art. 1 (commi 501-600)
  501. Il comma 7-quater dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, e' sostituito dal seguente: 
 
  « 7-quater.  Il  Fondo  di  cui  al  comma  7  e'  incrementato  di
complessivi 900 milioni di euro, di  cui  180  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro
per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025,  65  milioni  di
euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027, destinato
agli  interventi   del   Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari al Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  secondo  le
modalita' definite ai sensi del  comma  7-bis  e  relativamente  alle
procedure   di   affidamento   di   lavori   delle   opere    avviate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione  deve  essere  ultimata
entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse  eccedenti  l'importo
finalizzato agli interventi di cui al primo periodo  rimangono  nella
disponibilita' del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e
seguenti ». 
 
  502. All'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del  decreto-legge  30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022,  n.  15,  le  parole:  «  Al  fine  di  consentire  lo
svolgimento, per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:  «  Al
fine di consentire lo svolgimento, per gli anni 2022, 2023 e 2024 » e
le parole: « nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022 »  sono
sostituite dalle seguenti: « nel limite di 14  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ». 
 
  503. E' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023
finalizzata al riconoscimento di un contributo  alle  imprese  aventi
sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita'
di trasporto previste  all'articolo  24-ter,  comma  2,  lettera  a),
numero 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995.  n.
504, volto a mitigare gli  effetti  degli  incrementi  di  costo  per
l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di  categoria  euro  5  o
superiore utilizzati per l'esercizio  delle  predette  attivita'.  Le
disposizioni del presente  comma  si  applicano  nel  rispetto  della
normativa  europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato.  Ai   relativi
adempimenti  provvede  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti. 
 
  504. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 marzo 2023, sono stabiliti le modalita' e i  termini  per
l'erogazione del contributo di cui al comma 503. 
 
  505. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali  agricole  e
agromeccaniche,  garantendo  il  corretto  impiego  delle   dotazioni
meccaniche  aziendali,  per  la  circolazione  stradale  di  convogli
formati da macchine  agricole  con  massa  complessiva  del  medesimo
convoglio superiore a 44  tonnellate  l'indennizzo  per  la  maggiore
usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma  5,  lettera  b),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, e' dovuto nella  misura  ridotta  del  70  per
cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi. Per
compensare gli enti proprietari  delle  strade  dei  minori  introiti
derivanti dall'applicazione del  presente  comma  e'  autorizzata  la
spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' disposto il  riparto
delle risorse di cui al presente comma tra gli enti proprietari delle
strade. 
 
  506. Entro  il  31  marzo  2023,  con  deliberazione  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS), e' autorizzato l'avvio della realizzazione  del
lotto costruttivo n. 3  dell'intervento  «  Nuova  linea  ferroviaria
Torino-Lione - sezione internazionale - parte comune  italo-francese.
Sezione transfrontaliera » ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e 233,
della  legge  23  dicembre  2009,  n.   191.   Il   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  fini  dell'assegnazione  delle
risorse, presenta apposita relazione concernente i contributi versati
dall'Unione europea alla societa' Tunnel Euralpin Lyon  Turin  (TELT)
Sas per l'intervento di cui al primo periodo. A  decorrere  dall'anno
2024,  entro  il  31  marzo  di  ogni   anno   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti propone al CIPESS la destinazione  dei
contributi di cui al secondo periodo versati alla  predetta  societa'
al  31  dicembre  dell'anno  precedente,  in  via  prioritaria   alla
copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi  del  medesimo
intervento  ovvero  ad  altri  interventi  ferroviari  previsti   nel
contratto di programma tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa. In tale  ultimo  caso,  le
risorse confluiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  previo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da  parte  della  societa'  TELT
Sas. 
 
  507. E' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024,
di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire  l'accesso
ai contributi da parte dell'Unione europea per la realizzazione delle
seguenti opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di  accesso
al tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione: 
 
    a)  «  Cintura  di   Torino   e   connessione   al   collegamento
Torino-Lione. Opere prioritarie »; 
 
    b)   «   Adeguamento   linea   storica   Torino-Modane.    Tratta
Bussoleno-Avigliana ». 
 
  508.  Il  contratto   di   programma   tra   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la  societa'  Rete  ferroviaria
italiana Spa indica distintamente i finanziamenti per le opere di cui
al comma 507. I contributi dell'Unione europea versati alla  societa'
Rete ferroviaria italiana Spa concernenti i medesimi interventi  sono
rifinalizzati nell'ambito del contratto di programma vigente  tra  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  la  societa'  Rete
ferroviaria italiana Spa. 
 
  509. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 7, dopo le parole: « 4.000.000  di  euro  per  l'anno
2020 » sono inserite le seguenti: « e di 300.000 euro per l'anno 2023
»; 
 
    b) al comma 7-bis, dopo le parole: « il Presidente dell'Autorita'
di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, »  sono  inserite  le
seguenti: « in  qualita'  di  Commissario  straordinario,  »  e  sono
aggiunti,  in  fine,   i   seguenti   periodi:   «   Il   Commissario
straordinario, ai fini dell'affidamento delle attivita' di esecuzione
di lavori,  anche  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  di
servizi e di forniture, dei servizi  di  ingegneria  e  architettura,
compresa l'attivita' di progettazione e di acquisizione di servizi di
supporto tecnico e project management, nonche' per l'affidamento  del
servizio a un nuovo concessionario e per  l'esecuzione  dei  relativi
contratti, opera in deroga a ogni disposizione di  legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
compresi quelli derivanti dalle direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/ 25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  febbraio
2014. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone
di  presenza,  indennita',  rimborso  di  spese  o  altro  emolumento
comunque denominato »; 
 
    c) dopo il comma 7-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
 
  « 7-sexies. Al fine di eseguire gli  interventi  necessari  per  il
recupero della piena funzionalita' tecnica  dell'impianto  funiviario
di Savona, di garantire la continuita' dell'esercizio dei servizi  di
trasporto portuale a basso impatto ambientale  e  di  traffico  e  di
mantenere   gli   attuali   livelli    occupazionali    nelle    more
dell'individuazione  di  un  nuovo  concessionario,  e'   autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario di cui al comma  7-bis,  nella  quale  confluiscono  le
risorse di cui ai commi 7-quater  e  7-quinquies.  Tale  contabilita'
cessa al termine del commissariamento di cui al comma 7-bis. 
 
