Art. 6 Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale 1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la parola «decarbonizzazione» e' sostituita dalla seguente: «ottimizzazione»; 2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza»; 3) dopo le parole «a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli immobili individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»; 4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «, la struttura dell'autorita' politica delegata per il PNRR»; 5) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.»; b) al comma 3, dopo le parole «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,» sono inserite le seguenti: «possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza»; c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l'attivita' di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese. 3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorita' competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato. 3-quater. Quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualita' di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della societa' per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attivita' svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.».