art. 1 (commi 601-700)
  601. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da  595  a  599  si
applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE)
n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  «  de  minimis  »,  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis  »  nel
settore  agricolo,  e  del  regolamento  (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  «   de   minimis   »   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura. 
 
  602. Il presente comma e i commi da 595 a 601 entrano in vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
 
  603. Al fine di favorire il miglioramento della competitivita'  dei
lavoratori  del   comparto   del   turismo   nonche'   di   agevolare
l'inserimento di alti professionisti  del  settore  nel  mercato  del
lavoro, nello stato  di  previsione  del  Ministero  del  turismo  e'
istituito un fondo da ripartire, denominato « Fondo per accrescere il
livello professionale nel turismo »,  con  una  dotazione  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2023 e a 8 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2024 e 2025. 
 
  604. Le risorse del Fondo di cui al comma 603 sono  destinate  alle
seguenti finalita': 
 
    a) riqualificazione del personale gia'  occupato  nel  settore  e
formazione di nuove figure professionali  anche  attraverso  percorsi
formativi e scuole di eccellenza, nonche' corsi di alta formazione  e
specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di  una
preparazione di livello internazionale nel settore  turistico  e  dei
servizi del  turismo,  della  ristorazione  e  della  conoscenza  dei
prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e  della  cultura
italiane; 
 
    b)  iniziative  per  il  rafforzamento  delle  competenze   degli
operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo; 
 
    c) iniziative a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro; 
 
    d) iniziative per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di
lavoro. 
 
  605. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di ripartizione e di  assegnazione
delle risorse del Fondo di cui al comma 603. 
 
  606. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  607. E' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
turismo, il Fondo per i piccoli comuni a vocazione turistica, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di  12  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  608. Il Fondo di  cui  al  comma  607  e'  destinato  a  finanziare
progetti di valorizzazione dei comuni  con  popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti, classificati dall'Istituto  nazionale  di  statistica
come comuni a vocazione turistica, al fine di incentivare  interventi
innovativi  di  accessibilita',  mobilita',  rigenerazione  urbana  e
sostenibilita' ambientale. 
 
  609. Con decreto  del  Ministro  del  turismo,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
modalita' di attuazione dei commi 607 e 608. 
 
  610. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  963,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 0,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  611.  Al  fine  di  potenziare  gli  interventi  finalizzati   alla
promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile,  che  mirino  a
minimizzare gli impatti economici,  ambientali  e  sociali  generando
contemporaneamente  reddito,  occupazione   e   conservazione   degli
ecosistemi locali,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
turismo e' istituito il Fondo per il  turismo  sostenibile,  con  una
dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo di cui
al primo periodo sono destinate alle seguenti finalita': 
 
    a) rafforzare le  grandi  destinazioni  culturali  attraverso  la
promozione  di  forme  di  turismo  sostenibile,  l'attenuazione  del
sovraffollamento  turistico,  la  creazione  di  itinerari  turistici
innovativi e la destagionalizzazione del turismo; 
 
    b) favorire la transizione ecologica nel turismo, con  azioni  di
promozione del turismo intermodale secondo le strategie di  riduzione
delle emissioni per il turismo; 
 
    c) sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle
attivita' utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilita'. 
 
  612. Con uno o piu' decreti del Ministro del turismo,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono stabilite le modalita' di ripartizione e di  assegnazione
delle risorse del Fondo di cui al comma 611. 
 
  613. Il Fondo unico a  sostegno  del  potenziamento  del  movimento
sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della  legge  27
dicembre 2017, n. 205,  e'  incrementato  di  2  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2023, di cui 1 milione di  euro  e'  destinato  a
sostenere la maternita' delle atlete non professioniste. 
 
  614. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali
per interventi  di  manutenzione  e  restauro  di  impianti  sportivi
pubblici  e  per  la  realizzazione  di  nuove   strutture   sportive
pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari
di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel  limite  complessivo
di 15 milioni di euro e secondo le modalita'  di  cui  al  comma  623
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Per  l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma si applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
124 del 29 maggio 2019. 
 
  615. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) dopo le parole: « 31 marzo 2022 » sono inserite le seguenti: «
e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio  2023  al  31  marzo
2023. Per il primo trimestre 2023 il contributo  riconosciuto,  sotto
forma di credito d'imposta, non  puo'  essere  comunque  superiore  a
10.000 euro »; 
 
    b) dopo le parole: « primo trimestre  2022  »  sono  inserite  le
seguenti: « e a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 ». 
 
  616. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre  2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175, dopo le parole: « 60 milioni di  euro  per  il  2022  »  sono
inserite le seguenti: « e di 25 milioni di euro per l'anno 2023 ». 
 
  617. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  362,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di  50  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
 
  618. Al fine di contribuire al  perseguimento  degli  obiettivi  di
sviluppo sostenibile nel quadro  dell'Agenda  2030  per  lo  sviluppo
sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite  il
25  settembre  2015,  in  ambito  economico,  sociale  e  ambientale,
favorendo la  crescita  sostenibile  e  inclusiva  e  la  transizione
ecologica ed energetica del settore dello  sport,  la  dotazione  del
fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295, e' incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
dal 2023 al 2026, di cui 10 milioni di euro per l'anno  2023  per  le
finalita' di cui all'articolo  28,  comma  4,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222. 
 
  619. Al fine di assicurare la continuita' della  promozione  e  del
sostegno delle attivita' di soggetti pubblici e privati nello sport e
nella cultura, l'Istituto per  il  credito  sportivo,  istituito  con
legge 24 dicembre 1957,vn. 1295, opera nel  settore  del  credito  e,
all'esito della procedura di cui al  comma  620,  e'  trasformato  in
societa' per azioni di diritto singolare, denominata «  Istituto  per
il credito sportivo e culturale  Spa  »,  che  succede  nei  rapporti
attivi e passivi, nonche' nei diritti e negli obblighi  dell'Istituto
medesimo esistenti alla data di efficacia della trasformazione. 
 
  620. In deroga all'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990,
n. 218, la trasformazione dell'Istituto per il  credito  sportivo  in
societa'  per  azioni  e'  realizzata  sulla  base  di  un   progetto
deliberato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto  di
cui al comma 625, che definisce  il  programma  e  lo  statuto  della
societa' Istituto  per  il  credito  sportivo  e  culturale  Spa.  La
trasformazione si attua con atto pubblico, all'esito della  procedura
di autorizzazione dell'autorita' di vigilanza competente  in  materia
creditizia e in conformita' con la disciplina vigente. 
 