  7-septies. Gli interventi di cui al comma 7-sexies sono  sottoposti
alle procedure di monitoraggio ai sensi del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229. Il Commissario straordinario di cui  al  comma
7-bis, entro  il  30  giugno  2023,  effettua  una  ricognizione,  da
trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  degli
interventi in corso di realizzazione  e  quelli  da  realizzare,  con
indicazione dei relativi costi e dei  codici  unici  di  progetto,  e
provvede all'aggiornamento di tali informazioni nonche'  delle  altre
informazioni procedurali e finanziarie nei  sistemi  informativi  del
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ». 
 
  510.  All'articolo  16,  comma   3-sexies,   primo   periodo,   del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole:  «  31
dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno
e di indebitamento  netto,  derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma, valutati in euro 280.000 per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
  511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario
Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica  e'  autorizzata  la
spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  200
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni
di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2033 al 2037. 
 
  512. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i
lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al  comma  511,
nonche' i criteri e le modalita' di  erogazione  e  di  revoca  delle
risorse medesime,  previa  presentazione  da  parte  del  Commissario
straordinario al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
entro il 28 febbraio  2023,  di  un  quadro  completo  e  aggiornato,
riscontrabile  nei  sistemi  informativi   del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di  realizzazione
e da realizzare, con indicazione, per  ciascun  lotto,  dei  relativi
costi,  dello  stato  progettuale  o  realizzativo  e  delle  risorse
disponibili, nonche' del cronoprogramma  procedurale  e  finanziario.
L'erogazione   delle   risorse   e'   subordinata   all'aggiornamento
tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei
dati medesimi da parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
  513. E' autorizzata la spesa di 7  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2023 e 2024 al fine di consentire il  completamento  delle
operazioni necessarie all'acquisizione al patrimonio statale  e  alla
successiva  gestione,   tramite   la   societa'   ANAS   Spa,   delle
infrastrutture viarie  di  collegamento  autostradale  di  competenza
della regione Abruzzo. 
 
  514. Per la realizzazione degli interventi sulle strade statali dei
territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del  2016,  di  cui
all'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione  nei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 n.  1
del 16 dicembre 2021, ad integrazione degli investimenti previsti dal
Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale
di ripresa e resilienza, di  cui  al  decreto-legge  6  maggio  2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno  2023,  di  100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e  2026  e  di  50
milioni di euro per l'anno 2027. 
 
  515. Al fine di garantire il collegamento con i  territori  colpiti
dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, e' autorizzata la spesa  di
50 milioni di euro per l'anno  2023,  di  100  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2026 per  interventi  di  potenziamento,  di  riqualificazione  e  di
adeguamento della strada statale 4 Salaria. 
 
  516. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuate le tratte, ossia i
lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al  comma  515,
nonche' i criteri e le modalita' di  erogazione  e  di  revoca  delle
risorse medesime, previa  presentazione,  da  parte  del  Commissario
straordinario al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
entro il 28 febbraio  2023,  di  un  quadro  completo  e  aggiornato,
riscontrabile  nei  sistemi  informativi   del   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di  realizzazione
e da realizzare, con indicazione, per  ciascun  lotto,  dei  relativi
costi,  dello  stato  progettuale  o  realizzativo  e  delle  risorse
disponibili, nonche' del cronoprogramma  procedurale  e  finanziario.
L'erogazione   delle   risorse   e'   subordinata   all'aggiornamento
tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei
dati medesimi da parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
 
  517. In attuazione della dichiarazione di intenti sottoscritta  tra
l'Italia e la Svizzera il 18 settembre 2014, e' autorizzata la  spesa
di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore della  societa'  Rete
ferroviaria italiana Spa per la progettazione della linea ferroviaria
Chiasso-Monza nell'ambito del corridoio europeo Reno-Alpi. 
 
  518. L'importo destinato all'attuazione del « Progetto condiviso di
sviluppo del territorio piemontese  »  previsto  dalla  delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 81  del
22 dicembre 2017, nell'ambito del Progetto  unico  Terzo  Valico  dei
Giovi - Nodo ferroviario di Genova,  di  cui  all'articolo  4,  comma
12-septies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e' incrementato  di
ulteriori 15 milioni di euro per  l'anno  2023  per  fare  fronte  ai
maggiori oneri derivanti  dall'aumento  del  costo  dei  materiali  e
assicurare il completamento di tutti gli interventi previsti. Per  le
finalita' di cui al presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di  15
milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  519. Per  il  miglioramento  dell'approvvigionamento  idrico  della
citta' metropolitana di Roma e' autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, da destinare alla realizzazione
del progetto di messa in sicurezza e di  ammodernamento  del  sistema
idrico del Peschiera, di  cui  all'allegato  IV,  n.  8,  annesso  al
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  concernente  il  nuovo  tronco
superiore dalle sorgenti alla centrale di Salisano. 
 
  520. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro il 30 aprile 2023, sono individuati gli interventi  da
finanziare con le risorse di  cui  al  comma  519,  le  modalita'  di
erogazione e i casi di revoca delle stesse, previa presentazione,  da
parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro  completo  e
aggiornato, riscontrabile nei sistemi  informativi  del  Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  dei  lotti  in  corso  di
realizzazione e da realizzare, con indicazione,  per  ciascun  lotto,
dei relativi costi, dello stato progettuale o  realizzativo  e  delle
risorse  disponibili,  nonche'  del  cronoprogramma   procedurale   e
finanziario.    L'erogazione    delle    risorse    e'    subordinata
all'aggiornamento  tempestivo  e  costante  dei  dati  contenuti  nei
sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale  dello
Stato e al riscontro dei medesimi dati da parte del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
 
  521. E' assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario
di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e  2025,  da
ripartire per una quota di 5 milioni  di  euro  tra  i  comuni  della
regione medesima, per la realizzazione di opere pubbliche. 
 
