601. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 595 a 599 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 602. Il presente comma e i commi da 595 a 601 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 603. Al fine di favorire il miglioramento della competitivita' dei lavoratori del comparto del turismo nonche' di agevolare l'inserimento di alti professionisti del settore nel mercato del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire, denominato « Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo », con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 604. Le risorse del Fondo di cui al comma 603 sono destinate alle seguenti finalita': a) riqualificazione del personale gia' occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi e scuole di eccellenza, nonche' corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane; b) iniziative per il rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo; c) iniziative a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro; d) iniziative per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro. 605. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 603. 606. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 607. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 608. Il Fondo di cui al comma 607 e' destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall'Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilita', mobilita', rigenerazione urbana e sostenibilita' ambientale. 609. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' di attuazione dei commi 607 e 608. 610. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 611. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate alle seguenti finalita': a) rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo; b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo; c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attivita' utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilita'. 612. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 611. 613. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di euro e' destinato a sostenere la maternita' delle atlete non professioniste. 614. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro e secondo le modalita' di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019. 615. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: « 31 marzo 2022 » sono inserite le seguenti: « e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, non puo' essere comunque superiore a 10.000 euro »; b) dopo le parole: « primo trimestre 2022 » sono inserite le seguenti: « e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 ». 616. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: « 60 milioni di euro per il 2022 » sono inserite le seguenti: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 ». 617. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 618. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel quadro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in ambito economico, sociale e ambientale, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva e la transizione ecologica ed energetica del settore dello sport, la dotazione del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalita' di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. 619. Al fine di assicurare la continuita' della promozione e del sostegno delle attivita' di soggetti pubblici e privati nello sport e nella cultura, l'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957,vn. 1295, opera nel settore del credito e, all'esito della procedura di cui al comma 620, e' trasformato in societa' per azioni di diritto singolare, denominata « Istituto per il credito sportivo e culturale Spa », che succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e negli obblighi dell'Istituto medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione. 620. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo in societa' per azioni e' realizzata sulla base di un progetto deliberato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto di cui al comma 625, che definisce il programma e lo statuto della societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. La trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della procedura di autorizzazione dell'autorita' di vigilanza competente in materia creditizia e in conformita' con la disciplina vigente. 621. La societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa persegue una missione di pubblico interesse esercitando l'attivita' bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno dei settori dello sport e della cultura, mediante la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra forma, l'esercizio del credito e di ogni altra attivita' finanziaria nonche' la promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo di attivita' finanziarie e di investimento nei predetti settori, informando la propria attivita' alla responsabilita' sociale e allo sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o privati. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, la societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa puo' compiere, nei limiti della disciplina vigente, ogni operazione strumentale, connessa e accessoria, anche per il tramite di societa' controllate, comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari nonche' le operazioni commerciali, industriali, ipotecarie, mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive. 622. Le azioni della societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che partecipano al capitale dell'Istituto per il credito sportivo, proporzionalmente alla partecipazione detenuta nel medesimo Istituto alla data di efficacia della trasformazione. Il controllo della societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e' riservato al Ministero dell'economia e delle finanze e ai soggetti privati e' consentito soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della medesima societa'. 623. Alla societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e' assegnata la gestione a titolo gratuito dei fondi speciali previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con apposite convenzioni sono stabilite e disciplinate le specifiche attivita' comprese nella gestione a titolo gratuito dei citati fondi speciali. 624. Per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623, la societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa istituisce gestioni separate ai fini di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi, ispirate a criteri di trasparenza. Al Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura spetta il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di cui al presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per il credito sportivo continua a gestire i fondi speciali di cui al comma 623 secondo le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 625. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce: a) i principi di governo della societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa concernenti la composizione e la nomina degli organi di amministrazione e controllo in coerenza con le finalita' istituzionali e l'assetto proprietario, la destinazione dell'utile di esercizio e le modalita' per garantire la vigilanza sull'attivita' da parte delle Autorita' competenti; b) i criteri di governo societario, amministrativi, contabili e organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623; c) lo schema dell'atto costitutivo e del nuovo statuto della societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, comprese le procedure per le loro successive modifiche; d) le modalita' e i criteri di nomina e di insediamento degli organi sociali della societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e degli organi di gestione e controllo dei fondi speciali di cui al comma 623. La nomina dei componenti degli organi sociali e' deliberata a norma del codice civile e secondo le previsioni contenute nello statuto sociale; e) gli strumenti di raccolta e le eventuali tipologie di operazioni di credito previste ai sensi del comma 621 con riferimento alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico. 626. Alla societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla medesima societa' non si applicano le disposizioni previste dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, settimo comma, e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte dei conti sulla societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa per le attivita' di cui ai commi 623 e 624 e' esercitato secondo le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 627. In favore della societa' Sport e salute Spa e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il progetto « Bici in Comune », attivita' promossa dalla medesima societa', d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilita' ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonche' del cicloturismo. 628. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i tempi e le modalita' di erogazione delle risorse di cui al comma 627. 629. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023. 630. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 357 e' sostituito dai seguenti: « 357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023: a) una "Carta della cultura Giovani", a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta'; b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di eta', il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a). 357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. 357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito. 357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo' provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. 357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresi' la sospensione dell'attivita' della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni »; b) al comma 358, le parole: « al comma 357, secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 357-quater e 357-quinquies » e le parole: « della Carta elettronica » sono sostituite dalle seguenti: « delle Carte di cui al comma 357 ». 631. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. 632. Nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo. 633. Al fine di consentire la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale dei piccoli comuni, in attuazione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Unione nazionale delle pro loco d'Italia. Le azioni volte a conseguire le finalita' di cui al primo periodo sono realizzate in accordo con l'Istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della cultura e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 634. Al fine di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialita' e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 635. E' autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per il finanziamento della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, con sede in Napoli. 636. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 637. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, dopo le parole: « nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri » sono aggiunte le seguenti: « , a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento alla quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ». 638. Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 75.883.298 euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 639. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, nonche' quelle dell'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei Lincei e' esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalita' istituzionali della stessa. 640. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia nazionale dei Lincei si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 641. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti dal comma 639 ai comuni interessati, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il 28 febbraio 2023, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. 642. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la societa' Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato fino all'anno 2023. 643. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la spesa massima di 8 milioni di euro per l'anno 2023. 644. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni in occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia e valorizzare il profondo legame storico della comunita' ebraica con la citta' di Roma, e' concesso un contributo di 700.000 euro in favore del comune di Roma Capitale per l'anno 2023, da destinare alla realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei. 645. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, e' concesso alla Fondazione Centro studi investimenti sociali - Censis un contributo di 2 milioni di euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attivita'. 646. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 647. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, e' prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023. 648. Ai fini dell'attuazione del comma 647 e' autorizzata la spesa di 5.726.703 euro per l'anno 2023. 649. Per le esigenze di funzionalita' delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « 155 unita' » sono sostituite dalle seguenti: « 271 unita' »; b) al comma 4, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: « b-bis) gli ufficiali generali e di gradi corrispondenti impiegati come capi o vicecapi ufficio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di cui all'articolo 14, comma 2, lettere b) e c), del regolamento »; c) al comma 6, le parole: « 10 unita' » sono sostituite dalle seguenti: « 15 unita' » e dopo la parola: « b), » e' inserita la seguente: « b-bis), ». 650. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 649 e' autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 651. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1913: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: « decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 » e le parole: « gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri » sono sostituite dalle seguenti: « gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e i carabinieri »; 1.2) alla lettera e), dopo le parole: « fondo di previdenza » e' inserita la seguente: « sovrintendenti, »; 1.3) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: « g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare »; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. E' iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio »; 3) al comma 3, dopo le parole: « anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio » sono aggiunte le seguenti: « , salvo quanto previsto dal comma 1-bis »; 4) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti: « 3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei confronti del personale che, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non ha la possibilita' di maturare il diritto all'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1. 3-ter. Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di provenienza e' iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, puo' maturare il diritto all'indennita' supplementare ai sensi dell'articolo 1914 del presente codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di provenienza »; b) all'articolo 1914: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Al personale militare iscritto da almeno sei anni ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa dal servizio, e' dovuta un'indennita' supplementare »; 2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: « 2. Per i periodi di contribuzione antecedenti al 31 dicembre 2022, l'indennita' di cui al comma 1 e' liquidata in base all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilita', considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicato per gli anni di iscrizione al fondo maturati a tale data. 2-bis. Per i periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022, l'indennita' di cui al comma 1 e' liquidata in base alle aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilita', considerato in ragione dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023: a) 2 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), c), g) e g-bis); b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere b), d) e f); c) 3 per cento per gli iscritti al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera e). 2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, le frazioni di anno sono calcolate in mesi e le frazioni di mesi con numero di giorni non inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso. Conseguentemente, le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e 2-bis sono ridotte in dodicesimi »; 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: « 4. L'indennita' di cui al comma 1 e' ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, il termine di corresponsione di cui al precedente periodo puo' essere differito fino a ventiquattro mesi »; c) all'articolo 1915, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: « 2-bis. L'assegno speciale non spetta agli ufficiali iscritti al relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023 »; d) all'articolo 1916: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma 1, contribuisce obbligatoriamente ai fondi previdenziali ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito, comprensivo della tredicesima mensilita': a) 3 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g); b) 2 per cento, per i fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, comma 1, lettere e) e g-bis) »; 2) il comma 2 e' abrogato; e) l'articolo 1917 e' sostituito dal seguente: « Art. 1917. - (Restituzione dei contributi obbligatori) - 1. Agli iscritti che cessano dal servizio senza avere maturato il diritto all'indennita' supplementare sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, tra ciascun anno solare cui i contributi si riferiscono e l'anno precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalita' di cui al precedente periodo sono reversibili »; f) l'articolo 1917-bis e' sostituito dal seguente: « Art. 1917-bis. - (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli) - 1. Il personale militare di cui all'articolo 1913 che transita tra ruoli e' iscritto al nuovo fondo di previdenza. 2. Il diritto alla liquidazione dell'indennita' supplementare e' riconosciuto alla data di cessazione dal servizio computando il numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli. 3. L'importo dell'indennita' supplementare e' a carico di ciascun fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione »; g) all'articolo 1918, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: « 2-bis. I proventi di cui al comma 1 possono essere impiegati, nell'ambito della somma globale annua fissata al principio di ogni esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle disponibilita' e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore dei militari iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913 al verificarsi di gravi e documentate esigenze »; h) l'articolo 1919 e' abrogato; i) al libro settimo, titolo V, dopo l'articolo 1920 e' aggiunto il seguente: « Art. 1920-bis. - (Fondo per la sostenibilita' della Cassa di previdenza delle Forze armate) - 1. Per garantire la sostenibilita' finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo alimentato dalle risorse di cui all'articolo 619 del presente codice, in relazione alla riduzione dei contributi versati alla predetta Cassa in applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »; l) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 2262-quater e' aggiunto il seguente: « Art. 2262-quinquies. - (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri) - 1. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, e' percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915 e' riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione dello stesso, per una maggiorazione dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti corrispondenti al sesso e all'eta' dell'avente diritto di cui alla tavola di mortalita' elaborata dall'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel quale e' esercitata l'opzione. 2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, e' cessato dal servizio con diritto a pensione, ma non e' ancora percettore dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, e' riconosciuto il diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una maggiorazione dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori: a) il coefficiente di cui alla tavola di mortalita' dell'Istituto nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'eta' dell'avente diritto, indicato al 1° dicembre dell'anno in cui l'interessato compira' un'eta' pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto anni e comunque non inferiore a sessantacinque; b) l'anzianita' contributiva al fondo previdenziale di cui all'articolo 1913, comma 1, lettera a), posseduta al 31 dicembre 2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a 40. L'eventuale anzianita' maturata in altri fondi non e' considerata utile al calcolo della maggiorazione. 3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2022, in luogo dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, e' riconosciuta una maggiorazione dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata ai sensi del comma 2. 4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi 1 e 2 e' esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed e' irrevocabile. La maggiorazione dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914 e' liquidata e corrisposta agli interessati entro il 31 dicembre dell'anno nel quale il diritto di opzione e' esercitato. Le maggiorazioni dell'indennita' supplementare, di cui ai commi 1, 2 e 3, sono reversibili ». 652. La costituzione del fondo previdenziale di cui alla lettera g-bis) del comma 1 dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotta dal comma 651 del presente articolo, decorre dal 1° gennaio 2023. 653. Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917 e 1917-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo codice. 654. Le disposizioni di cui ai commi da 651 a 653 si applicano anche a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato. 655. Nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di cui ai commi da 651 a 654, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, disciplinato dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e' integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata, con diritto di voto. 656. In relazione alla specificita' prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' autorizzata la spesa di 10.018.875 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilita' civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella: (importi in euro) +-----------------------------------------------------+-------------+ |Polizia di Stato | 1.449.575 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Corpo della polizia penitenziaria | 675.475 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Arma dei carabinieri | 1.735.950 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Corpo della guardia di finanza | 890.575 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Esercito italiano | 2.401.975 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Marina militare | 725.375 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Aeronautica militare | 1.000.200 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera | 265.400 | +-----------------------------------------------------+-------------+ |Corpo nazionale dei vigili del fuoco | 874.350 | +-----------------------------------------------------+-------------+ 657. Le risorse di cui al comma 656 possono essere impiegate, per le finalita' di cui al medesimo comma, secondo le modalita' di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo medesimo, che provvede, secondo i criteri di cui al comma 656 del presente articolo, alla stipulazione delle relative polizze assicurative. 