art. 1 (commi 301-400)
  301. Alle attivita' di cui al  titolo  I,  capo  III,  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinati 20 milioni di euro
per l'anno 2023. 
 
  302. La dotazione finanziaria del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  incrementata  di
9,5 milioni di euro per l'anno 2023, al fine  di  consentire  l'avvio
dell'operativita' del Fondo e la sua gestione, compreso  il  sostegno
alla realizzazione  dei  sistemi  informatici  e  all'implementazione
delle procedure finanziarie. 
 
  303. Per la realizzazione di  interventi  finalizzati  alla  tutela
della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare e al  supporto
dell'Osservatorio nazionale sul paesaggio rurale, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste, un fondo con la dotazione di 500.000 euro
per l'anno 2023. 
 
  304. Al fine di  promuovere  la  partecipazione  dei  giovani  allo
sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e  475,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi
perseguiti dalle missioni 4 e 5 del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della medesima
legge n. 145 del 2018 e' incrementato di  0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025. 
 
  305. All'articolo 1, comma 472, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, dopo la parola: « entro » sono inserite le  seguenti:  «  e  non
oltre ». 
 
  306. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici  e
privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal  decreto
del Ministro della salute  di  cui  all'articolo  17,  comma  2,  del
decreto-legge   24   dicembre   2021,   n.   221,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,  n.  11,  il  datore  di
lavoro  assicura  lo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in
modalita' agile anche  attraverso  l'adibizione  a  diversa  mansione
compresa nella medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come
definite dai contratti collettivi di  lavoro  vigenti,  senza  alcuna
decurtazione   della   retribuzione   in   godimento.   Resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni dei relativi  contratti  collettivi
nazionali di lavoro, ove piu' favorevoli. 
 
  307.  Per  la  sostituzione  del  personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche,
affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto  di  cui
al comma 306, e' autorizzata la spesa di 15.874.542 euro  per  l'anno
2023. 
 
  308. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
della legge 22 giugno 2000, n. 193, e' incrementata di 6  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2023. 
 
  309. Per il  periodo  2023-2024  la  rivalutazione  automatica  dei
trattamenti   pensionistici,   secondo   il   meccanismo    stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'
riconosciuta: 
 
    a)  per  i  trattamenti  pensionistici  complessivamente  pari  o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo  INPS,  nella  misura
del 100 per cento; 
 
    b) per i trattamenti pensionistici complessivamente  superiori  a
quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e   con   riferimento
all'importo complessivo dei trattamenti medesimi: 
 
      1)  nella  misura  dell'85  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente pari o inferiori  a  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS. Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a
quattro volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale
limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante
sulla  base  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a),  l'aumento  di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato. Per le pensioni  di  importo  superiore  a  cinque
volte il predetto  trattamento  minimo  e  inferiore  a  tale  limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla
base  di  quanto  previsto  dal   presente   numero,   l'aumento   di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del  predetto
limite maggiorato; 
 
      2)  nella  misura  del  53  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici  complessivamente   superiori   a   cinque   volte   il
trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo  superiore  a  sei  volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di  rivalutazione  automatica  spettante  sulla  base  di
quanto previsto dal presente numero, l'aumento  di  rivalutazione  e'
comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite
maggiorato; 
 
      3)  nella  misura  del  47  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a sei volte  il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a otto  volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte  il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
 
      4)  nella  misura  del  37  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a otto volte il  trattamento
minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte  il  trattamento  minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il  predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto  previsto
dal  presente  numero,  l'aumento  di   rivalutazione   e'   comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
 
      5)  nella  misura  del  32  per   cento   per   i   trattamenti
pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento
minimo INPS. 
 
  310. Al fine di contrastare gli  effetti  negativi  delle  tensioni
inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le
pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo  INPS,  in
via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023,  con  riferimento  al
trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna
delle mensilita' da gennaio 2023 a dicembre  2024,  ivi  compresa  la
tredicesima mensilita' spettante, e' riconosciuto in via  transitoria
un incremento, limitatamente alle predette mensilita' e  rispetto  al
trattamento mensile determinato sulla base  della  normativa  vigente
prima della data di entrata in vigore della presente  legge,  di  1,5
punti percentuali per l'anno 2023, elevati a  6,4  punti  percentuali
per i soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni,  e  di
2,7 punti  percentuali  per  l'anno  2024.  L'incremento  di  cui  al
presente comma non rileva, per gli anni 2023  e  2024,  ai  fini  del
superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno  per  il
riconoscimento  di  tutte  le  prestazioni  collegate   al   reddito.
L'incremento di cui al presente  comma  e'  riconosciuto  qualora  il
trattamento  pensionistico  mensile  sia  complessivamente   pari   o
inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il
trattamento  pensionistico  complessivo  sia  superiore  al  predetto
importo  e  inferiore  a  tale   limite   aumentato   dell'incremento
disciplinato dal presente comma l'incremento e'  comunque  attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta  fermo  che,
ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e  2024,
il  trattamento  pensionistico  complessivo  di  riferimento  e'   da
considerare al netto dell'incremento transitorio di cui  al  presente
comma, il quale non rileva a tali fini e i  cui  effetti  cessano  in
ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre  2023  e  al  31  dicembre
2024. 
 
  311. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e' sostituito dal seguente: 
 
  «  3.  Entro  il  30  giugno  2023,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definite  norme  di
indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie  degli
enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, e al  decreto  legislativo  10  febbraio  1996,  n.  103,  di
conflitti di interessi e di banca depositaria,  di  informazione  nei
confronti degli iscritti, nonche' sugli obblighi  relativamente  alla
governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro  sei
mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto
di quanto disposto dallo  stesso,  gli  enti  previdenziali  adottano
regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di  cui
al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 ». 
 
  312. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 116, le parole: « 30 giugno 2022  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 gennaio 2023 »; 
 
    b) dopo il comma 116 e' inserito il seguente: « 116-bis.  Decorso
inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui  al  comma  116,  i
Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta. Il  commissario,
entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e
le sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo  3,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  509
». 
 
  313. Nelle more di un'organica riforma  delle  misure  di  sostegno
alla poverta' e di inclusione attiva,  dal  1°  gennaio  2023  al  31
dicembre 2023 la misura del  reddito  di  cittadinanza  di  cui  agli
articoli da  1  a  13  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  e'
riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilita'. 
 
  314. Le disposizioni di cui al comma 313 non si applicano  in  caso
di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con  disabilita',
come definita  ai  sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,
minorenni o persone con almeno sessant'anni di eta'. 
 
  315. Fermo restando quanto previsto ai commi 313 e 314, a decorrere
dal  1°  gennaio  2023  i  soggetti  tenuti  agli  obblighi  di   cui
all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  devono  essere
inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o  di
riqualificazione professionale di cui alla legge 28  marzo  2003,  n.
53. In caso di mancata frequenza del programma assegnato,  il  nucleo
familiare del beneficiario del reddito  di  cittadinanza  decade  dal
diritto alla  prestazione.  Le  regioni  sono  tenute  a  trasmettere
all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli  elenchi
dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. 
 