  522. Ai  fini  del  consolidamento  dei  poteri  dell'Autorita'  di
regolazione dei trasporti previsto nel Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza, l'Autorita' e' autorizzata ad assumere, a  decorrere  dal
1° gennaio 2023, ulteriori trenta unita'  di  personale  di  ruolo  a
tempo indeterminato, di cui 1 dirigente,  11  funzionari  di  II,  11
funzionari di III e 7 assistenti. 
 
  523.  L'Autorita'  di  regolazione  dei   trasporti   provvede   al
reclutamento del personale di cui al comma 522 ai sensi dell'articolo
22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
 
  524. All'onere di cui al comma 522 l'Autorita' provvede nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio, a  valere
sulle risorse proprie acquisite ai sensi dell'articolo 37,  comma  6,
lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
  525. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a euro  1.403.818  per  l'anno  2023,  euro
1.444.633 per l'anno 2024,  euro  1.483.106  per  l'anno  2025,  euro
1.561.448 per l'anno 2026,  euro  1.610.455  per  l'anno  2027,  euro
1.660.279 per l'anno 2028,  euro  1.720.409  per  l'anno  2029,  euro
1.772.078 per l'anno 2030, euro 1.827.599  per  l'anno  2031  e  euro
1.879.297  a  decorrere  dall'anno   2032,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
  526. Ai fini del riconoscimento  delle  particolari  condizioni  di
lavoro svolto dal personale della dirigenza medica  e  dal  personale
del comparto sanita', dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  e  operante  nei  servizi  di  pronto
soccorso, i limiti di spesa annui  lordi  previsti  dall'articolo  1,
comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la  definizione
della specifica  indennita'  ivi  indicata,  sono  incrementati,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200  milioni  di  euro
annui, di cui 60 milioni di  euro  per  la  dirigenza  medica  e  140
milioni di euro per il personale del comparto sanita'. 
 
  527. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 526, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2024,  si  provvede  a  valere  sul  livello  del  finanziamento  del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. 
 
  528. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2024 » e le parole: « che abbiano maturato al
30 giugno 2022 »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  che  abbiano
maturato al 31 dicembre 2023 ». 
 
  529. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel
Piano di contrasto all'antimicrobico-resistenza 2022-2025, su cui  e'
in corso di definizione l'intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, e' autorizzata la spesa  di  40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Tale somma e' ripartita  sulla
base dei criteri definiti con intesa da sancire in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri  derivanti  dal  presente
comma si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione
di specifici  obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.
662. 
 
  530. Per la realizzazione di un programma pluriennale di  screening
su base nazionale nella popolazione pediatrica  per  l'individuazione
degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, nello  stato
di previsione del Ministero della salute e' istituito  un  fondo  con
una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  531. Al fine di dare attuazione alla  linea  progettuale,  prevista
nell'ambito  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza,   «
Valorizzazione e potenziamento della ricerca  biomedica  del  SSN  »,
Missione  6,  Componente  2,  Investimento  2.1,  per  consentire  un
miglioramento  dell'efficacia  degli  interventi  e  delle   relative
procedure, anche in considerazione dei recenti  importanti  progressi
della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e  alla  terapia
delle malattie tumorali e del diabete, e'  autorizzata  la  spesa  di
250.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000  euro  per  ciascuno  degli
anni 2024 e 2025, a favore degli  istituti  di  ricovero  e  cura  di
carattere scientifico (IRCCS) della  rete  oncologica  del  Ministero
della  salute  impegnati  nello  sviluppo  delle   nuove   tecnologie
antitumorali CAR-T, nonche' di 5 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni  dal  2023  al  2026,  a   favore   degli   IRCCS   della   rete
cardiovascolare del Ministero della salute impegnati nei programmi di
prevenzione primaria cardiovascolare. 
 
  532. Al fine di salvaguardare la rete di prossimita'  rappresentata
dalle  farmacie  italiane,  anche  sulla  base  degli   esiti   della
sperimentazione prevista dall'articolo  20,  commi  4,  5  e  6,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con  decreto  del  Ministro  della
salute, adottato di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, e' riconosciuta, a  decorrere  dal  1°  marzo  2023,  una
remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei
farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite
di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  533. Il decreto di cui al  comma  532  e'  emanato  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  534. Agli oneri derivanti dal comma 532, pari a 150 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle  risorse
di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma 532 accedono tutte  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente. 
 
  535.  Il  livello  del  finanziamento  del   fabbisogno   sanitario
nazionale standard cui concorre lo  Stato,  di  cui  all'articolo  1,
comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  incrementato  di
2.150 milioni di euro per l'anno 2023,  2.300  milioni  di  euro  per
l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno  2025.  Per
l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo,  pari
a 1.400 milioni di euro, e' destinata a contribuire ai maggiori costi
determinati dall'aumento dei prezzi  delle  fonti  energetiche.  Alla
ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo  accedono  tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente. 
 
  536. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  447,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 650  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti  SARS-CoV-2  e
dei farmaci per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. 
 
  537.  Le  risorse  per  il  finanziamento  delle  misure   di   cui
all'articolo 17, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2019,  n.  41,
all'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, all'articolo 1, commi 355 e 356, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, e all'articolo 1, comma 882, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, si intendono comprensive della quota da destinare,  a  decorrere
dall'anno 2023, al trattamento  economico  accessorio  del  personale
interessato, ai sensi e per le finalita' di cui all'articolo 7  della
legge 14 ottobre 1999, n. 362. 
 
  538. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, dopo il quarto periodo e' inserito  il  seguente:  «  Il
contributo e'  stabilito  nell'importo  massimo  di  1.500  euro  per
persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023
e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ». 
 