  621. La societa' Istituto per il credito sportivo e  culturale  Spa
persegue una missione di pubblico interesse  esercitando  l'attivita'
bancaria finalizzata allo sviluppo e al sostegno  dei  settori  dello
sport e della cultura, mediante la  raccolta  del  risparmio  tra  il
pubblico sotto forma di depositi e in ogni altra  forma,  l'esercizio
del  credito  e  di  ogni  altra  attivita'  finanziaria  nonche'  la
promozione, secondo logiche e a condizioni di mercato, dello sviluppo
di attivita' finanziarie e  di  investimento  nei  predetti  settori,
informando la propria attivita' alla responsabilita' sociale  e  allo
sviluppo sostenibile, in favore di soggetti pubblici o  privati.  Per
lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, la  societa'
Istituto per il credito sportivo e culturale Spa puo'  compiere,  nei
limiti  della  disciplina  vigente,  ogni   operazione   strumentale,
connessa e accessoria, anche per il tramite di societa'  controllate,
comprese la promozione e la gestione di fondi mobiliari e immobiliari
nonche'   le   operazioni   commerciali,   industriali,   ipotecarie,
mobiliari, immobiliari, finanziarie, attive e passive. 
 
  622. Le azioni della societa' Istituto per il  credito  sportivo  e
culturale Spa sono attribuite  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e agli altri soggetti pubblici e privati che  partecipano  al
capitale dell'Istituto per  il  credito  sportivo,  proporzionalmente
alla partecipazione detenuta  nel  medesimo  Istituto  alla  data  di
efficacia della trasformazione. Il controllo della societa'  Istituto
per il credito sportivo e culturale Spa  e'  riservato  al  Ministero
dell'economia e delle finanze e ai  soggetti  privati  e'  consentito
soltanto, in ogni caso, detenere quote complessivamente di  minoranza
del capitale della medesima societa'. 
 
  623. Alla societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa
e' assegnata  la  gestione  a  titolo  gratuito  dei  fondi  speciali
previsti dall'articolo 5 della  legge  24  dicembre  1957,  n.  1295,
dall'articolo 90, comma 12, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
nonche' dall'articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77.  Con  apposite  convenzioni  sono  stabilite  e  disciplinate  le
specifiche attivita' comprese nella gestione a  titolo  gratuito  dei
citati fondi speciali. 
 
  624. Per la gestione dei fondi speciali di cui  al  comma  623,  la
societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa  istituisce
gestioni separate ai  fini  di  governo  societario,  amministrativi,
contabili e organizzativi, ispirate  a  criteri  di  trasparenza.  Al
Ministro per lo sport e i giovani e al Ministro della cultura  spetta
il potere di indirizzo delle rispettive gestioni separate di  cui  al
presente comma. Sino alla trasformazione, l'Istituto per  il  credito
sportivo continua a gestire i fondi speciali  di  cui  al  comma  623
secondo le modalita' vigenti alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
 
  625. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro per lo sport e i giovani, con uno o  piu'
decreti di natura non regolamentare, da adottare di concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
cultura, sentita la Banca d'Italia, stabilisce: 
 
    a) i principi di governo della societa' Istituto per  il  credito
sportivo e culturale Spa concernenti  la  composizione  e  la  nomina
degli organi di  amministrazione  e  controllo  in  coerenza  con  le
finalita' istituzionali e  l'assetto  proprietario,  la  destinazione
dell'utile di esercizio e le modalita'  per  garantire  la  vigilanza
sull'attivita' da parte delle Autorita' competenti; 
 
    b) i criteri di governo societario, amministrativi,  contabili  e
organizzativi per la gestione dei fondi speciali di cui al comma 623; 
 
    c) lo schema dell'atto costitutivo  e  del  nuovo  statuto  della
societa' Istituto per il credito sportivo e culturale  Spa,  comprese
le procedure per le loro successive modifiche; 
 
    d) le modalita' e i criteri di nomina  e  di  insediamento  degli
organi sociali della societa' Istituto  per  il  credito  sportivo  e
culturale Spa e degli  organi  di  gestione  e  controllo  dei  fondi
speciali di cui al comma 623. La nomina dei componenti  degli  organi
sociali e'  deliberata  a  norma  del  codice  civile  e  secondo  le
previsioni contenute nello statuto sociale; 
 
    e)  gli  strumenti  di  raccolta  e  le  eventuali  tipologie  di
operazioni di credito previste ai sensi del comma 621 con riferimento
alle quali potranno essere disposti interventi di sostegno pubblico. 
 
  626. Alla societa' Istituto per il credito sportivo e culturale Spa
si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385. Alla medesima societa' non si applicano le disposizioni
previste dal testo unico in  materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,  e
dall'articolo 23-bis del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214.
Resta ferma l'applicazione degli articoli 3, settimo comma, e 5 della
legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il controllo della Corte  dei  conti
sulla societa' Istituto per il credito sportivo e culturale  Spa  per
le attivita' di cui ai commi 623  e  624  e'  esercitato  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 12 della legge  21  marzo  1958,  n.
259. 
 
  627. In favore della societa' Sport e salute Spa e' autorizzata  la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,5 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e  2025,  al  fine  di  finanziare,  nel
limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il  progetto
« Bici in Comune  »,  attivita'  promossa  dalla  medesima  societa',
d'intesa  con  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  per
favorire la promozione della mobilita'  ciclistica,  quale  strumento
per uno stile di vita sano e attivo, nonche' del cicloturismo. 
 
  628. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro per  lo  sport  e  i  giovani,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono definiti i tempi e le modalita' di erogazione delle  risorse  di
cui al comma 627. 
 
  629. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di  200.000  euro  per  l'anno
2023. 
 
  630. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) il comma 357 e' sostituito dai seguenti: 
 
  «  357.  Al  fine  di  consentire  l'acquisto  di   biglietti   per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli  dal  vivo,
libri,  abbonamenti  a  quotidiani  e  periodici  anche  in   formato
digitale,  musica  registrata,  prodotti  dell'editoria  audiovisiva,
titoli di accesso a musei, mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,
gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per  sostenere
i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o  di  lingua
straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere  dall'anno
2023: 
 
    a) una "Carta della cultura Giovani", a  tutti  i  residenti  nel
territorio nazionale  in  possesso,  ove  previsto,  di  permesso  di
soggiorno in corso di validita', appartenenti a nuclei familiari  con
indicatore  della  situazione  economica   equivalente   (ISEE)   non
superiore  a  35.000  euro,  assegnata   e   utilizzabile   nell'anno
successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di eta'; 
 
    b) una "Carta del merito", ai soggetti che hanno conseguito,  non
oltre l'anno di  compimento  del  diciannovesimo  anno  di  eta',  il
diploma finale presso istituti di istruzione secondaria  superiore  o
equiparati con una votazione di almeno  100  centesimi,  assegnata  e
utilizzabile nell'anno successivo  a  quello  del  conseguimento  del
diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a). 
 
