Art. 2 
 
                      Modifiche all'articolo 4 
           del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.  288,
il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Il  collegio  sindacale
delle Fondazioni IRCCS e degli IRCCS non trasformati dura  in  carica
tre anni ed e' composto, fermo restando l'articolo 16 della legge  31
dicembre 2009, n. 196, da  tre  membri,  di  cui  uno  designato  dal
presidente della giunta regionale, uno dal Ministro  dell'economia  e
delle finanze e uno dal Ministro della salute». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto  legislativo  16  ottobre  2003,   n.   288,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  4  (Collegio  sindacale).  -  1.  Il  collegio
          sindacale: 
                  a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il
          profilo economico; 
                  b) vigila sull'osservanza della legge; 
                  c) accerta la regolare tenuta della contabilita'  e
          la conformita' del bilancio alle  risultanze  dei  libri  e
          delle  scritture  contabili,  ed  effettua   periodicamente
          verifiche di cassa. 
                2.  I  componenti  del  collegio  sindacale   possono
          procedere  ad  atti  di  ispezione   e   controllo,   anche
          individualmente. 
                3. Il collegio sindacale  delle  fondazioni  IRCCS  e
          degli IRCCS non trasformati dura in carica tre anni  ed  e'
          composto, fermo  restando  l'articolo  16  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, da tre membri, di cui uno  designato
          dal presidente della giunta  regionale,  uno  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  uno  dal  Ministro  della
          salute. 
                4.  Il  direttore   generale   nomina   il   collegio
          sindacale. 
                5. Il Presidente del collegio sindacale viene  eletto
          dai sindaci all'atto della prima seduta. 
                6. I componenti del collegio  sindacale  sono  scelti
          tra  gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori  contabili
          istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero fra i
          funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze  che
          abbiano esercitato per  almeno  tre  anni  le  funzioni  di
          revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.»