Art. 8 
 
                      Modifiche all'articolo 15 
           del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 
 
  1. All'articolo 15, comma 1, del  decreto  legislativo  16  ottobre
2003, n. 288, le parole «due anni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«quattro anni». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  15  del  citato
          decreto  legislativo  16  ottobre  2003,   n.   288,   come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 15 (Revisione e revoca).  -  1.  Le  Fondazioni
          IRCCS,  gli  Istituti  non  trasformati  e  quelli  privati
          inviano ogni quattro anni al Ministero della salute i  dati
          aggiornati  circa  il  possesso  dei   requisiti   di   cui
          all'articolo 13, nonche' la  documentazione  necessaria  ai
          fini della conferma, secondo quanto stabilito  dal  decreto
          di cui al comma 1 dell'articolo 14. 
                2. Il Ministero della  salute,  nell'esercizio  delle
          funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2,  puo'
          verificare in ogni momento la sussistenza delle  condizioni
          per  il  riconoscimento  delle  Fondazioni   IRCCS,   degli
          Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel  caso  di
          sopravvenuta  carenza  di  tali  condizioni,  il  Ministero
          informa la regione territorialmente competente  ed  assegna
          all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale
          reintegrare  il  possesso  dei  prescritti  requisiti.   Il
          Ministro della  salute  e  la  regione  competente  possono
          immediatamente sostituire i  propri  designati  all'interno
          dei  consigli  di   amministrazione,   nonche'   sospendere
          cautelativamente   l'erogazione   dei   finanziamenti   nei
          confronti degli enti interessati.  Alla  scadenza  di  tale
          termine, sulla base dell'esito della verifica, il  Ministro
          della salute, d'intesa  con  il  Presidente  della  regione
          interessata, conferma o revoca il riconoscimento. 
                3.  In  caso  di  revoca   del   riconoscimento,   le
          Fondazioni  IRCCS  e  gli  Istituti,  pubblici  e  privati,
          riacquistano la natura e la forma giuridica rivestite prima
          della  concessione  del  riconoscimento,   fermo   restando
          l'obbligo di terminare i progetti di ricerca finanziati con
          risorse  pubbliche  o,  in  caso  di   impossibilita',   di
          restituire i fondi non utilizzati.»