Art. 2 Carta elettronica 1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario ne' rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. 2. La Carta e' realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali. 3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta, secondo le modalita' previste dall'articolo 5, e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui e' possibile utilizzare la Carta, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all'acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Note all'art. 2: - Per il comma 357 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si veda nelle note all'art. 1