Art. 3 
 
                       Beneficiari della Carta 
 
  1. La Carta e' riconosciuta ai residenti nel  territorio  nazionale
in possesso, ove previsto, di  permesso  di  soggiorno  in  corso  di
validita', nell'anno del compimento di diciotto anni di  eta'  ed  e'
utilizzabile nell'anno  successivo,  secondo  le  modalita'  definite
dall'articolo 6. 
  2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati  attraverso  il
Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini
e imprese, di seguito «SPID», o  attraverso  la  Carta  di  identita'
elettronica, di seguito «CIE». In fase di registrazione, e' acquisito
l'indirizzo e-mail dei beneficiari che l'Amministrazione responsabile
tratta secondo quanto previsto dall'articolo 10 per la  realizzazione
dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta.