art. 1 (commi 401-500)
  401. Le risorse stanziate ai sensi del comma  398  sono  trasferite
sulla contabilita' speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate  -  Fondi
di bilancio » aperta presso la Banca d'Italia di Roma, allo scopo  di
consentire la regolazione contabile  delle  compensazioni  effettuate
attraverso il modello F24 telematico. 
 
  402. Al fine di sostenere lo  sviluppo  e  la  modernizzazione  dei
processi produttivi e le connesse attivita' funzionali alla  crescita
dell'eccellenza qualitativa del made in Italy,  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in  Italy,
un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno
alle filiere produttive del made in Italy, con  una  dotazione  di  5
milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni di  euro  per  l'anno
2024. 
 
  403. Con uno o piu' decreti del Ministro delle imprese e  del  made
in Italy, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze,  sono  definiti  i  settori  di  intervento  ammissibili  al
finanziamento del Fondo di cui al comma 402, nonche' i criteri per il
riparto delle risorse del medesimo Fondo. 
 
  404. E' istituita la fondazione denominata « Centro italiano per il
design  dei  circuiti  integrati  a  semiconduttore  »  al  fine   di
promuovere la progettazione e  lo  sviluppo  di  circuiti  integrati,
rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo  della
microelettronica  e  assicurare  la  costituzione  di  una  rete   di
universita', centri di ricerca e imprese che favorisca  l'innovazione
e il trasferimento tecnologico nel settore. 
 
  405.  Sono  membri  fondatori   della   fondazione   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del  made
in  Italy  e  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca.  La
vigilanza sulla fondazione e' attribuita al Ministero delle imprese e
del made in Italy. 
 
  406. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
approvati gli schemi dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  della
fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati  i
compensi e sono altresi' disciplinati i criteri e  le  modalita'  per
l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e  per
la loro partecipazione alle attivita' della stessa. 
 
  407. Il patrimonio della fondazione e' costituito  da  apporti  dei
Ministeri di cui al comma 405 e puo' essere incrementato da ulteriori
apporti dello Stato, nonche' dalle risorse  provenienti  da  soggetti
pubblici e privati. Le  attivita'  della  fondazione  possono  essere
finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio
di cui al primo  periodo,  anche  da  ulteriori  contributi  di  enti
pubblici e di soggetti privati. 
 
  408. Alla fondazione possono essere concessi in  comodato  gratuito
beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio  disponibile
e indisponibile dello Stato. L'affidamento in  comodato  di  beni  di
particolare valore artistico e storico alla fondazione e'  effettuato
dall'amministrazione  competente,  d'intesa  con  il  Ministro  della
cultura,  fermo  restando  il  relativo  regime  giuridico  dei  beni
demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile. 
 
  409. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione,  mediante
convenzione,  puo'  avvalersi  di   personale,   anche   di   livello
dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione  su  richiesta  della
stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti
e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione  puo'  avvalersi,
inoltre, della collaborazione di esperti e di societa' di  consulenza
nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti di ricerca. 
 
  410. Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e  dal  decreto
di cui al comma 406, la fondazione e'  regolata  dal  codice  civile.
Tutti  gli  atti  connessi  alle  operazioni  di  costituzione  della
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale. 
 
  411. Per la costituzione della fondazione e' autorizzata  la  spesa
in conto di capitale di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2023  e  25
milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024  al  2030.  Per  il
funzionamento della fondazione e' autorizzata la spesa di  5  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  412. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della
fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati  su  un
conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato,  intestato
alla fondazione. 
 
  413. Agli oneri di  conto  capitale  derivanti  dal  comma  411  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. 
 
  414. Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli
investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese  attuate
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo  articolo  2
e' integrata di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e  40  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 
 
  415. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal
1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il  termine  di  dodici  mesi  per
l'ultimazione degli  investimenti,  previsto  dai  decreti  attuativi
adottati ai sensi dell'articolo 2,  comma  5,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e' prorogato per ulteriori sei mesi. 
 
  416. Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede,  quanto  a  30
milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, mediante  riduzione  dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 124, della  legge  30  dicembre
2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in  termini
di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a
40 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2024  al  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
 
  417. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) le parole: « pari al costo atteso di mercato per la  copertura
dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio,  nonche'
gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini  della  copertura  dei
rischi di maggiori uscite di cassa  almeno  nel  biennio  successivo,
connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi »  sono
sostituite dalle seguenti: « in linea con  le  migliori  pratiche  di
mercato »; 
 
    b) le parole: « approvata con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale » sono sostituite dalle seguenti: «
trasmessa, per informativa,  al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica e lo  sviluppo  sostenibile,  unitamente  al
piano strategico annuale  e  al  piano  previsionale  dei  fabbisogni
finanziari, ai sensi dell'articolo 17 ». 
 
  418. Per l'anno 2023, nelle more della definizione  e  approvazione
della nuova metodologia di cui  all'articolo  16,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  143,  considerato  l'attuale
contesto  di  volatilita'  dei  tassi  di  interesse,   il   Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205,  puo'  implementare  strategie  flessibili  di
copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio
che, in linea con le migliori pratiche di mercato e nel limite  delle
risorse disponibili a legislazione vigente, assicurino la continuita'
operativa e la sostenibilita' del fondo di cui  all'articolo  37  del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034. 
 
  419. Per il finanziamento degli interventi a sostegno della nascita
e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per
il recupero di aziende in crisi e per i processi di  ristrutturazione
o riconversione industriale, di cui al  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico  4  gennaio  2021,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, la dotazione del Fondo  per  la
crescita sostenibile di cui  all'articolo  23  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 124, e' incrementata  di  1,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
 
  420. All'articolo 17, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  23
dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio 2017, n. 15, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «
Per gli incarichi conferiti a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  il
trattamento economico annuo non puo' in  ogni  caso  superare  quello
determinato  ai  sensi  dell'articolo  23-ter  del  decreto-legge   6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214 ». 
 
  421. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 64, commi  2  e
5,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2023
le risorse disponibili sul fondo istituito ai sensi dell'articolo  1,
comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate, nella
misura di 565 milioni di euro, alla copertura delle garanzie  di  cui
al citato articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, nel limite di
impegno assumibile dalla SACE Spa pari a 3.000 milioni di euro. 
 
  422. Ai fini del completamento delle attivita' previste  dai  commi
da 1026 a 1046 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
le risorse di cui all'articolo  1,  comma  1039,  lettera  d),  della
medesima legge, sono incrementate di 4,5 milioni di euro  per  l'anno
2023 e di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.  Gli
importi di cui al presente comma sono destinati anche  all'attuazione
del piano radio digitale  DAB  e  per  l'integrazione  delle  risorse
destinate  a  garantire  l'operativita'  della  task  force  di   cui
all'articolo 1, comma 1043, della citata legge n. 205 del 2017. 
 
