IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante
delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma
2, lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v),
della legge 5 agosto 2022, n. 118, nella seduta del 30 novembre 2022;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alle disposizioni
di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere f), g), h), i), p) e
u), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha espresso il relativo
parere nella seduta del 30 novembre 2022;
Sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
che ha espresso il relativo parere nella seduta del 29 novembre 2022;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 dicembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto ha per oggetto la disciplina generale dei
servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.
2. Il presente decreto stabilisce principi comuni, uniformi ed
essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche
economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello
di qualita', sicurezza e accessibilita', la parita' di trattamento
nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti.
3. Il presente decreto assicura, nel rispetto del diritto
dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione, la tutela e la promozione della
concorrenza, la liberta' di stabilimento e la liberta' di prestazione
dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di
servizi di interesse economico generale di livello locale.
4. Il presente decreto, nell'ambito della competenza legislativa
esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione, individua le funzioni fondamentali di
indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai
servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di
assicurare l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale e
territoriale.
5. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono
applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 agosto
2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza
2021) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022,
n. 188:
«Art. 8 (Delega al Governo in materia di servizi
pubblici locali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino
della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo
unico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuazione, nell'ambito della competenza
esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto
della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri
dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge
statale, delle attivita' di interesse generale il cui
svolgimento e' necessario al fine di assicurare la
soddisfazione delle esigenze delle comunita' locali, in
condizioni di accessibilita' fisica ed economica, di
continuita', universalita' e non discriminazione, e dei
migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi' da
garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione
sociale e territoriale;
b) adeguata considerazione delle differenze tra i
servizi di interesse economico generale a rete di cui
all'art. 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali
di rilevanza economica, nel rispetto del principio di
proporzionalita' e tenuto conto dell'industrializzazione
dei singoli settori, anche ai fini della definizione della
disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del
servizio idonea ad assicurarne la qualita' e l'efficienza e
della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;
c) ferme restando le competenze delle autorita'
indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria
e della qualita', razionalizzazione della ripartizione dei
poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i
diversi livelli di governo locale, prevedendo altresi' la
separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie
e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il
rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle
attivita' di regolazione;
d) definizione dei criteri per l'istituzione di
regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di
determinati servizi pubblici, in base ai principi di
adeguatezza e proporzionalita' e in conformita' alla
normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di
esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non
indispensabili per assicurare la qualita' e l'efficienza
del servizio;
e) definizione dei criteri per l'ottimale
organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali,
anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore,
e introduzione di incentivi e meccanismi di premialita' che
favoriscano l'aggregazione delle attivita' e delle gestioni
dei servizi a livello locale;
f) razionalizzazione della disciplina concernente
le modalita' di affidamento e di gestione dei servizi
pubblici, nonche' la durata dei relativi rapporti
contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento
dell'Unione europea e dei principi di proporzionalita' e
ragionevolezza;
g) fatto salvo il divieto di artificioso
frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli
affidamenti di importo superiore alle soglie di cui
all'art. 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una
motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la
scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai
fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto
delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con
riguardo agli investimenti, alla qualita' del servizio, ai
costi dei servizi per gli utenti, nonche' agli obiettivi di
universalita', socialita', tutela ambientale e
accessibilita' dei servizi, giustificano tale decisione,
anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse
gestioni in autoproduzione;
h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi
ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza
pubblica, nonche' della qualita', dell'efficienza e
dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;
i) previsione che l'obbligo di procedere alla
razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga
conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della
qualita' dei servizi, giustificano il mantenimento
dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati
conseguiti nella gestione;
l) previsione di una disciplina che, in caso di
affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel
rispetto del principio di proporzionalita', misure di
tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di
apposite clausole sociali;
m) estensione, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai
servizi pubblici locali, in materia di scelta della
modalita' di gestione del servizio e di affidamento dei
contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;
n) revisione delle discipline settoriali in materia
di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al
settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al
fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;
o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina
dei servizi pubblici locali e la disciplina per
l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato
regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformita' agli
indirizzi della giurisprudenza costituzionale;
p) coordinamento della disciplina dei servizi
pubblici locali con la normativa in materia di contratti
pubblici e in materia di societa' a partecipazione pubblica
per gli affidamenti in autoproduzione;
q) revisione della disciplina dei regimi di
gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni, nonche' di cessione dei beni in caso di
subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela
della proprieta' pubblica, nonche' un'adeguata tutela del
gestore uscente;
r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri
per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di
assicurare una piu' razionale distribuzione delle
competenze tra autorita' indipendenti ed enti locali;
s) previsione di modalita' per la pubblicazione, a
cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualita' del
servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati
e alla loro programmazione fino al termine
dell'affidamento;
t) razionalizzazione della disciplina concernente
le modalita' di partecipazione degli utenti nella fase di
definizione della qualita' e quantita' del servizio, degli
obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e
rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche
attraverso meccanismi non giurisdizionali;
u) rafforzamento, attraverso la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 29, comma
2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, resa interoperabile con le banche dati nazionali
gia' costituite, e la piattaforma unica della trasparenza,
ivi compreso l'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della trasparenza e
della comprensibilita' degli atti e dei dati concernenti la
scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento
in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite
contratti di servizio e il concreto andamento della
gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia
economico sia della qualita' dei servizi e del rispetto
degli obblighi di servizio pubblico;
v) definizione di strumenti per la trasparenza dei
contratti di servizio nonche' introduzione di contratti di
servizio tipo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con riguardo all'esercizio della delega relativamente
ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), m),
n), o), q), r), s), t) e v) del comma 2, e sentita la
Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega
relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h),
i), p) e u) dello stesso comma 2, nonche' sentita, per i
profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto
legislativo e' acquisito altresi' il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale
il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
4. I decreti legislativi di cui al presente articolo
sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino
nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati
solo successivamente o contestualmente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), e lettera p) della citata Costituzione della
Repubblica italiana:
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a). - d). (omissis)
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f). - o). (omissis)
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q). - s). (omissis)».
- La legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001 n. 248.