IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e,
in particolare,  l'articolo  6,  comma  1,  che  ha  ridenominato  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  in
Ministero della cultura; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
dicembre 2019, n. 169, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  degli  uffici  di
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di
valutazione della performance»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64; 
  Visto  il  decreto-legge   1°   luglio   2009,   n.   78,   recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini»,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e,  in
particolare, l'articolo 19, comma 5; 
  Visto l'articolo 1, comma 357, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il  triennio  2022-2024»,
che ha stabilizzato, a decorrere dall'anno  2022,  il  riconoscimento
della Carta elettronica in favore dei diciottenni per  l'acquisto  di
beni e servizi culturali, prevedendo che: «Al fine di  promuovere  lo
sviluppo della cultura e la conoscenza del  patrimonio  culturale,  a
tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto,
di permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita',  e'  assegnata,
nell'anno del compimento del diciottesimo anno  e  nel  rispetto  del
limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere  dal
2022, una Carta elettronica, utilizzabile  per  acquistare  biglietti
per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e  spettacoli  dal
vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici  anche  in  formato
digitale,  musica  registrata,  prodotti  dell'editoria  audiovisiva,
titoli di accesso a musei, mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,
gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per  sostenere
i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua  straniera.
Il Ministero della cultura vigila sul  corretto  funzionamento  della
Carta e, in caso di eventuali usi  difformi  o  di  violazioni  delle
disposizioni attuative, puo'  provvedere  alla  disattivazione  della
Carta, alla cancellazione  dall'elenco  delle  strutture,  imprese  o
esercizi commerciali  accreditati,  al  diniego  di  accredito  o  al
recupero delle somme non rendicontate correttamente  o  eventualmente
utilizzate per spese inammissibili, nonche'  in  via  cautelare  alla
sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure,  in  presenza  di
condotte piu' gravi o reiterate,  alla  sospensione  dall'elenco  dei
soggetti  accreditati.  Le  somme  assegnate   con   la   Carta   non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della
cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare
nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche'  i
criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.»; 
  Visto l'articolo 1, comma 358, della sopra citata legge 30 dicembre
2021, n. 234, ai sensi del quale: «Ai  fini  di  cui  al  comma  357,
secondo periodo, il Ministero della cultura e il Corpo della  guardia
di finanza stipulano un'apposita  convenzione  volta  a  regolare  le
modalita'  di  accesso  ai  dati   e   alle   informazioni   relativi
all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica, per il  loro
utilizzo da parte del medesimo  Corpo  nelle  autonome  attivita'  di
polizia economico-finanziaria ai sensi  del  decreto  legislativo  19
marzo 2001, n. 68.»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2017,  n.  169,  recante  «Regolamento  recante  disciplina
sull'analisi  dell'impatto  della   regolamentazione,   la   verifica
dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»; 
  Tenuto conto  dell'attuazione  delle  analoghe  misure  annuali  di
riconoscimento di  una  Carta  elettronica  ai  neo-diciottenni  gia'
realizzate negli anni 2016, 2017, 2018,  2019,  2020  e  2021  e,  in
particolare,  della  realizzazione  di   una   apposita   piattaforma
informatica dedicata e  della  definizione  e  implementazione  delle
modalita'  di  registrazione  dei  beneficiari  e   degli   operatori
commerciali, della  emissione  e  validazione  dei  buoni  di  spesa,
nonche' della fatturazione; 
  Rilevato  che  beneficiari  e  beni  acquistabili  con   la   Carta
elettronica sono i medesimi gia' previsti nelle  precedenti  analoghe
misure  attuate  nei  predetti  anni  e  regolate  dai  sopra  citati
regolamenti; 
  Ritenuto opportuno continuare ad utilizzare la  Carta  elettronica,
al fine di assicurare la migliore continuita' delle iniziative  e  di
non determinare costi aggiuntivi  per  l'Amministrazione,  ne'  nuovi
oneri per  gli  operatori  gia'  attivi  sulla  predetta  piattaforma
informatica dedicata; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati  personali  ai  sensi
dell'articolo 36, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022  e
del 7 giugno 2022; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 29 agosto 2022; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le  modalita'  di
attribuzione e  di  utilizzo  della  Carta  elettronica,  di  seguito
«Carta», prevista dall'articolo 1, commi 357 e 358,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
          della popolazione residente), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. 
              - Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368
          (Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26
          ottobre 1998, n. 250. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          2 dicembre 2019, n. 169 (Regolamento di organizzazione  del
          Ministero per i beni e le attivita' culturali, degli uffici
          di diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
          indipendente  di   valutazione   della   performance),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16. 
              - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
          materia  di  protezione   dei   dati   personali,   recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga la  direttiva  95/46/CE»,  come  modificato  dal
          decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,   recante
          «Disposizioni per l'adeguamento della  normativa  nazionale
          alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2016/679   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio  2003,  n.