  423. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, concernente  il  credito  d'imposta  per  investimenti  in  beni
strumentali nuovi, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono
sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 ». 
 
  424. Al fine di rafforzare il  sistema  agricolo  e  agroalimentare
nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla
valorizzazione del cibo italiano  di  qualita',  alla  riduzione  dei
costi di produzione  per  le  imprese  agricole,  al  sostegno  delle
filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato, garantendo la
sicurezza delle scorte  e  degli  approvvigionamenti  alimentari,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell'agricoltura,
della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  il  Fondo  per  la
sovranita' alimentare, con una dotazione di 25 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. 
 
  425. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 424. 
 
  426. Nello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituito il  Fondo  a
sostegno delle attivita' di ricerca finalizzate al contenimento della
diffusione dell'organismo nocivo « Phoma tracheiphila », detto «  mal
secco  degli  agrumi  »,  al  fine  di  contrastarne  la   diffusione
specificatamente alle cultivar  IGP,  con  una  dotazione  pari  a  3
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2023,  2024  e  2025.  Con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalita' di
accesso al Fondo di cui al presente comma. 
 
  427. Al  fine  di  ristorare  le  aziende  della  filiera  bufalina
danneggiate a seguito  della  diffusione  della  brucellosi  e  della
tubercolosi nel territorio nazionale, e in particolare nella  regione
Campania, nonche' per fare fronte alla  necessita'  di  ripopolamento
degli allevamenti,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, il Fondo per il ristoro  delle  aziende  bufaline,  con  una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del  Fondo
sono destinate a incrementare, fino a un massimo del 10 per cento,  i
rimborsi per l'abbattimento degli animali effettuati ai  sensi  della
legge 2 giugno 1988, n. 218, e del regolamento di cui al decreto  del
Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298,  come  modificato  dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della  sanita'  19  agosto
1996, n.  587.  Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle  foreste,  sentito  il  Ministro  della
salute, sono definite le modalita' di attribuzione  degli  incrementi
di cui al secondo periodo, da  calcolare  sulla  base  dell'effettiva
perdita di produzione delle aziende di cui al primo periodo nell'anno
2022 rispetto alla media degli anni 2020 e 2021. 
 
  428. Al fine di favorire lo sviluppo  di  progetti  di  innovazione
finalizzati   all'incremento   della   produttivita'   nei    settori
dell'agricoltura,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  attraverso  la
diffusione delle migliori  tecnologie  disponibili  per  la  gestione
digitale dell'impresa,  per  l'utilizzo  di  macchine,  di  soluzioni
robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per
il risparmio dell'acqua  e  la  riduzione  dell'impiego  di  sostanze
chimiche, nonche' per  l'utilizzo  di  sottoprodotti,  e'  istituito,
nello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione  in
agricoltura, con una dotazione di 75 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  429. Al fine di  sostenere  gli  investimenti  per  i  progetti  di
innovazione di cui al comma 428 il Fondo di cui al medesimo comma 428
puo' essere utilizzato per la concessione, anche attraverso  voucher,
di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a
fondo  perduto  e  di  garanzie  su  finanziamenti,  nonche'  per  la
sottoscrizione di quote o di azioni  di  uno  o  piu'  fondi  per  il
venture capital, come definiti ai sensi dell'articolo  31,  comma  2,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  istituiti  dalla
societa' che gestisce le risorse di cui all'articolo  1,  comma  116,
della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  Per  il  perseguimento  delle
finalita' di cui al comma 428 del presente  articolo  possono  essere
altresi' concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse  del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 1,  commi  da  354  a  361,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
 
  430. Con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 428,  nel  rispetto
della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste puo' sottoscrivere con l'Istituto di servizi per  il  mercato
agricolo alimentare (ISMEA)  e  con  la  societa'  Cassa  depositi  e
prestiti Spa una o piu' convenzioni per lo svolgimento  di  attivita'
di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del  Fondo
di cui al comma 428 e per le attivita' a queste connesse, strumentali
o accessorie. Le medesime convenzioni  definiscono  la  remunerazione
per le attivita' svolte, a valere sulle risorse del Fondo, nel limite
complessivo dell'1 per cento della quota  di  risorse  per  le  quali
l'ISMEA e la societa' Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  prestano  le
citate attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo. 
 
  431. Per la gestione degli interventi di cui ai commi da 428 a  430
e' autorizzata l'apertura di un conto corrente  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato intestato al Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, cui affluiscono le risorse  di
cui al comma 428. 
 
  432. Al fine di assicurare  la  cura  e  il  recupero  della  fauna
selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato nella misura di 1  milione  di
euro per l'anno 2023. 
 
  433.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  il
Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza
dorata della vite, finalizzato alla erogazione di contributi  per  la
sostituzione, tramite rimpiazzo  o  reimpianto,  di  piante  di  vite
estirpate in vigneti colpiti dalla medesima  malattia  epidemica.  Il
Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di  2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024.  Con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, le risorse del Fondo sono ripartite tra le  regioni,  che
provvedono all'erogazione dei contributi. 
 
  434. Nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito il Fondo per  la  sperimentazione  del
reddito alimentare, con la dotazione  di  1,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024.
Il Fondo e' destinato a finanziare, nelle  citta'  metropolitane,  la
sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per  contrastare
lo spreco e la poverta' alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti
in condizioni di poverta' assoluta, di pacchi  alimentari  realizzati
con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante
una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione  ovvero
ricevere  presso  il  proprio  domicilio   nel   caso   di   soggetti
appartenenti a categorie fragili. 
 
  435. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono definite le modalita' attuative del  comma
434, la platea dei beneficiari nonche'  le  forme  di  coinvolgimento
degli enti del Terzo settore. 
 
  436. Ai fini del riconoscimento  della  specifica  professionalita'
richiesta e dei rischi nello  svolgimento  dei  controlli,  anche  di
polizia  giudiziaria,  nel  settore  agroalimentare,  da  parte   del
personale del Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, e' autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, da destinare all'incremento dell'indennita' di cui all'articolo
3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. 
 
  437. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di
funzionalita'  del  Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, e delle relative strutture interne, anche
connesse  con  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
resilienza, nonche' di  incentivare,  potenziare  e  incrementare  le
attivita' e i compiti a esso spettanti, a decorrere  dall'anno  2023,
in  deroga  ai  limiti  e  ai  termini  finanziari   previsti   dalla
legislazione vigente, l'indennita' di amministrazione  del  personale
non dirigente del predetto Ministero e' incrementata per  un  importo
complessivo di 1 milione di euro annui al lordo degli oneri a  carico
dell'amministrazione. 
 
