art. 1 (commi 201-300)
  201. Per i processi dichiarati estinti  ai  sensi  del  comma  198,
l'eventuale  diniego  della  definizione   e'   impugnabile   dinanzi
all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego
della definizione e'  motivo  di  revocazione  del  provvedimento  di
estinzione pronunciato ai sensi del comma 198  e  la  revocazione  e'
chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il  termine  per
impugnare il diniego della definizione e per chiedere la  revocazione
e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200. 
 
  202. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in
favore degli altri, compresi quelli per i quali la  controversia  non
sia piu' pendente, fatte salve le disposizioni  del  secondo  periodo
del comma 196. 
 
  203. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  della  competente
Agenzia fiscale sono stabilite le modalita' di attuazione  dei  commi
da 186 a 202. 
 
  204. Resta ferma, in alternativa a quella prevista dai commi da 186
a 203,  la  definizione  agevolata  dei  giudizi  tributari  pendenti
innanzi alla Corte di cassazione di cui all'articolo 5 della legge 31
agosto 2022, n. 130. 
 
  205. Ciascun ente territoriale puo' stabilire, entro  il  31  marzo
2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione
dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a
204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
e' parte il medesimo ente o un suo ente strumentale. 
 
  206. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai  commi  da
186 a 205, le controversie pendenti alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge innanzi alle corti di  giustizia  tributaria  di
primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui e'
parte l'Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro  il  30
giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui  all'articolo  48  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
 
  207. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, del
decreto  legislativo  31   dicembre   1992,   n.   546,   all'accordo
conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo  si  applicano
le sanzioni ridotte a  un  diciottesimo  del  minimo  previsto  dalla
legge, gli interessi e gli eventuali accessori. 
 
  208. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  il  versamento  delle  somme
dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere
effettuato  entro  venti  giorni   dalla   data   di   sottoscrizione
dell'accordo conciliativo.  Si  applicano  le  disposizioni  previste
dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.  218,  con
un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro
l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo  al  pagamento  della
prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al  termine  per
il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione  prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
 
  209. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle
rate, compresa la prima, entro il termine  di  pagamento  della  rata
successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma  207
e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue
somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 471, aumentata della meta' e applicata sul  residuo  importo
dovuto a titolo di imposta. 
 
  210. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: 
 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio  2014,  e  2020/2053/UE,  Euratom  del  Consiglio,  del  14
dicembre   2020,   e   l'imposta   sul   valore   aggiunto   riscossa
all'importazione; 
 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015. 
 
  211.  Si  applica,  in   quanto   compatibile   con   la   presente
disposizione, l'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546. 
 
  212. Le eventuali maggiori entrate  derivanti  dall'attuazione  dei
commi da 206 a 211, accertate sulla base del  monitoraggio  periodico
effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante
riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale  di
cui al comma 130. 
 
  213. In alternativa alla definizione agevolata di cui ai  commi  da
186 a 205,  nelle  controversie  tributarie  pendenti  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  innanzi  alla  Corte  di
cassazione ai sensi  dell'articolo  62  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546, in  cui  e'  parte  l'Agenzia  delle  entrate,
aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30  giugno
2023, puo' rinunciare al ricorso principale o incidentale  a  seguito
dell'intervenuta  definizione   transattiva   con   la   controparte,
perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le  pretese  azionate
in giudizio. 
 
  214. La definizione transattiva di cui al  comma  213  comporta  il
pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni  ridotte  ad
un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e  gli
eventuali accessori. 
 
  215. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione
e con il pagamento integrale delle somme dovute  entro  venti  giorni
dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti. 
 
  216. E' esclusa la  compensazione  prevista  dall'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata  non
da' comunque  luogo  alla  restituzione  delle  somme  gia'  versate,
ancorche' eccedenti rispetto  a  quanto  dovuto  per  la  definizione
transattiva. 
 
  217. Alla rinuncia agevolata di cui al comma 213 si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390 del  codice  di
procedura civile. 
 
  218. Sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: 
 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio  2014,  e  2020/2053/UE,  Euratom  del  Consiglio,  del  14
dicembre   2020,   e   l'imposta   sul   valore   aggiunto   riscossa
all'importazione; 
 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015. 
 
  219. Con riferimento ai  tributi  amministrati  dall'Agenzia  delle
entrate, e' possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento: 
 
    a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute  a
seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza  degli  avvisi
di accertamento e  degli  avvisi  di  rettifica  e  di  liquidazione,
nonche' a seguito di reclamo  o  mediazione  ai  sensi  dell'articolo
17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per  le
quali non e' stata ancora notificata la cartella di pagamento  ovvero
l'atto di intimazione, mediante il versamento  integrale  della  sola
imposta; 
 
    b) degli importi, anche rateali, relativi alle  conciliazioni  di
cui agli articoli 48 e 48-bis del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, scaduti alla data di entrata in vigore  della  presente
legge e per i quali non e' stata ancora  notificata  la  cartella  di
pagamento  ovvero  l'atto  di  intimazione,  mediante  il  versamento
integrale della sola imposta. 
 
  220. La regolarizzazione di cui al  comma  219  si  perfeziona  con
l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure
con il versamento di un numero massimo di venti rate  trimestrali  di
pari importo  con  scadenza  della  prima  rata  il  31  marzo  2023.
Sull'importo delle rate successive alla prima,  con  scadenza  il  30
giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e  il  31  marzo  di  ciascun
anno,  sono  dovuti  gli  interessi  legali  calcolati   dal   giorno
successivo al termine per il versamento della prima rata. E'  esclusa
la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241. 
 
  221. In caso di mancato perfezionamento della  regolarizzazione  di
cui ai commi 219 e 220, non  si  producono  gli  effetti  di  cui  ai
medesimi commi e il competente ufficio procede all'iscrizione a ruolo
dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni,
nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, applicata  sul  residuo  importo  dovuto  a
titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata
entro il  termine  di  decadenza  del  31  dicembre  del  terzo  anno
successivo a quello in  cui  si  e'  verificato  l'omesso  versamento
integrale o parziale di quanto dovuto. 
 
  222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i
debiti di importo residuo, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi
per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti  dai  singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali
e  dagli  enti  pubblici  previdenziali,  ancorche'  compresi   nelle
definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre  2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e
all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi  a
carico  dell'ente  creditore,  e  dell'eliminazione  dalle   relative
scritture patrimoniali, l'agente  della  riscossione  trasmette  agli
enti interessati, entro il  30  giugno  2023,  l'elenco  delle  quote
annullate,  su  supporto  magnetico  ovvero  in  via  telematica,  in
conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e delle  finanze  15  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno  2015.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529,  della
legge 24 dicembre 2012,  n.  228.  Gli  enti  creditori,  sulla  base
dell'elenco trasmesso  dall'agente  della  riscossione,  adeguano  le
proprie  scritture  contabili  in  ossequio  ai  rispettivi  principi
contabili vigenti, deliberando  i  necessari  provvedimenti  volti  a
compensare gli eventuali effetti negativi  derivanti  dall'operazione
di annullamento. Restano definitivamente acquisite le  somme  versate
anteriormente alla data dell'annullamento. 
 
  223. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla
data dell'annullamento di cui al comma 222 e' sospesa la  riscossione
dei debiti di cui allo stesso comma 222. 
 
  224. Per il rimborso delle spese di notificazione della cartella di
pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonche'  di
quelle per le procedure esecutive, relative alle  quote,  erariali  e
no,  diverse  da  quelle  di  cui  all'articolo  4,  comma   1,   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 4, comma 4,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e annullate  ai  sensi  del  comma
222, l'agente della riscossione presenta, entro il 30 settembre 2023,
sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre
2022, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita
richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso  e'
effettuato, a decorrere dal 20 dicembre 2023, in dieci rate  annuali,
con onere a carico del bilancio dello Stato. 
 
  225. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati,  le  disposizioni
di cui all'articolo 4 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
 
  226. Le disposizioni dei commi da 222 a 225  non  si  applicano  ai
debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma  16,  lettere
a), b) e c), del  citato  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
nonche' alle risorse proprie tradizionali previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio  2014,  e  2020/2053/UE,  Euratom  del  Consiglio,  del  14
dicembre  2020,  e   all'imposta   sul   valore   aggiunto   riscossa
all'importazione. 
 
  227. Fermo restando quanto disposto  dai  commi  225,  226  e  228,
relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di  entrata  in
vigore della presente  legge,  fino  a  mille  euro,  comprensivo  di
capitale, interessi per ritardata  iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni,
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre  2015  dagli  enti  diversi  dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti  pubblici
previdenziali, l'annullamento automatico di cui al  comma  222  opera
limitatamente alle somme dovute, alla  medesima  data,  a  titolo  di
interessi  per  ritardata  iscrizione  a  ruolo,  di  sanzioni  e  di
interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602;   tale
annullamento non opera con  riferimento  al  capitale  e  alle  somme
maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese  per  le
procedure esecutive e di notificazione della cartella  di  pagamento,
che restano integralmente dovuti. 
 
  228. Relativamente alle sanzioni  amministrative,  comprese  quelle
per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, diverse da  quelle  irrogate  per  violazioni
tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi  e
ai premi dovuti agli enti previdenziali, le  disposizioni  del  comma
227 si applicano limitatamente agli interessi,  comunque  denominati,
compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della  legge  24
novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602;
l'annullamento  automatico  di  cui  al  comma  222  non  opera   con
riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo  di
rimborso delle spese per le procedure esecutive  e  di  notificazione
della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. 
 
  229. Gli enti creditori di cui al comma 227  possono  stabilire  di
non  applicare  le   disposizioni   dello   stesso   comma   227   e,
conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da
essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione
vigente per  l'adozione  dei  propri  atti  e  comunicato,  entro  la
medesima data, all'agente della riscossione con le modalita'  che  lo
stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro  dieci  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso
termine  del  31  gennaio  2023,  i  medesimi  enti   danno   notizia
dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante  pubblicazione  nei
rispettivi siti internet istituzionali. 
 
  230. Dalla data di entrata in vigore della presente legge  fino  al
31 marzo 2023 e' sospesa la  riscossione  dell'intero  ammontare  dei
debiti di cui ai commi 227 e 228  del  presente  articolo  e  non  si
applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all'articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 602. 
 