  316. Fermo restando quanto previsto dai commi 313,  314  e  315,  a
decorrere dal 1° gennaio 2023,  per  i  beneficiari  del  reddito  di
cittadinanza appartenenti alla fascia di eta' compresa tra diciotto e
ventinove anni che non hanno adempiuto all'obbligo di  istruzione  di
cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
l'erogazione  del  reddito  di  cittadinanza  e'  subordinata   anche
all'iscrizione e alla  frequenza  di  percorsi  di  istruzione  degli
adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma  1,  lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 2012, n. 263, o comunque  funzionali  all'adempimento  del
predetto obbligo di istruzione. Con  apposito  protocollo,  stipulato
dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, sono individuate azioni volte a facilitare
le  iscrizioni  ai  percorsi  di  istruzione   erogati   dai   centri
provinciali per l'istruzione degli adulti e, comunque, per l'efficace
attuazione delle disposizioni del comma 315 e del presente comma.  Le
amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  previste  dal
presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
  317. Al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 3: 
 
      1) al comma 1, lettera b), sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
periodi: « La componente di cui  alla  presente  lettera  e'  erogata
direttamente al locatore dell'immobile risultante  dal  contratto  di
locazione. A tale fine il beneficiario comunica all'ente erogatore  i
dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente
lettera e' imputato dal locatore al pagamento parziale o  totale  del
canone »; 
 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, sono individuate le  modalita'  di  attuazione
delle norme dei periodi dal secondo al quarto della  lettera  b)  del
comma 1. Alle conseguenti attivita'  le  amministrazioni  interessate
provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica »; 
 
      3) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel
caso  di  stipulazione  di   contratti   di   lavoro   stagionale   o
intermittente, il maggior reddito da lavoro  percepito  non  concorre
alla determinazione del beneficio economico, entro il limite  massimo
di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'INPS, con  le  modalita'  di
cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite
massimo con riferimento alla parte eccedente »; 
 
    b) all'articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole: « almeno
un terzo dei » sono sostituite dalle seguenti: « tutti i »; 
 
    c) all'articolo 7, comma 5, la lettera  e)  e'  sostituita  dalla
seguente: « e) non accetta la prima offerta ai sensi dell'articolo 4,
comma 8, lettera b), numero 5) ». 
 
  318. A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da  1  a  13  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono abrogati. 
 
  319. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come  rideterminata  da  ultimo  ai
sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, e' ridotta di 958 milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  320. Gli  oneri  di  cui  all'articolo  6,  comma  8,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 11 milioni
di euro per l'anno 2023, di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, di
717,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 727,9 milioni di  euro  per
l'anno 2026, di 732,2 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  di  736,5
milioni di euro per l'anno 2028 e di 740,8 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2029. 
 
  321. Ai fini dell'organica riforma delle misure  di  sostegno  alla
poverta' e di inclusione attiva di cui  al  comma  313  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali il « Fondo per il sostegno alla poverta' e  per  l'inclusione
attiva  »,  nel  quale  confluiscono  le  economie  derivanti   dalla
soppressione, dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui  al
comma 319, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al  comma
320 e sulla base di quanto stabilito nella parte  II  della  presente
legge. 
 
  322. All'articolo 8, comma 6,  lettera  a),  del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2012 » sono  sostituite
dalle seguenti: «  31  dicembre  2023  »  e  le  parole:  «  -  prima
dell'entrata in vigore del presente decreto - » sono sostituite dalle
seguenti: « , prima del 1° gennaio 2023, ». 
 
  323. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 2-bis, le parole: « Resta ferma  la  possibilita'  di
presentare la DSU nella modalita' non precompilata » sono  sostituite
dalle  seguenti:  «  Fino  al  31  dicembre  2022  resta   ferma   la
possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non precompilata  »
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A  decorrere  dal  1°
luglio 2023, la  presentazione  della  DSU  da  parte  del  cittadino
avviene prioritariamente in modalita' precompilata, ferma restando la
possibilita' di presentare la  DSU  nella  modalita'  ordinaria.  Con
decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentiti
l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, sono individuate le modalita' operative, le ulteriori
semplificazioni e le modalita' tecniche per consentire  al  cittadino
la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in  via
telematica dall'INPS. Resta fermo quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,  n.  159,  per
quanto attiene al trattamento dei dati e alle misure di sicurezza »; 
 
    b) il comma 3 e' abrogato. 
 
  324.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2023. 
 
  325. Ai fini del completamento dei piani di recupero  occupazionale
di cui all'articolo 44, comma  11-bis,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148,  sono  stanziate  ulteriori  risorse  per  un
importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui al comma 324 del presente
articolo, da ripartire tra le regioni con decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Le  regioni   possono   destinare,
nell'anno 2023, le risorse stanziate ai sensi del primo  periodo  del
presente  comma,  in  aggiunta  a  quelle  residue   dei   precedenti
finanziamenti, alle medesime finalita' del citato articolo 44,  comma
11-bis, del decreto legislativo n. 148 del  2015,  nonche'  a  quelle
dell'articolo  53-ter  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 
 
  326. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
al comma 324 si provvede, nella misura di  30  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, al finanziamento di un'indennita' onnicomprensiva,  pari
a 30 euro per l'anno  2023,  per  ciascun  lavoratore  dipendente  da
imprese adibite alla pesca  marittima,  compresi  i  soci  lavoratori
delle cooperative della piccola pesca, di cui  alla  legge  13  marzo
1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante  da  misure
di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio. 
 
  327. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
al comma 324 si provvede, nella misura di  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, al finanziamento delle misure di  sostegno  del  reddito
per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call-center
previste dall'articolo  44,  comma  7,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148. 
 
  328.  L'integrazione  salariale,  prevista  anche  ai  fini   della
formazione professionale per la  gestione  delle  bonifiche,  di  cui
all'articolo 1-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
e' prorogata per l'anno 2023, nel limite di spesa di  19  milioni  di
euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma,  pari
a 19 milioni di euro per l'anno 2023,  si  provvede  a  valere  sulle
risorse del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di  cui  al
comma 324 del presente articolo. 
 
  329. E' prorogato per l'anno 2023 il trattamento  di  sostegno  del
reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28  settembre  2018,
n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre  2018,
n. 130, per un periodo  massimo  complessivo  di  autorizzazione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi  e
nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023,  a  valere
sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui  al  comma  324
del presente articolo. 
 
  330. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale
per  la   contrattazione   collettiva   nazionale   in   applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e per i miglioramenti economici del personale statale in  regime
di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge  30
dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro  da
destinare all'erogazione,  nel  solo  anno  2023,  di  un  emolumento
accessorio una tantum, da corrispondere per  tredici  mensilita',  da
determinarsi nella misura dell'1,5  per  cento  dello  stipendio  con
effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza. 
 