  539. Lo stanziamento  del  Fondo  per  i  test  di  Next-Generation
Sequencing, istituito ai sensi  dell'articolo  1,  comma  684,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 200.000  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei
test di  Next-Generation  Sequencing  di  profilazione  genomica  del
colangiocarcinoma. Con decreto del Ministro della salute, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il  riparto  delle
risorse di cui al presente comma e per il  monitoraggio  dell'impiego
delle risorse medesime. 
 
  540.  In  considerazione  dei  maggiori   costi   determinati   dal
proseguimento delle azioni di contrasto del COVID-19 e dal  sensibile
incremento dei costi dei prodotti energetici, le entrate  di  cui  al
payback relativo agli anni 2020  e  2021  oggetto  di  pagamento  con
riserva possono essere utilizzate  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome per assicurare l'equilibrio del settore sanitario  nell'anno
2022, ferma restando la  compensazione  delle  stesse  a  valere  sul
fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento
con riserva e' definito, qualora di entita' inferiore. Per il payback
relativo all'anno 2021 le disposizioni di cui al  presente  comma  si
applicano nei limiti di quanto effettivamente versato  dalle  aziende
farmaceutiche alla data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  541. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge sono definite le modalita' di applicazione  di  quanto
disposto dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, esclusivamente in  favore  delle  aziende  farmaceutiche  che
hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere  di  ripiano  per
l'anno  2021,  senza  riserva.  A  tale  fine  il  decreto   di   cui
all'articolo 1, comma 284, della citata legge  n.  234  del  2021  e'
integrato,  con  le  modalita'  previste  dal  medesimo  comma,   con
l'introduzione delle opportune previsioni riferite all'anno 2021. 
 
  542. All'articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) le parole: « in misura non superiore all'80 per cento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « in misura non superiore al 90 per  cento
»; 
 
    b) dopo le parole: « nell'ultimo  riparto  disponibile  approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » sono aggiunte
le seguenti: « , ovvero  del  valore  provvisorio  del  finanziamento
stimato dal Ministero dell'universita' e della  ricerca  con  decreto
direttoriale.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o  compensazioni,
anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi ». 
 
  543. All'articolo 1, comma 377, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, le parole: « al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2027
». 
 
  544. Per l'anno 2022, la quota  premiale  a  valere  sulle  risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione  per  il  finanziamento
del Servizio sanitario nazionale,  disposta  dall'articolo  2,  comma
67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' pari allo  0,40  per
cento delle predette risorse. I criteri per il  riparto  della  quota
premiale di cui al primo  periodo  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Il presente comma  entra  in  vigore  il  giorno
stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
 
  545. Al fine di provvedere ad  interventi  infrastrutturali  per  i
presidi ospedalieri e le strutture sanitarie pubbliche delle  aziende
ospedaliere delle province di Latina e di Frosinone,  e'  autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 
 
  546. Con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il  31  marzo  2023,
sono  stabiliti  i  criteri,  le  modalita'  e  i  termini   per   la
presentazione  delle  richieste  di  finanziamento  degli  interventi
edilizi  di  cui  al  comma  545  e  per  l'erogazione  dei  relativi
contributi. 
 
  547. Agli oneri derivanti dal comma 545, pari a 5 milioni  di  euro
per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2024,
2025 e 2026, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 6 febbraio  2009,
n. 7. 
 
  548. Al fine di favorire nel sistema integrato di educazione  e  di
istruzione dalla nascita sino  a  sei  anni  un  primo  approccio  ai
sistemi simbolico-culturali relativi al mondo naturale e artificiale,
di potenziare nel sistema di istruzione e formazione  l'apprendimento
delle  discipline  scientifiche,  tecnologiche,   ingegneristiche   e
matematiche (STEM), e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione
e formazione terziaria in tali discipline,  sostenendo  l'eguaglianza
tra i sessi, il  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  promuove
specifiche iniziative di integrazione  di  attivita',  metodologie  e
contenuti, volti  a  sviluppare  e  rafforzare  le  competenze  nelle
discipline STEM, digitali e di innovazione, secondo  quanto  previsto
dalle disposizioni di cui ai commi 549, 550, 551 e 552. 
 
  549. All'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 59, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «  Sono
previste specifiche iniziative  formative  dedicate  alle  discipline
scientifiche, tecnologiche,  ingegneristiche  e  matematiche  (STEM),
nonche'  alle  competenze  digitali  e  alle  metodologie  didattiche
innovative ». 
 
  550. All'articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio  2022,  n.  99,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al primo periodo, dopo le parole: « al fine  di  promuovere  »
sono  inserite  le  seguenti:  «  ,   con   particolare   riferimento
all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere »; 
 
    b) alla lettera a), le parole:  «  ,  favorendo  l'equilibrio  di
genere nelle » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione alle ». 
 
  551. All'articolo 3, comma 1, del decreto  legislativo  14  gennaio
2008, n. 21, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
 
    « c-bis) conoscere le aree  disciplinari  relative  alle  materie
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) ». 
 
  552. Il Ministero dell'istruzione e del merito, anche  in  coerenza
con la risoluzione del Parlamento europeo del 10  giugno  2021  sulla
promozione della parita' tra donne e uomini in materia di  istruzione
e  occupazione   nel   campo   della   scienza,   della   tecnologia,
dell'ingegneria e  della  matematica  (STEM),  promuove  le  seguenti
misure: 
 
    a) entro il 30  giugno  2023,  definizione  di  linee  guida  per
l'introduzione  nel  piano  triennale  dell'offerta  formativa  delle
istituzioni scolastiche dell'infanzia, del primo e del secondo  ciclo
di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi  educativi
per l'infanzia di azioni  dedicate  a  rafforzare  nei  curricoli  lo
sviluppo  delle  competenze   matematico-scientifico-tecnologiche   e
digitali legate agli specifici campi di esperienza e  l'apprendimento
delle  discipline  STEM,  anche  attraverso  metodologie   didattiche
innovative; 
 