  231. Fermo restando quanto previsto dai  commi  da  222  a  227,  i
debiti risultanti dai singoli  carichi  affidati  agli  agenti  della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al  30  giugno  2022  possono  essere
estinti  senza  corrispondere  le  somme  affidate  all'agente  della
riscossione a titolo di interessi e di  sanzioni,  gli  interessi  di
mora di cui all'articolo 30, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni  e  le
somme aggiuntive  di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo  di
aggio ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  13  aprile
1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e  quelle
maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure  esecutive
e di notificazione della cartella di pagamento. 
 
  232. Il pagamento delle somme di cui al comma 231 e' effettuato  in
unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel  numero  massimo
di diciotto rate, la prima e la  seconda  delle  quali,  ciascuna  di
importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente  dovute  ai
fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31  luglio  e
il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun
anno a decorrere dal 2024. 
 
  233. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal  1°
agosto 2023, gli interessi al tasso del 2 per  cento  annuo;  non  si
applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
 
  234. L'agente della  riscossione  rende  disponibili  ai  debitori,
nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale,  i  dati
necessari a individuare i carichi definibili. 
 
  235. Il debitore manifesta  all'agente  della  riscossione  la  sua
volonta' di procedere alla definizione di cui al comma 231  rendendo,
entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione,  con  le  modalita',
esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio
sito internet entro venti giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge;  in  tale  dichiarazione  il  debitore  sceglie
altresi' il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento,
entro il limite massimo previsto dal comma 232. 
 
  236. Nella dichiarazione di cui al comma  235  il  debitore  indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi  in  essa
ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi,  che,
dietro presentazione di copia della dichiarazione e  nelle  more  del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.  L'estinzione
del  giudizio  e'  subordinata  all'effettivo  perfezionamento  della
definizione  e  alla  produzione,  nello   stesso   giudizio,   della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso  contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. 
 
  237. Entro il 30 aprile 2023 il debitore  puo'  integrare,  con  le
modalita'  previste  dal  comma  235,  la  dichiarazione   presentata
anteriormente a tale data. 
 
  238. Ai fini della determinazione  dell'ammontare  delle  somme  da
versare ai sensi del comma 231, si tiene conto  esclusivamente  degli
importi gia' versati  a  titolo  di  capitale  compreso  nei  carichi
affidati e  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  per  le  procedure
esecutive  e  di  notificazione  della  cartella  di  pagamento.   Il
debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali,  ha  gia'
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma  231,  per
beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare
la sua volonta' di aderirvi con le modalita' previste dal comma 235. 
 
  239. Le somme relative ai debiti definibili,  versate  a  qualsiasi
titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente
acquisite e non sono rimborsabili. 
 
  240.   A   seguito   della   presentazione   della   dichiarazione,
relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: 
 
    a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
 
    b) sono sospesi, fino alla scadenza  della  prima  o  unica  rata
delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento
derivanti  da  precedenti  dilazioni   in   essere   alla   data   di
presentazione; 
 
    c) non possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione; 
 
    d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; 
 
    e)  non  possono  essere  proseguite   le   procedure   esecutive
precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto
con esito positivo; 
 
    f) il debitore non e' considerato inadempiente  ai  fini  di  cui
agli articoli 28-ter  e  48-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
 
    g)  si  applica  la  disposizione  di  cui  all'articolo  54  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento
unico di regolarita' contributiva  (DURC),  di  cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 
 
  241. Entro il 30 giugno 2023, l'agente della  riscossione  comunica
ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235
l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,
nonche' quello delle singole rate e il giorno e il mese  di  scadenza
di ciascuna di  esse.  Tale  comunicazione  e'  resa  disponibile  ai
debitori anche nell'area  riservata  del  sito  internet  dell'agente
della riscossione. 
 
  242. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo' essere
effettuato: 
 
    a)  mediante  domiciliazione  sul  conto  corrente  eventualmente
indicato dal debitore con le modalita' determinate dall'agente  della
riscossione nella comunicazione di cui al comma 241; 
 
    b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente  della
riscossione e' tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al  comma
241; 
 
    c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. 
 
  243. Limitatamente ai  debiti  definibili  per  i  quali  e'  stata
presentata la dichiarazione di cui al comma 235: 
 
    a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese ai sensi del
comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate; 
 
    b) il pagamento della prima o unica rata  delle  somme  dovute  a
titolo  di  definizione  determina   l'estinzione   delle   procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non  si  sia  tenuto  il
primo incanto con esito positivo. 
 
  244.  In  caso  di  mancato  ovvero  di  insufficiente  o   tardivo
versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di  una
di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
al comma 232, la definizione  non  produce  effetti  e  riprendono  a
decorrere i termini di prescrizione e di decadenza  per  il  recupero
dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,  relativamente  ai
debiti per  i  quali  la  definizione  non  ha  prodotto  effetti,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico  e  non
determinano l'estinzione del debito residuo, di  cui  l'agente  della
riscossione prosegue l'attivita' di recupero. 
 