  438. Al fine di incentivare, di rafforzare  e  di  incrementare  le
maggiori attivita' connesse all'elaborazione e al coordinamento delle
linee della politica  agricola,  agroalimentare,  forestale,  per  la
pesca e per  il  settore  ippico,  a  livello  nazionale,  europeo  e
internazionale, e per fare fronte altresi' alle funzioni di controllo
e di ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall'anno
2023 il  Fondo  risorse  decentrate  di  cui  agli  articoli  76  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  Funzioni
centrali - triennio 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale
di  lavoro  del  comparto  Funzioni  centrali  -  triennio  2019-2021
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste e' incrementato di un importo complessivo di  1.830.000
euro annui, in deroga ai limiti  e  ai  termini  finanziari  previsti
dalla legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2023,  e'  altresi'
incrementato di 250.000 euro annui il fondo per  la  retribuzione  di
posizione e  di  risultato  del  personale  di  livello  dirigenziale
generale contrattualizzato. 
 
  439. La dotazione finanziaria  del  Programma  nazionale  triennale
della pesca e dell'acquacoltura  2022-2024  di  cui  al  decreto  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  n.  677287
del 24  dicembre  2021,  pubblicato  per  comunicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo
2, comma  5-decies  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n.  10,
e' incrementata di 8 milioni di euro  per  l'anno  2023,  sulla  base
delle necessita' della programmazione. 
 
  440. Al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie
colpite da calamita' naturali, il  Fondo  di  solidarieta'  nazionale
della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14  del  decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e' incrementato di 4  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  441. Al fine di garantire la funzionalita'  degli  impianti  ippici
attivi, nonche' al  fine  di  consentire  l'utilizzo  delle  relative
strutture da parte del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste per le  proprie  finalita'  istituzionali,
con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle societa' di
corse, e' autorizzata la spesa di 4,7 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024. 
 
  442. Con decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto  delle
risorse di cui al comma 441  tra  gli  impianti  ippici  attivi,  con
conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi. 
 
  443. Al fine di contenere i consumi energetici,  di  promuovere  la
produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo  nonche'
di  prevenire  il  dissesto  idrogeologico  nelle  aree  interne,  e'
consentita  agli  imprenditori  agricoli  la  raccolta   di   legname
depositato naturalmente nell'alveo dei  fiumi,  dei  torrenti,  sulle
sponde di laghi e fiumi e sulla  battigia  del  mare,  in  seguito  a
eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. 
 
  444. Per il finanziamento di progetti relativi  alle  attivita'  di
cui al comma  443,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, un fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2023. 
 
  445. Con decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente  legge,  sono  stabiliti  le  condizioni,  i
criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del fondo di cui
al comma 444. 
 
  446. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 30,
comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge  15  luglio  2022,  n.  91,  la  dotazione
organica  del  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e'
incrementata di 15 unita' di personale da  inquadrare  nell'Area  dei
funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale  del
personale introdotto dal contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Conseguentemente, il medesimo
Ministero e' autorizzato a  reclutare,  nel  biennio  2023-2024,  con
contratto  di  lavoro   subordinato   a   tempo   indeterminato,   un
corrispondente  contingente  di  personale,  mediante  procedure   di
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse  ai  sensi
dell'articolo 30 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici
o tramite l'avvio  di  nuove  procedure  concorsuali  pubbliche.  Per
l'esecuzione  delle  predette  procedure  concorsuali  pubbliche   e'
autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno  2023.  Il  Ministero
delle imprese e del made in Italy e' altresi' autorizzato a conferire
due  incarichi  dirigenziali  di  livello  non  generale   ai   sensi
dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165  del
2001, anche in deroga ai limiti percentuali previsti, a valere  sulle
facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Nelle  more
dell'attuazione delle disposizioni del presente  comma,  il  predetto
Ministero si avvale di un corrispondente  contingente  di  unita'  di
personale, in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17,  comma
14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  proveniente  da  altre
pubbliche  amministrazioni,  a  esclusione  del  personale   docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche. 
 
  447. L'articolo 19  della  legge  11  febbraio  1992,  n.  157,  e'
sostituito dal seguente: 
 
  « Art. 19. - (Controllo della fauna selvatica) - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono  vietare  o  ridurre
per periodi prestabiliti la caccia  a  determinate  specie  di  fauna
selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e  motivate  ragioni
connesse alla consistenza faunistica o per  sopravvenute  particolari
condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre
calamita'. 
 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
tutela della biodiversita', per la migliore gestione  del  patrimonio
zootecnico, per la tutela del suolo,  per  motivi  sanitari,  per  la
selezione biologica, per la tutela del patrimonio  storico-artistico,
per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per  la
tutela  della  pubblica  incolumita'  e  della  sicurezza   stradale,
provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica  anche  nelle
zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane,
anche nei giorni di silenzio venatorio  e  nei  periodi  di  divieto.
Qualora i metodi di controllo impiegati si  rivelino  inefficaci,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
autorizzare, sentito l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento
o cattura. Le attivita' di controllo di cui  al  presente  comma  non
costituiscono attivita' venatoria. 
 
  3. I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono  attuati  dai
cacciatori  iscritti  negli  ambiti  territoriali  di  caccia  o  nei
comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di  corsi
di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale
o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti  dei  corpi
di  polizia  regionale  o  provinciale.  Le  autorita'  deputate   al
coordinamento dei piani  possono  avvalersi  dei  proprietari  o  dei
conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani  medesimi,  purche'
muniti di licenza per l'esercizio venatorio e  previa  frequenza  dei
corsi di formazione  autorizzati  dagli  organi  competenti.  Possono
altresi' avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di
polizia locale, con l'eventuale supporto, in  termini  tecnici  e  di
coordinamento,  del  personale  del  Comando  unita'  per  la  tutela
forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. 
 
  4. Gli animali abbattuti durante le attivita' di controllo  di  cui
al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie  e  in  caso
negativo sono destinati al consumo alimentare. 
 
  5.  Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  sono   svolte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente ». 
 
  448. Dopo l'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992,  n.  157,
e' inserito il seguente: 
 
  « Art.  19-ter.  -  (Piano  straordinario  per  la  gestione  e  il
contenimento della fauna selvatica) - 1.  Con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore  per
la protezione e la ricerca ambientale e  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e'  adottato,  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,  un  piano  straordinario  per   la   gestione   e   il
contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale. 
 
  2.  Il  piano  di  cui  al  comma  1   costituisce   lo   strumento
programmatico, di coordinamento e  di  attuazione  dell'attivita'  di
gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica
nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura. 
 
  3. Le attivita' di contenimento disposte nell'ambito del  piano  di
cui al comma 1 non costituiscono esercizio di attivita'  venatoria  e
sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese  le  aree
protette e le aree urbane, nei giorni di  silenzio  venatorio  e  nei
periodi di divieto. 
 