  357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono  concesse  nel  rispetto
del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al  comma  357
non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano
ai fini del computo del valore dell'ISEE. 
 
  357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  definiti
gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite  di  spesa
di cui al  comma  357-bis,  nonche'  i  criteri  e  le  modalita'  di
attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e  della
Carta del merito. 
 
  357-quater.  Il  Ministero  della  cultura  vigila   sul   corretto
funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali
usi difformi o  di  violazioni  delle  disposizioni  attuative,  puo'
provvedere alla loro disattivazione, alla  cancellazione  dall'elenco
delle  strutture,  delle  imprese  o   degli   esercizi   commerciali
accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme  non
rendicontate  correttamente  o  eventualmente  utilizzate  per  spese
inammissibili,   nonche'   in   via   cautelare   alla    sospensione
dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte  piu'
gravi  o  reiterate,  alla  sospensione  dall'elenco   dei   soggetti
accreditati. 
 
  357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al  comma  357-quater,
ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico  dei
trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa  pecuniaria
di  importo  compreso  tra  dieci  e   cinquanta   volte   la   somma
indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo
a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I  e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto,  tenuto  conto
della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne  sono  derivate  e
dell'eventuale reiterazione delle  violazioni,  dispone  altresi'  la
sospensione  dell'attivita'  della  struttura,  impresa  o  esercizio
commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni
»; 
 
    b) al comma 358, le parole: « al comma  357,  secondo  periodo  »
sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 357-quater e 357-quinquies
» e le parole: « della Carta  elettronica  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « delle Carte di cui al comma 357 ». 
 
  631. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo  1  della
legge 30 aprile 1985,  n.  163,  assume  la  denominazione  di  Fondo
nazionale per lo spettacolo dal vivo. 
 
  632. Nello stato di  previsione  del  Ministero  della  cultura  e'
istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno  2024,  di  32
milioni di euro per l'anno 2025 e di  40  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono definiti i criteri di riparto  e  di  attribuzione  delle
risorse del fondo di cui al primo periodo. 
 
  633. Al fine di consentire la realizzazione del censimento e  della
valorizzazione delle espressioni del patrimonio culturale immateriale
dei  piccoli  comuni,  in  attuazione  della   Convenzione   per   la
salvaguardia  del  patrimonio  culturale   immateriale   dell'UNESCO,
adottata a Parigi  il  17  ottobre  2003  dalla  Conferenza  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la  scienza
e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge  27  settembre
2007, n. 167, e' autorizzata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023
e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025  a  favore
dell'Unione nazionale delle pro loco  d'Italia.  Le  azioni  volte  a
conseguire le finalita' di cui al primo periodo  sono  realizzate  in
accordo con l'Istituto centrale per  il  patrimonio  immateriale  del
Ministero della cultura e con  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani. 
 
  634. Al fine di  favorire  il  rafforzamento  e  la  qualificazione
dell'offerta culturale nazionale come mezzo di crescita sostenibile e
inclusiva,  la  nuova   imprenditorialita'   e   l'occupazione,   con
particolare riguardo a quella giovanile, mediante  il  sostegno  alle
imprese  culturali  e  creative,  la  dotazione  del  Fondo  di   cui
all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  e'
incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
 
  635. E' autorizzata la spesa di  300.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023  per  il  finanziamento  della  Fondazione  Biblioteca
Benedetto Croce, con sede in Napoli. 
 
  636. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  335,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di
700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  637. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del  decreto-legge  24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2004, n.  46,  dopo  le  parole:  «  nei  limiti  dei  fondi
stanziati  sugli  appositi  capitoli  del  bilancio  autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri » sono aggiunte le seguenti:  «
, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della  legge
26 ottobre 2016, n. 198, con riferimento  alla  quota  di  pertinenza
della Presidenza del Consiglio dei ministri ». 
 
  638. Il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.
198, e' incrementato di 75.883.298 euro  per  l'anno  2023  e  di  55
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
 
  639.  Le  disposizioni  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo
luogotenenziale  28  settembre   1944,   n.   359,   nonche'   quelle
dell'articolo 1, comma 328, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
come modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157, si interpretano nel senso che l'Accademia nazionale dei
Lincei e' esente dalle  imposte  relative  agli  immobili  anche  non
direttamente utilizzati per le finalita' istituzionali della stessa. 
 
  640. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'Accademia  nazionale  dei
Lincei si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 759,
lettera g), e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
 
  641. Ai fini del ristoro delle minori entrate derivanti  dal  comma
639 ai comuni interessati, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 2,1  milioni  di
euro per l'anno 2023, da ripartire, entro il 28  febbraio  2023,  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali. 
 
  642. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo  economico  e  la
societa' Centro di produzione Spa, stipulato ai  sensi  dell'articolo
1, commi 397 e  398,  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  e'
prorogato fino all'anno 2023. 
 
  643. Per lo svolgimento del servizio  di  trasmissione  radiofonica
delle sedute parlamentari  e'  autorizzata  la  spesa  massima  di  8
milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  644. Al fine di sostenere gli eventi connessi alle celebrazioni  in
occasione dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via  del
Portico d'Ottavia e valorizzare  il  profondo  legame  storico  della
comunita' ebraica con la citta' di Roma, e' concesso un contributo di
700.000 euro in favore del comune di Roma Capitale per  l'anno  2023,
da   destinare   alla   realizzazione   di   iniziative   specifiche,
manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti  di  ricordo,
con il coinvolgimento delle organizzazioni  associative  e  culturali
dell'ebraismo  romano,  volti  a  commemorare  le  vittime  dell'odio
razziale e la deportazione degli ebrei. 
 
  645. Al fine di consentire la pubblicazione  e  la  diffusione  del
Rapporto annuale sulla situazione sociale  del  Paese,  per  ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025,  e'  concesso  alla  Fondazione  Centro
studi investimenti sociali - Censis un contributo  di  2  milioni  di
euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attivita'. 
 
