Art. 5 
 
                      Modifiche all'articolo 11 
           del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 
 
  1. All'articolo 11, comma 3, del  decreto  legislativo  16  ottobre
2003, n.  288,  dopo  il  terzo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«L'incarico del direttore scientifico degli IRCCS  pubblici  comporta
l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico  e
privato, fatta salva  l'attivita'  di  ricerca  preclinica,  clinica,
traslazionale e di formazione,  esercitata  nell'interesse  esclusivo
dell'Istituto, senza ulteriore compenso.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  11  del  citato
          decreto  legislativo  16  ottobre  2003,   n.   288,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 11 (Personale). - 1. Nelle  Fondazioni  di  cui
          all'articolo 2 il  rapporto  di  lavoro  del  personale  ha
          natura privatistica. Il personale dipendente alla  data  di
          trasformazione in Fondazione mantiene, ad  esaurimento,  il
          rapporto di lavoro di diritto pubblico e puo' optare per un
          contratto di diritto privato entro centottanta  giorni  dal
          decreto di trasformazione. Al personale che non opta per il
          rapporto  di  lavoro  privato  continua  ad  applicarsi  la
          disciplina prevista dai  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          e successive modificazioni; per detto  personale  nulla  e'
          innovato  sul   piano   della   contrattazione   collettiva
          nazionale di comparto. Per il personale delle Fondazioni di
          cui all'articolo 2, che opta  per  il  rapporto  di  lavoro
          privato e per  quello  di  nuova  assunzione  nelle  stesse
          Fondazioni si applicano trattamenti economici derivanti  da
          finanziamenti pubblici non superiori a quelli previsti  dai
          contratti pubblici della dirigenza medica e  non  medica  e
          del comparto sanita'. 
                2. Negli Istituti  non  trasformati,  il  trattamento
          giuridico ed economico del  personale  e'  sottoposto  alla
          disciplina del citato decreto legislativo n. 502 del  1992,
          e successive  modificazioni,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  nonche'
          alla contrattazione collettiva nazionale  di  comparto.  La
          commissione di cui al  comma  2  dell'articolo  15-ter  del
          decreto legislativo n. 502 del 1992 e' composta, oltre  che
          dal  direttore  scientifico,  che  la  presiede,   da   due
          dirigenti dei ruoli del personale  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  preposti  a  una  struttura   complessa   della
          disciplina oggetto dell'incarico, di  cui  uno  scelto  dal
          Comitato  tecnico  scientifico  e   uno   individuato   dal
          direttore generale. Nei  medesimi  Istituti  e'  consentita
          l'assunzione  diretta,   di   diritto   privato   a   tempo
          determinato, per incarichi afferenti i progetti finalizzati
          di ricerca sulla base  di  specifici  requisiti  di  natura
          professionale. 
                3. Nelle Fondazioni e negli Istituti non  trasformati
          gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico,
          direttore amministrativo  e  direttore  sanitario  sono  di
          natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a  tre
          anni e non superiore a cinque. Il direttore  generale  deve
          essere in possesso del diploma di  laurea  e  avere  svolto
          un'esperienza qualificata di direzione  in  enti,  aziende,
          strutture pubbliche o private di media o grande  dimensione
          con autonomia gestionale e  diretta  responsabilita'  delle
          risorse umane, tecniche e  finanziarie,  svolta  nei  dieci
          anni precedenti la nomina. Il  direttore  scientifico  deve
          essere in possesso di comprovate capacita'  scientifiche  e
          manageriali. L'incarico  del  direttore  scientifico  degli
          IRCCS pubblici comporta  l'incompatibilita'  con  qualsiasi
          altro rapporto di lavoro pubblico e  privato,  fatta  salva
          l'attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e
          di   formazione,   esercitata   nell'interesse    esclusivo
          dell'Istituto,  senza  ulteriore  compenso.  Il   direttore
          sanitario deve essere laureato in medicina  e  chirurgia  e
          avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione
          tecnico-sanitaria in enti, aziende o  strutture  sanitarie,
          pubbliche o private,  di  media  o  grande  dimensione.  Il
          direttore  amministrativo  deve  essere  in  possesso   del
          diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche  ed
          avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione
          tecnica o  amministrativa  in  enti,  aziende  o  strutture
          sanitarie,  pubbliche  o  private,  di   media   o   grande
          dimensione.  Le  funzioni  di  direttore  sanitario  e   di
          direttore  amministrativo   cessano   al   compimento   del
          sessantacinquesimo anno di eta', fermi restando gli effetti
          di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
          dicembre 1992, n. 503.»