Art. 7 
 
                      Modifiche all'articolo 13 
           del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 
 
  1. All'articolo 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   1,
l'istituzione di nuovi  Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico deve essere coerente e compatibile con la  programmazione
sanitaria della regione  interessata  e  con  la  disciplina  europea
concernente  gli  organismi  di  ricerca;  essa  e'  subordinata   al
riconoscimento dei requisiti  di  cui  al  comma  3  ed  avviene  con
riferimento ad una o piu' aree tematiche, di cui all'allegato  1  del
presente decreto, ed ai soli presidi nei quali la stessa attivita' e'
svolta. Gli istituti politematici sono riconosciuti con riferimento a
piu' aree tematiche biomediche integrate»; 
    b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla lettera c), dopo le parole «livello  tecnologico  delle
attrezzature,» sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «adeguatezza
della struttura organizzativa rispetto alle finalita' di  ricerca  ed
equilibrio economico finanziario e patrimoniale, nonche' almeno il 35
per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato secondo
il contratto collettivo nazionale di lavoro  della  sanita'  pubblica
e/o privata. Ai fini del computo di tale percentuale non  si  calcola
il personale dedicato all'assistenza sanitaria nonche'  il  personale
distaccato  in  via  esclusiva  in  base  alle  convenzioni  con   le
Universita'; 
      2)  alla  lettera  d),  dopo  le  parole  «Servizio   sanitario
nazionale», sono aggiunte infine,  le  seguenti  «della  complessita'
delle prestazioni erogate,  delle  caratteristiche  strutturali,  del
volume e tipologia  delle  attivita'  e  del  percorso  assistenziale
nonche'  della  qualifica  di  centro  di   riferimento   clinico   -
assistenziale  a  livello  regionale  o  sovraregionale  per   l'area
tematica di appartenenza; 
      3) alla lettera  e),  sono  aggiunte  infine  dopo  le  parole:
«specifica disciplina assegnata» sono inserite le  seguenti  «secondo
sistemi bibliometrici internazionalmente riconosciuti»; 
      4) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:  «f)  dimostrata
capacita' di operare in rete con gli Istituti di ricerca della stessa
area di riferimento, di collaborare con altri enti pubblici e privati
nonche'  di  comprovare  il  numero  delle  sperimentazioni  cliniche
multicentriche e il numero delle partecipazioni a bandi comunitari.». 
    c) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
      3-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3,  ai  fini
del riconoscimento della qualifica di IRCCS, nell'allegato  2,  parte
integrante del  presente  decreto  legislativo,  e'  individuato  per
ciascuna area tematica di cui all'allegato  1  del  presente  decreto
nonche' per ogni macro area territoriale nazionale, il bacino  minimo
di utenza su base territoriale, che consenta un'adeguata attivita' di
ricerca a garanzia dei percorsi innovativi  di  cura  e  l'accesso  a
nuovi farmaci e l'individuazione dei relativi centri  di  riferimento
regionali o sovraregionali. 
      3-ter. Il Ministero della  salute,  ai  fini  dell'esame  delle
istanze per il riconoscimento del carattere scientifico, verifica  la
compatibilita'  dell'istanza   con   il   fabbisogno   nazionale   di
prestazioni  di  eccellenza  che  richiedono  tecnologie  avanzate  e
farmaci innovativi, nonche' con il fabbisogno  nazionale  di  ricerca
sanitaria, e verifica la sussistenza del bacino minimo di utenza  per
MDC,  come  definito  al  comma  3-bis,   e   delle   caratteristiche
epidemiologiche   della   popolazione   insistente    nell'area    di
riferimento.  A  tali  fini,  si  tiene  conto   del   numero   delle
sperimentazioni  cliniche  no  profit  annualmente   condotte   nelle
relative aree tematiche, del numero dei pazienti  arruolati,  nonche'
del numero dei pazienti affetti dalle  patologie  riconducibili  alla
medesima area. 
      3-quater. In caso di richiesta  di  trasferimento  di  sede  da
parte di un IRCCS all'interno dello stesso territorio comunale,  alle
strutture    diverse    da     quelle     afferenti     alla     rete
dell'emergenza-urgenza, non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 8-ter, comma 3,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502. 