  646. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  651,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 0,5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  647. La durata della ferma dei medici e degli  infermieri  militari
di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, e' prorogata, con
il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023. 
 
  648. Ai fini dell'attuazione del comma 647 e' autorizzata la  spesa
di 5.726.703 euro per l'anno 2023. 
 
  649. Per le esigenze di funzionalita' delle Forze armate,  compresa
l'Arma dei carabinieri, all'articolo 801 del codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, le parole: « 155 unita' »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 271 unita' »; 
 
    b) al comma 4, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
 
    «  b-bis)  gli  ufficiali  generali  e  di  gradi  corrispondenti
impiegati come capi  o  vicecapi  ufficio  degli  uffici  di  diretta
collaborazione del Ministro della  difesa  di  cui  all'articolo  14,
comma 2, lettere b) e c), del regolamento »; 
 
    c) al comma 6, le parole: « 10 unita'  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 15 unita' » e dopo la parola: «  b),  »  e'  inserita  la
seguente: « b-bis), ». 
 
  650. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  649  e'
autorizzata la spesa di 11.481.675 euro annui a  decorrere  dall'anno
2023. 
 
  651.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
 
    a) all'articolo 1913: 
 
      1) al comma 1: 
 
        1.1) all'alinea, le parole: « decreto legislativo  21  aprile
1993, n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto  legislativo
5 dicembre 2005,  n.  252  »  e  le  parole:  «  gli  ufficiali  e  i
sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri »
sono sostituite dalle seguenti: « gli ufficiali, i  sottufficiali,  i
graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e  i
carabinieri »; 
 
        1.2) alla lettera e), dopo le parole: « fondo di previdenza »
e' inserita la seguente: « sovrintendenti, »; 
 
        1.3) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
 
    « g-bis) fondo di  previdenza  graduati  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare »; 
 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. E' iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al  comma
1 anche  il  personale  militare  richiamato  in  servizio  ai  sensi
dell'articolo 806. Il computo  degli  anni  di  iscrizione  al  fondo
decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio »; 
 
      3) al comma 3, dopo le parole: « anche in caso di trattenimento
o di richiamo in servizio » sono aggiunte  le  seguenti:  «  ,  salvo
quanto previsto dal comma 1-bis »; 
 
      4) il comma 3-bis e' sostituito dai seguenti: 
 
  « 3-bis. L'iscrizione d'ufficio non  si  attua  nei  confronti  del
personale che, in ragione degli anni residui di  servizio  effettivo,
non  ha  la  possibilita'  di  maturare  il  diritto   all'indennita'
supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1. 
 
  3-ter. Il personale militare impiegato a  tempo  indeterminato,  ai
sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, che  rientra  nel  ruolo  di
provenienza e' iscritto  al  relativo  fondo  di  previdenza  se,  in
ragione degli anni di servizio  residui,  puo'  maturare  il  diritto
all'indennita' supplementare ai sensi dell'articolo 1914 del presente
codice. Il computo degli anni di iscrizione al  fondo  decorre  dalla
data di reiscrizione nei ruoli di provenienza »; 
 
    b) all'articolo 1914: 
 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 1. Al personale militare iscritto da almeno  sei  anni  ai  fondi
previdenziali di cui all'articolo 1913, che cessa  dal  servizio,  e'
dovuta un'indennita' supplementare »; 
 
      2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
 
  « 2. Per i periodi di  contribuzione  antecedenti  al  31  dicembre
2022,  l'indennita'  di  cui  al  comma  1  e'  liquidata   in   base
all'aliquota del 2  per  cento  dell'ultimo  stipendio  annuo  lordo,
comprensivo della  tredicesima  mensilita',  considerato  in  ragione
dell'80 per cento, moltiplicato per gli anni di iscrizione  al  fondo
maturati a tale data. 
 
  2-bis. Per i periodi di contribuzione  successivi  al  31  dicembre
2022, l'indennita' di cui al  comma  1  e'  liquidata  in  base  alle
aliquote percentuali di seguito riportate dell'ultimo stipendio annuo
lordo,  comprensivo  della  tredicesima  mensilita',  considerato  in
ragione dell'80 per cento, moltiplicate per gli anni di iscrizione al
fondo maturati a decorrere dal 1° gennaio 2023: 
 
    a) 2 per cento per gli iscritti ai  fondi  previdenziali  di  cui
all'articolo 1913, comma 1, lettere a), c), g) e g-bis); 
 
    b) 2,5 per cento per gli iscritti ai fondi previdenziali  di  cui
all'articolo 1913, comma 1, lettere b), d) e f); 
 
    c) 3 per cento per gli iscritti al  fondo  previdenziale  di  cui
all'articolo 1913, comma 1, lettera e). 
 
  2-ter. Ai fini di cui ai commi 2 e 2-bis, le frazioni di anno  sono
calcolate in mesi e le frazioni di mesi  con  numero  di  giorni  non
inferiore a quindici sono arrotondate per eccesso.  Conseguentemente,
le aliquote percentuali di cui ai commi 2 e  2-bis  sono  ridotte  in
dodicesimi »; 
 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 4. L'indennita' di cui al comma 1 e'  ordinariamente  corrisposta
all'atto della cessazione dal  servizio.  Con  decreto  del  Ministro
della difesa, su proposta motivata del consiglio  di  amministrazione
della Cassa di previdenza delle Forze  armate,  sentito  il  Capo  di
stato maggiore della difesa, il termine di corresponsione di  cui  al
precedente periodo puo' essere differito fino a ventiquattro mesi »; 
 
    c) all'articolo 1915, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
 
  « 2-bis. L'assegno speciale non spetta agli ufficiali  iscritti  al
relativo fondo previdenziale in data successiva al 1° gennaio 2023 »; 
 
    d) all'articolo 1916: 
 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 1. Il personale di cui all'articolo 1913, comma  1,  contribuisce
obbligatoriamente ai fondi  previdenziali  ivi  previsti  in  ragione
delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'80  per  cento
dello stipendio annuo  lordo  effettivamente  percepito,  comprensivo
della tredicesima mensilita': 
 
    a) 3 per cento, per i fondi  previdenziali  di  cui  all'articolo
1913, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g); 
 
    b) 2 per cento, per i fondi  previdenziali  di  cui  all'articolo
1913, comma 1, lettere e) e g-bis) »; 
 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
 
    e) l'articolo 1917 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Art. 1917. - (Restituzione dei contributi obbligatori) - 1.  Agli
iscritti che cessano dal servizio senza  avere  maturato  il  diritto
all'indennita' supplementare sono restituiti i contributi obbligatori
versati ai fondi previdenziali di cui all'articolo  1913,  rivalutati
in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi
al consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati,  al  netto  dei
tabacchi,  calcolato  dall'Istituto  nazionale  di  statistica,   tra
ciascun  anno  solare  cui  i  contributi  si  riferiscono  e  l'anno
precedente alla restituzione. Le somme liquidate secondo le modalita'
di cui al precedente periodo sono reversibili »; 
 
    f) l'articolo 1917-bis e' sostituito dal seguente: 
 
  «  Art.  1917-bis.  -  (Trattamento  previdenziale  a  seguito  del
passaggio tra ruoli) - 1. Il personale militare di  cui  all'articolo
1913 che transita tra ruoli e' iscritto al nuovo fondo di previdenza. 
 