  4. Il piano di cui al comma 1 e' attuato e coordinato dalle regioni
e dalle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che  possono
avvalersi, con l'eventuale supporto tecnico del Comando unita' per la
tutela  forestale,  ambientale   e   agroalimentare   dell'Arma   dei
carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di  caccia
o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli  agenti  dei
corpi  di  polizia  locale  e  provinciale  muniti  di  licenza   per
l'esercizio venatorio nonche' dei proprietari o  dei  conduttori  dei
fondi nei quali il piano trova attuazione, purche' muniti di  licenza
per l'esercizio venatorio. 
 
  5.  Le  attivita'  previste  dal  presente  articolo  sono   svolte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente ». 
 
  449. Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente  nel  territorio
nazionale riferita  ai  danni  causati  dalla  fauna  selvatica,  con
particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il  fondo  di  cui
all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' incrementato
di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  450.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  un
fondo, con una dotazione di 500 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
destinato all'acquisito di beni alimentari  di  prima  necessita'  da
parte dei soggetti in possesso  di  un  indicatore  della  situazione
economica equivalente non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante
l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. 
 
  451. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti: 
 
    a) i criteri e le modalita' di individuazione  dei  titolari  del
beneficio, tenendo conto dell'eta'  dei  cittadini,  dei  trattamenti
pensionistici e di altre forme di sussidi  e  di  trasferimenti  gia'
ricevuti  dallo  Stato,  della  situazione   economica   del   nucleo
familiare, dei redditi  conseguiti  nonche'  di  eventuali  ulteriori
elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno; 
 
    b) l'ammontare del beneficio unitario; 
 
    c) le modalita' e i limiti di utilizzo del fondo di cui al  comma
450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di  procedure
di competenza dei comuni di residenza; 
 
    d) le modalita' e le condizioni di accreditamento degli  esercizi
commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni
alimentari di prima necessita'. 
 
  452. Per le esigenze  dell'attivita'  di  contrasto  alle  pratiche
commerciali sleali nell'ambito  della  filiera  agroalimentare  e  di
controllo a tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari e della
reputazione   del   made   in   Italy   svolte    dal    Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione  frodi  dei   prodotti   agroalimentari   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  il
medesimo Ministero e' autorizzato ad assumere un contingente  di  300
unita' di personale da inquadrare nell'Area dei  funzionari  prevista
dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto
dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  2019-2021  -  Comparto
Funzioni centrali,  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  con
incremento di 263 posti corrispondenti della dotazione  organica.  Al
reclutamento  del  predetto  contingente  di  personale  si  provvede
mediante concorsi  pubblici,  anche  attraverso  l'avvalimento  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo  35,  comma  5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici o  attraverso  procedure  di
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse  ai  sensi
dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.  Per
le assunzioni di cui al presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di
10.152.000 euro  per  l'anno  2023  e  di  13.536.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024. Per le finalita' di cui al  presente  comma
e' inoltre autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 1.954.000  euro,
di cui 600.000 euro per la gestione  delle  procedure  concorsuali  e
1.354.000 euro per  le  maggiori  spese  di  funzionamento  derivanti
dall'assunzione del contingente di personale  previsto  dal  medesimo
comma. E' altresi' autorizzata la spesa di 675.000  euro  per  l'anno
2023 e di 900.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024  per  la
corresponsione  al  citato  personale  dei  compensi  dovuti  per  le
prestazioni di lavoro straordinario e la spesa di 136.000 euro  annui
a decorrere dall'anno 2024 per le medesime spese di funzionamento. 
 
  453.  Al  fine  di  razionalizzare  la  spesa,   semplificare   gli
adempimenti e incrementare l'efficienza nell'erogazione delle  misure
di sostegno finanziario  da  parte  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso
controllati o vigilati, il Ministro del medesimo Ministero  provvede,
con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, alla ricognizione degli  organismi,  dei  comitati  e  delle
commissioni,  comunque  denominati,  operanti  presso   il   suddetto
Ministero e degli  organi  degli  enti  dallo  stesso  controllati  o
vigilati,  alla  revisione  della  rispettiva  composizione  e  delle
modalita' di funzionamento, controllo e rendicontazione, in ogni caso
eliminando ogni forma di compenso, indennita', gettone  di  presenza,
rimborso di spese  o  altro  emolumento  comunque  denominato  per  i
componenti, con facolta' di modificarne altresi' la composizione,  di
trasformarne le finalita' e le funzioni, di istituire nuovi organismi
con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati
non utili o funzionali  per  il  migliore  perseguimento  dell'azione
amministrativa  e  la  piu'   efficiente   gestione   delle   risorse
finanziarie  e,  quanto  agli  organi   degli   enti,   di   revocare
eventualmente gli incarichi conferiti.  All'attuazione  del  presente
comma il Ministro dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste provvede in ogni caso senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica  e  nei   limiti   delle   dotazioni
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
  454. Con le stesse modalita' di cui al comma 453 si  provvede  alla
ricognizione, alla razionalizzazione  e  alla  semplificazione  degli
adempimenti previsti per gli operatori del settore  e  all'incremento
dell'efficienza  delle  connesse  attivita'   amministrative,   anche
attraverso il collegamento delle banche di dati, dei registri e degli
elenchi esistenti, al fine di conseguire piu' efficienti modalita' di
controllo, di rendicontazione  e  di  gestione  delle  erogazioni  in
agricoltura, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. 
 
  455. In considerazione  del  permanere  di  condizioni  di  disagio
sociale ed economico, l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
continua a provvedere senza soluzione di continuita' alle  erogazioni
delle risorse di cui all'articolo 226  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili  fino
alla data determinata  con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
  456. Per le attivita' di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 499, e' autorizzata la spesa  di  15  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024. 
 
  457. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli  interventi  del
PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di cui  al  capitolo  di  parte  corrente
2330, programma 01, e' incrementata di 9 milioni di euro  per  l'anno
2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro
per l'anno 2025, al fine di consentire l'attuazione degli  interventi
programmati nei tempi previsti. 
 
