Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2,  comma  1,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
    b) «enti competenti»: gli enti cui alla lettera a),  nonche'  gli
altri soggetti competenti a  regolare  o  organizzare  i  servizi  di
interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli  enti
di governo degli ambiti  o  bacini  di  cui  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e  le  forme  associative  tra
enti locali previste dall'ordinamento; 
    c) «servizi di interesse economico generale di livello locale»  o
«servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o
suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico  su  un
mercato, che non sarebbero svolti  senza  un  intervento  pubblico  o
sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita',  non  discriminazione,  qualita'  e
sicurezza, che sono previsti dalla  legge  o  che  gli  enti  locali,
nell'ambito  delle  proprie  competenze,  ritengono   necessari   per
assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita' locali, cosi'
da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale; 
    d) «servizi di interesse economico generale di livello  locale  a
rete» o «servizi pubblici locali a  rete»:  i  servizi  di  interesse
economico generale di livello locale che sono suscettibili di  essere
organizzati  tramite  reti  strutturali  o  collegamenti   funzionali
necessari  tra  le  sedi  di  produzione  o  di   svolgimento   della
prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di
un'autorita' indipendente; 
    e) «diritto esclusivo»:  il  diritto,  concesso  da  un'autorita'
competente mediante una  disposizione  legislativa,  regolamentare  o
amministrativa,  compatibilmente  con   la   disciplina   dell'Unione
europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico
l'esercizio di un'attivita' in un ambito determinato; 
    f) «diritto  speciale»:  il  diritto,  concesso  da  un'autorita'
competente mediante una  disposizione  legislativa,  regolamentare  o
amministrativa,  compatibilmente  con   la   disciplina   dell'Unione
europea, avente  l'effetto  di  riservare  a  due  o  piu'  operatori
economici l'esercizio di un'attivita' in un ambito determinato; 
    g) «costi di riferimento»: indicatori di costo,  che  stimano  le
risorse necessarie alla gestione  del  servizio  secondo  criteri  di
efficienza, o costi benchmark; 
    h) «tariffe»: i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle
imposte; 
    i) «costi efficienti»: costi  di  un'impresa  media  del  settore
gestita in  modo  efficiente  ed  adeguatamente  dotata  di  mezzi  e
impianti per la prestazione del servizio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
          legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle  leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. n. 162: 
                «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1.  Ai  fini  del
          presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
          le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
          le comunita' isolane e le unioni di comuni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori  misure  urgenti  per  la
          stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  13   agosto   2011,   n.   188,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  settembre
          2011, n. 148, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  3-bis  (Ambiti  territoriali  e   criteri   di
          organizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi   pubblici
          locali). - 1. A tutela della concorrenza  e  dell'ambiente,
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          organizzano lo svolgimento dei servizi  pubblici  locali  a
          rete di rilevanza economica definendo  il  perimetro  degli
          ambiti o bacini territoriali ottimali e  omogenei  tali  da
          consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
          massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o
          designando gli enti  di  governo  degli  stessi,  entro  il
          termine del 30 giugno 2012. La dimensione  degli  ambiti  o
          bacini territoriali  ottimali  di  norma  deve  essere  non
          inferiore almeno a quella del  territorio  provinciale.  Le
          regioni possono individuare specifici  bacini  territoriali
          di dimensione diversa da quella provinciale,  motivando  la
          scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
          socio-economica e in base a principi  di  proporzionalita',
          adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
          servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro  il
          31 maggio 2012  previa  lettera  di  adesione  dei  sindaci
          interessati o delibera di un  organismo  associato  e  gia'
          costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo  restando
          il termine di cui al primo periodo del presente  comma  che
          opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai
          tempi previsti per  la  riorganizzazione  del  servizio  in
          ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici
          locali di settore in ambiti o bacini territoriali  ottimali
          gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
          nonche' ai sensi delle discipline  di  settore  vigenti  o,
          infine,  delle  disposizioni  regionali  che  abbiano  gia'
          avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali  in
          coerenza con le previsioni  indicate  nel  presente  comma.
          Decorso inutilmente il termine indicato, il  Consiglio  dei
          ministri, a  tutela  dell'unita'  giuridica  ed  economica,
          esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge
          5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo  svolgimento  dei
          servizi pubblici locali in  ambiti  o  bacini  territoriali
          ottimali e omogenei, comunque tali da  consentire  economie
          di  scala  e  di  differenziazione  idonee  a  massimizzare
          l'efficienza del servizio. 