  331. L'importo  di  cui  al  comma  330,  comprensivo  degli  oneri
contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  di
cui al decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  concorre  a
costituire l'importo complessivo  massimo  di  cui  all'articolo  21,
comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
  332. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di  cui
al comma 330, da destinare alla medesima finalita' e  da  determinare
sulla base di quanto previsto al medesimo comma, sono posti a  carico
dei rispettivi bilanci  ai  sensi  dell'articolo  48,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
  333. Le somme di cui al comma 330 sono ripartite,  nell'anno  2023,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023. 
 
  334.  Al  fine  di  perseguire  l'armonizzazione  dei   trattamenti
economici  accessori,  a  decorrere  dall'anno  2023   al   personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del  lavoro  appartenente  alle  Aree  previste  dal
sistema  di  classificazione  professionale  a  essi  applicabile  e'
riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle  misure  spettanti
al personale del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
appartenente  alle  Aree,  come  rideterminate  secondo   i   criteri
stabiliti dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  2019-2021  -
comparto Funzioni centrali. 
 
  335. Per lo stesso personale e con la decorrenza di  cui  al  comma
334, il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4,
del  contratto  collettivo  di  cui  al   predetto   comma   334   e'
rideterminato considerando nel calcolo le misure  dell'indennita'  di
amministrazione spettanti al personale delle Aree del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali previste alla data  del  31  ottobre
2022. 
 
  336. Per le stesse finalita' di  cui  al  comma  334,  a  decorrere
dall'anno 2023  i  fondi  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  sono
incrementati di 56.670 euro per il personale dirigenziale di  livello
generale e di 901.770 euro per il personale dirigenziale  di  livello
non generale e  i  fondi  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato dei  dirigenti  dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro sono incrementati di 42.500 euro per  il  personale
dirigenziale di livello generale e di 86.920 euro  per  il  personale
dirigenziale di livello non generale. 
 
  337. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 334, 335  e  336
sono autorizzate la  spesa  di  20.542.346  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Ispettorato nazionale
del lavoro, e la spesa di 493.640 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2023,  relativamente  al  personale  dell'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del lavoro. 
 
  338. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del  decreto-legge  14
agosto 2013, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2022 »
sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 e di 15 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2023 ». 
 
  339. All'articolo 1, comma 417, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: « pari a 3 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018 » sono aggiunte le seguenti: « , a  2  milioni
di euro per l'anno 2023 e a 7  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2024 ». 
 
  340. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo  5,
comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo  per  le
politiche relative ai  diritti  e  alle  pari  opportunita',  di  cui
all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e'
incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalita' di
cui  alla  lettera  d)  del  comma  2  dell'articolo  5  del   citato
decreto-legge n. 93 del 2013. 
 
  341. Per le finalita' di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, il Fondo per le politiche relative ai  diritti  e
alle  pari  opportunita',  di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1.850.000  euro
per l'anno 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono
ripartite secondo i criteri definiti con il  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2022. 
 
  342. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, lettera  b),  le  parole:  «  5.000  euro  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro »; 
 
    b) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  «  1-bis.  Le
disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti  stabiliti  dal
presente  articolo,  anche  alle  attivita'  lavorative   di   natura
occasionale svolte nell'ambito delle attivita' di discoteche, sale da
ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1 »; 
 
    c) il comma 8-bis e' abrogato; 
 
    d) al comma 14: 
 
      1) alla lettera a), le  parole:  «  cinque  lavoratori  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dieci lavoratori » e le parole: «  ,  ad
eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture  ricettive  che
operano nel settore del turismo, per le attivita' lavorative rese dai
soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze  fino
a otto lavoratori » sono soppresse; 
 
      2) alla lettera b), le parole: « , salvo che per  le  attivita'
lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche'  non  iscritti
nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
» sono soppresse. 
 
  343. Al fine di garantire la continuita' produttiva  delle  imprese
agricole e di creare le condizioni per facilitare il  reperimento  di
manodopera per le attivita' stagionali, favorendo forme  semplificate
di  utilizzo  delle  prestazioni  di  lavoro  occasionale   a   tempo
determinato  in  agricoltura  assicurando  ai  lavoratori  le  tutele
previste dal rapporto di lavoro  subordinato,  si  applicano  per  il
biennio  2023-2024  le  disposizioni  dei  commi  da   344   a   354.
All'articolo  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 16, le parole: « , tranne che nel  settore  agricolo,
per  il  quale  il  compenso  minimo  e'   pari   all'importo   della
retribuzione  oraria  delle   prestazioni   di   natura   subordinata
individuata  dal  contratto  collettivo  di  lavoro  stipulato  dalle
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale » sono soppresse; 
 
    b) al comma 17, primo periodo, alla lettera d), le parole:  «  di
imprenditore agricolo, » e, alla lettera e), le  parole:  «  ,  fatto
salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16,
fermo  restando  che  per  il  settore  agricolo   le   quattro   ore
continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale  di  cui
alla lettera d) del presente comma » sono soppresse; 
 
    c) al comma 20, le parole: « ; nel settore agricolo, il  suddetto
limite di durata e' pari al rapporto tra il limite di importo di  cui
al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi
del comma 16 » e le parole: « , salvo che la violazione del comma  14
da parte dell'imprenditore agricolo  non  derivi  dalle  informazioni
incomplete o non veritiere contenute  nelle  autocertificazioni  rese
nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8 »
sono soppresse. 
 
  344. Le prestazioni agricole di lavoro  subordinato  occasionale  a
tempo determinato sono riferite ad attivita' di natura stagionale  di
durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese
da soggetti che, a eccezione dei pensionati,  non  abbiano  avuto  un
ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre  anni
precedenti all'instaurazione del rapporto ai sensi dei commi da 343 a
354, ovvero diverso da quello  previsto  dalla  presente  disciplina,
quali: 
 
    a) persone disoccupate, ai sensi  dell'articolo  19  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonche' percettori della nuova
prestazione  di  assicurazione  sociale  per  l'impiego   (NASpI)   o
dell'indennita'  di  disoccupazione  denominata  DIS-COLL,   di   cui
rispettivamente agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4  marzo
2015, n. 22, o del  reddito  di  cittadinanza  ovvero  percettori  di
ammortizzatori sociali; 
 
    b) pensionati di vecchiaia o di anzianita'; 
 
    c) giovani con meno di venticinque anni di eta', se  regolarmente
iscritti a un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto  scolastico  di
qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti  a  un
ciclo di studi presso un'universita'; 
 
    d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno  ai  sensi
dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonche' soggetti
in  semiliberta'  provenienti  dalla  detenzione   o   internati   in
semiliberta'. 
 
  345. Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro,
e' tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal  lavoratore  in
ordine alla propria condizione soggettiva. L'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  provvede   a   sottrarre   dalla   contribuzione
figurativa  relativa  alle  eventuali  prestazioni  integrative   del
salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti
dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo. 
 
  346. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale  agricolo  a
tempo determinato, i datori di lavoro  agricoli  sono  tenuti,  prima
dell'inizio della prestazione, all'inoltro al competente  Centro  per
l'impiego della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608.  Nella  comunicazione   i
quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si  computano
prendendo in considerazione esclusivamente le  presunte  giornate  di
effettivo lavoro e non la durata in se' del contratto di lavoro,  che
puo' avere una durata massima di dodici mesi. 
 
