Art. 3 
 
                      Modifiche all'articolo 6 
           del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 
 
  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.  288,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in
materia di organizzazione e requisiti degli organi»; 
    b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis. Gli istituti di cui al comma 1, entro il 31 marzo  2023
adeguano  gli  statuti  o   i   regolamenti   di   organizzazione   e
funzionamento in coerenza con gli indirizzi di politica  sanitaria  e
nel rispetto  dell'autonomia  regionale,  in  modo  da  garantire  il
coordinamento delle attivita' del direttore  generale  e  quelle  del
direttore  scientifico  e  al  fine  di   assicurare   l'integrazione
dell'attivita'  assistenziale  e  dell'attivita'  di  formazione  con
l'attivita'  di  ricerca  per  potenziarne  l'efficacia  nelle   aree
tematiche di afferenza. Gli statuti o i regolamenti di organizzazione
e funzionamento prevedono altresi' che il direttore  scientifico  sia
supportato dalla struttura amministrativa dell'IRCCS, e che  tutti  i
componenti degli organi di governo siano in possesso di un diploma di
laurea di cui all'ordinamento previgente al  decreto  ministeriale  3
novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale  e  di
comprovata  esperienza  e   competenza   in   campo   amministrativo,
economico, finanziario, medico o biomedico, assicurando l'assenza  di
conflitti d'interesse. 
      1-ter. Per le finalita' di  cui  al  comma  1-bis,  le  regioni
attribuiscono al direttore generale, all'atto della nomina, ulteriori
specifici  obiettivi  funzionali  al  raccordo   tra   attivita'   di
assistenza e quella di ricerca, nonche' alla realizzazione del  piano
triennale delle linee di ricerca definito per l'Istituto e  approvato
dal Ministero della salute.». 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  l'articolo   6   del   citato   decreto
          legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 6 (Disposizioni in materia  di  organizzazione  e
          requisiti degli organi). - 1. Le  Fondazioni  IRCCS,  cosi'
          come  gli  IRCCS  non  trasformati,  informano  la  propria
          attivita'   a   criteri   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita' e sono  tenuti  al  rispetto  del  vincolo  di
          bilancio,  attraverso  l'equilibrio  di  costi  e   ricavi,
          compresi  i  trasferimenti  di  risorse   finanziarie   per
          specifiche attivita'  istituzionali.  Essi  organizzano  la
          propria struttura mediante centri  di  costo  in  grado  di
          programmare   e   rendicontare   la   gestione   economica,
          amministrativa e delle risorse umane e strumentali. 
                1-bis. Gli istituti di cui al comma 1,  entro  il  31
          marzo  2023  adeguano  gli  statuti  o  i  regolamenti   di
          organizzazione  e  funzionamento  in   coerenza   con   gli
          indirizzi   di   politica   sanitaria   e   nel    rispetto
          dell'autonomia  regionale,  in   modo   da   garantire   il
          coordinamento delle  attivita'  del  direttore  generale  e
          quelle del direttore scientifico e al  fine  di  assicurare
          l'integrazione     dell'attivita'      assistenziale      e
          dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca per
          potenziarne l'efficacia nelle aree tematiche di  afferenza.
          Gli  statuti  o   i   regolamenti   di   organizzazione   e
          funzionamento   prevedono   altresi'   che   il   direttore
          scientifico sia supportato dalla  struttura  amministrativa
          dell'IRCCS, e  che  tutti  i  componenti  degli  organi  di
          governo siano in possesso di un diploma di  laurea  di  cui
          all'ordinamento  previgente  al  decreto   ministeriale   3
          novembre  1999  n.  509  ovvero  laurea   specialistica   o
          magistrale e di comprovata esperienza e competenza in campo
          amministrativo, economico, finanziario, medico o biomedico,
          assicurando l'assenza di conflitti di interesse. 
                1-ter. Per le finalita' di cui  al  comma  1-bis,  le
          regioni attribuiscono al direttore generale, all'atto della
          nomina,  ulteriori  specifici   obiettivi   funzionali   al
          raccordo tra attivita' di assistenza e quella  di  ricerca,
          nonche' alla realizzazione del piano triennale delle  linee
          di  ricerca  definito  per  l'Istituto  e   approvato   dal
          Ministero della salute.