  245. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui  al
comma 231 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli  agenti
della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito
di istanza presentata dai debitori ai  sensi  del  capo  II,  sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo
IV, capo  II,  sezioni  seconda  e  terza,  del  codice  della  crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, con la  possibilita'  di  effettuare  il  pagamento  del
debito, anche falcidiato, con le modalita' e nei tempi  eventualmente
previsti nel decreto di omologazione. 
 
  246. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma  231  i  debiti
risultanti  dai  carichi  affidati  agli  agenti  della   riscossione
recanti: 
 
    a) le risorse  proprie  tradizionali  previste  dall'articolo  2,
paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del
26 maggio  2014,  e  2020/2053/UE,  Euratom  del  Consiglio,  del  14
dicembre   2020,   e   l'imposta   sul   valore   aggiunto   riscossa
all'importazione; 
 
    b) le somme dovute a titolo di recupero  di  aiuti  di  Stato  ai
sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,
del 13 luglio 2015; 
 
    c) i crediti derivanti da pronunce di condanna  della  Corte  dei
conti; 
 
    d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito
di provvedimenti e sentenze penali di condanna. 
 
  247. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni
del codice della strada, di cui  al  decreto  legislativo  30  aprile
1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie  o
per violazione degli obblighi  relativi  ai  contributi  e  ai  premi
dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni dei commi  da  231  a
252 si applicano limitatamente agli interessi,  comunque  denominati,
compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della  legge  24
novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo  17  del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
 
  248. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di  cui  al
comma 231, che sono oggetto di procedura concorsuale nonche' di tutte
le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste
dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e  dal  codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la  disciplina
dei crediti prededucibili. 
 
  249. Possono essere estinti, secondo  le  disposizioni  di  cui  ai
commi da  231  a  248,  anche  se  con  riferimento  ad  essi  si  e'
determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i  debiti
relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione  dal  2000
al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: 
 
    a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22  ottobre  2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,
n. 225; 
 
    b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16  ottobre  2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172; 
 
    c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23  ottobre  2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136; 
 
    d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145; 
 
    e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58. 
 
  250. A seguito del pagamento delle  somme  di  cui  al  comma  231,
l'agente   della   riscossione   e'    automaticamente    discaricato
dell'importo residuo. Al fine di consentire agli  enti  creditori  di
eliminare   dalle   proprie   scritture   patrimoniali   i    crediti
corrispondenti  alle  quote  discaricate,  lo  stesso  agente   della
riscossione trasmette,  anche  in  via  telematica,  a  ciascun  ente
interessato, entro il 31 dicembre 2028, l'elenco dei debitori che  si
sono avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 231 a  252  e  dei
codici tributo per i quali e' stato effettuato il versamento. 
 
  251. Le disposizioni di cui ai commi da 231 a 252 si  applicano  ai
debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della  riscossione
dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,  previe  apposite
delibere  dei  medesimi  enti  approvate  ai  sensi   del   comma   2
dell'articolo 3 del citato  decreto  legislativo  n.  509  del  1994,
pubblicate nei rispettivi siti internet  istituzionali  entro  il  31
gennaio 2023 e comunicate entro la  medesima  data  all'agente  della
riscossione mediante posta elettronica certificata. 
 
  252. Per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  23
giugno 2011,  n.  118,  l'eventuale  maggiore  disavanzo  determinato
dall'applicazione dei commi da 222 a 227 e dei commi  da  231  a  251
puo' essere ripianato in non piu'  di  cinque  annualita',  in  quote
annuali costanti secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi
5 e 6, del decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  14
luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2  agosto
2021. 
 
  253. All'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 684, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «
Le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote affidate  agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000  al  31  dicembre  2022,
anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di  avvalersi
delle  societa'  del  Gruppo  Equitalia  ovvero  dell'Agenzia   delle
entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli  consegnati  negli
anni dal 2000  al  2005,  entro  il  31  dicembre  2028,  per  quelli
consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre  2029,  per  quelli
consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre  2030,  per  quelli
consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per  quelli
consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032 »; 
 
    b) dopo il comma 684 sono inseriti i seguenti: 
 
  « 684-bis. L'agente della riscossione puo' presentare in  qualsiasi
momento le comunicazioni di inesigibilita' relative alle quote di cui
al comma 684 nei seguenti casi: 
 
    a) intervenuta chiusura del fallimento, in presenza  di  debitore
fallito; 
 
    b)  assenza  di  beni  del   debitore,   risultante   alla   data
dell'accesso al sistema informativo  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  in  qualunque  momento  effettuato  dall'agente  della
riscossione; 
 
    c) intervenuta prescrizione del diritto di credito; 
 
    d) esaurimento delle attivita' di recupero cui  all'articolo  19,
comma 2, lettere d) e dbis), del decreto legislativo 13 aprile  1999,
n. 112; 
 
    e) mancanza di nuovi beni rispetto a quelli  con  riferimento  ai
quali, nel biennio antecedente, le attivita' di cui alla  lettera  d)
sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso; 
 
    f) rapporto percentuale tra  il  valore  dei  beni  del  debitore
risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e  l'importo
complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento. 
 