  347. L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale  a
tempo determinato e' preclusa ai datori di lavoro  agricoli  che  non
rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali  di  lavoro
stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale. 
 
  348.  Il  prestatore  di  lavoro  agricolo  occasionale   a   tempo
determinato  percepisce  il  proprio  compenso,  sulla   base   della
retribuzione  stabilita  dai   contratti   collettivi   nazionali   e
provinciali  di  lavoro,  stipulati  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente   piu'   rappresentative   sul   piano    nazionale,
direttamente  dal  datore  di  lavoro,  con  le  modalita'   previste
dall'articolo 1, commi da 910 a 913, della legge 27 dicembre 2017, n.
205. 
 
  349. Per il lavoratore il compenso erogato nei termini  di  cui  al
comma 348 e' esente da  qualsiasi  imposizione  fiscale,  non  incide
sullo  stato  di  disoccupato  o  inoccupato  entro  il   limite   di
quarantacinque  giornate  di  prestazione  per  anno  civile  ed   e'
cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento  pensionistico.  La
contribuzione versata dal datore di lavoro e dal  lavoratore  per  lo
svolgimento delle prestazioni lavorative e' considerata utile ai fini
di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di
disoccupazione, anche agricole,  ed  e'  computabile  ai  fini  della
determinazione del reddito  necessario  per  il  rilascio  o  per  il
rinnovo del permesso di soggiorno. 
 
  350. L'iscrizione dei lavoratori di cui ai commi da 343 a  354  del
presente articolo nel libro unico del lavoro di cui  all'articolo  39
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  puo'  avvenire  in
un'unica soluzione,  anche  dovuta  alla  scadenza  del  rapporto  di
lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono  essere  erogati
anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale  o  mensile,
con le modalita' di cui al comma 348 del presente articolo. 
 
  351. L'informativa al lavoratore di cui all'articolo 1 del  decreto
legislativo 26 maggio  1997,  n.  152,  si  intende  soddisfatta  nei
confronti dei lavoratori di cui ai commi da 343 a  354  del  presente
articolo con la consegna di copia della comunicazione  di  assunzione
di cui al comma 346. 
 
  352. Il datore di  lavoro  effettua  all'Istituto  nazionale  della
previdenza  sociale  il  versamento  della  contribuzione   unificata
previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche  di  quella
contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata
ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, per i territori  svantaggiati,  entro  il  giorno  16  del  mese
successivo al termine della prestazione, secondo modalita'  stabilite
dall'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  e  dall'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
d'intesa tra loro. 
 
  353. Al  fine  di  verificare,  mediante  apposita  banca  di  dati
informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale
e delle relative  entrate  contributive,  conseguenti  allo  sviluppo
delle prestazioni agricole di lavoro occasionale a tempo  determinato
di cui ai commi da 343 a 354, anche al fine di formulare proposte per
adeguamenti normativi  delle  disposizioni  di  contenuto  economico,
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  stipula   apposita
convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
 
  354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma
344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al  presente  comma
si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso  di
violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma  346  ovvero
in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli  di  cui  al  comma
344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 500 euro a 2.500  euro  per  ogni  giornata  per  cui
risulta accertata la violazione, salvo che la  violazione  del  comma
344 da parte dell'impresa  agricola  non  derivi  dalle  informazioni
incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal
lavoratore ai sensi del comma 345. Non si  applica  la  procedura  di
diffida di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  23  aprile
2004, n. 124. 
 
  355. Al fine di sostenere l'Ente  nazionale  per  la  protezione  e
l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12  maggio  1942,  n.  889,
alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  125
del 9 maggio 1979, e'  autorizzata  la  spesa  di  200.000  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  356. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
carburanti, dei  prodotti  energetici  e  dei  prodotti  di  consumo,
nonche' di sostenere le organizzazioni di volontariato impegnate  nel
servizio  di  trasporto  sanitario,   anche   emergenziale,   e   nel
mantenimento di  presidi  di  coesione  sociale,  di  soccorso  e  di
contrasto delle situazioni di svantaggio sociale, in attuazione degli
articoli 2, 3 e 118, quarto comma, della Costituzione  nonche'  degli
articoli 55, 56 e 57 del codice del Terzo settore, di cui al  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' autorizzata la spesa di 500.000
euro per ciascuno degli anni  2023,  2024  e  2025  in  favore  della
Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. 
 
  357.  Al  decreto  legislativo  29  dicembre  2021,  n.  230,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 4: 
 
      1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «  ,  limitatamente
all'anno 2022 » sono soppresse e dopo il quarto periodo  e'  aggiunto
il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ciascun figlio di
eta' inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi
del presente comma, come rivalutati  ai  sensi  del  comma  11,  sono
incrementati del  50  per  cento;  tale  incremento  e'  riconosciuto
inoltre per i nuclei con tre o piu' figli per ciascun figlio di  eta'
compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a  40.000  euro
»; 
 
      2) al comma 4, le parole: « , limitatamente  all'anno  2022,  »
sono soppresse; 
 
      3) i commi 5 e 6 sono abrogati; 
 
      4) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  A
decorrere dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione  mensile  di  cui  al
primo periodo del presente comma e' incrementata del 50 per cento »; 
 
    b) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: « per  l'anno  2022  »
sono soppresse. 
 
  358. Per effetto di quanto disposto dal comma 357  e  tenuto  conto
delle  risultanze  emerse  dall'attivita'  di  monitoraggio  relativa
all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in
termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in  bilancio  ai
fini della copertura degli oneri di cui all'articolo 6, comma 8,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,  sono  incrementate  di
409,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 525,7 milioni di  euro  per
l'anno 2024, di 542,5 milioni di  euro  per  l'anno  2025,  di  550,8
milioni di euro per l'anno 2026, di 554,2 milioni di euro per  l'anno
2027, di 557,6 milioni di euro per l'anno 2028 e di 560,9 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2029. 
 
  359. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo  unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «  ,
elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima  di  un
mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80  per
cento della retribuzione ». La disposizione di cui al  primo  periodo
si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo  di
congedo di  maternita'  o,  in  alternativa,  di  paternita'  di  cui
rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente  al  31  dicembre
2022. 
 
  360. Al fine di sostenere e promuovere progetti di alfabetizzazione
mediatica e digitale  e  progetti  educativi  a  tutela  dei  minori,
realizzati dai fornitori di servizi  di  media  e  dai  fornitori  di
piattaforme di condivisione  video,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un  fondo
con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni  2023,
2024 e 2025. 
 
  361. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro per la famiglia,  la  natalita'  e  le  pari
opportunita' e  con  l'Autorita'  politica  delegata  all'innovazione
tecnologica, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore  della  presente  legge,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma  360,  con
particolare  riferimento  alla   predisposizione   dei   progetti   e
all'assegnazione delle risorse. 
 
