Art. 5 
 
          Proroghe di termini nel settore del gas naturale 
 
  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124,  le
parole: «a decorrere dal  1°  gennaio  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024». 
  2. All'articolo 5-bis del decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2023»; 
    b) al comma 4, le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «15 aprile 2023». 
  3. Agli effetti in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto
derivanti dal presente articolo, pari a 4.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.