  684-ter. Alle comunicazioni  di  inesigibilita'  di  cui  al  comma
684-bis si applicano le disposizioni dei commi 684, secondo  periodo,
685 e 688, fermo restando che, al ricorrere delle condizioni  di  cui
al comma 684-bis, lettere e)  e  f),  il  mancato  svolgimento  delle
attivita' di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al
discarico. Relativamente a tali comunicazioni il controllo di cui  al
comma 687, secondo periodo, puo' essere avviato dal giorno successivo
a quello di presentazione »; 
 
    c) al comma 686, dopo la parola: « legittimato » sono inserite le
seguenti: « , anche nei casi di cui al comma 684-bis,  lettere  e)  e
f), del presente articolo, ». 
 
  254. Il comma 4 dell'articolo 68 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' abrogato. 
 
  255. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 6, le parole: « dal comma 7 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « dai commi 7, 7-ter e 7-quater »; 
 
    b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti: 
 
  « 7-ter. Ai fini del comma 7, al ricorrere delle condizioni di  cui
al  comma  7-quater,  si  considera  indipendente  dal   veicolo   di
investimento non residente il soggetto,  residente  o  non  residente
anche operante tramite propria stabile organizzazione nel  territorio
dello Stato, che, in nome o per conto del veicolo di investimento non
residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche  se  con
poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto, di
vendita o di negoziazione, o  comunque  contribuisca,  anche  tramite
operazioni preliminari o accessorie,  all'acquisto,  alla  vendita  o
alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e  comprese
le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti. 
 
  7-quater. Le disposizioni del comma 7-ter si applicano a condizione
che: 
 
    a) il  veicolo  di  investimento  non  residente  e  le  relative
controllate siano residenti o localizzati in uno Stato  o  territorio
compreso nell'elenco di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; 
 
    b) il veicolo di investimento non residente rispetti i  requisiti
di indipendenza stabiliti dal decreto previsto dal comma 7-quinquies; 
 
    c) il soggetto residente o non residente, che svolge  l'attivita'
nel territorio dello Stato  in  nome  o  per  conto  del  veicolo  di
investimento non residente  di  cui  alla  lettera  a),  non  ricopra
cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di
investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga
una partecipazione ai risultati economici del veicolo  d'investimento
non residente superiore al 25 per cento. A tal  fine  si  considerano
anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti  appartenenti
al medesimo gruppo di tale soggetto. Il decreto  previsto  dal  comma
7-quinquies stabilisce le modalita' di computo  della  partecipazione
agli utili; 
 
    d)  il  soggetto  residente,  o  la  stabile  organizzazione  nel
territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi
nell'ambito di accordi con entita' appartenenti  al  medesimo  gruppo
riceva, per  l'attivita'  svolta  nel  territorio  dello  Stato,  una
remunerazione  supportata  dalla   documentazione   idonea   di   cui
all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate  sono  definite  le
linee guida per l'applicazione  a  tale  remunerazione  dell'articolo
110, comma 7. 
 
  7-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono stabilite le disposizioni di  attuazione  della  disciplina  dei
commi 7-ter e 7-quater »; 
 
    c) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
 
  « 9-bis. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 7-quater, la
sede fissa d'affari a disposizione di  un'impresa  residente  che  vi
svolge la propria attivita', utilizzando il proprio personale, non si
considera, ai fini  del  comma  1,  a  disposizione  del  veicolo  di
investimento di cui alla lettera a) del comma 7-quater non  residente
per il solo fatto che  l'attivita'  dell'impresa  residente  reca  un
beneficio al predetto veicolo ». 
 
  256. L'Agenzia  delle  entrate,  per  gli  anni  2023  e  2024,  e'
autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato  a  tempo
indeterminato,  nei  limiti  della  vigente  dotazione  organica,  in
aggiunta  alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  un  contingente  di
personale pari a 3.900 unita' da inquadrare nell'Area dei  funzionari
prevista  dal  vigente  sistema  di  classificazione  del   contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  2019-2021  -   Comparto   Funzioni
centrali, mediante l'indizione di  procedure  concorsuali  pubbliche,
anche in deroga  alle  disposizioni  in  materia  di  concorso  unico
contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013,  n.  125,  nonche'  alle  disposizioni  in  materia  di
mobilita' tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
  257. Ai fini dell'attuazione del comma 256, e' autorizzata la spesa
di euro 48.165.000 per l'anno 2023 e  di  euro  191.840.220  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
 
  258. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, per ottimizzare i servizi
informatici strumentali  al  servizio  nazionale  della  riscossione,
trasferisce,  entro  il  31  dicembre  2023,  le  attivita'  relative
all'esercizio dei sistemi ICT, demand and delivery riscossione enti e
contribuenti e demand and delivery servizi  corporate  alla  societa'
SOGEI Spa, mediante cessione del ramo di azienda individuato  con  il
decreto di cui al comma 263 e con gli  effetti  di  cui  all'articolo
2112  del  codice  civile,  fatto   salvo   quanto   previsto   dalle
disposizioni speciali di cui al presente comma e ai commi  da  259  a
263. Il corrispettivo di cessione e' pari al valore patrimoniale  del
ramo di azienda alla data della cessione. 
 
  259. A decorrere dalla data di  cessione  del  ramo  d'azienda,  le
attivita'  di  cui  al  comma  258  sono  erogate  all'Agenzia  delle
entrate-Riscossione dalla societa' SOGEI Spa sulla base  di  apposite
convenzioni. 
 