  362. Al fine di favorire e promuovere  l'inclusione  sociale  delle
persone con disabilita', contrastando, al  contempo,  i  fenomeni  di
marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi  citta',
in coerenza  con  gli  obiettivi  fissati  dall'Agenda  2030  per  lo
sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale  delle  Nazioni
Unite il 25 settembre 2015, e' istituito, nello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  denominato  «
Fondo per le periferie inclusive », con una dotazione di  10  milioni
di euro per  l'anno  2023,  il  cui  stanziamento  e'  trasferito  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  Il
Fondo e' destinato ai comuni  con  popolazione  superiore  a  300.000
abitanti per il finanziamento  di  progetti  finalizzati  a  favorire
l'inclusione sociale delle persone con disabilita' nelle periferie  e
il miglioramento del loro livello di autonomia possibile. 
 
  363. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di  disabilita',  di
concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, sono definiti: 
 
    a) i tempi e le modalita'  di  presentazione  delle  domande  per
l'accesso ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 362, i  relativi
requisiti di ammissibilita' e le relative modalita' di erogazione del
finanziamento, nonche' le eventuali forme di co-finanziamento; 
 
    b) i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma  362
da parte del Comitato di cui al comma 364,  individuati  in  coerenza
con  le   finalita'   del   Fondo,   privilegiando   in   particolare
l'attivazione  di  finanziamenti  sia  pubblici   sia   privati,   il
coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e  le  forme
di co-programmazione e coprogettazione previste dall'articolo 55  del
codice del Terzo settore, di cui  al  decreto  legislativo  3  luglio
2017, n. 117; 
 
    c) le modalita' di  monitoraggio  e  le  ipotesi  di  revoca  del
finanziamento. 
 
  364. Ai fini della valutazione dei progetti di cui  al  comma  362,
con il decreto di cui al comma 363 e' istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei  progetti,
composto da due rappresentanti della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  o  dell'Autorita'   politica   delegata   in   materia   di
disabilita',  di  cui  uno  con  funzioni  di   presidente,   da   un
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un
rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
nonche' da un rappresentante dell'Associazione nazionale  dei  comuni
italiani.  Ai  componenti  del  Comitato  non  e'  corrisposto  alcun
compenso, indennita', rimborso di spese  ne'  ogni  altro  emolumento
comunque denominato. 
 
  365. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 3l dicembre 2025 »; 
 
    b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  « 4-bis. Per le deliberazioni in  sede  di  assemblea  condominiale
relative ai lavori di cui al comma 1 e' necessaria la maggioranza dei
partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore
millesimale dell'edificio ». 
 
  366. Il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge  23
settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
novembre 2022, n. 175, e' incrementato  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno  2023.  Il  rifinanziamento  di  cui  al  primo   periodo   e'
finalizzato  alla  concessione   di   un   contributo   straordinario
destinato, in via esclusiva, alle istituzioni pubbliche di assistenza
e    beneficenza    che    erogano    servizi    socio-sanitari     e
socio-assistenziali in  regime  semiresidenziale  e  residenziale  in
favore di anziani, in proporzione all'incremento dei costi  sostenuti
per l'energia termica ed elettrica nell'anno 2022  rispetto  all'anno
2021. 
 
  367. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita'
e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel  rispetto
del limite di spesa previsto dal comma 366, i criteri, le modalita' e
i  termini  di  presentazione  delle  richieste  per   l'accesso   al
contributo di cui al medesimo  comma,  i  criteri  di  determinazione
dell'importo del contributo stesso nonche' le procedure di controllo. 
 
  368. Allo stanziamento di cui al comma 366 si applicano, in  quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 4  e  5  dell'articolo  8  del
decreto-legge  23   settembre   2022,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175. 
 
  369. Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi  dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023,
dei prezzari regionali  di  cui  all'articolo  23,  comma  16,  terzo
periodo, del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle  procedure  di
affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023  al  31
dicembre  2023,  anche  tramite  accordi  quadro  ovvero  affidate  a
contraente generale, la dotazione del  Fondo  per  l'avvio  di  opere
indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge  17
maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2022, n. 91, e' incrementata di 500 milioni  di  euro  per  il
2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di  euro
per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di  3.500
milioni  di  euro  per  l'anno  2027.  Le  risorse  del  Fondo   sono
trasferite,  nei  limiti  degli  stanziamenti  annuali  di  bilancio,
nell'apposita contabilita' del fondo di rotazione di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gia'  istituita  ai  sensi  del
citato decreto-legge n. 50 del 2022. 
 
  370. Per le medesime finalita' di cui al comma 369 e a valere sulle
risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi
degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale
di  ripresa  e  resilienza  nonche'  dal  Piano  nazionale  per   gli
investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza
e' preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato  con  il  relativo
decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del  10
per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione
accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori,  cosi'  come
definiti dall'articolo 2,  comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure  di  affidamento  delle
opere  pubbliche  dal  1°  gennaio  2023  al  31  dicembre  2023.  Le
amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei
relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5
gennaio  2023,  ad  aggiornare  i   sistemi   di   monitoraggio   del
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato   completando
l'inizializzazione  dei  progetti  oggetto  di  finanziamento  e   le
attivita' di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il
10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici  individuano,
sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco
degli enti locali potenzialmente destinatari  della  preassegnazione,
completo  dei  codici  unici  di  progetto  (CUP).  Tale  elenco   e'
pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale   dell'amministrazione
statale finanziatrice entro i medesimi termini.  Entro  i  successivi
venti  giorni  gli  enti  locali  accedono  all'apposita  piattaforma
informatica gia' in  uso  presso  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato al fine di  confermare  la  preassegnazione.  La
mancata conferma equivale a rinuncia alla  preassegnazione  e  l'ente
locale puo' accedere alla procedura di cui ai commi 375  e  seguenti.
Con  decreto  del  Ragioniere  generale  dello  Stato,  da  adottare,
rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15  luglio  2023,  e'
approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata
attraverso i sistemi informativi del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale   dello   Stato   la   conferma   di   accettazione    della
preassegnazione. Il decreto di  cui  all'ottavo  periodo  costituisce
titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di
cui al comma 377 sono definite le modalita' di verifica  dell'importo
effettivamente spettante, nei  limiti  del  contributo  preassegnato,
anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e  le  modalita'
di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato
rispetto del termine di avvio delle procedure  di  affidamento  delle
opere pubbliche. 
 
  371. Per le finalita' di cui al comma  369,  i  prezzari  regionali
adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto  dall'articolo  26,
comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  possono  essere
utilizzati fino al 31 marzo  2023.  Per  le  medesime  finalita',  le
regioni, entro il 31  marzo  2023,  procedono  all'aggiornamento  dei
prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16,  terzo  periodo,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici  giorni,  dalle
competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate. 
 
  372. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 369, i  prezzari
regionali aggiornati  ai  sensi  del  comma  371  si  applicano  alle
procedure di affidamento per opere  pubbliche  e  interventi  per  le
quali intervengano la  pubblicazione  dei  bandi  o  dell'avviso  per
l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere  di
invito  finalizzate  all'affidamento  di  lavori  e   alle   medesime
procedure di affidamento avviate,  rispettivamente,  dal  1°  gennaio
2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio  2023  al  31  dicembre  2023,
anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale. 
 