      3-quinquies. Ai fini della verifica del possesso dei  requisiti
di cui al comma 3, all'allegato 3 sono individuati gli  indicatori  e
le soglie di valutazione elevate, anche per le sedi secondarie  degli
IRCCS al fine di garantire che le stesse, essendo dotate di capacita'
operative di alto livello, contribuiscano ai risultati dell'attivita'
di ricerca della sede principale dell'IRCCS. 
      3-sexies. Ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS, in sede di
riparto del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard,  puo'  essere
vincolata una quota per il finanziamento della ricerca  degli  stessi
IRCCS, nel rispetto della programmazione delle attivita' e dei volumi
degli stessi Istituti. 
      3-septies. Le regioni in  cui  insistono  diverse  sedi  di  un
medesimo IRCCS adottano specifici accordi per definire  un  piano  di
sviluppo  valido  per  le  diverse  sedi  dell'Istituto   anche   con
riferimento ad un sistema di  accreditamento  e  di  convenzionamento
uniforme, disciplinando l'implementazione dei percorsi di diagnosi  e
cura dei pazienti, i piani assunzionali e disciplinando la  copertura
di perdite di bilancio o  di  squilibri  finanziari,  anche  relative
all'attivita' di ricerca. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  13  del  citato
          decreto  legislativo  16  ottobre  2003,   n.   288,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art.  13  (Riconoscimento).  -  1.  Fatte  salve  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, l'istituzione di  nuovi
          Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico  deve
          essere  coerente  e  compatibile  con   la   programmazione
          sanitaria della Regione interessata  e  con  la  disciplina
          europea concernente  gli  organismi  di  ricerca;  essa  e'
          subordinata al riconoscimento dei requisiti di cui al comma
          3 ed avviene con riferimento ad una o piu' aree  tematiche,
          di cui all'allegato 1 del  presente  decreto,  ed  ai  soli
          presidi nei  quali  la  stessa  attivita'  e'  svolta.  Gli
          istituti politematici sono riconosciuti con  riferimento  a
          piu' aree tematiche biomediche integrate. 
                2.   Le   strutture   pubbliche   che   chiedono   il
          riconoscimento  possono  costituirsi  nella   forma   delle
          Fondazioni di cui  all'articolo  2;  le  strutture  private
          debbono  costituirsi  in   una   delle   forme   giuridiche
          disciplinate dal codice civile. 
                3. Il riconoscimento  del  carattere  scientifico  e'
          soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti
          requisiti: 
                  a) personalita' giuridica di diritto pubblico o  di
          diritto privato; 
                  b)      titolarita'      dell'autorizzazione      e
          dell'accreditamento sanitari; 
                  c) economicita' ed efficienza  dell'organizzazione,
          qualita'  delle  strutture  e  livello  tecnologico   delle
          attrezzature,  adeguatezza  della  struttura  organizzativa
          rispetto alle finalita' di ricerca ed equilibrio  economico
          finanziario e patrimoniale, nonche' almeno il 35 per  cento
          dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato secondo
          il contratto collettivo nazionale di lavoro  della  sanita'
          pubblica  e/o  privata.  Ai  fini  del  computo   di   tale
          percentuale  non   si   calcola   il   personale   dedicato
          all'assistenza sanitaria nonche' il personale distaccato in
          via esclusiva in base alle convenzioni con le Universita'; 
                  d)   caratteri   di    eccellenza    del    livello
          dell'attivita' di  ricovero  e  cura  di  alta  specialita'
          direttamente svolta  negli  ultimi  tre  anni,  ovvero  del
          contributo  tecnico-scientifico  fornito,  nell'ambito   di
          un'attivita' di ricerca biomedica  riconosciuta  a  livello
          nazionale e internazionale, al fine di assicurare una  piu'
          alta qualita' dell'attivita'  assistenziale,  attestata  da
          strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale  della
          complessita'    delle    prestazioni     erogate,     delle
          caratteristiche strutturali, del volume e  tipologia  delle
          attivita'  e  del  percorso  assistenziale  nonche'   della
          qualifica di centro di riferimento clinico -  assistenziale
          a livello regionale o sovraregionale per l'area tematica di
          appartenenza; 
                  e)  caratteri  di  eccellenza  della  attivita'  di
          ricerca  svolta  nell'ultimo  triennio  relativamente  alla
          specifica    disciplina    assegnata    secondo     sistemi
          bibliometrici internazionalmente riconosciuti; 
                  f) dimostrata capacita' di operare in rete con  gli
          Istituti di ricerca della stessa area  di  riferimento,  di
          collaborare con altri enti pubblici e  privati  nonche'  di
          comprovare  il  numero   delle   sperimentazioni   cliniche
          multicentriche e il numero  delle  partecipazioni  a  bandi
          comunitari; 
                  g) dimostrata capacita' di  attrarre  finanziamenti
          pubblici e privati indipendenti; 
                  h) certificazione di qualita' dei  servizi  secondo
          procedure internazionalmente riconosciute. 
