Art. 4 
 
                      Modifiche all'articolo 8 
           del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.  288,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      3-bis. Le reti di ricerca degli IRCCS sono reti  di  eccellenza
che, nelle aree tematiche di cui all'allegato 1 del presente  decreto
legislativo,  perseguono   finalita'   di   ricerca   prevalentemente
traslazionale, promuovono il progresso delle conoscenze, sperimentano
modelli di innovazione nei diversi settori dell'area tematica,  anche
per  potenziare  la  capacita'  operativa  del   Servizio   sanitario
nazionale e delle reti regionali, e sono aperte  alla  collaborazione
con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con  universita'
ed enti pubblici di ricerca, con reti  o  gruppi  di  ricerca,  anche
internazionali,  nonche'  con  partner  scientifici   e   industriali
nazionali e internazionali; 
      3-ter. Le reti di ricerca degli IRCCS sono costituite ai  sensi
dell'articolo 36 del codice  civile  mediante  atto  pubblico,  e  lo
statuto indica il legale rappresentante, il coordinatore scientifico,
le modalita' di funzionamento dell'assemblea dei soci  e  quelle  per
condividere la strumentazione e  le  competenze  scientifiche  tra  i
partecipanti. 
      3-quater. Ferma restando la possibilita' di accedere a reti  in
area  tematica  coincidente  con  quella  del  riconoscimento   della
qualifica di IRCCS, ai fini della partecipazione ad una rete di  area
tematica diversa rispetto  a  quella  di  riconoscimento,  gli  IRCCS
documentano il possesso dei  seguenti  requisiti,  che  il  Ministero
della salute provvede a validare: 
        a) specifica attivita' di ricerca sia con riguardo al  numero
delle pubblicazioni che al  numero  dei  trials,  svolta  nell'ultimo
triennio relativamente alla area tematica della  rete,  nel  rispetto
dei  parametri  bibliometrici   internazionalmente   riconosciuti   e
comunque in misura non inferiore al 5 per cento  degli  indicatori  e
soglie di valutazione di cui all'allegato 3, comma 1, lettera b); 
        b) erogazione  dell'attivita'  assistenziale  desumibile  dai
flussi informativi correnti, svolta nell'area tematica della rete, in
misura pari almeno al 10 per  cento  rispetto  a  quella  complessiva
dell'Istituto; 
        c) risorse strumentali e piattaforme da  condividere  nonche'
le conoscenze e competenze specifiche riconducibili all'area tematica
della rete finalizzate al  potenziamento  delle  capacita'  operative
degli altri IRCCS. 
      3-quinquies.  Le  reti  di   ricerca   degli   IRCCS   svolgono
l'attivita' di ricerca sulla base di una programmazione quadriennale,
articolata in traiettorie integrative rispetto alle linee di  ricerca
dei singoli  Istituti,  in  coerenza  con  il  programma  di  ricerca
sanitaria, di cui all'articolo  12-bis  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502; 
      3-sexies. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1,  secondo
periodo,  dell'articolo  10,  nei  limiti  ed  in  coerenza  con   la
programmazione quadriennale di cui al comma  3-quinquies,  gli  IRCCS
che partecipano alla rete con riconoscimento in area tematica diversa
da  quella  della  rete,  garantiscono  il  rispetto   dei   seguenti
parametri: 
        a) attivita' assistenziale desumibile dai flussi  informativi
correnti, svolta nell'area tematica della rete, pari al 20 per  cento
rispetto a quella complessiva dell'istituto; 
        b) attivita' di ricerca svolta nell'area tematica della  rete
pari al 20 per cento rispetto a quella complessiva dell'IRCCS, con un
minimo del 10 per cento degli indicatori e soglie di  valutazione  di
cui all'allegato 3, comma 1, lettera b); 
        c)   indici   bibliometrici   relativi   all'impatto    delle
pubblicazioni nell'area tematica della rete pari alla media nazionale
dell'area stessa. 
      3-septies. Il possesso dei requisiti di cui al  comma  3-sexies
puo' essere comprovato dagli IRCCS mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445.  Ai  sensi
dell'articolo 71 del citato decreto n. 445  del  2000,  il  Ministero
della salute effettua i controlli a campione sulla veridicita'  delle
dichiarazioni rese; 
    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. Gli Istituti, nel rispetto della legge 31 maggio  2022,
n. 62, garantiscono che l'attivita' di ricerca e cura si conformi  ai
i principi della correttezza, trasparenza, equita',  responsabilita',
affidabilita' e completezza riconosciuti  a  livello  internazionale.