  2. Il diritto alla liquidazione  dell'indennita'  supplementare  e'
riconosciuto alla data  di  cessazione  dal  servizio  computando  il
numero di anni complessivi di contribuzione al pertinente  fondo  nei
diversi ruoli. 
 
  3. L'importo dell'indennita' supplementare e' a carico  di  ciascun
fondo in quota proporzionale ai periodi di contribuzione »; 
 
    g) all'articolo 1918, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
 
  « 2-bis. I proventi di cui al comma  1  possono  essere  impiegati,
nell'ambito della somma globale annua fissata al  principio  di  ogni
esercizio dal Ministro della difesa in relazione alle  disponibilita'
e ai risultati dei bilanci, per concedere sussidi da erogare a favore
dei militari iscritti ai fondi previdenziali di cui all'articolo 1913
al verificarsi di gravi e documentate esigenze »; 
 
    h) l'articolo 1919 e' abrogato; 
 
    i) al libro settimo, titolo V, dopo l'articolo 1920  e'  aggiunto
il seguente: 
 
  « Art. 1920-bis. - (Fondo per  la  sostenibilita'  della  Cassa  di
previdenza delle Forze armate) - 1. Per garantire  la  sostenibilita'
finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate e' istituito
nello stato  di  previsione  del  Ministero  della  difesa  un  fondo
alimentato dalle risorse di cui all'articolo 619 del presente codice,
in relazione alla riduzione  dei  contributi  versati  alla  predetta
Cassa in applicazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »; 
 
    l) al libro nono, titolo II, capo II, sezione VI, dopo l'articolo
2262-quater e' aggiunto il seguente: 
 
  « Art. 2262-quinquies. - (Disposizioni transitorie  in  materia  di
soppressione dell'assegno speciale per  gli  ufficiali  dell'Esercito
italiano e dell'Arma dei carabinieri) - 1.  Al  personale  che,  alla
data del 31 dicembre 2022, e' percettore dell'assegno speciale di cui
all'articolo  1915  e'  riconosciuto  il  diritto   di   optare,   in
sostituzione dello  stesso,  per  una  maggiorazione  dell'indennita'
supplementare di cui all'articolo 1914, calcolata moltiplicando il 60
per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i
coefficienti corrispondenti al sesso e all'eta'  dell'avente  diritto
di cui alla tavola di mortalita' elaborata dall'Istituto nazionale di
statistica, riferita alla popolazione italiana residente  per  l'anno
2019, e calcolata al 1° dicembre dell'anno nel  quale  e'  esercitata
l'opzione. 
 
  2. Al personale che, alla data del 31 dicembre 2022, e' cessato dal
servizio  con  diritto  a  pensione,  ma  non  e'  ancora  percettore
dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915,  e'  riconosciuto  il
diritto di optare tra lo stesso assegno speciale e una  maggiorazione
dell'indennita' supplementare di  cui  all'articolo  1914,  calcolata
moltiplicando  il  50  per  cento  dell'importo  annuo   dell'assegno
speciale previsto per il grado rivestito  all'atto  della  cessazione
dal servizio alla data del 31 dicembre 2022, per i seguenti fattori: 
 
    a) il coefficiente di cui alla tavola di mortalita' dell'Istituto
nazionale di statistica, riferita alla popolazione italiana residente
per l'anno 2019,  corrispondente  al  sesso  e  all'eta'  dell'avente
diritto, indicato al  1°  dicembre  dell'anno  in  cui  l'interessato
compira' un'eta' pari a quella posseduta al congedo aumentata di otto
anni e comunque non inferiore a sessantacinque; 
 
    b)  l'anzianita'  contributiva  al  fondo  previdenziale  di  cui
all'articolo 1913, comma 1, lettera  a),  posseduta  al  31  dicembre
2022, con un massimo di quaranta anni, rapportata a  40.  L'eventuale
anzianita' maturata in  altri  fondi  non  e'  considerata  utile  al
calcolo della maggiorazione. 
 
  3.  Al  personale  in  servizio  al  31  dicembre  2022,  in  luogo
dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915, e'  riconosciuta  una
maggiorazione dell'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914,
calcolata ai sensi del comma 2. 
 
  4. Il diritto alle opzioni di cui ai commi  1  e  2  e'  esercitato
entro il mese di settembre  di  ogni  anno  ed  e'  irrevocabile.  La
maggiorazione dell'indennita' supplementare di cui all'articolo  1914
e' liquidata e corrisposta agli  interessati  entro  il  31  dicembre
dell'anno  nel  quale  il  diritto  di  opzione  e'  esercitato.   Le
maggiorazioni dell'indennita' supplementare, di cui ai commi 1,  2  e
3, sono reversibili ». 
 
  652. La costituzione del fondo previdenziale di  cui  alla  lettera
g-bis) del comma 1 dell'articolo  1913  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
introdotta dal comma  651  del  presente  articolo,  decorre  dal  1°
gennaio 2023. 
 
  653. Il diritto alle prestazioni di cui agli articoli 1914, 1917  e
1917-bis del codice dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorre dalla data  di  entrata  in
vigore del medesimo codice. 
 
  654. Le disposizioni di cui ai commi da  651  a  653  si  applicano
anche a coloro per i quali, alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, risulta ancora pendente un giudizio o e' stata emessa
sentenza non ancora passata in giudicato. 
 
  655. Nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.   90,   alle
disposizioni  di  cui  ai  commi  da  651  a  654,  il  consiglio  di
amministrazione della Cassa di previdenza, disciplinato dall'articolo
76 del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90 del 2010, e' integrato da un membro della  categoria
dei graduati per ciascuna Forza armata, con diritto di voto. 
 
