501. Il comma 7-quater dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' sostituito dal seguente: « 7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e' incrementato di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l'importo finalizzato agli interventi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti ». 502. All'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di consentire lo svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ». 503. E' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto previste all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504, volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati per l'esercizio delle predette attivita'. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 504. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti le modalita' e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 503. 505. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' dovuto nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma e' autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' disposto il riparto delle risorse di cui al presente comma tra gli enti proprietari delle strade. 506. Entro il 31 marzo 2023, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e' autorizzato l'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 dell'intervento « Nuova linea ferroviaria Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune italo-francese. Sezione transfrontaliera » ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'assegnazione delle risorse, presenta apposita relazione concernente i contributi versati dall'Unione europea alla societa' Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) Sas per l'intervento di cui al primo periodo. A decorrere dall'anno 2024, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPESS la destinazione dei contributi di cui al secondo periodo versati alla predetta societa' al 31 dicembre dell'anno precedente, in via prioritaria alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. In tale ultimo caso, le risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della societa' TELT Sas. 507. E' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi da parte dell'Unione europea per la realizzazione delle seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione: a) « Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione. Opere prioritarie »; b) « Adeguamento linea storica Torino-Modane. Tratta Bussoleno-Avigliana ». 508. Il contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana Spa indica distintamente i finanziamenti per le opere di cui al comma 507. I contributi dell'Unione europea versati alla societa' Rete ferroviaria italiana Spa concernenti i medesimi interventi sono rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana Spa. 509. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, dopo le parole: « 4.000.000 di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 300.000 euro per l'anno 2023 »; b) al comma 7-bis, dopo le parole: « il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, » sono inserite le seguenti: « in qualita' di Commissario straordinario, » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario straordinario, ai fini dell'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, di servizi e di forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita' di progettazione e di acquisizione di servizi di supporto tecnico e project management, nonche' per l'affidamento del servizio a un nuovo concessionario e per l'esecuzione dei relativi contratti, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/ 25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennita', rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato »; c) dopo il comma 7-quinquies sono aggiunti i seguenti: « 7-sexies. Al fine di eseguire gli interventi necessari per il recupero della piena funzionalita' tecnica dell'impianto funiviario di Savona, di garantire la continuita' dell'esercizio dei servizi di trasporto portuale a basso impatto ambientale e di traffico e di mantenere gli attuali livelli occupazionali nelle more dell'individuazione di un nuovo concessionario, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, nella quale confluiscono le risorse di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies. Tale contabilita' cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis. 7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono sottoposti alle procedure di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Commissario straordinario di cui al comma 7-bis, entro il 30 giugno 2023, effettua una ricognizione, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli interventi in corso di realizzazione e quelli da realizzare, con indicazione dei relativi costi e dei codici unici di progetto, e provvede all'aggiornamento di tali informazioni nonche' delle altre informazioni procedurali e finanziarie nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ». 510. All'articolo 16, comma 3-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica e' autorizzata la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037. 512. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 511, nonche' i criteri e le modalita' di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonche' del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse e' subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 513. E' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il completamento delle operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale e alla successiva gestione, tramite la societa' ANAS Spa, delle infrastrutture viarie di collegamento autostradale di competenza della regione Abruzzo. 514. Per la realizzazione degli interventi sulle strade statali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, di cui all'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n. 1 del 16 dicembre 2021, ad integrazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027. 515. Al fine di garantire il collegamento con i territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per interventi di potenziamento, di riqualificazione e di adeguamento della strada statale 4 Salaria. 516. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 515, nonche' i criteri e le modalita' di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonche' del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse e' subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 517. In attuazione della dichiarazione di intenti sottoscritta tra l'Italia e la Svizzera il 18 settembre 2014, e' autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della societa' Rete ferroviaria italiana Spa per la progettazione della linea ferroviaria Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio europeo Reno-Alpi. 518. L'importo destinato all'attuazione del « Progetto condiviso di sviluppo del territorio piemontese » previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 81 del 22 dicembre 2017, nell'ambito del Progetto unico Terzo Valico dei Giovi - Nodo ferroviario di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e' incrementato di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2023 per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'aumento del costo dei materiali e assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023. 519. Per il miglioramento dell'approvvigionamento idrico della citta' metropolitana di Roma e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione del progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, di cui all'allegato IV, n. 8, annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il nuovo tronco superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano. 520. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 519, le modalita' di erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonche' del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse e' subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei medesimi dati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 521. E' assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da ripartire per una quota di 5 milioni di euro tra i comuni della regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche. 522. Ai fini del consolidamento dei poteri dell'Autorita' di regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Autorita' e' autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ulteriori trenta unita' di personale di ruolo a tempo indeterminato, di cui 1 dirigente, 11 funzionari di II, 11 funzionari di III e 7 assistenti. 523. L'Autorita' di regolazione dei trasporti provvede al reclutamento del personale di cui al comma 522 ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 524. All'onere di cui al comma 522 l'Autorita' provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, a valere sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 525. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.403.818 per l'anno 2023, euro 1.444.633 per l'anno 2024, euro 1.483.106 per l'anno 2025, euro 1.561.448 per l'anno 2026, euro 1.610.455 per l'anno 2027, euro 1.660.279 per l'anno 2028, euro 1.720.409 per l'anno 2029, euro 1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599 per l'anno 2031 e euro 1.879.297 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 526. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanita', dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennita' ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanita'. 527. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 526, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 528. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « che abbiano maturato al 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 ». 529. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025, su cui e' in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale somma e' ripartita sulla base dei criteri definiti con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 530. Per la realizzazione di un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 531. Al fine di dare attuazione alla linea progettuale, prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, « Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN », Missione 6, Componente 2, Investimento 2.1, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore degli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della rete oncologica del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, nonche' di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a favore degli IRCCS della rete cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. 532. Al fine di salvaguardare la rete di prossimita' rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' riconosciuta, a decorrere dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 533. Il decreto di cui al comma 532 e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 534. Agli oneri derivanti dal comma 532, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma 532 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. 535. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, e' destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. 536. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. 537. Le risorse per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si intendono comprensive della quota da destinare, a decorrere dall'anno 2023, al trattamento economico accessorio del personale interessato, ai sensi e per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362. 538. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: « Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ». 539. Lo stanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse di cui al presente comma e per il monitoraggio dell'impiego delle risorse medesime. 540. In considerazione dei maggiori costi determinati dal proseguimento delle azioni di contrasto del COVID-19 e dal sensibile incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate di cui al payback relativo agli anni 2020 e 2021 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva e' definito, qualora di entita' inferiore. Per il payback relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge. 541. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalita' di applicazione di quanto disposto dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per l'anno 2021, senza riserva. A tale fine il decreto di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 234 del 2021 e' integrato, con le modalita' previste dal medesimo comma, con l'introduzione delle opportune previsioni riferite all'anno 2021. 542. All'articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « in misura non superiore all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in misura non superiore al 90 per cento »; b) dopo le parole: « nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'universita' e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi ». 543. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2027 ». 544. Per l'anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 545. Al fine di provvedere ad interventi infrastrutturali per i presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle aziende ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 546. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi edilizi di cui al comma 545 e per l'erogazione dei relativi contributi. 547. Agli oneri derivanti dal comma 545, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7. 548. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni un primo approccio ai sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale, di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria in tali discipline, sostenendo l'eguaglianza tra i sessi, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove specifiche iniziative di integrazione di attivita', metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze nelle discipline STEM, digitali e di innovazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 549, 550, 551 e 552. 549. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), nonche' alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative ». 550. All'articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: « al fine di promuovere » sono inserite le seguenti: « , con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere »; b) alla lettera a), le parole: « , favorendo l'equilibrio di genere nelle » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione alle ». 551. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: « c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) ». 552. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche in coerenza con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parita' tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure: a) entro il 30 giugno 2023, definizione di linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative; b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere; c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonche' per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche; d) iniziative, anche extrascolastiche, per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM e digitali, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440; e) stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e nel campo del digitale; f) iniziative volte a promuovere l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM e digitali anche all'interno dei percorsi di istruzione per gli adulti, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 553. Le iniziative di cui al comma 552 sono attuate nell'ambito delle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle universita' - investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti delle risorse previste per i citati singoli investimenti, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito. 554. Dall'attuazione dei commi da 548 a 553 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 555. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la parola: « strutturalmente » sono inserite le seguenti: « nel primo biennio e », le parole: « nell'ultimo anno di corso » sono sostituite dalle seguenti: « nelle classi prime, seconde e terze » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonche' specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attivita' di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attivita' di cui al secondo periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti gia' in essere nell'istituzione scolastica »; b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: « nell'ultimo anno di corso » sono sostituite dalle seguenti: « nelle classi prime, seconde e terze », dopo le parole: « primo grado » sono inserite le seguenti: « e nel primo biennio » e la parola: « due » e' sostituita dalla seguente: « tre ». 556. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il 1° marzo 2023 »; b) al comma 6, dopo le parole: « e' nominato, » sono inserite le seguenti: « entro il 1° marzo 2023, »; c) al comma 7, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il 1° marzo 2023, ». 557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: « 5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche' della necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione puo' essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessita' di salvaguardare le specificita' delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, nonche' da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente ». 558. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennita' destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o piu' decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 559. Le contrattazioni integrative regionali (CIR) per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall'articolo 42, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme gia' erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. 560. Al fine di assicurare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico gia' esistente, e' stanziata la somma di 1 milione di euro, per l'anno 2023, per avviare attivita' di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilita', presenti su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle attivita' scolastiche per l'anno scolastico 2023/2024. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al presente comma. 561. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e' istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attivita' di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonche' di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma. 562. Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a 4,2 milioni di euro, e' destinata, a decorrere dall'anno 2023, all'incremento dei compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 563. Ai fini dell'attuazione dei commi 561 e 562, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 564. Il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' sostituito dal seguente: « 977. Nel caso in cui il comparto delle universita' nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'universita' e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalita' ». 565. All'articolo 64, comma 6-ter.1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalita' del primo periodo del presente comma e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ». 566. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 567. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo le parole: « "ex Ospedale militare" » sono inserite le seguenti: « nonche' per l'ulteriore sostegno degli interventi di cui al comma 2 ». 568. Al fine di dare ulteriore sostegno e impulso alla riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e al rilancio delle attivita' del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al CNR e' attribuito un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2023. 569. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 568 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 570. I compensi e i rimborsi di spese spettanti ai componenti di commissioni e comitati, nonche' ad esperti tecnico-scientifici e amministrativo-contabili incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 571. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' incrementata di 149.377 euro annui. 572. All'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: « non superiore al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 30 per cento ». 573. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca ». 574. Le risorse di cui al comma 573, non ancora assegnate, sono ripartite tra gli enti e le istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca con decreto dirigenziale in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di cui al fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 575. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, a decorrere dall'anno 2023, al personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca appartenente alle Aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essa applicabile puo' essere riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero dell'universita' e della ricerca appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base ai criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. 576. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di cui al comma 575 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali puo' essere rideterminato considerando nel calcolo l'indennita' di amministrazione del personale del Ministero dell'universita' e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure previste alla data del 31 ottobre 2022. 577. Per le stesse finalita' di cui al comma 575, a decorrere dall'anno 2023 i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati di 16.683 euro per il personale dirigenziale di livello generale e di 19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale. 578. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 575, 576 e 577, pari a 107.782 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a carico del bilancio dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. 579. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilita' non si computano ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del 1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e della pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, nonche' dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 580. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato per 4 milioni di euro per l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 581. All'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, scuola superiore ad ordinamento speciale, e' attribuito un contributo, ad incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario, in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato a riequilibrare la distribuzione del finanziamento per il funzionamento degli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali. 582. La dotazione del Fondo per la valorizzazione delle universita' a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 583. Il Fondo di cui al comma 582, per gli anni 2023, 2024 e 2025, e' ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per cento, in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonche' della polifunzionalita' degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al riparto del Fondo di cui al primo periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialita'. 584. Al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilita', di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidita' superiore al 66 per cento nonche' degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attivita' didattiche delle medesime istituzioni sono incrementati di 1.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilita' ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva. 585. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 586. Al fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto del Piano nazionale di ripresa e resilienza e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il potenziamento delle seguenti scuole superiori d'ateneo: a) Collegio superiore - Universita' di Bologna; b) Scuola di studi superiori C. Urbani - Universita' di Camerino; c) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania; d) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI) - Universita' del Salento; e) Scuola di studi superiori « G. Leopardi » - Universita' di Macerata; f) Scuola galileiana di studi superiori - Universita' di Padova; g) Scuola superiore di studi avanzati - La Sapienza di Roma; h) Scuola di studi superiore « F. Rossi » - Universita' di Torino; i) Scuola superiore dell'Universita' degli studi di Udine; l) Collegio internazionale Ca' Foscari - Universita' di Venezia. 587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite in misura uguale tra le istituzioni ivi elencate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. 588. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilita' vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. 589. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da trasferire alla regione Piemonte quale contributo straordinario al fine di accelerare la realizzazione del Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione Piemonte, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' nominato un Commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti le funzioni del Commissario e il relativo compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 590. Per il supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione dell'intervento, il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di personale appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di societa' da esse controllate direttamente o indirettamente nonche' di altri enti pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti. 591. Il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonche' delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilita'. 592. Al fine di promuovere l'attrattivita' turistica e di incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, garantendo la sicurezza degli impianti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle imprese esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza. 593. Le risorse di cui al comma 592 possono essere destinate anche alla dismissione degli impianti di risalita non piu' utilizzati od obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming. 594. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione dei commi 592 e 593, comprese le modalita' di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale, coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 592, nonche' le modalita' di revoca dei contributi. 595. Le disposizioni dei commi da 596 a 602 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla sezione 3.1 - « Aiuti di importo limitato » della comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19: a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; c) articolo 6-bis, commi 3 e 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 596. Gli aiuti di cui al comma 595, fruiti alle condizioni e nei limiti previsti nella sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863, possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione. 597. In caso di superamento dei massimali previsti dalla citata comunicazione C(2020)1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante e' volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. 598. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi del comma 597, il corrispondente importo e' detratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare devono essere sommati gli interessi di recupero maturati fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato. 599. In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante con le modalita' previste dai commi 597 e 598, non si applicano sanzioni. 600. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 595 a 599 ai fini della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.1 della citata comunicazione C(2020)1863.