  458. All'articolo 26 del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
 
  « 5-ter. In relazione agli interventi di cui al  comma  4,  lettera
b), del presente articolo, ai  fini  dell'accesso  alle  risorse  del
Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio  2021,  n.  106,  limitatamente  agli  stati  di   avanzamento
concernenti le lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  dello  stesso,
nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino  al  31  dicembre
2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31  gennaio  2023,
con  le  modalita'  stabilite  dal   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al citato  articolo  1-septies,
comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in
luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto
di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori
emesso  ai  sensi  del  comma  1  del  presente   articolo   rispetto
all'importo dello stato di avanzamento dei  lavori  determinato  alle
condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori  e  vistato
dal responsabile unico del procedimento »; 
 
    b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
 
  «  6-bis.  Dalla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei
materiali da costruzione,  nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti
energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi
compresi quelli affidati a contraente generale, nonche' agli  accordi
quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  aggiudicati  sulla
base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31
dicembre 2021, lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle
lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle
misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche  in
deroga alle specifiche clausole  contrattuali  e  a  quanto  previsto
dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al  decreto
legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al  comma  2
del presente articolo aggiornati annualmente ai  sensi  dell'articolo
23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  citato  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del  2016.  I  maggiori
importi derivanti dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo
periodo, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di  offerta,  sono
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per  cento
nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonche' di  quelle
trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto  periodo.  Il
relativo  certificato  di  pagamento  e'  emesso  contestualmente   e
comunque  entro  cinque   giorni   dall'adozione   dello   stato   di
avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti
utilizzano: nel limite del 50 per  cento,  le  risorse  appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di  ogni  intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti;
le eventuali ulteriori somme a disposizione della  medesima  stazione
appaltante  e  stanziate  annualmente   relativamente   allo   stesso
intervento; le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne  sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;  le
somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza
della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti
i relativi collaudi o emessi i certificati  di  regolare  esecuzione,
nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
residua spesa autorizzata. In caso di insufficienza delle risorse  di
cui al quarto periodo, per l'anno 2023 le stazioni appaltanti che non
abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere  a)  e  b),
del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del  Fondo
di cui al comma 6-quater  del  presente  articolo  nei  limiti  delle
risorse  al  medesimo  assegnate.  Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite
le modalita' di accesso al Fondo e i criteri  di  assegnazione  delle
risorse agli aventi diritto. 
 
  6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis del presente articolo,
in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo,  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, si  applicano  anche  agli  appalti  pubblici  di
lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo  54  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base  di  offerte  con  termine
finale di presentazione compreso tra il  1°  gennaio  2022  e  il  31
dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo di cui al  comma  7,
relativamente  alle  lavorazioni  eseguite   o   contabilizzate   dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2023. Per i citati appalti e accordi quadro,  la  soglia  di  cui  al
comma 6-bis, secondo periodo, del presente articolo e'  rideterminata
nella misura dell'80 per cento. 
 
  6-quater. Per le finalita' di  cui  ai  commi  6-bis  e  6-ter  del
presente articolo sono utilizzate, anche in termini  di  residui,  le
risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere  pubbliche  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
che e' ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100  milioni
di euro per l'anno 2023  e  di  500  milioni  per  l'anno  2024,  che
costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo
sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle  stazioni
appaltanti  secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione   delle
richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa. 
 
  6-quinquies. Nelle more dell'aggiornamento dei prezzari di  cui  al
comma 6-bis, le stazioni  appaltanti  utilizzano  l'ultimo  prezzario
adottato,  ivi  compreso  quello  infrannuale  di  cui  al  comma  2.
All'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in
occasione  del  pagamento  degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori
afferenti alle lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore
dei lavori ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  dello  stesso,
nel libretto delle misure a seguito dell'aggiornamento del prezzario. 
 
  6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e  6-ter  del
presente  articolo  non  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5,  6,  7  e  11,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 »; 
 
    c) al comma 8, le parole: « gia' aggiudicati ovvero efficaci alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « con termine finale  di  presentazione  dell'offerta
entro il 31 dicembre 2021 »; 
 
    d) al comma 12, secondo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »; 
 
    e) al comma 13,  le  parole:  «  del  biennio  2022-2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « del triennio 2022-2024 ». 
 
  459. Le disposizioni  dei  commi  da  460  a  470  disciplinano  le
procedure di  pianificazione  e  programmazione  secondo  criteri  di
coerenza, di misurazione del rendimento  atteso  e  di  certezza  dei
tempi di realizzazione concernenti le infrastrutture che: 
 
    a) non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del  Paese
ai sensi dell'articolo 200 del codice dei contratti pubblici, di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
    b) non sono finanziate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione o dei fondi strutturali europei; 
 
    c) non sono comprese nel Piano nazionale di ripresa e  resilienza
ovvero nel Piano nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al
Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui  al  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101; 
 
    d) non sono comprese nei contratti  di  programma  stipulati  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con  Rete  ferroviaria
italiana Spa e con l'ANAS Spa. 
 
  460. La pianificazione e la programmazione delle infrastrutture  di
cui  al  comma  459  e'  disposta  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, nel quale sono stabiliti gli obiettivi
di sviluppo infrastrutturale del Paese da ripartire tra le macro-aree
territoriali del Nord, del Centro e del Sud. Con il medesimo  decreto
sono individuati gli indicatori finalizzati  a  misurare  i  seguenti
requisiti ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 461: 
 
    a) il rendimento infrastrutturale  in  termini  di  potenziamento
della  viabilita',  di  sicurezza  delle   infrastrutture   e   degli
spostamenti, di miglioramento della qualita' della vita, di  sostegno
alla competitivita' delle imprese e di sostenibilita' ambientale; 
 
    b)  il  rendimento   rispetto   ai   criteri   costiefficacia   e
costi-benefici, misurato secondo le tecniche valutative richieste per
ciascuna  tipologia   di   opera,   tenuto   conto   degli   standard
internazionali riconosciuti, laddove rilevanti; 
 
    c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla
minor  durata  degli  stessi,  anche  tenuto  conto  dello  stato  di
avanzamento dell'intervento medesimo, sulla base dei dati  risultanti
nei sistemi informativi del Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato. 
 
  461. Ai fini di cui al comma 460,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Fondo per le  infrastrutture  ad  alto  rendimento  (FIAR),  con  una
dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno  2023  e  di  60
milioni di euro per l'anno 2024. In  sede  di  prima  attuazione  dei
commi da 459 a 470, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con uno o piu' decreti, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 30  giugno  2023,  provvede  alla
revisione  degli  strumenti  destinati  alla  pianificazione   e   al
finanziamento delle infrastrutture non aventi  carattere  prioritario
al  fine  di   perseguire   la   semplificazione   delle   fonti   di
finanziamento,  nonche'  alla  revoca  delle  risorse   destinate   a
interventi che non rispondono ai requisiti di rendimento  di  cui  al
comma 460, lettere a) e b), per i  quali  non  siano  stati  adottati
strumenti amministrativi di programmazione  o  sulla  base  dei  dati
risultanti nei sistemi informativi del Dipartimento della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  non   siano   state   assunte   obbligazioni
giuridicamente vincolanti come definite ai  sensi  dell'articolo  44,
comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58.  Le  risorse
revocate, per le annualita'  e  per  gli  importi  gia'  autorizzati,
affluiscono al FIAR per la loro destinazione agli interventi  con  le
modalita' di cui al comma 462. Per le medesime finalita', entro il 30
giugno di ogni anno,  a  decorrere  dall'anno  2024,  possono  essere
adottati ulteriori decreti di cui al presente comma. 
 