Essi pubblicano tutti i  dati  e  le  fonti  della  ricerca  in  modo
veritiero e oggettivo,  al  fine  di  consentire  la  verifica  e  la
riproducibilita', con specifico riferimento al mantenimento dei  dati
utilizzati. A tal fine, per garantire la  valutazione  dell'attivita'
scientifica, anche con riguardo agli effetti  di  quest'ultima  sulla
salute della  popolazione,  utilizzano  indicatori  di  efficacia  ed
efficienza della qualita' dell'attivita' di  ricerca  riconosciuti  a
livello  internazionale.   Gli   Istituti   adottano   e   aggiornano
periodicamente un codice di condotta per l'integrita' della  ricerca.
Il personale in servizio presso gli IRCCS e' tenuto ad aderire ad  un
codice di condotta che disciplina prescrizioni comportamentali  volte
al corretto utilizzo delle risorse e al rispetto di  regole  di  fair
competition. 
      5-ter. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  65  del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,  gli  IRCCS  promuovono,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, lo sviluppo delle
imprese start  up  e  spin  off  innovative  in  materia  di  ricerca
biomedica e biotecnologica. 
      5-quater.  Il  personale  degli  IRCCS  e   il   personale   in
convenzione con l'IRCCS e' tenuto a rispettare  la  disciplina  delle
incompatibilita'  tra  lo  svolgimento  delle  attivita'  legate   al
rapporto di lavoro con l'IRCCS  e  lo  svolgimento  dell'attivita'  a
favore  di  spin-off  e  start  up,  secondo  quanto  previsto  dalla
normativa vigente  e  dai  regolamenti  rispettivamente  adottati  da
ciascun IRCCS in materia di incompatibilita', cumulo  di  impieghi  e
disciplina degli incarichi extra-istituzionali  a  titolo  oneroso  o
gratuito anche con riguardo alla fase del  trasferimento  tecnologico
dei risultati della ricerca, secondo quanto previsto dalla  normativa
vigente e dai regolamenti adottati dall'IRCCS in materia. 
      5-quinquies.  Gli  IRCCS  di  diritto  pubblico  promuovono  la
partecipazione dei ricercatori in spin-off e start-up costituite  per
lo sviluppo dei prodotti della ricerca  degli  stessi  Istituti.  Con
regolamento  interno  gli   IRCCS   definiscono   le   modalita'   di
partecipazione del personale, di alternanza lavoro istituzionale e in
start-up e spin-off. Alla determinazione dei  compensi  del  predetto
personale si provvede nel rispetto  della  contrattazione  collettiva
nazionale di lavoro di riferimento e in base ai principi del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
      5-sexies. Gli IRCCS di diritto pubblico, al fine di  trasferire
i risultati della  ricerca  in  ambito  industriale,  anche  mediante
contratti di  collaborazione  industriale,  di  licenza,  nonche'  la
creazione di spin-off e start up, individuano il partner  industriale
secondo i criteri e le modalita' seguenti: 
        a) nel rispetto delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
proprieta' intellettuale,  adottano  apposito  regolamento,  volto  a
disciplinare le procedure  ed  i  criteri  per  l'individuazione  dei
partner  industriali  con  adeguate  competenze  tecnologiche  e   di
ricerca, al fine dell'adozione dell'Albo dei partner industriali,  di
seguito Albo, nonche' le modalita' e criteri  per  la  stipula  degli
accordi e il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo; 
        b) la predisposizione e l'aggiornamento  periodico  dell'Albo
sono  effettuati  mediante  procedura  di   evidenza   pubblica,   in
attuazione del principio di trasparenza e di pubblicita'; 
        c) l'inserimento nell'Albo di cui alla lettera b) subordinato
alla sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza; 
        d) per gli  IRCCS  pubblici,  per  le  finalita'  di  cui  al
presente  comma  con  apposita  procedura  selettiva  individuano   i
soggetti in possesso  degli  idonei  requisiti  di  qualificazione  e
competenze tecnologiche per la stipula dell'accordo. Qualora  nessuno
dei soggetti  iscritti  all'elenco  sia  in  possesso  dei  requisiti
richiesti, l'IRCCS pubblico puo' procedere ad ulteriore procedura  di
evidenza pubblica per l'aggiornamento dell'Albo. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Si  riporta  l'articolo   8   del   citato   decreto
          legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 8 (Funzioni di ricerca e di assistenza).  -  1.