  656. In relazione alla specificita' prevista dall'articolo 19 della
legge 4 novembre 2010, n. 183, e' autorizzata la spesa di  10.018.875
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e  2025,  da  destinare  alla
stipulazione di polizze  assicurative  per  la  tutela  legale  e  la
copertura della responsabilita'  civile  verso  terzi  a  favore  del
personale delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi  causati
a terzi nello svolgimento del servizio, secondo  la  ripartizione  di
cui alla seguente tabella: 
    


                                                     (importi in euro)

+-----------------------------------------------------+-------------+
|Polizia di Stato                                     | 1.449.575   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Corpo della polizia penitenziaria                    |   675.475   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Arma dei carabinieri                                 | 1.735.950   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Corpo della guardia di finanza                       |   890.575   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Esercito italiano                                    | 2.401.975   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Marina militare                                      |   725.375   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Aeronautica militare                                 | 1.000.200   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera  |   265.400   |
+-----------------------------------------------------+-------------+
|Corpo nazionale dei vigili del fuoco                 |   874.350   |
+-----------------------------------------------------+-------------+

    
 
  657. Le risorse di cui al comma 656 possono essere  impiegate,  per
le finalita' di cui al medesimo comma, secondo le  modalita'  di  cui
all'articolo  1-quater  del  decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  45,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89. Con
riguardo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le relative risorse
sono trasferite all'Opera nazionale di assistenza  per  il  personale
del Corpo medesimo, che provvede, secondo i criteri di cui  al  comma
656 del presente articolo, alla stipulazione delle  relative  polizze
assicurative. 
 
  658. All'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di  cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  dopo  il  comma  1  e'
aggiunto il seguente: 
 
  «  1-bis.  La  Marina  militare  promuove  le  attivita'   per   la
valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore
della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita'
di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento  delle
innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale. A  tale  fine,
con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con  i  Ministri
delle imprese e del made in Italy e dell'universita' e della ricerca,
e' istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea ». 
 
  659. Per le finalita' di cui al comma 658 e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. Al relativo onere si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   per   la
riallocazione di funzioni svolte  presso  infrastrutture  in  uso  al
Ministero  della  difesa,  previsto  all'articolo  619   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
 
  660. Al fine di  assicurare  adeguata  copertura  finanziaria  agli
interventi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1,  comma  1072,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205,  dell'articolo  1,  comma  95,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1,  comma  14,  della
legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  per  interventi  infrastrutturali
destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato, in ragione
dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali di costruzione, dei
carburanti e dei prodotti energetici,  nonche'  per  fare  fronte  ai
maggiori  fabbisogni  scaturiti  dall'aggiornamento  infrannuale  dei
prezzari  regionali,  di  cui   all'articolo   26,   comma   2,   del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  e'  istituito,  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'interno,  un   fondo   destinato   a
soddisfare le specifiche esigenze sopra richiamate, con una dotazione
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e  2024  e  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032. 
 
  661. Con decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo  di  cui
al comma 660 sono ripartite tra le finalita'  indicate  dal  medesimo
comma. 
 
  662. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo, con una dotazione  di  90  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 95 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2024 e 2025, di 117.151.088 euro per l'anno 2026, di 117.206.959 euro
per l'anno 2027, di 121.459.388 euro per l'anno 2028, di  122.284.002
euro per l'anno  2029,  di  122.286.410  euro  per  l'anno  2030,  di
122.836.497 euro per l'anno 2031, di 123.523.497 euro per l'anno 2032
e di 125.797.593 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato  al
finanziamento  di  assunzioni,  in  deroga  alle  ordinarie  facolta'
assunzionali,  con  correlato  incremento,  ove   necessario,   delle
dotazioni  organiche,  di  personale  delle  Forze   di   polizia   a
ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, assicurando il rispetto del principio di equiordinazione, e al
finanziamento delle correlate spese di funzionamento  in  misura  non
superiore al 5  per  cento  delle  predette  disponibilita'  annuali.
All'attuazione del presente  comma  si  provvede,  nei  limiti  delle
predette risorse finanziarie, con uno o piu' decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per  la  pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il  Ministro
della giustizia. 
 
  663. Al fine di provvedere alle esigenze del  centro  nazionale  di
accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unita'
forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,  di
cui all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
e' istituito, nello stato di previsione del Ministero  della  difesa,
un fondo per le esigenze del citato centro, con una dotazione pari  a
2,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2023.  Con  decreto
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro  dell'ambiente
e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  il  fondo  e'  annualmente  ripartito  in  relazione   alle
attivita' da svolgere nell'anno di riferimento. 
 
  664.  Al  fine  di  disporre  di  specifiche  professionalita'   da
impiegare  nella  gestione  quotidiana  delle  attivita'  del  centro
nazionale di accoglienza  degli  animali  sequestrati  e  confiscati,
l'Arma dei carabinieri e' autorizzata all'assunzione,  in  deroga  al
limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, di unita' di personale operaio a tempo determinato,  ai
sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non  possono
avere, in ogni caso, una durata superiore  a  trentasei  mesi,  anche
discontinui, nel limite di spesa di 350.000 euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023. 
 
  665. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 663 e 664, pari
a 3 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
 
  666. Per le esigenze di potenziamento del contingente di  personale
dell'Arma dei carabinieri per la tutela agroalimentare,  all'articolo
828-bis del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
 
    a) al comma 1: 
 
      1) all'alinea, le parole: « 50 unita' » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 170 unita' »; 
 
      2)  alla  lettera  g),  le  parole:  «  ispettori:  34  »  sono
sostituite dalle seguenti: « ispettori: 110 »; 
 
      3) alla lettera i), le parole: « appuntati e carabinieri: 16  »
sono sostituite dalle seguenti: « appuntati e carabinieri: 60 »; 
 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
 
  « 1-bis.  Sono  a  carico  del  Ministero  dell'agricoltura,  della
sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  gli  oneri   connessi   al
trattamento economico, alla  motorizzazione,  all'accasermamento,  al
casermaggio e al vestiario ». 
 
