Art. 3
Principi generali del servizio pubblico locale
1. I servizi di interesse economico generale di livello locale
rispondono alle esigenze delle comunita' di riferimento e alla
soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto
dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita'.
2. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici
di interesse economico generale di livello locale rispondono a
principi di concorrenza, sussidiarieta', anche orizzontale,
efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni
dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi
quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di
tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in
innovazione tecnologica, proporzionalita' e adeguatezza della durata,
trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui
risultati delle gestioni.
3. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse
economico generale di livello locale e' assicurata la centralita' del
cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione
attiva.