          L'attivita' di ricerca delle Fondazioni  e  degli  Istituti
          non trasformati di cui al presente decreto  legislativo  e'
          prevalentemente clinica e traslazionale e si  distingue  in
          corrente e finalizzata. 
                2.  E'  ricerca  corrente  l'attivita'   di   ricerca
          scientifica diretta a sviluppare la conoscenza  nell'ambito
          della biomedicina e  della  sanita'  pubblica.  E'  ricerca
          finalizzata  l'attivita'  di  ricerca  scientifica  attuata
          attraverso specifici progetti e diretta  al  raggiungimento
          dei  particolari  e  prioritari  obiettivi,   biomedici   e
          sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale. 
                3. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati
          programmano l'attivita'  di  ricerca  in  coerenza  con  il
          programma di ricerca sanitaria di cui  all'articolo  12-bis
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, e con gli atti di  programmazione
          regionale in materia, privilegiando i  progetti  eseguibili
          in rete e quelli sui quali possono  aggregarsi  piu'  enti,
          anche al  fine  di  evitare  duplicazioni  di  attivita'  e
          dispersione dei finanziamenti. 
                3-bis. Le reti di ricerca degli IRCCS  sono  reti  di
          eccellenza che, nelle aree tematiche di cui all'allegato  1
          del presente decreto legislativo, perseguono  finalita'  di
          ricerca  prevalentemente   traslazionale,   promuovono   il
          progresso  delle  conoscenze,   sperimentano   modelli   di
          innovazione nei diversi settori dell'area  tematica,  anche
          per  potenziare  la  capacita'   operativa   del   Servizio
          sanitario nazionale e delle reti regionali, e  sono  aperte
          alla  collaborazione  con  gli  altri  enti  del   Servizio
          sanitario nazionale, con universita' ed  enti  pubblici  di
          ricerca,   con   reti   o   gruppi   di   ricerca,    anche
          internazionali,   nonche'   con   partner   scientifici   e
          industriali nazionali e internazionali; 
                3-ter. Le reti di ricerca degli IRCCS sono costituite
          ai sensi dell'articolo 36 del codice civile  mediante  atto
          pubblico, e lo statuto indica il legale rappresentante,  il
          coordinatore scientifico,  le  modalita'  di  funzionamento
          dell'assemblea  dei  soci  e  quelle  per  condividere   la
          strumentazione  e  le   competenze   scientifiche   tra   i
          partecipanti. 
                3-quater. Ferma restando la possibilita' di  accedere
          a  reti  in  area  tematica  coincidente  con  quella   del
          riconoscimento della qualifica  di  IRCCS,  ai  fini  della
          partecipazione  ad  una  rete  di  area  tematica   diversa
          rispetto a quella di riconoscimento, gli IRCCS  documentano
          il possesso dei seguenti requisiti, che il Ministero  della
          salute provvede a validare: 
                  a) specifica attivita' di ricerca sia con  riguardo
          al numero delle pubblicazioni che  al  numero  dei  trials,
          svolta  nell'ultimo  triennio   relativamente   alla   area
          tematica   della   rete,   nel   rispetto   dei   parametri
          bibliometrici internazionalmente riconosciuti e comunque in
          misura non inferiore al 5  per  cento  degli  indicatori  e
          soglie di valutazione  di  cui  all'allegato  3,  comma  1,
          lettera b); 
                  b)    erogazione    dell'attivita'    assistenziale
          desumibile  dai   flussi   informativi   correnti,   svolta
          nell'area tematica della rete, in misura pari almeno al  10
          per cento rispetto a quella complessiva dell'Istituto; 
                  c) risorse strumentali e piattaforme da condividere
          nonche' le conoscenze e competenze specifiche riconducibili
          all'area tematica della rete finalizzate  al  potenziamento
          delle capacita' operative degli altri IRCCS. 