  667. Per le finalita' di cui al comma 666,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento  militare,  di
cui al citato decreto  legislativo  n.  66  del  2010,  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le  modalita'
di cui all'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008,  n.  133,  e'  autorizzata  l'assunzione  straordinaria  di  un
contingente massimo di complessive 120 unita',  a  decorrere  dal  1°
settembre 2023, in  aggiunta  alle  ordinarie  facolta'  assunzionali
previste a legislazione vigente, secondo la seguente ripartizione: 
 
    a) ruolo ispettori: 76 unita'; 
 
    b) ruolo appuntati e carabinieri: 44 unita'. 
 
  668. Al fine di assicurare la continuita' del  funzionamento  della
rete nazionale standard Te.T.Ra., destinata a garantire la  sicurezza
delle comunicazioni delle Forze di polizia, e l'interoperabilita' tra
la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety, e'  autorizzata  la
spesa di 33.324.521 euro per l'anno  2023,  di  46.655.957  euro  per
l'anno 2024, di 50.417.925 euro per l'anno 2025, di  64.946.499  euro
per l'anno 2026 e di 16.173.315 euro per l'anno 2027. 
 
  669. Lo  stato  di  emergenza,  dichiarato  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, relativo
all'esigenza di assicurare  soccorso  e  assistenza,  nel  territorio
nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave  crisi
internazionale in atto, e' prorogato al  3  marzo  2023,  termine  di
vigenza degli effetti della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del
Consiglio, del 4 marzo 2022. Eventuali  ulteriori  proroghe  di  tale
termine, finalizzate ad  assicurare  l'allineamento  temporale  delle
misure nazionali con le eventuali proroghe  dei  citati  effetti  che
potrebbero  essere  adottate  dall'Unione  europea,  possono   essere
adottate con le modalita' previste dall'articolo 24 del codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
 
  670. All'articolo 31, comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51, le parole: « con termine non oltre il 31 dicembre
2022 » sono soppresse. 
 
  671. Allo scopo di assicurare la  prosecuzione  delle  attivita'  e
delle misure di cui ai commi 669  e  670  garantendo  la  continuita'
della gestione emergenziale, il Dipartimento della protezione  civile
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzato   a
disporre, con ordinanze da adottare ai  sensi  dell'articolo  25  del
codice della protezione civile,  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio  2018,  n.  1,  sulla  base  delle  effettive  esigenze,   la
rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del  comma
1  dell'articolo  31  del  decreto-legge  21  marzo  2022,   n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
individuando il  numero  dei  soggetti  coinvolti  nel  limite  delle
risorse  finanziarie   disponibili   a   legislazione   vigente   per
fronteggiare la situazione emergenziale di cui ai commi  669  e  670,
fermi restando i termini temporali di applicazione delle attivita'  e
della misure medesime. 
 
  672. Al fine di sviluppare la capacita' operativa delle squadre  di
intervento del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  con  l'uso  di
nuove  tecnologie,  e'  autorizzata,  nell'ambito  del  programma   «
Prevenzione dal rischio  e  soccorso  pubblico  »  della  missione  «
Soccorso  civile  »  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno, la spesa di 2 milioni di euro per  l'anno  2023,  di  9
milioni di euro per l'anno 2024 e di 21 milioni di  euro  per  l'anno
2025. 
 
  673. In  relazione  alla  necessita'  di  rafforzare  le  capacita'
operative delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  per
lo spegnimento degli incendi mediante nuove  dotazioni  tecnologiche,
e'  autorizzata,   nell'ambito   dell'azione   «   Ammodernamento   e
potenziamento dei Vigili del Fuoco » del programma « Prevenzione  dal
rischio e soccorso pubblico » della  missione  «  Soccorso  civile  »
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa  di  3
milioni di euro per l'anno 2023, di 4 milioni di euro per l'anno 2024
e di 3 milioni di euro per l'anno 2025. 
 
  674. Allo scopo di consentire l'adeguamento in termini  tecnologici
e di sicurezza del sistema di allarme pubblico previsto dall'articolo
2,  comma  1,  lettera   uuu),   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 5 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il successivo trasferimento  nel
bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della protezione civile. 
 
  675. Al fine di fare fronte alla carenza di alloggi di servizio  da
destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero  dell'interno,  un
fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni
2023, 2024 e 2025, per  la  costruzione  o  per  la  ristrutturazione
funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di  immobili
demaniali assegnati o da assegnare in uso governativo al Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero dell'interno, per le esigenze del medesimo Corpo. 
 
  676. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in  materia
di sicurezza urbana per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  20  febbraio
2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile
2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei  comuni,
di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del  2017
e' incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2023,
2024 e 2025. 
 
  677. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo
di ciascun  anno  di  riferimento,  sono  definite  le  modalita'  di
presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche'
i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 676. 
 
  678. Al fine di assicurare la piu' efficace esecuzione dei  decreti
di  espulsione  dello  straniero,  il   Ministero   dell'interno   e'
autorizzato ad ampliare la  rete  dei  centri  di  permanenza  per  i
rimpatri previsti dall'articolo 14, comma 1, del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
 
  679. Ai fini di cui al comma 678, le risorse iscritte  nello  stato
di previsione del Ministero dell'interno relative alle spese  per  la
costruzione, l'acquisizione, il  completamento,  l'adeguamento  e  la
ristrutturazione di immobili e infrastrutture destinati a  centri  di
trattenimento e di accoglienza sono incrementate  di  5.397.360  euro
per l'anno 2023, di 14.392.960 euro per l'anno 2024 e  di  16.192.080
euro per l'anno 2025. Per le ulteriori spese  di  gestione  derivanti
dall'applicazione del comma 678, le risorse iscritte nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'interno  relative  alle  spese   per
l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di  trattenimento
e di accoglienza sono incrementate di 260.544 euro per  l'anno  2023,
di 1.730.352 euro per l'anno 2024 e  di  4.072.643  euro  per  l'anno
2025. 
 
  680. In considerazione delle eccezionali  esigenze  di  accoglienza
determinatesi  per  l'ingente  afflusso  di  richiedenti  asilo   nel
territorio nazionale durante l'anno 2022 e  per  il  perdurare  della
crisi  internazionale  connessa  al  conflitto  bellico  in  atto  in
Ucraina, al fine di assicurare la funzionalita' delle questure, delle
commissioni e delle sezioni territoriali per il riconoscimento  della
protezione  internazionale  e  della  Commissione  nazionale  per  il
diritto  di  asilo,  il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato   a
prorogare, fino al 27 marzo 2023, anche in  deroga  all'articolo  106
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, i contratti di prestazione di  lavoro  a  termine
stipulati in base all'articolo 33,  comma  1,  del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51, e all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione  civile  n.  883  del  31  marzo  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022. 
 
