IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v), della legge 5 agosto 2022, n. 118, nella seduta del 30 novembre 2022; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere f), g), h), i), p) e u), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 30 novembre 2022; Sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, che ha espresso il relativo parere nella seduta del 29 novembre 2022; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2022; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto ha per oggetto la disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale. 2. Il presente decreto stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali, in particolare i principi e le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualita', sicurezza e accessibilita', la parita' di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti. 3. Il presente decreto assicura, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la tutela e la promozione della concorrenza, la liberta' di stabilimento e la liberta' di prestazione dei servizi per gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse economico generale di livello locale. 4. Il presente decreto, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, individua le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione degli enti locali relative ai servizi di interesse economico generale di livello locale, al fine di assicurare l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale. 5. Le disposizioni del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta l'art. 76 della Costituzione: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022, n. 188: «Art. 8 (Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attivita' di interesse generale il cui svolgimento e' necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunita' locali, in condizioni di accessibilita' fisica ed economica, di continuita', universalita' e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualita' e sicurezza, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale; b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'art. 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalita' e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualita' e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato; c) ferme restando le competenze delle autorita' indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualita', razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevedendo altresi' la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attivita' di regolazione; d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalita' e in conformita' alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualita' e l'efficienza del servizio; e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialita' che favoriscano l'aggregazione delle attivita' e delle gestioni dei servizi a livello locale; f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalita' di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonche' la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza; g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualita' del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonche' agli obiettivi di universalita', socialita', tutela ambientale e accessibilita' dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione; h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonche' della qualita', dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali; i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualita' dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione; l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalita', misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali; m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalita' di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale; n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento; o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformita' agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale; p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di societa' a partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione; q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonche' di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprieta' pubblica, nonche' un'adeguata tutela del gestore uscente; r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una piu' razionale distribuzione delle competenze tra autorita' indipendenti ed enti locali; s) previsione di modalita' per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualita' del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento; t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalita' di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualita' e quantita' del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali; u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 29, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resa interoperabile con le banche dati nazionali gia' costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'art. 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della trasparenza e della comprensibilita' degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualita' dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico; v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonche' introduzione di contratti di servizio tipo. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v) del comma 2, e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonche' sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito altresi' il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. 4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera e), e lettera p) della citata Costituzione della Repubblica italiana: «Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a). - d). (omissis) e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f). - o). (omissis) p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q). - s). (omissis)». - La legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001 n. 248.