Art. 3 
 
           Principi generali del servizio pubblico locale 
 
  1. I servizi di interesse  economico  generale  di  livello  locale
rispondono alle  esigenze  delle  comunita'  di  riferimento  e  alla
soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel  rispetto
dei principi di sussidiarieta' e proporzionalita'. 
  2. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici
di interesse  economico  generale  di  livello  locale  rispondono  a
principi   di   concorrenza,   sussidiarieta',   anche   orizzontale,
efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei  bisogni
dei  cittadini,   sviluppo   sostenibile,   produzione   di   servizi
quantitativamente  e  qualitativamente  adeguati,   applicazione   di
tariffe orientate a costi efficienti, promozione di  investimenti  in
innovazione tecnologica, proporzionalita' e adeguatezza della durata,
trasparenza  sulle  scelte  compiute  dalle  amministrazioni  e   sui
risultati delle gestioni. 
  3. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di  interesse
economico generale di livello locale e' assicurata la centralita' del
cittadino e dell'utente,  anche  favorendo  forme  di  partecipazione
attiva.