          174, S.O. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  64  del   decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione digitale»: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. 
                2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese (554), anche in mobilita',  e'  istituito,  a  cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti, nonche' la facolta' di  avvalersi  della  carta  di
          identita' elettronica. L'adesione al  sistema  SPID  ovvero
          l'utilizzo della carta  di  identita'  elettronica  per  la
          verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
          i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente  esonera
          i predetti soggetti da un obbligo generale di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'art. 17  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. 
                2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.  910/2014
          del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio  2014,
          produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso  ai
          servizi   in   rete,   gli   effetti   del   documento   di
          riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. La disposizione di  cui  al  periodo
          precedente si applica altresi' in caso  di  identificazione
          elettronica ai fini dell'accesso ai servizi  erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni e dai  soggetti  privati  tramite
          canali fisici. L'identita' digitale,  verificata  ai  sensi
          del presente articolo e con  livello  di  sicurezza  almeno
          significativo,   attesta    gli    attributi    qualificati
          dell'utente, ivi compresi i dati relativi  al  possesso  di
          abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge  ovvero
          stati,  qualita'  personali  e  fatti  contenuti  in  albi,
          elenchi  o  registri  pubblici  o  comunque  accertati   da
          soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero  gli  altri
          dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di  un
          servizio attestati da un gestore di attributi  qualificati,
          secondo le modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
                3. 
                3-bis.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dal   comma
          2-nonies, i soggetti di cui all'art. 2,  comma  2,  lettera
          a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID  e
          la    carta    di    identita'    elettronica    ai    fini
          dell'identificazione dei cittadini che accedono  ai  propri
          servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
          all'art. 2, comma 2, lettera a), utilizzano  esclusivamente
          le  identita'  digitali  SPID,  la   carta   di   identita'
          elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire
          l'accesso delle imprese  e  dei  professionisti  ai  propri
          servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale  i
          soggetti di cui all'art.  2,  comma  2,  lettere  b)  e  c)
          utilizzano esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la
          carta di identita' elettronica e  la  carta  Nazionale  dei
          servizi  ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi on-line. 
                3-ter. I gestori dell'identita' digitale accreditati,
          in qualita' di gestori  di  pubblico  servizio,  prima  del
          rilascio dell'identita'  digitale  a  una  persona  fisica,
          verificano  i  dati  identificativi  del  richiedente,  ivi
          inclusi l'indirizzo di residenza  e,  ove  disponibili,  il
          domicilio digitale o altro indirizzo di contatto,  mediante
          consultazione gratuita dei dati disponibili  presso  l'ANPR
          di cui all'art. 62, anche tramite la  piattaforma  prevista
          dall'art.  50-ter.  Tali  verifiche   sono   svolte   anche
          successivamente al rilascio  dell'identita'  digitale,  con
          cadenza  almeno  annuale,  anche  ai  fini  della  verifica
          dell'esistenza in  vita.  Il  direttore  dell'AgID,  previo
          accertamento    dell'operativita'    delle    funzionalita'
          necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori
          dell'identita'  digitale   accreditati   sono   tenuti   ad
          effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.». 
              - Si riporta il comma 5 dell'art. 19 del  decreto-legge
          1° luglio 2009, n. 78,  recante  «Provvedimenti  anticrisi,
          nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
                «5.  Le  amministrazioni  dello   Stato,   cui   sono
          attribuiti per legge fondi o interventi  pubblici,  possono
          affidarne  direttamente  la  gestione,  nel  rispetto   dei
          principi comunitari e nazionali conferenti,  a  societa'  a
          capitale  interamente   pubblico   su   cui   le   predette
          amministrazioni esercitano un controllo  analogo  a  quello
          esercitato su propri servizi  e  che  svolgono  la  propria
          attivita'    quasi     esclusivamente     nei     confronti
          dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di  gestione  e
          le spese di  funzionamento  degli  interventi  relativi  ai
          fondi sono a carico delle  risorse  finanziarie  dei  fondi
          stessi.». 