  462. Le risorse del  FIAR  sono  destinate,  mediante  riparto,  al
finanziamento delle infrastrutture da realizzare per gli obiettivi di
sviluppo infrastrutturale di  cui  al  comma  459  che  soddisfano  i
requisiti di cui al comma 460, nonche' delle  infrastrutture  per  le
quali sono registrati  maggiori  costi  derivanti  dagli  adeguamenti
progettuali necessari a seguito di specifiche prescrizioni  da  parte
delle competenti autorita'. 
 
  463. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si provvede  all'individuazione  degli  interventi  da  finanziare  a
valere  sul  FIAR,  alla  disciplina  relativa  all'erogazione  delle
risorse e alla  revoca  delle  risorse  stesse  in  caso  di  mancato
utilizzo  nei  termini  previsti  dai  cronoprogrammi,  nonche'  alla
previsione delle occorrenti variazioni contabili. La  revoca  non  e'
disposta ove siano comunque intervenute  obbligazioni  giuridicamente
vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del  decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58. Ai decreti di cui al primo periodo sono  allegate
le schede degli interventi recanti  i  cronoprogrammi  procedurali  e
finanziari per la realizzazione degli interventi stessi. Nel caso  in
cui  siano  individuati  interventi  rientranti  nelle   materie   di
competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente  agli
stessi, i decreti di cui al primo periodo sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati ovvero in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
 
  464. Ai fini dell'adozione dei decreti di  cui  al  comma  463,  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  avvalersi  della
procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50. 
 
  465. Per la valutazione dei requisiti di rendimento di cui al comma
460, lettere a)  e  b),  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e' autorizzato a destinare una  quota  non  superiore  allo
0,02 per cento delle  risorse  del  FIAR  annualmente  attribuite  ad
attivita' di studio e di analisi ai  fini  dell'individuazione  delle
infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR medesimo. 
 
  466. Una quota non superiore al 2,5 per  cento  delle  risorse  del
FIAR e' destinata alla realizzazione e alla messa  in  sicurezza  dei
ponti  e  dei  viadotti  della  rete  viaria  di  province  e  citta'
metropolitane. 
 
  467. Una quota non superiore al 2,5 per  cento  delle  risorse  del
FIAR e' destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture
urbane o  di  miglioramento  della  qualita'  del  decoro  urbano  di
competenza  degli  enti  locali.  A  tale  fine  il  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, predispone un bando per stabilire: 
 
    a) la procedura per la presentazione dei progetti; 
 
    b) la documentazione da allegare ai progetti da parte dei  comuni
interessati; 
 
    c) i criteri di valutazione dei progetti, tra i quali: 
 
      1) il miglioramento della qualita'  del  decoro  urbano  e  del
tessuto  sociale  e  ambientale,   anche   mediante   interventi   di
ristrutturazione edilizia, con particolare riferimento allo  sviluppo
dei servizi sociali ed educativi e alla  promozione  delle  attivita'
culturali, didattiche e sportive; 
 
      2) la tempestiva esecutivita' degli interventi sulla  base  dei
dati  risultanti  nei  sistemi  informativi  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato; 
 
      3) la capacita' di coinvolgimento di soggetti  e  finanziamenti
pubblici  e  privati   nonche'   di   attivazione   di   un   effetto
moltiplicatore  del  finanziamento  pubblico  nei   confronti   degli
investimenti privati. 
 
  468. Per la selezione dei progetti presentati ai  sensi  del  comma
467, ammissibili al finanziamento, con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e' costituita una  commissione,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti
della commissione non  e'  corrisposto  alcun  gettone  di  presenza,
indennita', rimborso  di  spese  e  ogni  altro  emolumento  comunque
denominato. 
 
  469. La commissione istituita ai sensi del comma  468  seleziona  i
progetti, con indicazione delle priorita'. Con uno o piu' decreti del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  sono  individuati  i
progetti ammissibili al finanziamento ai fini della  stipulazione  di
convenzioni o  accordi  di  programma  con  gli  enti  promotori  dei
progetti  medesimi.  Tali  convenzioni   o   accordi   di   programma
definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei  progetti,
le risorse finanziarie, ivi comprese quelle a valere sul  FIAR,  e  i
tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri  per  la
revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa o di mancata
alimentazione  dei  sistemi  informativi   del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni che sottoscrivono
le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a  fornire  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  i  dati   e   le
informazioni   necessarie   allo   svolgimento   dell'attivita'    di
monitoraggio degli interventi attraverso i  sistemi  informativi  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
 
  470. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio,
anche in conto residui, ai  sensi  dei  commi  da  459  a  469,  e  a
riassegnare  al  FIAR  le  somme  eventualmente  revocate  e  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  da   parte   dei   soggetti
beneficiari. 
 
  471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e'  istituito  il  Fondo  per  l'incentivazione  alla
qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di
euro per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2026,  destinato  alla
concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre  2026,
di un contributo, denominato « buono  portuale  »,  pari  all'80  per
cento della spesa sostenuta, in  favore  delle  imprese  titolari  di
autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente  ai  sensi
degli articoli 16, 17 e 18 della legge  28  gennaio  1994  n.  84,  e
dell'articolo 36 del  codice  della  navigazione,  di  cui  al  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo  periodo
e' destinato a: 
 
    a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della  patente  e
delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati
all'esercizio dell'attivita' di trasporto, ovvero  movimentazione  di
persone e di merci all'interno delle  aree  portuali,  da  parte  dei
propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un « buono portuale  »  di
importo massimo pari a 2.500 euro per  una  sola  volta  per  ciascun
dipendente; 
 
    b) sviluppare  modelli  di  organizzazione  e  di  gestione  come
indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30,  comma  5,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo  un
« buono portuale » di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna
impresa; 
 
    c)  incentivare  azioni   di   riqualificazione   del   personale
attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei
lavoratori e  al  mantenimento  dei  livelli  occupazionali  rispetto
all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a  tal  fine
riconoscendo un « buono portuale » di importo massimo pari  a  50.000
euro per ciascuna impresa. 
 
  472. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro del lavoro e politiche sociali,  sentite  le  parti  sociali
maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalita'
di presentazione delle domande per la concessione  del  beneficio  di
cui al comma 471, nonche' le modalita' di  erogazione  dello  stesso,
anche ai fini del rispetto del  limite  di  spesa.  Una  quota  delle
risorse del Fondo di cui al comma 471, pari a 500.000 euro per l'anno
2023, e' destinata alla  progettazione  e  alla  realizzazione  della
piattaforma informatica per l'erogazione  del  beneficio  di  cui  al
medesimo comma 471. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni,  delle
societa' SOGEI - Societa'  generale  d'informatica  Spa  e  CONSAP  -
Concessionaria  servizi   assicurativi   pubblici   Spa,   anche   in
conformita' al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021,  n.  108.  Eventuali  economie  derivanti  dall'utilizzo  delle
risorse previste per la realizzazione della  piattaforma  di  cui  al
secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui
al comma 471. 
 
