Art. 2 
 
Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto  legislativo  31  luglio
  2020, n. 101, relativo alla pubblicita' delle informazioni 
 
  1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo  31  luglio  2020,  n.
101, e' inserito il seguente: 
    «Art.   8-bis.   (Pubblicita'   delle   informazioni   (Direttiva
2013/59/Euratom, articolo 77). - 1. Le autorita'  competenti  pongono
in  atto  le  misure  affinche'   le   informazioni   relative   alla
giustificazione di classi o tipi di pratiche,  alla  regolamentazione
in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione, siano rese
accessibili agli  esercenti,  ai  lavoratori,  agli  individui  della
popolazione, nonche' ai  pazienti  e  ad  altre  persone  soggette  a
esposizioni mediche. 
    2. Le autorita' competenti pubblicano  sui  rispettivi  siti  web
istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza,  che
sono rese accessibili ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.
33. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 42 della  legge  3
agosto 2007, n. 124.».