Art. 6 
 
                      Modifiche all'articolo 12 
           del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
    «2-bis. Gli IRCCS di  diritto  privato,  al  fine  di  assicurare
l'integrazione  dell'attivita'  assistenziale  e  dell'attivita'   di
formazione con  l'attivita'  di  ricerca,  entro  il  31  marzo  2023
adeguano i propri atti di organizzazione  in  modo  da  garantire  il
coordinamento delle attivita' del direttore  generale  e  quelle  del
direttore scientifico. 
    2-ter. Gli atti di organizzazione devono altresi'  prevedere  che
il direttore scientifico, sia in possesso dei requisiti di comprovata
professionalita' e  competenza,  anche  manageriale,  correlati  alla
specificita'  dei  medesimi  Istituti,   assicurando   l'assenza   di
conflitto di interesse. 
    2-quater. Ferma restando l'autonomia giuridico-amministrativa  di
cui al comma 1, gli IRCCS di diritto privato inviano  annualmente  al
Ministero della salute la programmazione dell'attivita' di ricerca  e
la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale  con  la
relativa certificazione di una societa' di revisione indipendente, il
bilancio sezionale della ricerca, un bilancio separato  per  i  fondi
pubblici, nonche' rendiconti finanziari dell'attivita' non  economica
ed economica. Essi inviano al Ministero della  salute  ogni  atto  di
modifica  della  persona  giuridica,  di  revisione  della  dotazione
organica e della titolarita' dell'accreditamento sanitario. 
    2-quinquies. Il  Ministero  della  salute,  nell'esercizio  delle
funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' verificare
in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il
riconoscimento del carattere scientifico.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto  legislativo  16  ottobre  2003,   n.   288,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 12 (Istituti di diritto privato). - 1. E' fatta
          salva l'autonomia giuridico-amministrativa  degli  Istituti
          di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico  di  diritto
          privato. 
                2. L'assunzione  di  personale  sanitario  dipendente
          presso gli  Istituti  di  diritto  privato  e'  subordinata
          all'espletamento di procedure di selezione e di valutazione
          dei candidati atte  a  verificarne  la  professionalita'  e
          l'esperienza;  l'assunzione  e'  comunque  condizionata  al
          possesso   degli   stessi   requisiti   previsti   per   le
          corrispondenti  qualifiche  degli  enti  e  strutture   del
          Servizio sanitario nazionale. 
                2-bis. Gli IRCCS  di  diritto  privato,  al  fine  di
          assicurare l'integrazione  dell'attivita'  assistenziale  e
          dell'attivita' di formazione con  l'attivita'  di  ricerca,
          entro  il  31  marzo  2023  adeguano  i  propri   atti   di
          organizzazione in modo da garantire il coordinamento  delle
          attivita' del direttore generale  e  quelle  del  direttore
          scientifico. 
                2-ter. Gli atti  di  organizzazione  devono  altresi'
          prevedere che il direttore scientifico, sia in possesso dei
          requisiti  di  comprovata  professionalita'  e  competenza,
          anche manageriale, correlati alla specificita' dei medesimi
          Istituti, assicurando l'assenza di conflitto di interesse. 
                2-quater.      Ferma       restando       l'autonomia
          giuridico-amministrativa di cui al comma 1,  gli  IRCCS  di
          diritto privato  inviano  annualmente  al  Ministero  della
          Salute la programmazione dell'attivita'  di  ricerca  e  la
          relativa rendicontazione, il bilancio  d'esercizio  annuale
          con la relativa certificazione di una societa' di revisione
          indipendente,  il  bilancio  sezionale  della  ricerca,  un
          bilancio separato per i fondi pubblici, nonche'  rendiconti
          finanziari dell'attivita' non economica ed economica.  Essi
          inviano al Ministero della salute  ogni  atto  di  modifica
          della  persona  giuridica,  di  revisione  della  dotazione
          organica e della titolarita' dell'accreditamento sanitario. 
                2-quinquies.    Il    Ministero     della     salute,
          nell'esercizio  delle  funzioni   di   vigilanza   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, puo' verificare in ogni momento il
          mantenimento  dei  requisiti  e  degli  standard   per   il
          riconoscimento del carattere scientifico.»