  473. Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  del  collegamento
intermodale  Roma-Latina,  di  cui   alla   delibera   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 26 ottobre 2020,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con   il
Presidente della Giunta regionale del Lazio, da emanare entro  trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
nominato un Commissario straordinario ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l'espletamento delle attivita'
di programmazione, progettazione e affidamento degli  interventi,  da
realizzare anche per fasi funzionali, nel limite delle risorse che si
rendono disponibili a legislazione vigente. Con il  medesimo  decreto
e' stabilito l'eventuale compenso del Commissario  straordinario,  in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti  a  carico
del quadro economico degli interventi da realizzare. 
 
  474. Il Commissario straordinario di cui al comma 473, entro il  30
giugno  2023,   provvede   alla   rielaborazione,   nella   soluzione
economicamente   piu'   vantaggiosa,    del    progetto    definitivo
dell'intervento, definisce il  cronoprogramma  dei  lavori  e  assume
tutte le iniziative necessarie per l'affidamento, la realizzazione  e
la gestione dell'infrastruttura, da sottoporre  all'approvazione  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo  sostenibile.   Il   Commissario   straordinario,   per   lo
svolgimento delle attivita' affidate, puo' avvalersi  della  societa'
ANAS Spa e delle amministrazioni centrali e periferiche  dello  Stato
interessate, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
 
  475.  In  relazione  alle  attivita'  di  cui  al  comma  474,   il
Commissario straordinario di cui al comma 473, in favore del quale e'
autorizzata l'apertura  di  apposita  contabilita'  speciale,  assume
direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  opera  in  deroga
alle disposizioni di legge in materia di  contratti  pubblici,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea. 
 
  476. Per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  474,  le
risorse disponibili a legislazione vigente, nel limite di 20  milioni
di euro per  l'anno  2023,  affluiscono  alla  contabilita'  speciale
intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 475. 
 
  477. All'articolo 200 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
 
  « 2-bis. Il Fondo di cui al comma 1 e' rifinanziato  per  l'importo
di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di  euro  per
l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione
dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita  dai  soggetti  di
cui al comma 2, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo  2022,  e
conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi  adibiti
ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione  all'emergenza
sanitaria da COVID-19. Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono
ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di  cui  al
comma 2 tenendo conto, per le compensazioni relative  all'anno  2021,
dei contributi assegnati a titolo di anticipazione e assicurando  una
compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti
». 
 
  478. Al fine di permettere il completamento  della  tratta  T2,  la
realizzazione  della  tratta  T1  e  l'adeguamento  contrattuale  per
maggiori costi della tratta T3 della Linea C della  metropolitana  di
Roma, e' autorizzata la spesa di 50  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023, 2024, 2025, di 100  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2028 e 2029, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030
e 2031 e di 450 milioni di euro per l'anno 2032. Gli importi  di  cui
al primo periodo costituiscono il limite massimo del  concorso  dello
Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al
medesimo periodo. Agli  eventuali  maggiori  costi  per  i  materiali
necessari per la realizzazione dell'opera provvedono Roma Capitale  e
la regione Lazio. Il  Commissario  straordinario  nominato  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,  n.  55,  presenta  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28  febbraio
2023, un quadro completo  e  aggiornato,  riscontrabile  nei  sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione,
per ciascun lotto, dei relativi  costi,  dello  stato  progettuale  o
realizzativo e delle risorse disponibili, nonche' del  cronoprogramma
procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse e'  subordinata
all'aggiornamento  tempestivo  e  costante  dei  dati  contenuti  nei
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
 
  479. Al fine di promuovere l'uso di servizi di  trasporto  pubblico
locale  e  ferroviario,  in  attuazione  del  Piano  generale   della
mobilita' ciclistica, di cui all'articolo 3 della  legge  11  gennaio
2018,  n.  2,  nello  stato  di  previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il Fondo per lo  sviluppo
di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione  di  2  milioni  di
euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2024 e 2025. 
 
  480. Il Fondo di cui  al  comma  479  finanzia  interventi  per  la
realizzazione nel  territorio  urbano  di  nuove  ciclovie,  definite
dall'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018,  n.  2,  e  di
infrastrutture  di  supporto  in  connessione  a  reti  di  trasporto
pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni,  delle
citta' metropolitane e delle unioni di comuni. 
 
  481. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sono definite le modalita' di  erogazione  delle  risorse  del
Fondo di cui al comma 479 ai comuni, alle citta' metropolitane e alle
unioni di comuni. 
 
  482. I comuni, le citta'  metropolitane  e  le  unioni  di  comuni,
all'atto della richiesta di accesso al Fondo di  cui  al  comma  479,
devono comunque  dimostrare  di  aver  approvato  in  via  definitiva
strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volonta' dell'ente
di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana. 
 
  483. Entro il 31 gennaio 2023, il  comune  di  Milano  presenta  un
quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui  sistemi  informativi
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sul  fabbisogno  derivante   dalla
realizzazione  delle  tratte  della  linea  M4,  rappresentando   con
separata evidenza il fabbisogno emergente dall'incremento dei  prezzi
e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento,  specificando
le tratte e i relativi  costi,  le  fonti  di  copertura  disponibili
nonche' il cronoprogramma degli interventi ancora da  realizzare.  In
relazione al fabbisogno per gli investimenti  indicati,  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  i  trenta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo  periodo,
sono assegnati contributi pari a 15  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2027. Gli importi di cui  al  secondo  periodo
costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato  agli  oneri
derivanti dalla realizzazione delle tratte di cui al  primo  periodo.
L'erogazione   delle   risorse   e'   subordinata   all'aggiornamento
tempestivo e costante dei sistemi informativi di cui al primo periodo
e  al  riscontro  degli  stessi  da   parte   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. Eventuali risorse non assegnate  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate  al  Fondo
di cui al comma 369. 
 
