Art. 4 
 
      Misure per l'incremento della produzione di gas naturale 
 
  1. Al fine di contribuire al rafforzamento  della  sicurezza  degli
approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione  delle  emissioni
di gas climalteranti, attraverso l'incremento dell'offerta di gas  di
produzione nazionale destinabile  ai  clienti  finali  industriali  a
prezzo accessibile, all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo  2022,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.
34, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) al  secondo  periodo,  dopo  le  parole  «in  condizione  di
sospensione volontaria delle attivita'» sono aggiunte le seguenti: «e
considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca, i soli vincoli
costituiti  dalla  vigente  legislazione  nazionale  ed   europea   o
derivanti da accordi internazionali»; 
      2) dopo il secondo  periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:  «La
disposizione di  cui  al  primo  periodo  si  applica  altresi'  alle
concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto  di  mare
compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del
ramo di Goro del fiume Po,  a  una  distanza  dalle  linee  di  costa
superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas  per  un
quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di  500  milioni
di metri cubi. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  4  della
legge 9 gennaio 1991, n.  9,  e'  consentita  la  coltivazione  delle
concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita  utile  del
giacimento a condizione che i  titolari  delle  concessioni  medesime
aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di
analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di  monitoraggio
e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza  sulle
linee  di  costa  da  condurre  sotto  il  controllo  del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 
      3) al terzo periodo, le parole «La predetta comunicazione» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  comunicazione  di  cui  al   primo
periodo»; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di  gas
naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, e' consentito il rilascio di  nuove  concessioni
di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12
miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine
e costiere protette,  limitatamente  ai  siti  aventi  un  potenziale
minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una
soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che  acquisiscono  la
titolarita' delle concessioni di cui al primo periodo sono  tenuti  a
aderire alle procedure di cui al comma 1.»; 
    c) al comma 3, primo  periodo,  dopo  le  parole  «dei  piani  di
interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'
quelli  relativi  al  conferimento   delle   nuove   concessioni   di
coltivazione di cui al comma 2-bis,» e  le  parole  «sei  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre mesi»; 
    d) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Il  Gruppo  GSE
stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas  di
cui al comma 1, in  forma  di  contratti  finanziari  per  differenza
rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a
dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i
concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo  che  garantisce
la copertura dei costi totali  effettivi  delle  singole  produzioni,
inclusi  gli  oneri  fiscali  e   di   trasporto,   nonche'   un'equa
remunerazione. Il prezzo di  cui  al  primo  periodo,  stabilito  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
delle imprese e  del  made  in  Italy,  e'  definito  applicando  una
riduzione  percentuale,  anche  progressiva,  ai  prezzi  giornalieri
registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel  limite
di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente,  in  50  e
100 euro per  MWh.  Nelle  more  della  conclusione  delle  procedure
autorizzative di cui al comma 3, a partire  dal  1°  gennaio  2023  e
comunque fino all'entrata in produzione delle quantita' aggiuntive di
gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di  coltivazione  di
gas naturale che abbiano risposto positivamente  alla  manifestazione
d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a  disposizione  del
Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al
2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi  produttivi  attesi  dagli
investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi  al
2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi  produttivi  attesi  dagli
investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non e'
comunque superiore ai volumi di produzione  effettiva  di  competenza
dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere
sul territorio nazionale e che abbiano  risposto  positivamente  alla
manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»; 
    e) il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
      «5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre,  al  prezzo
di cui al comma 4, primo periodo,  i  diritti  sul  gas  oggetto  dei
contratti di cui al medesimo comma complessivamente  acquisiti  nella
sua disponibilita' a clienti finali industriali a  forte  consumo  di
gas, che agiscano anche  in  forma  aggregata,  aventi  diritto  alle
agevolazioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della  transizione
ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che hanno consumato nel 2021 un
quantitativo di gas naturale per  usi  energetici  non  inferiore  al
volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo
decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalita'
e i criteri di assegnazione sono definiti con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese  e
del made in Italy. I diritti offerti sono  aggiudicati  all'esito  di
procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro  quota.  In
esito a tali procedure, il Gruppo GSE  stipula  con  ciascun  cliente
finale assegnatario un contratto finanziario  per  differenza  per  i
diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia  stipulato  dai
clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che
gli effetti  siano  trasferiti  ai  clienti  finali  interessati.  Il
contratto prevede, altresi', che: 
        a)  la  quantita'  di  diritti  oggetto  del  contratto   sia
rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base  delle  effettive
produzioni nel corso dell'anno precedente; 
        b) e' fatto divieto di cessione  tra  i  clienti  finali  dei
diritti derivanti dal contratto. 
      5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5
e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia
e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».