  260.  Il  personale  con  contratto  di  lavoro  subordinato   alle
dipendenze dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,  assegnato  alle
specifiche unita' che compongono il ramo di azienda alla  data  della
cessione, e' trasferito alla societa' SOGEI Spa  senza  soluzione  di
continuita', con  applicazione  della  contrattazione  collettiva  di
primo e di secondo livello  applicata  presso  la  SOGEI  Spa  e  con
salvezza   di   eventuali   differenze   retributive   specificamente
riscontrate con riferimento ai soli trattamenti minimi  previsti  dai
contratti collettivi nazionali di lavoro applicati prima  e  dopo  la
cessione, da conglobare in un elemento  distinto  della  retribuzione
assorbibile. 
 
  261. Le operazioni di cui  ai  commi  258  e  259  sono  esenti  da
imposizione fiscale. 
 
  262. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 258 a 263  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
  263. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' applicative delle disposizioni dei commi 258 e
260. 
 
  264. Al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24  settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  novembre
2002, n. 265, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
 
    « b-bis) a decorrere dal periodo di imposta successivo  a  quello
in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento ». 
 
  265. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al  31  dicembre
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »; 
 
    b) al comma 108, primo periodo, le parole: « 2020  e  in  1.053,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite
dalle seguenti « 2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023 ». 
 
  266. Agli oneri derivanti dal  comma  265,  quantificati  in  1.467
milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  fermo  restando  il  complessivo
criterio di ripartizione territoriale. 
 
  267. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2017, n. 123, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 31  dicembre  2023  ».  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l'anno 2023,  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e  la  coesione,  periodo  di  programmazione   2021-2027,   di   cui
all'articolo 1, comma 177, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale. 
 
  268. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 185, le parole: « per gli anni 2021  e  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 »; 
 
    b) al comma 187, le parole: « di 104 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025 » sono
sostituite dalle seguenti: « di 159,2 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025 ». 
 
  269. Agli oneri derivanti dal comma 268, valutati in  55,2  milioni
di euro per ciascuno degli  anni  2023,  2024  e  2025,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
  270. All'articolo 1, comma 831, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, le parole: « entro il 31 dicembre 2022 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le  parole:  «  nel  limite
massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023 » sono sostituite  dalle
seguenti: « nel limite massimo di 1  milione  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 ». Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,
pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
  271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del  decreto-legge  21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2021, n. 215, in materia  di  termine  per  il  riversamento
spontaneo del credito d'imposta  per  investimenti  in  attivita'  di
ricerca e sviluppo, le parole: « entro il  31  ottobre  2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2023 ». 
 
  272. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
in materia di rilascio della  certificazione  degli  investimenti  in
attivita' di ricerca e sviluppo, l'ultimo periodo e'  sostituito  dal
seguente: « Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al  terzo
periodo possono essere  richieste  a  condizione  che  le  violazioni
relative all'utilizzo dei  crediti  d'imposta  previsti  dalle  norme
citate nei medesimi periodi  non  siano  state  gia'  constatate  con
processo verbale di constatazione ». 
 
  273. All'articolo 83, comma 1,  ultimo  periodo,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  in  materia  di  imputazione
temporale  di  componenti  negativi  di  reddito,   ai   fini   della
determinazione del reddito complessivo, a seguito della correzione di
errori contabili, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,  e,
sussistendo gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti  che
sottopongono il proprio bilancio d'esercizio a revisione  legale  dei
conti ». 
 
  274. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,  e,  sussistendo
gli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono
il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti ». 
 
  275. Le disposizioni di cui ai commi  273  e  274  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del citato decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73. 
 
  276. All'articolo 18, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia  di
contabilita' semplificata per le imprese minori,  le  parole:  «  non
abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per  le  imprese  aventi
per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di  700.000  euro  per  le
imprese aventi per oggetto altre attivita' »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « non abbiano superato l'ammontare di 500.000 euro  per  le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di  800.000
euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita' ». 
 
  277. All'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali  collegate  agli
interventi di ristrutturazione edilizia, le parole: « e a 5.000  euro
per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  ,  a
8.000 euro per l'anno 2023 e a 5.000 euro per l'anno 2024 ». 
 
  278. La dotazione del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo  77
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di
3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4,5 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
 
  279. All'articolo 77, comma 2-quater, del decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, le parole: « massima del 20 per  cento  del  valore  di
mercato dell'immobile danneggiato al momento  della  domanda  »  sono
sostituite dalle seguenti: « stabilita  con  sentenza  definitiva  di
risarcimento dei danni di cui al comma 2-ter o con  provvedimento  di
insinuazione  del  credito  allo  stato   passivo   della   procedura
concorsuale ». 
 
  280. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23  settembre
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  279  del  29  novembre
2022, recante le condizioni e le modalita' per l'accesso al fondo  di
cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a)  all'articolo  6,  comma  2,  dopo  le  parole:  «  fisiche  o
giuridiche, » sono inserite le seguenti: « entro sei mesi dalla  data
di pubblicazione del presente decreto, »; 
 
    b) all'articolo 7, il comma 2 e' abrogato; 
 
    c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Art. 10. - (Autocertificazione dei requisiti e controlli) - 1.  I
beneficiari sono tenuti ad allegare all'istanza di indennizzo di  cui
all'articolo  6,  comma  2,  un'autocertificazione  che  attesti   la
sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1. 
 