  484. Al fine di permettere l'estensione  della  rete  di  trasporto
rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete
metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonche' la fornitura
di treni per la linea metropolitana  di  Napoli,  e'  autorizzata  la
spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
Gli importi di cui al primo periodo costituiscono il  limite  massimo
del concorso dello Stato agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione
degli interventi di cui al medesimo periodo. Agli eventuali  maggiori
costi per i  materiali  necessari  per  la  realizzazione  dell'opera
provvedono il comune di Napoli e la regione Campania.  Il  comune  di
Napoli presenta al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
entro  il  28  febbraio  2023,  un  quadro  completo  e   aggiornato,
riscontrabile  nei  sistemi  informativi   del   dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, degli interventi in corso di realizzazione e da  realizzare,
con indicazione, per ciascun intervento, dei  relativi  costi,  dello
stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili  nonche'
del cronoprogramma  procedurale  e  finanziario.  L'erogazione  delle
risorse e' subordinata all'aggiornamento tempestivo  e  costante  dei
dati contenuti nei predetti sistemi informativi e  al  riscontro  dei
dati medesimi da parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
  485. Dopo il comma 14-quater dell'articolo 14 del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e' inserito il seguente: 
 
  « 14-quinquies. In parziale deroga  a  quanto  previsto  dal  comma
14-quater, per l'anno 2023 il  comune  di  Roma  provvede  a  versare
all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre  2023,  la
somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune
di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello  Stato,  ai
sensi del medesimo comma 14-quater, entro il 20 dicembre dell'anno di
riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il
comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento,  ai  sensi
dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ». 
 
  486. In considerazione di quanto previsto  dal  comma  14-quinquies
dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal
comma 485, la dotazione del fondo di cui al  comma  15  del  medesimo
articolo 14 e' rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno  2023,
in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e  in  240
milioni di euro per l'anno 2026. Alla  compensazione  in  termini  di
indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro l'anno 2023, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
 
  487. Al fine di  rilanciare  l'economia  del  Paese  attraverso  il
completamento della rete infrastrutturale primaria e  di  contribuire
agli obiettivi dell'Unione europea in materia  di  rete  transeuropea
dei trasporti di cui al regolamento (CE) n. 1315/2013, del Parlamento
europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2013,  il  collegamento
stabile viario e  ferroviario  tra  Sicilia  e  continente  ed  opere
connesse e' opera prioritaria e di preminente interesse nazionale  ai
sensi dell'articolo 4 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158. Ai  fini
della dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera  sono  reiterati,
ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti  con  l'approvazione  del
progetto preliminare dell'opera e successivamente prorogati. 
 
  488. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al
termine di cui al comma 490 sono sospesi i  giudizi  civili  pendenti
con il contraente  generale  e  gli  altri  soggetti  affidatari  dei
servizi connessi alla realizzazione dell'opera. 
 
  489. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge,  la  societa'  Stretto  di  Messina  Spa  sottoscrive
l'integrale rinuncia alle azioni,  alle  domande  e  ai  giudizi  nei
confronti delle amministrazioni pubbliche, a completa tacitazione  di
ogni diritto e pretesa. 
 
  490. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  la  societa'  di  cui  al  comma  489  e'  altresi'
autorizzata a definire la rinuncia alle azioni,  alle  domande  e  ai
giudizi da  parte  del  contraente  generale,  degli  altri  soggetti
affidatari dei servizi connessi alla realizzazione  dell'opera  e  di
tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa
tacitazione di  ogni  diritto  e  pretesa,  nonche'  delle  ulteriori
pretese in futuro azionabili in relazione ai  contratti  sottoscritti
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge.   Dalla
definizione della rinuncia non derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
 
  491.  Alla  scadenza   del   termine   di   cui   al   comma   490,
indipendentemente dall'esito delle procedure di cui al medesimo comma
490, e' revocato lo stato di liquidazione della societa'  di  cui  al
comma 489 con effetto dalla  medesima  data  in  deroga  all'articolo
2487-ter,  secondo  comma,  del   codice   civile.   Il   commissario
liquidatore resta in carica in qualita' di Commissario  straordinario
del Governo per la gestione ordinaria della societa' nelle more della
nomina degli organi sociali ai sensi del primo periodo del comma 492.
A tal fine, il Commissario straordinario si avvale della dotazione di
mezzi e di personale della societa'. 
 
  492. Entro trenta giorni dalla revoca  di  cui  al  comma  491,  e'
convocata l'assemblea dei soci della societa' di cui al comma 489 per
procedere, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, alla nomina
degli organi sociali. Dalla nomina degli  organi  sociali  decade  il
Commissario straordinario di cui al comma 491. 
 
  493.  Al  fine  di  sostenere  i  programmi  di   sviluppo   e   il
rafforzamento patrimoniale della societa' di cui  al  comma  489,  le
societa' Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS Spa  sono  autorizzate,
proporzionalmente  alla  quota  di  partecipazione,  a  sottoscrivere
aumenti  di  capitale  o  strumenti  diversi,  comunque   idonei   al
rafforzamento patrimoniale, anche nella forma  di  finanziamento  dei
soci in conto aumento di capitale, fino a un importo complessivo  non
superiore a 50 milioni di euro. A tal fine e' autorizzata la spesa di
50 milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  494. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di
riconoscere le  peculiarita'  delle  isole  e  promuovere  le  misure
necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti  dall'insularita',  e'
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo per garantire un completo  ed
efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per
la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e
di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. 
 
  495. Il fondo di cui al comma 494 e' destinato al finanziamento  di
interventi per la mobilita' dei cittadini  residenti  nel  territorio
della Sicilia e della Sardegna. 
 
  496. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'utilizzo
del fondo di cui al comma 494. 
 
  497. In considerazione  dell'eccezionale  situazione  economica,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  per
gli anni 2023  e  2024  e'  sospeso  l'aggiornamento  biennale  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  in   misura   pari   all'intera
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi  al  consumo
per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale)  verificatasi
nei due anni precedenti, prevista  all'articolo  195,  comma  3,  del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 
 
  498. Al fine di garantire la realizzazione  del  piano  complessivo
delle  opere  da  realizzare  in  funzione  dei  Giochi  olimpici   e
paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, il  primo  periodo  del
comma 2 dell'articolo 3 del  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  e'
sostituito dai seguenti: « Lo scopo statutario  e'  la  progettazione
nonche' la realizzazione, quale centrale di  committenza  e  stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni  con  altre  amministrazioni
aggiudicatrici,  del  piano  complessivo   delle   opere   olimpiche,
costituito dalle opere individuate  con  decreto  adottato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  da
quelle individuate con decreto adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche'  da  quelle,
anche  connesse  e  di  contesto,  relative  agli  impianti  sportivi
olimpici,  finanziate  interamente  sulla  base  di  un  piano  degli
interventi predisposto dalla  societa',  d'intesa  con  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il
piano complessivo delle opere e' approvato con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze ». 
 
  499.  I  rifinanziamenti  dell'autorizzazione  di  spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 18, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
disposti ai  sensi  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
destinati  al  finanziamento  del  fabbisogno   residuo   del   piano
complessivo  delle  opere  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 26 settembre 2022. 
 
  500. E' autorizzata la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di
cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno  2025  e  140
milioni per l'anno 2026, per il finanziamento del fabbisogno  residuo
del piano complessivo delle opere di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per  il  finanziamento
delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma  2,
del  decreto-legge  11   marzo   2020,   n.   16,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato  dal
comma 498 del presente articolo.