Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
    a) «ente»: elemento di organizzazione del Corpo delle capitanerie
di porto - Guardia costiera che riceve aperture  di  credito,  ha  la
gestione dei fondi iscritti in bilancio e  dei  materiali,  rende  il
conto all'organo al quale e' devoluto il controllo  amministrativo  e
contabile ed e' sede del dirigente responsabile degli acquisti; 
    b) «distaccamento»: elemento di organizzazione  del  Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia costiera che ha la gestione dei  fondi
iscritti  in  bilancio  e  dei  materiali  e  che  dipende,  per   la
somministrazione dei fondi e per la resa della relativa contabilita',
da un ente che inserisce tale contabilita' nel proprio rendiconto; 
    c)  «reparto»:  elemento  di  organizzazione  del   Corpo   delle
capitanerie di porto -  Guardia  costiera  che  ha  la  gestione  dei
materiali  e  che  puo'  avere  la  gestione  di  fondi  di  bilancio
nell'ambito   dell'attivita'   amministrativa   dell'ente    o    del
distaccamento dal quale contabilmente dipende.