  373. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento
dei prezzari, ai sensi del comma 371, le stazioni  appaltanti  devono
preliminarmente  procedere   alla   rimodulazione   delle   somme   a
disposizione indicate nel quadro economico degli interventi.  Per  le
medesime  finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali  siano
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare
esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei
limiti della residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
 
  374. Fermo restando quanto previsto dal  comma  373,  l'accesso  al
Fondo di cui al comma 369 e' consentito esclusivamente per far fronte
al  maggior  fabbisogno  derivante  dall'applicazione  dei   prezzari
aggiornati relativamente alla voce « lavori »  del  quadro  economico
dell'intervento ovvero con riguardo  alle  altre  voci  del  medesimo
quadro  economico,  qualora  le  stesse,  ai  sensi  della  normativa
vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto  a
base di gara e il  loro  valore  sia  funzionalmente  e  strettamente
collegato all'incremento dei  costi  dei  materiali.  L'accesso  alle
risorse   del   Fondo   e'   consentito,   altresi',   con   riguardo
all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione
che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera. 
 
  375. Fermo  restando  quanto  previsto  ai  commi  da  369  a  374,
all'esito della procedura semestrale di cui al comma 370 e sulla base
delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di
cui al comma 369 gli interventi  finanziati  con  risorse  statali  o
europee, secondo il seguente ordine di priorita': 
 
    a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
del Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
 
    b) gli interventi integralmente finanziati la  cui  realizzazione
deve essere ultimata entro il 31  dicembre  2026  relativi  al  Piano
nazionale per gli investimenti complementari al  Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai  quali  siano  nominati
Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55; 
 
    c) gli interventi integralmente finanziati la  cui  realizzazione
deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati: 
 
      1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo  1,  comma
421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli
interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 1,  comma  423,
della citata legge n. 234 del 2021; 
 
      2)  dall'Agenzia  per  la  coesione   territoriale,   per   gli
interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9,  comma  5-ter,
del  decreto-legge  27  gennaio   2022,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
 
      3)   dal   commissario   straordinario   nominato   ai    sensi
dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di
programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
e bonifica nel sito contaminato di  interesse  nazionale  di  Brescia
Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  n.
169 del 24 novembre 2020; 
 
    d) gli interventi per i quali sia stata  presentata,  per  l'anno
2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con  riguardo
ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato,  la  relativa
procedura di affidamento; 
 
    e)   limitatamente   al   secondo   semestre,   gli    interventi
integralmente finanziati con risorse  statali  la  cui  realizzazione
deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. 
 
  376.  Ferme  restando  le  priorita'  di  cui  al  comma  375,   la
determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora
l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle  risorse
disponibili del Fondo di cui al  comma  369,  costituenti  limite  di
spesa, tiene conto del seguente ordine di priorita': 
 
    a) della data prevista di pubblicazione dei bandi  o  dell'avviso
per l'indizione della  procedura  di  gara  ovvero  dell'invio  delle
lettere di invito che siano  finalizzate  all'affidamento  di  lavori
nonche'   all'affidamento    congiunto    della    progettazione    e
dell'esecuzione dei relativi lavori; 
 
    b) dell'ordine cronologico  di  presentazione  delle  domande  da
parte delle stazioni  appaltanti  e  validate  dalle  amministrazioni
statali  finanziatrici  degli  interventi  o  titolari  dei  relativi
programmi di investimento. 
 
  377. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, sono determinati: 
 
    a)  le  modalita'  e  il  termine  semestrale  di  presentazione,
attraverso apposita piattaforma informatica gia'  in  uso  presso  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande  di
accesso al Fondo  di  cui  al  comma  369  da  parte  delle  stazioni
appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo
Fondo da parte  delle  amministrazioni  statali  finanziatrici  degli
interventi  o  titolari  dei  relativi  programmi  di   investimento,
stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande; 
 
    b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla  lettera
a); 
 
    c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento  da
fornire  ai  fini  dell'accesso  al  Fondo  sulla  base  del  livello
progettuale definito al momento della presentazione della domanda; 
 
    d)  le  procedure  di  verifica  delle  domande  da  parte  delle
amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei
relativi programmi di investimento nonche' di riscontro delle istanze
circa  la  sussistenza  dei  requisiti  di  accesso  ad   opera   del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
 
    e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali  e
di assegnazione delle risorse del Fondo; 
 
    f) le modalita' di trasferimento delle risorse del Fondo  di  cui
al comma 369 secondo le procedure stabilite  dalla  legge  16  aprile
1987, n. 183, e dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste
presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilita'  di
cassa; per le risorse destinate agli interventi del  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono  effettuati  in  favore
dei conti di tesoreria Next Generation EU-Italia gestiti dal Servizio
centrale per il PNRR  che  provvede  alla  successiva  erogazione  in
favore delle amministrazioni aventi diritto,  con  le  procedure  del
medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
 
    g) le modalita' di utilizzo delle eventuali economie derivanti da
ribassi di asta e di recupero delle  risorse  eventualmente  divenute
eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello  dei
prezzi. 
 
  378. L'assegnazione delle  risorse  di  cui  ai  commi  370  e  377
costituisce titolo per l'avvio delle procedure di  affidamento  delle
opere pubbliche. 
 
  379. Le disposizioni di cui ai commi da  369  a  378  si  applicano
esclusivamente ai soggetti tenuti  all'applicazione  del  codice  dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, comprese le societa' del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS  Spa
e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI  della  parte  II
del medesimo codice di cui al decreto legislativo  n.  50  del  2016,
limitatamente alle attivita' previste nel citato capo I e qualora non
applichino i prezzari  regionali,  con  riguardo  ai  prezzari  dagli
stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al  comma  371
del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo
164, comma 5, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50
del 2016 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi. 
 
  380. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
 
    a) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Art. 35. - (Disciplina transitoria)  -  1.  Le  disposizioni  del
presente decreto, salvo che  non  sia  diversamente  disposto,  hanno
effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si  applicano   ai
procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai  procedimenti
pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le  disposizioni
anteriormente vigenti. 
 
  2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli
articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del
codice di procedura civile, quelle previste dal  capo  I  del  titolo
Vter delle disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
dicembre  1941,  n.  1368,  nonche'  quelle  previste   dall'articolo
196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice
di  procedura  civile  e  disposizioni  transitorie,  introdotti  dal
presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023  anche
ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla  corte  di
appello e alla Corte di cassazione. Le  disposizioni  degli  articoli
196-quater e  196-sexies  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal
presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si  avvalgono  le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal  28
febbraio 2023. 
 