                1-bis. Le  funzioni  di  organizzazione  dei  servizi
          pubblici locali a rete  di  rilevanza  economica,  compresi
          quelli appartenenti  al  settore  dei  rifiuti  urbani,  di
          scelta della forma di  gestione,  di  determinazione  delle
          tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
          della  gestione  e  relativo  controllo   sono   esercitate
          unicamente dagli enti di  governo  degli  ambiti  o  bacini
          territoriali ottimali e omogenei istituiti o  designati  ai
          sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
          partecipano  obbligatoriamente,   fermo   restando   quanto
          previsto dall'art. 1, comma 90, della legge 7 aprile  2014,
          n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano  ai  predetti
          enti di  governo  entro  il  1°  marzo  2015  oppure  entro
          sessanta giorni dall'istituzione o  designazione  dell'ente
          di governo dell'ambito territoriale ottimale ai  sensi  del
          comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
          150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2014, n. 15, il Presidente della regione  esercita,  previa
          diffida all'ente locale ad adempiere entro  il  termine  di
          trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di
          cui al comma 1 devono effettuare  la  relazione  prescritta
          dall'art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre  2012,
          n. 179,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre  2012,  n.  221,  e  le  loro  deliberazioni  sono
          validamente assunte  nei  competenti  organi  degli  stessi
          senza necessita' di ulteriori deliberazioni,  preventive  o
          successive, da parte degli organi degli  enti  locali.  Nel
          caso di affidamento in house, gli enti  locali  proprietari
          procedono, contestualmente all'affidamento, ad  accantonare
          pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente  ogni
          triennio,   una   somma   pari   all'impegno    finanziario
          corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio
          nonche' a redigere il bilancio consolidato con il  soggetto
          affidatario in house. 
                2. In  sede  di  affidamento  del  servizio  mediante
          procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti  di
          tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
          dell'offerta. 
                2-bis.    L'operatore    economico    succeduto    al
          concessionario iniziale, in via universale  o  parziale,  a
          seguito di operazioni societarie effettuate  con  procedure
          trasparenti,  comprese  fusioni   o   acquisizioni,   fermo
          restando il  rispetto  dei  criteri  qualitativi  stabiliti
          inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
          scadenze  previste.  In  tale  ipotesi,  anche  su  istanza
          motivata del gestore, il  soggetto  competente  accerta  la
          persistenza dei criteri qualitativi e la  permanenza  delle
          condizioni di equilibrio economico-finanziario al  fine  di
          procedere,  ove  necessario,  alla  loro  rideterminazione,
          anche tramite l'aggiornamento del termine  di  scadenza  di
          tutte o di  alcune  delle  concessioni  in  essere,  previa
          verifica ai sensi dell'art. 143, comma 8, del codice di cui
          al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
          modificazioni,  effettuata  dall'Autorita'  di  regolazione
          competente,  ove  istituita,  da   effettuare   anche   con
          riferimento  al  programma  degli  interventi  definito   a
          livello di ambito territoriale ottimale  sulla  base  della
          normativa e della regolazione di settore. 
                3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di  procedura
          di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte  di
          regioni, province e comuni o degli enti di  governo  locali
          dell'ambito  o   del   bacino   costituisce   elemento   di
          valutazione  della  virtuosita'  degli  stessi   ai   sensi
          dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri, nell'ambito dei compiti di  tutela  e  promozione
          della  concorrenza  nelle  regioni  e  negli  enti  locali,
          comunica, entro il termine perentorio  del  31  gennaio  di
          ciascun anno, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
          gli  enti  che  hanno  provveduto  all'applicazione   delle
          procedure  previste  dal  presente  articolo.  In  caso  di
          mancata comunicazione entro il termine di  cui  al  periodo
          precedente,  si  prescinde   dal   predetto   elemento   di
          valutazione della virtuosita'. 
                4. Fatti salvi i finanziamenti gia'  assegnati  anche
          con risorse derivanti da fondi europei, i  finanziamenti  a
          qualsiasi titolo concessi a  valere  su  risorse  pubbliche
          statali  ai  sensi  dell'art.  119,  quinto  comma,   della
          Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete  di
          rilevanza economica sono attribuiti agli  enti  di  governo
          degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali  ovvero  ai
          relativi  gestori  del  servizio  a  condizione  che  dette
          risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
          investimento approvati dai menzionati enti di  governo.  Le
          relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
          selezionati tramite procedura di gara ad evidenza  pubblica
          o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente,  o
          l'ente  di  governo  dell'ambito   nei   settori   in   cui
          l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
          l'efficienza gestionale e la  qualita'  del  servizio  reso
          sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa  o
          dall'ente  di  governo  dell'ambito,  ovvero  che   abbiano
          deliberato operazioni di aggregazione societaria. 
                4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle
          spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
          locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale  o
          parziale, anche a seguito di quotazione, di  partecipazioni
          in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
          delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
          e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
          stabilita' interno. 
                5. 
                6. 
                6-bis. Le disposizioni del  presente  articolo  e  le
          altre disposizioni, comprese quelle di carattere  speciale,
          in materia di servizi pubblici locali a rete  di  rilevanza
          economica si intendono riferite,  salvo  deroghe  espresse,
          anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
          alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.»