658. All'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: « 1-bis. La Marina militare promuove le attivita' per la valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'universita' e della ricerca, e' istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea ». 659. Per le finalita' di cui al comma 658 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa, previsto all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 660. Al fine di assicurare adeguata copertura finanziaria agli interventi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, nonche' per fare fronte ai maggiori fabbisogni scaturiti dall'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a soddisfare le specifiche esigenze sopra richiamate, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032. 661. Con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo di cui al comma 660 sono ripartite tra le finalita' indicate dal medesimo comma. 662. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di 122.284.002 euro per l'anno 2029, di 122.286.410 euro per l'anno 2030, di 122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032 e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche, di personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al finanziamento delle correlate spese di funzionamento in misura non superiore al 5 per cento delle predette disponibilita' annuali. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia. 663. Al fine di provvedere alle esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze del citato centro, con una dotazione pari a 2,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il fondo e' annualmente ripartito in relazione alle attivita' da svolgere nell'anno di riferimento. 664. Al fine di disporre di specifiche professionalita' da impiegare nella gestione quotidiana delle attivita' del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione, in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di unita' di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi, anche discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 665. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 663 e 664, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 666. Per le esigenze di potenziamento del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare, all'articolo 828-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, le parole: « 50 unita' » sono sostituite dalle seguenti: « 170 unita' »; 2) alla lettera g), le parole: « ispettori: 34 » sono sostituite dalle seguenti: « ispettori: 110 »; 3) alla lettera i), le parole: « appuntati e carabinieri: 16 » sono sostituite dalle seguenti: « appuntati e carabinieri: 60 »; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: « 1-bis. Sono a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio e al vestiario ». 667. Per le finalita' di cui al comma 666, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 120 unita', a decorrere dal 1° settembre 2023, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione: a) ruolo ispettori: 76 unita'; b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unita'. 668. Al fine di assicurare la continuita' del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilita' tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety, e' autorizzata la spesa di 33.324.521 euro per l'anno 2023, di 46.655.957 euro per l'anno 2024, di 50.417.925 euro per l'anno 2025, di 64.946.499 euro per l'anno 2026 e di 16.173.315 euro per l'anno 2027. 669. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, e' prorogato al 3 marzo 2023, termine di vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali ulteriori proroghe di tale termine, finalizzate ad assicurare l'allineamento temporale delle misure nazionali con le eventuali proroghe dei citati effetti che potrebbero essere adottate dall'Unione europea, possono essere adottate con le modalita' previste dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 670. All'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « con termine non oltre il 31 dicembre 2022 » sono soppresse. 671. Allo scopo di assicurare la prosecuzione delle attivita' e delle misure di cui ai commi 669 e 670 garantendo la continuita' della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a disporre, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, individuando il numero dei soggetti coinvolti nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi 669 e 670, fermi restando i termini temporali di applicazione delle attivita' e della misure medesime. 672. Al fine di sviluppare la capacita' operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con l'uso di nuove tecnologie, e' autorizzata, nell'ambito del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di euro per l'anno 2025. 673. In relazione alla necessita' di rafforzare le capacita' operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi mediante nuove dotazioni tecnologiche, e' autorizzata, nell'ambito dell'azione « Ammodernamento e potenziamento dei Vigili del Fuoco » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per l'anno 2025. 674. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini tecnologici e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera uuu), del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 675. Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per la costruzione o per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, per le esigenze del medesimo Corpo. 676. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 677. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676. 678. Al fine di assicurare la piu' efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad ampliare la rete dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 679. Ai fini di cui al comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 5.397.360 euro per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e di 16.192.080 euro per l'anno 2025. Per le ulteriori spese di gestione derivanti dall'applicazione del comma 678, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per l'anno 2023, di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e di 4.072.643 euro per l'anno 2025. 680. In considerazione delle eccezionali esigenze di accoglienza determinatesi per l'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022 e per il perdurare della crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la funzionalita' delle questure, delle commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo, il Ministero dell'interno e' autorizzato a prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in deroga all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di lavoro a termine stipulati in base all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 883 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022. 681. Agli oneri derivanti dal comma 680, pari a 2.272.418,14 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalita' di cui al medesimo comma 680. 682. Al fine di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del potenziamento e dell'aggiornamento del sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo nucleare, biologico, chimico e radiologico, e' autorizzata, nell'ambito dell'azione « Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva » del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025. 683. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dell'interno e' autorizzato a utilizzare per l'anno 2023, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di 37.259.690 euro, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle menzionate procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 684. Al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonche' all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 »; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis »; b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: « Art. 4-bis. - (Disposizioni in materia di intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza) - 1. Le attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 4 sono autorizzate con decreto motivato, quando risultano sussistenti le condizioni di cui al medesimo comma l, per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni e' data con decreto motivato nel quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga. 2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati e' redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti mobili eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti intercettati, e' depositato presso il procuratore generale presso la corte di appello di Roma entro trenta giorni dal termine delle stesse, anche con modalita' informatiche da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il procuratore generale, verificata la conformita' delle attivita' compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti. Su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa, il procuratore generale puo' autorizzare il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle attivita' svolte per un periodo non superiore a sei mesi. 3. A conclusione delle operazioni, decorso il termine per l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma dispone la distruzione della documentazione anche da esso stesso detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, recante contenuti, anche espressi in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni. 4. Per l'espletamento delle attivita' demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, con le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 4, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma autorizza il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonche' l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 57 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti entro sei mesi dall'acquisizione e i relativi verbali sono trasmessi al procuratore generale. Il procuratore generale puo' comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi. 5. Gli elementi acquisiti attraverso le attivita' di cui al presente articolo per lo sviluppo della ricerca informativa non possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni caso, le attivita' di intercettazione di cui ai commi da 1 a 4 e le notizie acquisite a seguito delle attivita' medesime non possono essere menzionate in atti di indagine ne' costituire oggetto di deposizione ne' essere altrimenti divulgate. 6. Le spese relative alle attivita' di cui ai commi 1 e 4 sono imputate all'apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono disciplinati il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di pagamento anche in forma di canone annuo forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». 685. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonche' al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare il soddisfacimento delle istanze presentate ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022. 686. Per le medesime finalita' di cui al comma 685, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro e' riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. 687. Il credito d'imposta di cui al comma 686 e' riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 688. Il credito d'imposta di cui al comma 686 e' indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d'imposta e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686. 689. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ». 690. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 687. 691. Al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di ecocompattatori, il fondo denominato « Programma sperimentale Mangiaplastica », istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dall'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro per l'anno 2024. 692. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi sui sistemi fognari e depurativi volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 693. Le risorse finanziarie iscritte anche in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica negli esercizi finanziari dal 2020 al 2023 destinate, a qualsiasi titolo, al completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e al trattamento delle acque reflue, da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria oggetto delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, sono trasferite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla contabilita' speciale n. 6056 intestata al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un documento relativo alla ricognizione degli interventi realizzati con indicazione dei costi, delle fonti finanziarie e dei codici unici di progetto, provvedendo all'allineamento delle informazioni contenute nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 694. Per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondita' delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse nazionale « ex SLOI ed ex Carbochimica » e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altri inquinanti, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 695. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 696. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 695 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalita' di revoca delle risorse. 697. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni nonche' per le finalita' di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' disposta in favore della regione Calabria l'assegnazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tale assegnazione e' considerata nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, ed e' compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria. 698. Al fine di consentire alle Autorita' di bacino distrettuali delle Alpi orientali, del Fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e della Sicilia di far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, commi 10 e 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche nel mutato quadro climatico e territoriale, provvedendo altresi' all'implementazione e all'estensione all'intero distretto dei servizi informativi e applicativi per il monitoraggio e la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche, ivi compresi gli eventi climatici estremi, e valutando gli impatti osservati, simulati e attesi anche in condizioni di cambiamento climatico e uso del suolo, nonche' ad integrazione delle risorse economiche programmate per le spese correnti, e' assegnato uno stanziamento di 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, cosi' ripartito: 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale del Fiume Po, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, 1 milione di euro all'Autorita' di bacino distrettuale della Sardegna, 1 milione di euro all'Autorita' di bacino distrettuale della Sicilia. 699. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 698, pari a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 700. Dopo il comma 607 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' inserito il seguente: « 607-bis. Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 e' riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».