  3. Davanti al giudice di pace, al tribunale  per  i  minorenni,  al
commissario per la liquidazione  degli  usi  civici  e  al  tribunale
superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli  127,
terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo  comma,  del  codice  di
procedura  civile  e   quelle   dell'articolo   196-duodecies   delle
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18  dicembre  1941,
n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto  a  decorrere
dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti  a  tale
data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I
del titolo V-ter  delle  citate  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal
presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno  2023  anche
ai procedimenti pendenti a tale data. Con  uno  o  piu'  decreti  non
aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la
funzionalita' dei relativi servizi di comunicazione, puo' individuare
gli  uffici  nei  quali  viene  anticipato,  anche  limitatamente   a
specifiche categorie di procedimenti, il termine di  cui  al  secondo
periodo. 
 
  4. Le norme dei capi I e II del titolo  III  del  libro  secondo  e
quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437  e  438  del  codice  di
procedura civile, come modificati dal presente decreto, si  applicano
alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023. 
 
  5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme  del  capo  III  del
titolo III del libro secondo del codice di  procedura  civile  e  del
capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice  di  procedura
civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al  regio  decreto  18
dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente  decreto,  hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e  si  applicano  ai  giudizi
introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. 
 
  6. Gli articoli  372,  375,  376,  377,  378,  379,  380,  380-bis,
380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del  codice  di  procedura  civile,
come modificati dal presente decreto, si applicano anche  ai  giudizi
introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio  2023
per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in  camera
di consiglio. 
 
  7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del  codice  di  procedura
civile, introdotto  dal  presente  decreto,  si  applicano  anche  ai
procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023. 
 
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c),
d)  ed  e),  si  applicano   agli   atti   di   precetto   notificati
successivamente al 28 febbraio 2023. 
 
  9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma  1,
hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023. 
 
  10.   Fino   all'adozione   del   decreto   ministeriale   previsto
dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941,  n.  1368,  introdotto  dal  presente
decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime
disposizioni per  l'attuazione  del  codice  di  procedura  civile  e
disposizioni transitorie, nel  testo  vigente  prima  della  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
 
  11. Fino  all'adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo
196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione  del
codice di procedura civile e  disposizioni  transitorie,  di  cui  al
regio decreto 18 dicembre 1941,  n.  1368,  introdotto  dal  presente
decreto, i collegamenti da remoto per lo  svolgimento  delle  udienze
civili continuano a essere regolati dal provvedimento  del  direttore
generale per i sistemi  informativi  e  automatizzati  del  Ministero
della giustizia 2 novembre 2020 »; 
 
    b) all'articolo 36, commi 1 e 2, le parole: « 30  giugno  2023  »
sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 »; 
 
    c) all'articolo 41: 
 
      1) al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 7  »  sono
inserite le seguenti « , comma l, lettere c), numero 3), d), e),  f),
g), h), t), u), v), z), aa) e bb), »; 
 
      2) dopo il comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «  3-bis.  Le
disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di
conciliazione conclusi in procedimenti gia' pendenti alla data del 28
febbraio 2023 »; 
 
      3) al comma 4, dopo le parole: « di cui all'articolo 9  »  sono
inserite le seguenti: « , comma 1, lettere e) e l), ». 
 
  381. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  titolo  II  del  decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una  piu'
celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici  giudiziari
di primo grado,  il  tirocinio  dei  magistrati  ordinari  dichiarati
idonei all'esito del concorso  bandito  con  i  decreti  ministeriali
adottati in data 29 ottobre 2019 e in data 1° dicembre  2021  ha,  in
via straordinaria,  la  durata  di  dodici  mesi  e  si  articola  in
sessioni, anche non consecutive, una  delle  quali  della  durata  di
quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura
e una  della  durata  di  otto  mesi  effettuata  presso  gli  uffici
giudiziari. I tre periodi in cui si articola la sessione  presso  gli
uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata: 
 
    a) tre mesi, per il primo periodo; 
 
    b) un mese, per il secondo periodo; 
 
    c) quattro mesi, per il terzo periodo. 
 
  382. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 380 e  381
e' autorizzata la  spesa  di  1.747.593  euro  per  l'anno  2024,  di
4.180.843 euro per l'anno 2025, di 344.395 euro per l'anno 2026 e  di
823.911 euro per l'anno 2027. 
 
  383. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
; nel caso di societa' in house appositamente costituite  e  fino  al
momento  dell'effettivo  trasferimento  della  concessione,  non   si
applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 5, primo periodo, del
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ». 
 
  384. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 2, le parole: «  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11
» sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1,  comma  2,
lettera h-septies.1), numero 6),  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385 »; 
 
    b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole:  «  1.000  euro  »
sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro ». 
 
  385. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative  dei
soggetti che effettuano l'attivita'  di  vendita  di  prodotti  e  di
prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi  di
cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, e dei prestatori dei servizi  di  pagamento  e  dei  gestori  di
circuiti e di schemi di pagamento determinano  in  via  convenzionale
termini e modalita' di applicazione dei relativi rapporti, in maniera
da  garantire  livelli  di  costi  a   qualunque   titolo   derivanti
dall'utilizzazione del servizio che  risultino  equi  e  trasparenti,
anche in funzione dell'ammontare della singola  cessione  di  beni  o
prestazione di servizi, e  da  evitare  l'imposizione  di  oneri  non
proporzionati al valore delle singole transazioni. 
 
  386. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, e' istituito un tavolo permanente  fra  le  categorie
interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l'incidenza
dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30  euro  a
carico degli esercenti attivita' di impresa, arti o  professioni  che
presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta  precedente
di ammontare non superiore a 400.000 euro. Ai componenti  del  tavolo
permanente di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni  di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
 
  387. Ove il tavolo istituito ai sensi del comma 386 non giunga alla
definizione di un livello dei costi equo e trasparente entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  ovvero
in caso di mancata applicazione delle condizioni e delle  commissioni
fissate ai sensi  dell'accordo  definito,  e'  dovuto  da  parte  dei
prestatori di servizi di pagamento e dei gestori  di  circuiti  e  di
schemi di pagamento, per l'anno  2023,  un  contributo  straordinario
pari al 50 per cento degli  utili,  al  netto  degli  oneri  fiscali,
derivanti dalle commissioni e da altri proventi  per  le  transazioni
inferiori al limite di valore di 30 euro ovvero al diverso limite  di
valore individuato in sede convenzionale ai sensi dei commi 385 e 386
sulla base di  criteri  di  proporzionalita'  rispetto  all'ammontare
della transazione. Il  contributo  e'  riversato  ad  apposito  fondo
destinato,  sulla  base  di  criteri  individuati  con  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  a  misure  dirette   a   contenere
l'incidenza dei costi a carico degli esercenti attivita' di  impresa,
arti o  professioni,  i  cui  ricavi  e  compensi  relativi  all'anno
d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro,
per le transazioni di valore fino a 30 euro. 
 
  388. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e
del contenzioso relativi  al  contributo  di  cui  al  comma  387  si
applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui  redditi.  Per
l'accertamento del contributo dovuto,  l'amministrazione  finanziaria
puo' procedere alla determinazione della  base  imponibile  anche  ai
sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. 
 