  2. Il Ministero, anche avvalendosi della commissione tecnica di cui
all'articolo   9,   comma   2,   puo'   verificare,   successivamente
all'erogazione del contributo, la sussistenza delle condizioni  poste
alla base della richiesta di indennizzo. 
 
  3. Qualora il Ministero accerti la falsita' dell'autocertificazione
di cui al  comma  1,  oltre  alla  revoca  dell'indennizzo  ai  sensi
dell'articolo 12, si applicano le sanzioni di  cui  all'articolo  495
del codice penale ». 
 
  281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio  2023
al  31  dicembre  2023,  l'esonero   sulla   quota   dei   contributi
previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico
del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della  legge  30
dicembre 2021, n. 234,  e'  riconosciuto  nella  misura  di  2  punti
percentuali con i medesimi criteri  e  modalita'  di  cui  al  citato
articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed e' incrementato
di un ulteriore punto percentuale, a condizione che  la  retribuzione
imponibile, parametrata su base mensile per tredici  mensilita',  non
ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza
del  mese  di  dicembre,  del  rateo  di  tredicesima.  Resta   ferma
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
 
  282. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n.  106,  recante  delega  al
Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia  di
riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle  indennita'
e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita' a favore  dei
lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori  dello  spettacolo,
le risorse di cui  al  comma  352  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni  di  euro  per
l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8  milioni  di
euro per l'anno 2025. 
 
  283. Al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo  l'articolo  14
e' inserito il seguente: 
 
  « Art. 14.1. - (Disposizioni in materia di accesso  al  trattamento
di pensione anticipata flessibile) - 1. In via  sperimentale  per  il
2023, gli iscritti all'assicurazione  generale  obbligatoria  e  alle
forme esclusive e  sostitutive  della  medesima,  gestite  dall'INPS,
nonche' alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n.  335,  possono  conseguire  il  diritto  alla
pensione anticipata al raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno
62 anni e di un'anzianita' contributiva minima di 41 anni, di seguito
definita "pensione  anticipata  flessibile".  Il  diritto  conseguito
entro  il   31   dicembre   2023   puo'   essere   esercitato   anche
successivamente alla predetta data, ferme  restando  le  disposizioni
del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata  di  cui
al presente comma e' riconosciuto per un valore lordo mensile massimo
non superiore  a  cinque  volte  il  trattamento  minimo  previsto  a
legislazione vigente, per le mensilita' di anticipo del pensionamento
rispetto al momento in cui tale diritto  maturerebbe  a  seguito  del
raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema  pensionistico  ai
sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
 
  2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione  di  cui  al
comma 1, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di  cui  al
comma 1, che non siano gia' titolari di trattamento  pensionistico  a
carico di una delle predette gestioni, hanno facolta' di  cumulare  i
periodi  assicurativi   non   coincidenti   nelle   stesse   gestioni
amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228.  Ai
fini della decorrenza della pensione di  cui  al  presente  comma  si
applicano le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo. Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu'  gestioni
pensionistiche, ai  fini  della  decorrenza  della  pensione  trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e  7  del  presente
articolo. 
 
  3. La pensione di cui al comma 1 non e' cumulabile, a far data  dal
primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei
requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi  da
lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione  di  quelli  derivanti  da
lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
 
  4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che
maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti  al  medesimo
comma  conseguono  il  diritto  alla   decorrenza   del   trattamento
pensionistico dal 1° aprile 2023. 
 
  5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che
maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al  medesimo  comma
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
 
  6. Tenuto conto della specificita' del rapporto  di  impiego  nella
pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la  continuita'
e il buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e  fermo  restando
quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
 
    a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i
requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla  decorrenza
del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023; 
 
    b) i dipendenti pubblici che  maturano  dal  1°  gennaio  2023  i
requisiti previsti dal comma 1 conseguono il diritto alla  decorrenza
del trattamento  pensionistico  trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di
maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della  data  di
cui alla lettera a) del presente comma; 
 
    c) la domanda di collocamento a  riposo  deve  essere  presentata
all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; 
 
    d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1,  non
trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125. 
 
  7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1,  per
il personale del comparto scuola e AFAM  con  rapporto  di  lavoro  a
tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
59, comma 9, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449.  Il  relativo
personale puo' presentare domanda di cessazione dal servizio entro il
28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio, rispettivamente,  dell'anno
scolastico o accademico. 
 
  8. Sono fatte salve le disposizioni che  prevedono  requisiti  piu'
favorevoli in materia di accesso al pensionamento. 
 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  per  il
conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1  e  2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle  prestazioni  erogate
ai sensi dell'articolo 26, comma 9,  lettera  b),  dell'articolo  27,
comma 5, lettera f), e dell'articolo 41,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
 
  10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano  altresi'  al
personale  militare  delle  Forze  armate,  soggetto  alla  specifica
disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165,  e
al  personale  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo  di   polizia
penitenziaria, nonche' al personale operativo del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza ». 
 