                3-quinquies. Le reti di ricerca degli IRCCS  svolgono
          l'attivita' di ricerca sulla  base  di  una  programmazione
          quadriennale,   articolata   in   traiettorie   integrative
          rispetto alle linee di ricerca  dei  singoli  Istituti,  in
          coerenza con il programma  di  ricerca  sanitaria,  di  cui
          all'articolo12-bis  del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502; 
                3-sexies. Ai fini del finanziamento di cui  al  comma
          1, secondo periodo, dell'articolo  10,  nei  limiti  ed  in
          coerenza con la programmazione quadriennale di cui al comma
          3-quinquies,  gli  IRCCS  che  partecipano  alla  rete  con
          riconoscimento in area tematica  diversa  da  quella  della
          rete, garantiscono il rispetto dei seguenti parametri: 
                  a) attivita' assistenziale  desumibile  dai  flussi
          informativi correnti, svolta nell'area tematica della rete,
          pari  al  20  per  cento  rispetto  a  quella   complessiva
          dell'Istituto; 
                  b) attivita' di ricerca svolta  nell'area  tematica
          della  rete  pari  al  20  per  cento  rispetto  a   quella
          complessiva dell'IRCCS, con un  minimo  del  10  per  cento
          degli  indicatori  e   soglie   di   valutazione   di   cui
          all'allegato 3, comma 1, lettera b); 
                  c) indici bibliometrici relativi all'impatto  delle
          pubblicazioni nell'area tematica della rete pari alla media
          nazionale dell'area stessa. 
                3-septies. Il possesso dei requisiti di cui al  comma
          3-sexies  puo'  essere  comprovato  dagli  IRCCS   mediante
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'  resa  ai
          sensi dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi dell'articolo
          71 del citato decreto n. 445 del 2000, il  Ministero  della
          salute effettua i controlli a  campione  sulla  veridicita'
          delle dichiarazioni rese. 
                4. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati
          attuano misure idonee di collegamento e sinergia con  altre
          strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e
          private, con le Universita', con istituti di riabilitazione
          e con analoghe strutture a decrescente intensita' di  cura,
          avvalendosi, in particolare, delle reti di cui all'articolo
          43 della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  all'interno  delle
          quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare  comuni
          protocolli di assistenza,  operare  la  circolazione  delle
          conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire  al
          paziente le migliori condizioni assistenziali e le  terapie
          piu' avanzate, nonche' le ricerche pertinenti. 
                5. Al fine di trasferire i risultati della ricerca in
          ambito industriale e salvaguardando comunque  la  finalita'
          pubblica  della  ricerca,  le  istituzioni   e   gli   enti
          disciplinate  dal  presente  decreto  legislativo   possono
          stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare
          a consorzi, societa' di persone o di capitali, con soggetti
          pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e
          l'idoneita'. In nessun caso eventuali perdite dei  consorzi
          e delle societa' partecipate possono essere poste a  carico
          della gestione  degli  enti.  I  predetti  rapporti  devono
          disciplinare: 
                  a)  le  modalita'  di  distribuzione  dei  profitti
          connessi alla eventuale brevettazione dei risultati  ed  al
          loro   sfruttamento,   vincolandone   in   ogni   caso   la
          destinazione    al    finanziamento     delle     attivita'
          istituzionali; 
                  b)  adeguate  regole  di  trasparenza  dei   flussi
          finanziari, con obblighi di rendicontazione; 
                  c)  obiettivi   e   tempi   certi   per   il   loro
          raggiungimento; 
                  d) idonee modalita'  di  informazione,  verifica  e
          controllo  dell'andamento  del  programma  da  parte  degli
          organi di indirizzo e degli organi di gestione. 
                5-bis. Gli Istituti,  nel  rispetto  della  legge  31
          maggio 2022, n. 62, garantiscono che l'attivita' di ricerca
          e  cura  si  conformi  ai  i  principi  della  correttezza,
          trasparenza,  equita',  responsabilita',  affidabilita'   e
          completezza riconosciuti  a  livello  internazionale.  Essi
          pubblicano tutti i dati e le fonti della  ricerca  in  modo
          veritiero e oggettivo, al fine di consentire la verifica  e
          la   riproducibilita',   con   specifico   riferimento   al
          mantenimento dei dati utilizzati. A tal fine, per garantire
          la  valutazione  dell'attivita'  scientifica,   anche   con
          riguardo agli effetti di quest'ultima  sulla  salute  della
          popolazione,  utilizzano   indicatori   di   efficacia   ed
          efficienza  della  qualita'   dell'attivita'   di   ricerca
          riconosciuti  a  livello   internazionale.   Gli   Istituti
          adottano e aggiornano periodicamente un codice di  condotta
          per l'integrita' della ricerca. Il  personale  in  servizio
          presso gli IRCCS e' tenuto  ad  aderire  ad  un  codice  di
          condotta che disciplina prescrizioni comportamentali  volte
          al corretto utilizzo delle risorse e al rispetto di  regole
          di fair competition. 
