Art. 4 Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta 1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente regolamento e' il Ministero della cultura, di seguito «MIC». A tal fine, il MIC si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. 2. Il MIC cura l'attivita' di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura, e fornisce assistenza all'utenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, che non possono eccedere il limite massimo di euro 350.000 annui, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1.
Note all'art. 4: - Si riporta il comma 5 dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.».