessa impresa, nonche' di ogni altra impresa con sede
in  Italia  che  faccia  parte  del  medesimo  gruppo  cui  la  prima
appartiene,  comprese   quelle   soggette   alla   direzione   e   al
coordinamento da parte della medesima. Qualora  le  suddette  imprese
abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni  al  momento
della richiesta, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici  mesi
successivi.  La  medesima  garanzia  e'   rilasciata,   altresi',   a
condizione che  l'impresa  aderente  al  piano  di  rateizzazione  si
impegni  a  gestire  i  livelli  occupazionali   attraverso   accordi
sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi
diversi da quelli appartenenti all'Unione europea. 
  7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma  1,  per  i
periodi corrispondenti, e' alternativa  alla  fruizione  dei  crediti
d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1
del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 
  8.  All'articolo  8  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2024»  e  le  parole  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al comma  6,  le  parole  «con  una  dotazione  iniziale  pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni  di  euro»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «con  una   dotazione   iniziale   pari
rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro». 
  9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del  decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto  2022,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono  inserite  le
seguenti: «prima parte del terzo periodo,»; 
    b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti:  «euro
3.000». 
  11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23  settembre  2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175, le parole «50 milioni» sono sostituite  dalle  seguenti:  «60
milioni» e dopo le parole «impianti sportivi e piscine» sono aggiunte
le seguenti: «, nonche' per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano -
CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e  per  la  societa'
Sport e Salute S.p.A.». 
  12. All'articolo 8 del decreto-legge 23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n.  175,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  «120  milioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «170 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a  50  milioni  di
euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel  predetto
limite di spesa e in proporzione all'incremento dei  costi  sostenuti
rispetto  all'analogo  periodo  dell'anno  2021,  di  un   contributo
straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli  enti  del
terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo  settore
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle   associazioni   di
promozione sociale coinvolte nel processo di  trasmigrazione  di  cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di  cui  al  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe,
delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di  servizi  alla
persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e  degli
enti  religiosi  civilmente   riconosciuti,   che   erogano   servizi
sociosanitari  e  socioassistenziali  in  regime  semiresidenziale  e
residenziale in favore di anziani.»; 
    b) al comma 2, le parole «50 milioni  di  euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «100 milioni di euro». 
  13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di
euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per  l'anno  2023  e  dai
commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022,
si provvede ai sensi dell'articolo 15. 
  14. Agli oneri derivanti dal  comma  12,  lettera  b),  pari  a  50
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione  del  fondo  di  cui  all'articolo   35,   comma   1,   del
decreto-legge 17 maggio, 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.