Art. 2 
 
                          Carta elettronica 
 
  1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di  500
euro, che non costituisce reddito  imponibile  del  beneficiario  ne'
rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. 
  2. La Carta e' realizzata in  forma  di  applicazione  informatica,
utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel  rispetto  della
normativa vigente in materia di trattamento dei dati  personali,  con
riferimento,  in  particolare,  alle  modalita'   e   ai   tempi   di
conservazione dei dati personali. 
  3. L'applicazione richiede la registrazione dei  beneficiari  della
Carta,  secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  5,  e  delle
strutture e  degli  esercizi  commerciali  presso  cui  e'  possibile
utilizzare la Carta, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7. 
  4. L'applicazione prevede la generazione,  nell'area  riservata  di
ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa  elettronici,  con
codice identificativo, associati  all'acquisto  di  uno  dei  beni  o
servizi  consentiti  dall'articolo  1,  comma  357,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il comma 357 dell'art. 1 della legge 30  dicembre
          2021, n. 234, si veda nelle note all'art. 1