Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «ente»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che riceve aperture di credito, ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali, rende il conto all'organo al quale e' devoluto il controllo amministrativo e contabile ed e' sede del dirigente responsabile degli acquisti; b) «distaccamento»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali e che dipende, per la somministrazione dei fondi e per la resa della relativa contabilita', da un ente che inserisce tale contabilita' nel proprio rendiconto; c) «reparto»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera che ha la gestione dei materiali e che puo' avere la gestione di fondi di bilancio nell'ambito dell'attivita' amministrativa dell'ente o del distaccamento dal quale contabilmente dipende.