    b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte
alle famiglie, in particolare in occasione della  celebrazione  nelle
istituzioni scolastiche e  educative  della  Giornata  internazionale
delle donne e  delle  ragazze  nella  scienza,  per  incoraggiare  la
partecipazione  ai  percorsi  di  studio   nelle   discipline   STEM,
principalmente  delle  alunne  e  delle  studentesse,  superando  gli
stereotipi di genere; 
 
    c) creazione di reti di scuole e di  alleanze  educative  per  la
promozione dello studio delle  discipline  STEM  e  delle  competenze
digitali, nonche' per lo sviluppo di una didattica  innovativa  anche
mediante la condivisione di buone pratiche; 
 
    d) iniziative,  anche  extrascolastiche,  per  gli  alunni  della
scuola primaria e della scuola secondaria  di  primo  grado  volte  a
stimolare  l'apprendimento  delle   discipline   STEM   e   digitali,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  di  cui
alla legge 18 dicembre 1997, n. 440; 
 
    e) stipulazione di protocolli di intesa con  le  regioni  per  il
riconoscimento di borse di studio per gli studenti  che  decidono  di
intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e
nel campo del digitale; 
 
    f) iniziative volte a  promuovere  l'acquisizione  di  competenze
nelle discipline STEM e digitali anche all'interno  dei  percorsi  di
istruzione per  gli  adulti,  per  agevolarne  il  reinserimento  nel
mercato  del  lavoro,  anche  attraverso  il  ricorso  a  metodologie
didattiche  innovative,  nell'ambito  dell'autorizzazione  di   spesa
relativa al Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 
 
  553. Le iniziative di cui al comma  552  sono  attuate  nell'ambito
delle linee di investimento previste nella missione 4, componente 1 -
Potenziamento dell'offerta dei servizi  di  istruzione:  dagli  asili
nido alle universita' - investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e  3.1  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nei limiti delle risorse  previste
per  i  citati  singoli  investimenti,  dei  fondi  strutturali   per
l'istruzione 2021-2027 e delle  ordinarie  risorse  di  bilancio  del
Ministero dell'istruzione e del merito. 
 
  554. Dall'attuazione dei commi da 548 a  553  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
  555. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 2, dopo la parola: « strutturalmente » sono  inserite
le seguenti: « nel primo biennio e », le parole: «  nell'ultimo  anno
di corso » sono sostituite dalle  seguenti:  «  nelle  classi  prime,
seconde e terze » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «  ,
dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai  regolamenti  di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e
n. 89, nonche'  specifici  strumenti  di  supporto  all'orientamento,
individuati dalle linee  guida  adottate  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza.  A  partire   dall'anno
scolastico 2023/2024, nelle  classi  terze,  quarte  e  quinte  delle
scuole secondarie di secondo  grado,  le  attivita'  di  orientamento
consistono in moduli curricolari anche superiori a  trenta  ore,  nel
limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito
del piano triennale dell'offerta formativa,  da  inserire  anche  nei
percorsi per le competenze  trasversali  e  per  l'orientamento.  Nel
primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte  le
classi della scuola secondaria di primo grado, le attivita' di cui al
secondo periodo consistono in moduli di trenta  ore  da  svolgere  in
orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di  progetti
gia' in essere nell'istituzione scolastica »; 
 
    b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: « nell'ultimo anno
di corso » sono sostituite dalle  seguenti:  «  nelle  classi  prime,
seconde e terze », dopo le parole: « primo grado » sono  inserite  le
seguenti: « e nel primo biennio » e la parola: « due » e'  sostituita
dalla seguente: « tre ». 
 
  556. All'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 4, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione »  sono
inserite le seguenti: « , da adottare entro il 1° marzo 2023 »; 
 
    b) al comma 6, dopo le parole: « e' nominato, » sono inserite  le
seguenti: « entro il 1° marzo 2023, »; 
 
    c) al comma 7, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione »  sono
inserite le seguenti: « , da adottare entro il 1° marzo 2023, ». 
 
  557. All'articolo 19  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: 
 
  « 5-quater. Al fine di dare attuazione  alla  riorganizzazione  del
sistema  scolastico  prevista  nel  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per
la definizione del contingente organico dei  dirigenti  scolastici  e
dei  direttori  dei  servizi  generali  e  amministrativi  e  la  sua
distribuzione tra le  regioni,  tenendo  conto  del  parametro  della
popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista
dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa
e  resilienza,  nonche'  della   necessita'   di   salvaguardare   le
specificita'  delle  istituzioni  scolastiche  situate   nei   comuni
montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche  caratterizzate
da specificita' linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione
interregionale,  sono  definiti,  su  base  triennale  con  eventuali
aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del
merito, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il
31  maggio  dell'anno  solare  precedente  all'anno   scolastico   di
riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo  schema  del
decreto e' trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito  alla
Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla  base  dei
parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono
autonomamente al dimensionamento della rete scolastica  entro  il  30
novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato
dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della  regione  puo'
essere determinato un differimento temporale di durata non  superiore
a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni,
provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici
assegnato. 
 
  5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al
primo  periodo  del  comma  5-quater,  il  contingente  organico  dei
dirigenti  scolastici  e  dei  direttori  dei  servizi   generali   e
amministrativi e la sua distribuzione tra le  regioni  sono  definiti
con decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  il
30 giugno,  sulla  base  di  un  coefficiente  indicato  dal  decreto
medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto  conto
dei parametri, su base regionale, relativi  al  numero  degli  alunni
iscritti nelle istituzioni scolastiche  statali  e  dell'organico  di
diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal  parametro
della densita' degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando
la necessita' di  salvaguardare  le  specificita'  delle  istituzioni
scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole  e  nelle
aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, nonche'
da un parametro perequativo, determinato in maniera  da  garantire  a
tutte le regioni, nell'anno scolastico 2024/2025, almeno il  medesimo
numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del  parametro
di cui  al  comma  5  e  comunque  entro  i  limiti  del  contingente
complessivo a livello nazionale  individuato  ai  sensi  del  secondo
periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle
istituzioni  scolastiche   per   ciascuno   degli   anni   scolastici
considerati si  applica,  per  i  primi  sette  anni  scolastici,  un
correttivo non superiore al 2 per cento  anche  prevedendo  forme  di
compensazione  interregionale.  Gli  uffici   scolastici   regionali,
sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente  dei
dirigenti scolastici assegnato. 
 