  389. Per il finanziamento dei contratti di  sviluppo,  disciplinati
ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
autorizzata la spesa di: 
 
    a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e
240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al  2037  per  i
programmi  di  sviluppo  industriale,  ivi   compresi   i   programmi
riguardanti l'attivita' di trasformazione  e  commercializzazione  di
prodotti agricoli, e per  i  programmi  di  sviluppo  per  la  tutela
ambientale; 
 
    b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027  e
60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028  al  2037  per  i
programmi di sviluppo di attivita' turistiche; 
 
    c) 100.000 euro per l'anno 2023 e 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 per il progetto di risanamento  e  di  riconversione
delle centrali a carbone di Cerano a  Brindisi  e  di  Torrevaldaliga
Nord a Civitavecchia, individuato ai sensi dell'articolo  24-bis  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
 
  390. Il Ministero delle imprese e del made in Italy puo'  impartire
al soggetto gestore direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse
di cui al comma  389,  al  fine  di  sostenere  la  realizzazione  di
particolari finalita' di sviluppo. 
 
  391. Al fine di incrementare l'efficacia degli interventi  pubblici
in materia  di  sostegno  alle  attivita'  economiche  e  produttive,
assicurando la piena ed effettiva  operativita'  degli  strumenti  di
valutazione  e  monitoraggio  delle  misure  attivate  e  di   quelli
concernenti la comunicazione delle iniziative, nonche' per  agevolare
la messa a sistema degli strumenti medesimi, e' autorizzata la  spesa
di 900.000 euro annui a decorrere dal 2023, destinati alla  copertura
dei costi  di  gestione  e  di  manutenzione,  anche  evolutiva,  del
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52  della
legge 24 dicembre 2012, n.  234,  tenuto  conto  delle  funzionalita'
previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 29  luglio  2015,  n.
115, e della piattaforma telematica « Incentivi.gov.it  »  realizzata
in attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, e operante, ai sensi di  quanto  previsto  dalla  medesima  norma
istitutiva,  secondo  criteri  di  interoperabilita'  con  il  citato
Registro. 
 
  392. Sono prorogati al  31  dicembre  2023  il  termine  finale  di
applicazione della disciplina transitoria del Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese, previsto dall'articolo 1, comma 55, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il termine finale  di  applicazione
del sostegno speciale e temporaneo,  da  parte  dello  stesso  Fondo,
istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti  della
crisi ucraina, di cui all'articolo  1,  comma  55-bis,  della  citata
legge n. 234 del 2021. 
 
  393. Per le finalita' di cui al comma 392, la dotazione  del  Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese  di  cui  all'articolo  2,
comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e'
incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  394. Per la concessione delle  garanzie  di  cui  all'articolo  17,
comma 2,  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  sono
assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2023.  Le  predette
risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di  cui
all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,  per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario  derivante  dalla
gestione delle predette garanzie. 
 
  395. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
  a) al comma 89, le parole: « nella misura di 200.000  euro  »  sono
sostituite dalle seguenti: « nella misura di  500.000  euro  »  e  le
parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle  seguenti:
« fino al 31 dicembre 2023 »; 
 
  b) al comma 90, primo periodo, le parole: « di 5  milioni  di  euro
per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di 10 milioni  di
euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 ». 
 
  396. Nel caso di  operazioni  di  fusione  poste  in  essere  dalle
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, alle
fondazioni bancarie incorporanti e' riconosciuto un credito d'imposta
pari al 75 per cento delle erogazioni in denaro previste nei relativi
progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a
beneficio dei territori di operativita' delle fondazioni incorporate,
le quali versino in gravi difficolta'  in  quanto  non  in  grado  di
raggiungere,  per  le  loro  ridotte  dimensioni  patrimoniali,   una
capacita'  tecnica,  erogativa  e  operativa   adeguata,   ai   sensi
dell'articolo 12 del protocollo d'intesa del 22 aprile  2015  tra  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   e   l'Associazione   di
fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI). 
 
  397. Ai fini della definizione recata dal comma 396, si considerano
fondazioni bancarie in gravi difficolta'  le  fondazioni  di  cui  al
decreto legislativo 17 maggio 1999,  n.  153,  aventi  un  patrimonio
contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non
superiore a 50 milioni di euro e  che,  sulla  base  dei  bilanci  di
missione  approvati  nel  quinquennio  2017-2021,   abbiano   subito,
rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30  per
cento dell'importo delle erogazioni deliberate. 
 
  398. Il credito d'imposta di cui al comma 396 e' assegnato  fino  a
esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l'ordine  temporale
con cui le fondazioni incorporanti comunicano all'ACRI le delibere di
impegno a effettuare le erogazioni di cui al medesimo comma  396.  Al
fine  di  consentire  la  fruizione  del  credito  d'imposta,  l'ACRI
trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' definite d'intesa,
l'elenco  delle  fondazioni  incorporanti  per  le  quali  sia  stata
riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di
presentazione. L'Agenzia delle entrate, secondo l'ordine  cronologico
di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle
risorse annue disponibili,  con  provvedimento  del  direttore  della
medesima Agenzia, comunica a ciascuna  fondazione  e  per  conoscenza
all'ACRI l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto, nei  termini
stabiliti nel provvedimento di cui al comma  400.  Entro  i  sessanta
giorni successivi alla predetta comunicazione di  riconoscimento  del
credito  d'imposta,  le  fondazioni  effettuano   le   erogazioni   e
trasmettono  contestualmente  copia  della  relativa   documentazione
bancaria all'ACRI. L'ACRI trasmette all'Agenzia  delle  entrate,  con
modalita' telematiche definite d'intesa,  l'elenco  delle  fondazioni
che hanno effettuato i versamenti, con i relativi  codici  fiscali  e
importi, al fine di consentire la fruizione  del  credito  d'imposta.
Ove  una  fondazione  non  provveda  al  versamento,  l'ACRI  ne  da'
comunicazione all'Agenzia delle entrate, che provvede ad annullare il
riconoscimento del credito d'imposta nei confronti  della  fondazione
inadempiente  e  a  riconoscere,  nei  limiti   dell'importo   resosi
disponibile, il credito d'imposta alle  fondazioni  che,  pur  avendo
adottato le delibere di impegno, siano rimaste eventualmente  escluse
dal riconoscimento dello stesso per esaurimento delle risorse. 
 
  399. Il credito d'imposta di cui al comma  396  e'  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale  e'
avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative
ai periodi d'imposta successivi, nei quali il credito e'  utilizzato.
Il  credito  d'imposta  puo'  essere  utilizzato  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel  quale  lo
stesso e' stato riconosciuto. Il credito d'imposta e' cedibile  dalle
fondazioni  incorporanti  a  intermediari   bancari,   finanziari   e
assicurativi, secondo le modalita' definite con il  provvedimento  di
cui al comma 400. Al credito d'imposta non si applicano i  limiti  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto  non
espressamente disciplinato dai commi da 396 a 401,  si  applicano  le
disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione  e
contenzioso previste ai fini delle imposte sui redditi. 
 
  400. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
sono definiti i termini, le  modalita'  e  le  procedure  applicative
delle disposizioni di cui ai commi da 396 a 401, anche  ai  fini  del
rispetto del limite di spesa di cui al comma 398.