Art. 6 
 
Contributo del  Ministero  della  difesa  alla  sicurezza  energetica
                              nazionale 
 
  1.  All'articolo  20  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) la parola «decarbonizzazione» e' sostituita dalla  seguente:
«ottimizzazione»; 
      2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti:
«della sicurezza»; 
      3) dopo le parole  «a  qualunque  titolo  in  uso  al  medesimo
Ministero,» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi  gli  immobili
individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e  non  ancora
consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»; 
      4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite
le seguenti: «, la struttura dell'autorita' politica delegata per  il
PNRR»; 
      5) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il  Ministero
della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma
all'Agenzia del demanio.»; 
    b) al comma 3, dopo  le  parole  «dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.  199,»  sono  inserite  le  seguenti:
«possono ospitare sistemi di  accumulo  energetico  senza  limiti  di
potenza»; 
    c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la
programmazione degli interventi finalizzati  all'installazione  degli
impianti e  per  la  gestione  dei  procedimenti  autorizzatori,  con
decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  nominati,  senza   oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e
due  vice  commissari  speciali,  questi  ultimi  rispettivamente  su
proposta del Ministro della cultura e del  Ministro  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica.  Al  commissario  speciale  e  ai  vice
commissari speciali non spettano, per l'attivita'  di  cui  al  primo
periodo, compensi o rimborsi spese. 
      3-ter. Il commissario speciale di cui al  comma  3-bis  convoca
una conferenza  di  servizi  per  l'acquisizione  delle  intese,  dei
concerti, dei nulla osta o degli assensi  comunque  denominati  delle
altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma  1  e
svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli  articoli  da
14  a  14-quinquies  della  legge  7  agosto   1990,   n.   241.   Le
amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per  i
procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel  termine  di
trenta  giorni,  decorsi  i  quali,  senza  che  sia  intervenuta  la
pronuncia dell'autorita' competente, i pareri, i  nulla  osta  e  gli
assensi, comunque denominati, si intendono  resi.  La  determinazione
finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di
autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere  o  atto  di
assenso comunque denominato. 
      3-quater. Quota parte degli  utili  di  Difesa  servizi  S.p.A.
derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le
indicazioni del Ministro della difesa in  qualita'  di  socio  unico,
verificata la corrispondenza agli obblighi di  legge  in  materia  di
accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel  bilancio  della
societa' per il finanziamento di progetti di ricerca e  sviluppo  nel
settore della filiera connessa alla produzione di  energia  da  fonti
rinnovabili,  al  fine  di  promuovere  l'autonomia  e  la  sicurezza
energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attivita'
svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.».