                5-ter. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
          65 del decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30,  gli
          IRCCS promuovono, nel rispetto delle  disposizioni  vigenti
          in materia, lo sviluppo delle imprese start up e  spin  off
          innovative   in   materia   di    ricerca    biomedica    e
          biotecnologica. 
                5-quater. Il personale degli IRCCS e il personale  in
          convenzione  con  l'IRCCS  e'  tenuto   a   rispettare   la
          disciplina delle incompatibilita' tra lo svolgimento  delle
          attivita' legate al rapporto di lavoro  con  l'IRCCS  e  lo
          svolgimento dell'attivita' a favore di spin-off e start up,
          secondo quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  e  dai
          regolamenti rispettivamente adottati da  ciascun  IRCCS  in
          materia  di  incompatibilita',   cumulo   di   impieghi   e
          disciplina degli  incarichi  extra-istituzionali  a  titolo
          oneroso  o  gratuito  anche  con  riguardo  alla  fase  del
          trasferimento  tecnologico  dei  risultati  della  ricerca,
          secondo quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  e  dai
          regolamenti adottati dall'IRCCS in materia. 
                5-quinquies. Gli IRCCS di diritto pubblico promuovono
          la partecipazione dei ricercatori in  spin-off  e  start-up
          costituite per lo sviluppo dei prodotti della ricerca degli
          stessi  Istituti.  Con  regolamento   interno   gli   IRCCS
          definiscono le modalita' di partecipazione  del  personale,
          di  alternanza  lavoro  istituzionale  e  in   start-up   e
          spin-off. Alla determinazione  dei  compensi  del  predetto
          personale si provvede  nel  rispetto  della  contrattazione
          collettiva nazionale di lavoro di riferimento e in base  ai
          principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                5-sexies. Gli IRCCS di diritto pubblico, al  fine  di
          trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale,
          anche mediante contratti di collaborazione industriale,  di
          licenza, nonche' la  creazione  di  spin-off  e  start  up,
          individuano il partner industriale secondo i criteri  e  le
          modalita' seguenti: 
                  a)  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in
          materia  di  proprieta'  intellettuale,  adottano  apposito
          regolamento, volto a disciplinare le procedure ed i criteri
          per l'individuazione dei partner industriali  con  adeguate
          competenze tecnologiche e di ricerca, al fine dell'adozione
          dell'Albo dei partner industriali, di seguito Albo, nonche'
          le modalita' e criteri per la stipula degli  accordi  e  il
          funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo; 
                  b) la predisposizione e  l'aggiornamento  periodico
          dell'Albo sono effettuati mediante  procedura  di  evidenza
          pubblica, in attuazione del principio di trasparenza  e  di
          pubblicita'; 
                  c) l'inserimento nell'Albo di cui alla  lettera  b)
          subordinato alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo  di
          riservatezza; 
                  d) per gli IRCCS pubblici, per le finalita' di  cui
          al  presente  comma  con   apposita   procedura   selettiva
          individuano i soggetti in possesso degli  idonei  requisiti
          di qualificazione e competenze tecnologiche per la  stipula
          dell'accordo.  Qualora  nessuno   dei   soggetti   iscritti
          all'elenco sia in possesso dei requisiti richiesti, l'IRCCS
          pubblico puo' procedere ad ulteriore procedura di  evidenza
          pubblica per l'aggiornamento dell'Albo. 
                6. Nell'ambito dei progetti  di  ricerca  di  cui  al
          presente  articolo  e  senza  oneri  aggiuntivi,  gli  enti
          possono sperimentare nuove modalita' di collaborazione  con
          ricercatori  medici  e  non  medici,  anche  attraverso  la
          contitolarita' di quote o azioni negli enti e  societa'  di
          cui al comma 5. 
                7. Le  Fondazioni  e  gli  Istituti  non  trasformati
          svolgono attivita' di  alta  formazione  nell'ambito  delle
          discipline e attivita' di riferimento.»