              - Si riportano i commi 357  e  358  dell'art.  1  della
          legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: 
                «357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
          e  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i
          residenti  nel  territorio  nazionale  in   possesso,   ove
          previsto, di permesso di soggiorno in corso  di  validita',
          e' assegnata, nell'anno  del  compimento  del  diciottesimo
          anno e nel rispetto del limite  massimo  di  spesa  di  230
          milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2022,  una  Carta
          elettronica,  utilizzabile  per  acquistare  biglietti  per
          rappresentazioni teatrali e cinematografiche  e  spettacoli
          dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche
          in   formato   digitale,   musica   registrata,    prodotti
          dell'editoria  audiovisiva,  titoli  di  accesso  a  musei,
          mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,  gallerie,  aree
          archeologiche e parchi naturali  nonche'  per  sostenere  i
          costi relativi a corsi di musica, di  teatro  o  di  lingua
          straniera. Il Ministero della cultura vigila  sul  corretto
          funzionamento della Carta  e,  in  caso  di  eventuali  usi
          difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo'
          provvedere   alla   disattivazione   della   Carta,    alla
          cancellazione  dall'elenco  delle  strutture,   imprese   o
          esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o
          al recupero delle somme non  rendicontate  correttamente  o
          eventualmente utilizzate per spese  inammissibili,  nonche'
          in via cautelare  alla  sospensione  dell'erogazione  degli
          accrediti oppure, in presenza  di  condotte  piu'  gravi  o
          reiterate,  alla  sospensione  dall'elenco   dei   soggetti
          accreditati.  Le  somme  assegnate   con   la   Carta   non
          costituiscono reddito imponibile  del  beneficiario  e  non
          rilevano ai fini del  computo  del  valore  dell'ISEE.  Con
          decreto del Ministro della  cultura,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  sono  definiti  gli  importi  nominali  da
          assegnare nel rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui  al
          presente  comma,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  di
          attribuzione e di utilizzo della Carta. 
                358. Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo, il
          Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza
          stipulano  un'apposita  convenzione  volta  a  regolare  le
          modalita' di accesso ai dati e alle  informazioni  relativi
          all'assegnazione e all'utilizzo  della  Carta  elettronica,
          per il loro utilizzo da  parte  del  medesimo  Corpo  nelle
          autonome  attivita'  di  polizia  economico-finanziaria  ai
          sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          24 ottobre  2014  (Definizione  delle  caratteristiche  del
          sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
          cittadini e imprese  (SPID),  nonche'  dei  tempi  e  delle
          modalita' di adozione  del  sistema  SPID  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni e delle imprese),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 settembre  2017,  n.  169,  reca:  «Regolamento  recante
          disciplina      sull'analisi       dell'impatto       della
          regolamentazione,   la    verifica    dell'impatto    della
          regolamentazione e la consultazione». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e'  pubblicato  nella  GUUE  del
          4.5.2016 n. L 119. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano i commi 357  e  358  dell'art.  1  della
          legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»: 
                «357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
          e  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i
          residenti  nel  territorio  nazionale  in   possesso,   ove
          previsto, di permesso di soggiorno in corso  di  validita',
          e' assegnata, nell'anno  del  compimento  del  diciottesimo
          anno e nel rispetto del limite  massimo  di  spesa  di  230
          milioni di euro annui  a  decorrere  dal  2022,  una  Carta
          elettronica,  utilizzabile  per  acquistare  biglietti  per
          rappresentazioni teatrali e cinematografiche  e  spettacoli
          dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche
          in   formato   digitale,   musica   registrata,    prodotti
          dell'editoria  audiovisiva,  titoli  di  accesso  a  musei,
          mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,  gallerie,  aree
          archeologiche e parchi naturali  nonche'  per  sostenere  i
          costi relativi a corsi di musica, di  teatro  o  di  lingua
          straniera. Il Ministero della cultura vigila  sul  corretto
          funzionamento della Carta  e,  in  caso  di  eventuali  usi
          difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo'
          provvedere   alla   disattivazione   della   Carta,    alla
          cancellazione  dall'elenco  delle  strutture,   imprese   o
          esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o
          al recupero delle somme non  rendicontate  correttamente  o
          eventualmente utilizzate per spese  inammissibili,  nonche'
          in via cautelare  alla  sospensione  dell'erogazione  degli
          accrediti oppure, in presenza  di  condotte  piu'  gravi  o
          reiterate,  alla  sospensione  dall'elenco   dei   soggetti
          accreditati.  Le  somme  assegnate   con   la   Carta   non
          costituiscono reddito imponibile  del  beneficiario  e  non
          rilevano ai fini del  computo  del  valore  dell'ISEE.  Con
          decreto del Ministro della  cultura,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  sono  definiti  gli  importi  nominali  da
          assegnare nel rispetto  del  limite  di  spesa  di  cui  al
          presente  comma,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  di
          attribuzione e di utilizzo della Carta. 
                358. Ai fini di cui al comma 357, secondo periodo, il
          Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza
          stipulano  un'apposita  convenzione  volta  a  regolare  le
          modalita' di accesso ai dati e alle  informazioni  relativi
          all'assegnazione e all'utilizzo  della  Carta  elettronica,
          per il loro utilizzo da  parte  del  medesimo  Corpo  nelle
          autonome  attivita'  di  polizia  economico-finanziaria  ai
          sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.».