  5-sexies. In sede di  prima  applicazione,  per  l'anno  scolastico
2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis  e  5-ter
del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma
978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per  l'anno  scolastico
2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o  quello  di  cui  al
comma 5-quinquies del  presente  articolo  definisce  un  contingente
organico  comunque  non  superiore  a  quello  determinato   mediante
l'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno  scolastico
2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o  quello  di  cui  al
comma 5-quinquies definisce  un  contingente  organico  comunque  non
superiore a  quello  determinato  sulla  base  dei  criteri  definiti
nell'anno scolastico  precedente.  Eventuali  situazioni  di  esubero
trovano compensazione nell'ambito della definizione  del  contingente
». 
 
  558. I risparmi conseguiti mediante l'applicazione della disciplina
di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento  degli  stessi,
in un  fondo  istituito  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione  e  del  merito  e  possono   essere   destinati   ad
incrementare  il  Fondo  per  il  funzionamento   delle   istituzioni
scolastiche, di  cui  all'articolo  1,  comma  601,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, il fondo  unico  nazionale  per  la  dirigenza
scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche  con  riferimento
alle  indennita'  destinate  ai  direttori  dei  servizi  generali  e
amministrativi, il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  202,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' al  pagamento  delle  supplenze
brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel  fondo  istituito  ai
sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, previo accertamento operato con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione  e  del  merito,  di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Le  risorse  del  fondo  istituito  ai
sensi del primo periodo sono ripartite annualmente  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel
medesimo fondo con uno o  piu'  decreti  di  variazione  compensativa
adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
  559.  Le  contrattazioni  integrative  regionali   (CIR)   per   la
definizione delle  retribuzioni  di  posizione  e  di  risultato  dei
dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021  e  2021/2022,
sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le  organizzazioni
sindacali rappresentative, possono  innalzare  la  percentuale  delle
risorse complessive  del  fondo  unico  nazionale  per  la  dirigenza
scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per
gli incarichi  di  reggenza  delle  istituzioni  sottodimensionate  e
prevista  dall'articolo  42,  comma  3,  del   contratto   collettivo
nazionale di lavoro relativo all'Area istruzione e ricerca, stipulato
l'8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione  di
somme gia' erogate in favore  dei  dirigenti  scolastici  negli  anni
scolastici 2020/2021 e 2021/2022. 
 
  560. Al fine di assicurare il recupero e  la  riqualificazione  del
patrimonio edilizio scolastico gia' esistente, e' stanziata la  somma
di 1 milione di euro, per  l'anno  2023,  per  avviare  attivita'  di
ricognizione   e   valutazione   delle   strutture   scolastiche   in
dismissione, dotate di apposito certificato di  agibilita',  presenti
su tutto il territorio nazionale, da destinare allo svolgimento delle
attivita' scolastiche per l'anno scolastico  2023/2024.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri e le modalita' di ripartizione  delle  risorse  di
cui al presente comma. 
 
  561. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e  del
merito e' istituito un fondo,  con  una  dotazione  iniziale  di  150
milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alla valorizzazione  del
personale scolastico, con particolare riferimento alle  attivita'  di
orientamento,  di  inclusione  e  di  contrasto   della   dispersione
scolastica,  ivi  comprese   quelle   volte   a   definire   percorsi
personalizzati  per  gli  studenti,  nonche'  di  quelle  svolte   in
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.  Con  decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le  organizzazioni
sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri  di  utilizzo
delle risorse di cui al presente comma. 
 
  562. Le attribuzioni previste dall'articolo 14,  comma  4,  lettera
g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  sono  svolte,
presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti. Una  quota
parte del Fondo per il funzionamento delle  istituzioni  scolastiche,
di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, come rifinanziato dalla presente legge, pari a  4,2  milioni  di
euro, e' destinata, a decorrere dall'anno  2023,  all'incremento  dei
compensi dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche di  cui
all'articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  da
definire con decreto del Ministro dell'istruzione e  del  merito,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
  563. Ai fini dell'attuazione dei  commi  561  e  562,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  564. Il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, e' sostituito dal seguente: 
 
  « 977. Nel caso in  cui  il  comparto  delle  universita'  nel  suo
insieme non rispetti, per ciascuno degli anni dal  2022  al  2025,  i
limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato  il
fabbisogno finanziario programmato, il Ministero  dell'universita'  e
della ricerca prevede, tra i criteri di  ripartizione  delle  risorse
ordinarie  di  ciascun  anno  successivo  a  quello  di  riferimento,
penalizzazioni economiche commisurate  allo  scostamento  registrato,
nel rispetto del principio di proporzionalita' ». 
 
  565. All'articolo 64, comma 6-ter.1, del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  Per  le
finalita' del primo periodo del  presente  comma  e'  autorizzata  la
spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e  2025
». 
 
  566. Il fondo integrativo statale per la concessione  di  borse  di
studio, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato di 250  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  567. All'articolo 8, comma 3, primo periodo,  del  decreto-legge  8
ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3
dicembre 2021, n. 205, dopo le parole: «  "ex  Ospedale  militare"  »
sono inserite le seguenti: « nonche' per l'ulteriore  sostegno  degli
interventi di cui al comma 2 ». 
 
  568.  Al  fine  di  dare  ulteriore   sostegno   e   impulso   alla
riorganizzazione, anche economico-finanziaria, e  al  rilancio  delle
attivita' del Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 315, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  al
CNR e' attribuito un contributo straordinario di 15 milioni  di  euro
per l'anno 2023. 
 
