Art. 5 Proroghe di termini nel settore del gas naturale 1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024». 2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»; b) al comma 4, le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023». 3. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.