  284. Al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 22, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14,
comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo  14,
comma 1, e all'articolo 14.1 »; 
 
    b) all'articolo 23, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 14,
comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo  14,
comma 1, e all'articolo 14.1, ». 
 
  285. I commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, sono abrogati. 
 
  286. I lavoratori  dipendenti  che  abbiano  maturato  i  requisiti
minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per  l'accesso
al trattamento di pensione anticipata flessibile  possono  rinunciare
all'accredito contributivo  della  quota  dei  contributi  a  proprio
carico   relativi   all'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori  dipendenti
e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In  conseguenza
dell'esercizio della predetta facolta' viene  meno  ogni  obbligo  di
versamento contributivo da parte del datore di lavoro  a  tali  forme
assicurative della quota a carico del lavoratore, a  decorrere  dalla
prima scadenza utile per il pensionamento  prevista  dalla  normativa
vigente  e  successiva  alla  data  dell'esercizio   della   predetta
facolta'. Con la medesima decorrenza, la  somma  corrispondente  alla
quota di contribuzione a carico  del  lavoratore  che  il  datore  di
lavoro avrebbe dovuto versare  all'ente  previdenziale,  qualora  non
fosse  stata  esercitata  la  predetta   facolta',   e'   corrisposta
interamente al lavoratore. 
 
  287. Le modalita' di attuazione del comma 286  sono  stabilite  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
 
  288. All'articolo 1, comma 179, alinea,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 
 
  289. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92,  della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2023. 
 
  290. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma
165 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  si
applicano anche con riferimento ai  soggetti  che  si  trovino  nelle
condizioni ivi indicate nell'anno 2023. 
 
  291. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo  1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di  64  milioni
di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno  2024,  di
235 milioni di euro per l'anno 2025,  di  175  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di
euro per l'anno 2028. 
 
  292. All'articolo 16 del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
  a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma  1
si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il  31  dicembre
2022 hanno maturato un'anzianita' contributiva  pari  o  superiore  a
trentacinque anni e  un'eta'  anagrafica  di  almeno  sessanta  anni,
ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni,  e
che si trovano in una delle seguenti condizioni: 
 
    a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il
coniuge o un parente  di  primo  grado  convivente  con  handicap  in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o  un  affine  di  secondo
grado convivente qualora i genitori o il coniuge  della  persona  con
handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i  settanta  anni
di eta' oppure siano anch'essi affetti  da  patologie  invalidanti  o
siano deceduti o mancanti; 
 
    b) hanno una  riduzione  della  capacita'  lavorativa,  accertata
dalle competenti commissioni per il  riconoscimento  dell'invalidita'
civile, superiore o uguale al 74 per cento; 
 
    c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti  da  imprese  per  le
quali e' attivo un tavolo di confronto per la  gestione  della  crisi
aziendale  presso  la  struttura  per  la  crisi  d'impresa  di   cui
all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  Per
le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione  massima  di
due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui  all'alinea
del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli »; 
 
    b) al comma 2, le parole: « di cui al comma 1 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 1-bis »; 
 
    c) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2022  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 ». 
 
  293. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 356, dopo le parole: « 15 per cento »  sono  inserite
le seguenti: « , elevata al 17 per cento a decorrere dal  1°  gennaio
2023, »; 
 
    b) al comma 357, dopo le parole: « pari ad  euro  10.000  »  sono
inserite le seguenti: « , elevato a euro 15.000 a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023, ». 
 
  294. Al fine di promuovere l'inserimento stabile  nel  mercato  del
lavoro dei beneficiari  del  reddito  di  cittadinanza  di  cui  agli
articoli da  1  a  13  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  ai
datori di lavoro privati che, dal 1°  gennaio  2023  al  31  dicembre
2023, assumono tali soggetti con contratto di  lavoro  subordinato  a
tempo indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di dodici
mesi, l'esonero dal versamento del  100  per  cento  dei  complessivi
contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel  limite  massimo
di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato
su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle  prestazioni
pensionistiche. L'esonero  non  si  applica  ai  rapporti  di  lavoro
domestico. 
 
  295. L'esonero di cui al comma 294 e'  riconosciuto  anche  per  le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. 
 
  296. L'esonero di cui ai commi 294 e 295 e' alternativo all'esonero
di cui all'articolo 8  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
 
  297. Al fine di  promuovere  l'occupazione  giovanile  stabile,  le
disposizioni di cui al  comma  10  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, si applicano anche  alle  nuove  assunzioni  a
tempo indeterminato e  alle  trasformazioni  dei  contratti  a  tempo
determinato in contratti a  tempo  indeterminato  effettuate  dal  1°
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui  al  primo
periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro di cui  al  comma
10 dell'articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 e' elevato  a
8.000 euro. 
 
  298. Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le
disposizioni di cui al  comma  16  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle  nuove  assunzioni  di
donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Per le assunzioni di cui al  primo  periodo,  il  limite  massimo  di
importo di 6.000 euro di  cui  al  comma  16  dell'articolo  1  della
predetta legge n. 178 del 2020 e' elevato a 8.000 euro. 
 
  299. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e  298
del presente articolo e' condizionata, ai  sensi  dell'articolo  108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione della Commissione europea. 
 
  300. All'articolo 1, comma 503, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: « e il 31  dicembre  2022  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « e il 31 dicembre 2023 ».