  569. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 568 si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 
 
  570. I compensi e i rimborsi di spese spettanti  ai  componenti  di
commissioni e comitati,  nonche'  ad  esperti  tecnico-scientifici  e
amministrativo-contabili incaricati delle procedure  di  selezione  e
della  valutazione  di  programmi  e  progetti  di  ricerca  di   cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  268,
sono determinati con decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
 
  571. A decorrere dall'anno 2023 l'autorizzazione di spesa  per  gli
interventi di cui all'articolo 4 della legge  23  novembre  1998,  n.
407, e' incrementata di 149.377 euro annui. 
 
  572. All'articolo 12, comma 1, della legge  30  dicembre  2010,  n.
240, le parole: « non superiore al 20 per  cento  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « pari al 30 per cento ». 
 
  573. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «  Con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono  stabiliti
i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente  lettera  tra
gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero  dell'universita'
e della ricerca ». 
 
  574. Le risorse di cui al comma 573,  non  ancora  assegnate,  sono
ripartite tra gli enti e  le  istituzioni  di  ricerca  vigilati  dal
Ministero dell'universita' e della ricerca con  decreto  dirigenziale
in proporzione alle assegnazioni ordinarie dell'anno 2022 di  cui  al
fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di  ricerca,  istituito
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5  giugno  1998,  n.
204. 
 
  575.  Al  fine  di  perseguire  l'armonizzazione  dei   trattamenti
economici  accessori,  a  decorrere  dall'anno  2023,  al   personale
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della  ricerca  appartenente  alle  Aree  previste  dal  sistema   di
classificazione  professionale  ad  essa  applicabile   puo'   essere
riconosciuta l'indennita' di amministrazione nelle  misure  spettanti
al  personale  del  Ministero  dell'universita'   e   della   ricerca
appartenente alle Aree corrispondenti, come rideterminate in base  ai
criteri  fissati  dal  contratto  collettivo  nazionale   di   lavoro
2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. 
 
  576. Per lo stesso personale e con la stessa decorrenza di  cui  al
comma 575 il differenziale  stipendiale  previsto  dall'articolo  52,
comma 4, del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  2019-2021  -
Comparto Funzioni centrali puo' essere rideterminato considerando nel
calcolo l'indennita' di amministrazione del personale  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca appartenente alle aree, nelle misure
previste alla data del 31 ottobre 2022. 
 
  577. Per le stesse finalita' di  cui  al  comma  575,  a  decorrere
dall'anno 2023  i  fondi  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di
risultato dei dirigenti dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del
sistema universitario e della ricerca possono essere incrementati  di
16.683 euro per il personale dirigenziale di livello  generale  e  di
19.777 euro per il personale dirigenziale di livello non generale. 
 
  578. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 575, 576 e 577,
pari a 107.782 euro annui a decorrere dall'anno  2023,  si  provvede,
quanto a 53.891 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a  carico  del
bilancio  dell'Agenzia   nazionale   di   valutazione   del   sistema
universitario e della ricerca. 
 
  579. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi  delle  borse  di
studio percepite dagli studenti universitari con disabilita'  non  si
computano ai  fini  del  calcolo  e  del  raggiungimento  dei  limiti
reddituali per la percezione dell'assegno mensile  di  assistenza  in
favore degli invalidi civili parziali, di cui all'articolo  13  della
legge 30 marzo 1971, n. 118, della pensione in favore degli  invalidi
civili totali, di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 118 del
1971, dell'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi, di  cui
all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e  della  pensione
in favore dei ciechi civili assoluti o parziali, di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 66, nonche' dell'eventuale  maggiorazione  prevista
dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
 
  580. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  526,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato per  4  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
 
  581. All'Istituto universitario di studi superiori di Pavia, scuola
superiore ad ordinamento speciale, e' attribuito  un  contributo,  ad
incremento della quota base del Fondo di funzionamento ordinario,  in
misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025,  destinato  a  riequilibrare  la
distribuzione del finanziamento per il funzionamento  degli  istituti
di istruzione superiore a ordinamento speciale, al fine di sostenerne
lo sviluppo, comprensivo dei necessari investimenti infrastrutturali. 
 
  582. La dotazione del Fondo per la valorizzazione delle universita'
a vocazione collegiale, di cui all'articolo 1, comma 523, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 5 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  583. Il Fondo di cui al comma 582, per gli anni 2023, 2024 e  2025,
e' ripartito, per una quota del 50 per cento, in ragione del rapporto
tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei  collegi
agli studenti iscritti all'ateneo e, per una quota del 50 per  cento,
in ragione dell'impegno economico sostenuto per la  formazione  degli
studenti, delle caratteristiche organizzative  degli  stessi  nonche'
della  polifunzionalita'  degli  spazi  disponibili  e  dei   servizi
offerti. Non sono ammessi al  riparto  del  Fondo  di  cui  al  primo
periodo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e
le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente
contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialita'. 
 
  584. Al fine di consentire alle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica,  musicale  e  coreutica  di  garantire  i  servizi  e   le
iniziative  in  favore  degli  studenti  con  disabilita',   di   cui
all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  degli  studenti
con invalidita' superiore al 66 per cento nonche' degli studenti  con
certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento  a  decorrere
dall'anno accademico 2023/2024, i fondi  destinati  al  funzionamento
amministrativo e alle attivita' didattiche delle medesime istituzioni
sono incrementati di 1.000.000 di euro annui, a  decorrere  dall'anno
2023, per favorire la partecipazione degli studenti  con  disabilita'
ai corsi di studio, avvalendosi  di  docenti  opportunamente  formati
attraverso percorsi specifici post lauream  universitari  come  tutor
accademici specializzati in didattica musicale inclusiva. 
 
