Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
b) «enti competenti»: gli enti cui alla lettera a), nonche' gli
altri soggetti competenti a regolare o organizzare i servizi di
interesse economico generale di livello locale, ivi inclusi gli enti
di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e le forme associative tra
enti locali previste dall'ordinamento;
c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o
«servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o
suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o
sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione, qualita' e
sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali,
nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per
assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunita' locali, cosi'
da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale;
d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a
rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse
economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere
organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali
necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della
prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di
un'autorita' indipendente;
e) «diritto esclusivo»: il diritto, concesso da un'autorita'
competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione
europea, avente l'effetto di riservare a un unico operatore economico
l'esercizio di un'attivita' in un ambito determinato;
f) «diritto speciale»: il diritto, concesso da un'autorita'
competente mediante una disposizione legislativa, regolamentare o
amministrativa, compatibilmente con la disciplina dell'Unione
europea, avente l'effetto di riservare a due o piu' operatori
economici l'esercizio di un'attivita' in un ambito determinato;
g) «costi di riferimento»: indicatori di costo, che stimano le
risorse necessarie alla gestione del servizio secondo criteri di
efficienza, o costi benchmark;
h) «tariffe»: i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle
imposte;
i) «costi efficienti»: costi di un'impresa media del settore
gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi e
impianti per la prestazione del servizio.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. n. 162:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di
organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici
locali). - 1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da
consentire economie di scala e di differenziazione idonee a
massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o
designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o
bacini territoriali ottimali di norma deve essere non
inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le
regioni possono individuare specifici bacini territoriali
di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la
scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e
socio-economica e in base a principi di proporzionalita',
adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il
31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci
interessati o delibera di un organismo associato e gia'
costituito ai sensi dell'art. 30 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando
il termine di cui al primo periodo del presente comma che
opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai
tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in
ambiti, e' fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici
locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali
gia' prevista in attuazione di specifiche direttive europee
nonche' ai sensi delle discipline di settore vigenti o,
infine, delle disposizioni regionali che abbiano gia'
avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in
coerenza con le previsioni indicate nel presente comma.
Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei
ministri, a tutela dell'unita' giuridica ed economica,
esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge
5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei
servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie
di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio.
1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi
pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi
quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di
scelta della forma di gestione, di determinazione delle
tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate
unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai
sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali
partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014,
n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti
enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro
sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente
di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del
comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa
diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di
trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di
cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta
dall'art. 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono
validamente assunte nei competenti organi degli stessi
senza necessita' di ulteriori deliberazioni, preventive o
successive, da parte degli organi degli enti locali. Nel
caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari
procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare
pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni
triennio, una somma pari all'impegno finanziario
corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio
nonche' a redigere il bilancio consolidato con il soggetto
affidatario in house.
2. In sede di affidamento del servizio mediante
procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di
tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione
dell'offerta.
2-bis. L'operatore economico succeduto al
concessionario iniziale, in via universale o parziale, a
seguito di operazioni societarie effettuate con procedure
trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo
restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti
inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle
scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza
motivata del gestore, il soggetto competente accerta la
persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle
condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di
procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione,
anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di
tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa
verifica ai sensi dell'art. 143, comma 8, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, effettuata dall'Autorita' di regolazione
competente, ove istituita, da effettuare anche con
riferimento al programma degli interventi definito a
livello di ambito territoriale ottimale sulla base della
normativa e della regolazione di settore.
3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura
di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di
regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dell'ambito o del bacino costituisce elemento di
valutazione della virtuosita' degli stessi ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione
della concorrenza nelle regioni e negli enti locali,
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di
ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze
gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle
procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosita'.
4. Fatti salvi i finanziamenti gia' assegnati anche
con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a
qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche
statali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di
rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo
degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai
relativi gestori del servizio a condizione che dette
risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di
investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le
relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori
selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente, o
l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui
l'Autorita' di regolazione non sia stata istituita, attesti
l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso
sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa o
dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano
deliberato operazioni di aggregazione societaria.
4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle
spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti
locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o
parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni
in societa', individuati nei codici del Sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122,
e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di
stabilita' interno.
5.
6.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le
altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale,
in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse,
anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti
alla regolazione ad opera di un'autorita' indipendente.»