                3-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3,
          ai  fini  del  riconoscimento  della  qualifica  di  IRCCS,
          nell'allegato 2,  parte  integrante  del  presente  decreto
          legislativo, e' individuato per ciascuna area  tematica  di
          cui all'allegato 1 del presente decreto  nonche'  per  ogni
          macro area territoriale  nazionale,  il  bacino  minimo  di
          utenza  su  base  territoriale,  che  consenta  un'adeguata
          attivita' di ricerca a garanzia dei percorsi innovativi  di
          cura e l'accesso a nuovi  farmaci  e  l'individuazione  dei
          relativi centri di riferimento regionali o sovraregionali. 
                3-ter.Il Ministero della salute, ai  fini  dell'esame
          delle  istanze  per   il   riconoscimento   del   carattere
          scientifico, verifica la compatibilita' dell'istanza con il
          fabbisogno  nazionale  di  prestazioni  di  eccellenza  che
          richiedono  tecnologie  avanzate  e   farmaci   innovativi,
          nonche' con il fabbisogno nazionale di ricerca sanitaria, e
          verifica la sussistenza del bacino  minimo  di  utenza  per
          MDC, come definito al comma 3-bis, e delle  caratteristiche
          epidemiologiche della popolazione insistente  nell'area  di
          riferimento. A tali fini, si tiene conto del  numero  delle
          sperimentazioni cliniche  no  profit  annualmente  condotte
          nelle relative aree  tematiche,  del  numero  dei  pazienti
          arruolati, nonche' del numero dei  pazienti  affetti  dalle
          patologie riconducibili alla medesima area. 
                3-quater. In caso di richiesta  di  trasferimento  di
          sede  da  parte  di  un  IRCCS  all'interno  dello   stesso
          territorio  comunale,  alle  strutture  diverse  da  quelle
          afferenti  alla   rete   dell'emergenza-urgenza,   non   si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-ter,  comma
          3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
                3-quinquies. Ai fini della verifica del possesso  dei
          requisiti  di  cui  al  comma  3,   all'allegato   3   sono
          individuati gli  indicatori  e  le  soglie  di  valutazione
          elevate, anche per le sedi secondarie degli IRCCS  al  fine
          di garantire che le stesse,  essendo  dotate  di  capacita'
          operative di  alto  livello,  contribuiscano  ai  risultati
          dell'attivita' di ricerca della sede principale dell'IRCCS. 
                3-sexies. Ai fini del riconoscimento di nuovi  IRCCS,
          in sede  di  riparto  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
          standard,  puo'  essere  vincolata   una   quota   per   il
          finanziamento  della  ricerca  degli  stessi   IRCCS,   nel
          rispetto della programmazione delle attivita' e dei  volumi
          degli stessi Istituti. 
                3-septies. Le regioni in cui insistono  diverse  sedi
          di  un  medesimo  IRCCS  adottano  specifici  accordi   per
          definire un piano di sviluppo valido per  le  diverse  sedi
          dell'Istituto  anche  con  riferimento  ad  un  sistema  di
          accreditamento    e    di    convenzionamento     uniforme,
          disciplinando l'implementazione dei percorsi di diagnosi  e
          cura dei pazienti, i piani assunzionali e disciplinando  la
          copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari,
          anche relative all'attivita' di ricerca.»