  585. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 244, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per
l'anno 2023 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  586. Al fine di  dare  attuazione  al  rafforzamento  delle  scuole
universitarie superiori previsto del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza e' autorizzata la spesa di 3 milioni di  euro  per  l'anno
2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,  per
il sostegno  e  il  potenziamento  delle  seguenti  scuole  superiori
d'ateneo: 
 
    a) Collegio superiore - Universita' di Bologna; 
 
    b) Scuola di studi superiori C. Urbani - Universita' di Camerino; 
 
    c) Scuola superiore dell'Ateneo di Catania; 
 
    d) Istituto universitario di formazione interdisciplinare (ISUFI)
- Universita' del Salento; 
 
    e) Scuola di studi superiori « G. Leopardi  »  -  Universita'  di
Macerata; 
 
    f) Scuola galileiana di studi superiori - Universita' di Padova; 
 
    g) Scuola superiore di studi avanzati - La Sapienza di Roma; 
 
    h) Scuola di studi superiore  «  F.  Rossi  »  -  Universita'  di
Torino; 
 
    i) Scuola superiore dell'Universita' degli studi di Udine; 
 
    l) Collegio internazionale Ca' Foscari - Universita' di Venezia. 
 
  587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite in misura uguale
tra  le  istituzioni  ivi   elencate   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca. 
 
  588. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici  di
medicina generale che partecipano ai corsi di formazione  di  cui  al
decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  le  disponibilita'
vincolate sul Fondo sanitario nazionale di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023.  Conseguentemente  il  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato e' incrementato di 5 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2023. 
 
  589.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze per il  successivo  trasferimento  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione  di
100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da  trasferire
alla regione Piemonte  quale  contributo  straordinario  al  fine  di
accelerare la realizzazione del Parco della salute, della  ricerca  e
dell'innovazione di Torino. Con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, d'intesa con il Presidente della regione  Piemonte,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge,  e'  nominato  un  Commissario   straordinario   per
l'espletamento delle attivita' di progettazione, di affidamento e  di
esecuzione dei necessari interventi. Con il decreto di cui al secondo
periodo sono stabiliti le funzioni  del  Commissario  e  il  relativo
compenso, determinato nella misura prevista dall'articolo  15,  comma
3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo non
superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  590.  Per  il  supporto  tecnico  e  le  attivita'  connesse   alla
realizzazione dell'intervento, il Commissario puo'  avvalersi,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  personale
appartenente a strutture dell'amministrazione centrale o territoriale
interessata,  di  societa'  da  esse   controllate   direttamente   o
indirettamente nonche' di altri enti pubblici, secondo  i  rispettivi
ordinamenti. 
 
  591. Il Commissario straordinario assume direttamente  le  funzioni
di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni  di  legge
in materia di contratti pubblici, fatta  salva  l'applicazione  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
dei  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza   all'Unione
europea nonche' delle disposizioni in materia di  espropriazione  per
pubblica utilita'. 
 
  592.  Al  fine  di  promuovere  l'attrattivita'  turistica   e   di
incentivare i flussi turistici nei luoghi montani e  nei  comprensori
sciistici, garantendo la  sicurezza  degli  impianti,  e'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero del turismo,  un  Fondo,  con
una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di
euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e  di  50
milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alle imprese  esercenti
impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, al fine  di
realizzare   interventi   di   ristrutturazione,   ammodernamento   e
manutenzione, volti a garantire adeguati livelli di sicurezza. 
 
  593. Le risorse di cui al comma 592 possono essere destinate  anche
alla dismissione degli impianti di risalita non  piu'  utilizzati  od
obsoleti e, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2026, allo sviluppo di progetti di snow-farming. 
 
  594. Con decreto del Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  definite  le
modalita' di attuazione dei commi 592 e 593, comprese le modalita' di
monitoraggio degli interventi, da effettuarsi  attraverso  i  sistemi
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e  quelli  ad
esso collegati,  il  cronoprogramma  procedurale,  coerente  con  gli
stanziamenti previsti dal comma 592, nonche' le modalita'  di  revoca
dei contributi. 
 
  595. Le disposizioni dei commi da  596  a  602  si  applicano  alle
misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per  le
quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalla sezione 3.1  -
« Aiuti di importo limitato » della comunicazione  C(2020)1863  della
Commissione, del 19 marzo 2020,  recante  quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19: 
 
    a) articoli 182, comma 1, e 183, comma 2,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77; 
 
    b)  articolo  79  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
 
    c) articolo 6-bis, commi 3 e 11,  del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176. 
 
  596. Gli aiuti di cui al comma 595, fruiti alle  condizioni  e  nei
limiti  previsti  nella  sezione  3.1  della   citata   comunicazione
C(2020)1863, possono essere cumulati da ciascuna  impresa  con  altri
aiuti autorizzati ai sensi della medesima sezione. 
 
  597. In caso di superamento dei  massimali  previsti  dalla  citata
comunicazione C(2020)1863  della  Commissione,  del  19  marzo  2020,
l'importo   dell'aiuto   eccedente   il   massimale   spettante    e'
volontariamente  restituito  dal  beneficiario,   comprensivo   degli
interessi di recupero, calcolati ai sensi  del  regolamento  (CE)  n.
794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. 
 
  598. In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto ai sensi
del comma 597, il corrispondente importo e' detratto dagli  aiuti  di
Stato  successivamente  ricevuti  dalla  medesima  impresa.  A   tale
ammontare devono essere sommati gli interessi  di  recupero  maturati
fino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di
nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria  o  nel  caso  in  cui
l'ammontare del nuovo  aiuto  non  sia  sufficiente  a  garantire  il
completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente
riversato. 
 
  599. In caso di restituzione dell'importo dell'aiuto  eccedente  il
massimale spettante con le modalita' previste dai commi  597  e  598,
non si applicano sanzioni. 
 
  600. Con decreto del Ministro  del  turismo,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite  le  modalita'
di attuazione dei  commi  da  595  a  599  ai  fini  della  verifica,
successivamente  all'erogazione  del  contributo,  del  rispetto  dei
limiti e delle condizioni previsti dalla  sezione  3.1  della  citata
comunicazione C(2020)1863.