  681. Agli oneri derivanti dal comma 680, pari a  2.272.418,14  euro
per l'anno 2023, si  provvede  a  valere  sulle  risorse  iscritte  a
legislazione  vigente  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno per le finalita' di cui al medesimo comma 680. 
 
  682. Al fine di fronteggiare le  esigenze  di  servizio  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  ai  fini  del   potenziamento   e
dell'aggiornamento del sistema di risposta alle  emergenze  derivanti
dalla presenza di agenti  di  tipo  nucleare,  biologico,  chimico  e
radiologico, e' autorizzata, nell'ambito dell'azione « Prevenzione  e
contrasto dei rischi non convenzionali  e  funzionamento  della  rete
nazionale  per  il  rilevamento  della  ricaduta  radioattiva  »  del
programma « Prevenzione dal  rischio  e  soccorso  pubblico  »  della
missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del  Ministero
dell'interno, la spesa di 5 milioni di euro per  l'anno  2023,  di  7
milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni  di  euro  per  l'anno
2025. 
 
  683. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure  di
cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21  giugno  2022,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122,
e delle procedure di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con mo-dificazioni, dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, il Ministero dell'interno e'  autorizzato  a  utilizzare
per l'anno 2023, tramite una o piu' agenzie  di  somministrazione  di
lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a  termine,  in  deroga  ai
limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nel limite massimo di  spesa  di  37.259.690  euro,  da
ripartire tra  le  sedi  di  servizio  interessate  dalle  menzionate
procedure, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
 
  684. Al decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 4: 
 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 1. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  puo'  delegare  i
direttori dei  servizi  di  informazione  per  la  sicurezza  di  cui
all'articolo 2, comma 2,  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  a
richiedere l'autorizzazione all'intercettazione  di  comunicazioni  o
conversazioni, anche per via telematica, nonche'  all'intercettazione
di comunicazioni  o  conversazioni  tra  presenti,  anche  se  queste
avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614  del  codice  penale,
quando  siano  ritenute  indispensabili  per   l'espletamento   delle
attivita' loro demandate dagli articoli 6 e 7 della  legge  3  agosto
2007, n. 124 »; 
 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
 
  « 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al procuratore
generale presso  la  corte  di  appello  di  Roma.  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 4-bis »; 
 
    b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
 
  «  Art.  4-bis.  -  (Disposizioni  in  materia  di  intercettazioni
preventive dei servizi di informazione per  la  sicurezza)  -  1.  Le
attivita' di cui al comma 1  dell'articolo  4  sono  autorizzate  con
decreto motivato, quando risultano sussistenti le condizioni  di  cui
al medesimo comma l,  per  la  durata  massima  di  quaranta  giorni,
prorogabile per periodi successivi di venti giorni.  L'autorizzazione
alla prosecuzione delle operazioni e' data con decreto  motivato  nel
quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga. 
 
  2. Delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti  intercettati
e' redatto verbale  sintetico  che,  unitamente  ai  supporti  mobili
eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti  intercettati,  e'
depositato presso il procuratore generale presso la corte di  appello
di Roma entro trenta giorni  dal  termine  delle  stesse,  anche  con
modalita' informatiche da individuare con decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri.  Il  procuratore  generale,  verificata  la
conformita'  delle  attivita'  compiute  all'autorizzazione,  dispone
l'immediata distruzione  dei  verbali,  dei  contenuti  intercettati,
degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia,
anche informatica, totale o parziale,  dei  contenuti.  Su  richiesta
motivata dei direttori dei servizi di informazione per  la  sicurezza
di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,
comprovante particolari esigenze di natura tecnica  e  operativa,  il
procuratore generale puo' autorizzare il  differimento  del  deposito
dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle
attivita' svolte per un periodo non superiore a sei mesi. 
 
  3.  A  conclusione  delle  operazioni,  decorso  il   termine   per
l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente
del Consiglio dei ministri al Comitato parlamentare per la  sicurezza
della Repubblica di cui all'articolo  33,  comma  4,  della  legge  3
agosto 2007, n. 124, il  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello di Roma dispone la distruzione della documentazione anche  da
esso stesso detenuta, con eccezione  dei  decreti  emanati,  relativa
alle richieste di autorizzazione di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, recante contenuti, anche  espressi  in  forma  sintetica  e
discorsiva, delle intercettazioni. 
 
  4. Per l'espletamento  delle  attivita'  demandate  ai  servizi  di
informazione per la sicurezza della Repubblica, con le  modalita'  di
cui al comma 1 dell'articolo 4, il  procuratore  generale  presso  la
corte  di  appello  di   Roma   autorizza   il   tracciamento   delle
comunicazioni telefoniche e telematiche, nonche'  l'acquisizione  dei
dati esterni relativi alle comunicazioni  telefoniche  e  telematiche
intercorse e l'acquisizione  di  ogni  altra  informazione  utile  in
possesso dei soggetti di cui ai commi 1  e  3  dell'articolo  57  del
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I dati sono distrutti  entro  sei
mesi  dall'acquisizione  e  i  relativi  verbali  sono  trasmessi  al
procuratore  generale.  Il   procuratore   generale   puo'   comunque
autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore  a
ventiquattro mesi. 
 
  5. Gli  elementi  acquisiti  attraverso  le  attivita'  di  cui  al
presente articolo per  lo  sviluppo  della  ricerca  informativa  non
possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni  caso,  le
attivita' di intercettazione di cui ai commi da 1 a 4  e  le  notizie
acquisite a seguito  delle  attivita'  medesime  non  possono  essere
menzionate in atti di indagine ne' costituire oggetto di  deposizione
ne' essere altrimenti divulgate. 
 
  6. Le spese relative alle attivita' di cui ai  commi  1  e  4  sono
imputate all'apposito programma di  spesa  iscritto  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione  vigente.  Con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  sono
disciplinati il  ristoro  dei  costi  sostenuti  e  le  modalita'  di
pagamento anche in forma di canone annuo forfetario,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica ». 
 
  685. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e
degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale  e
della lavorazione di selezione  e  di  recupero  dei  rifiuti  solidi
urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico,  nonche'  al
fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di
rifiuti non riciclabili derivanti da  materiali  da  imballaggio,  ai
fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo  1,
comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2023,  per  assicurare  il
soddisfacimento delle istanze presentate ai  sensi  del  decreto  del
Ministro della transizione ecologica  14  dicembre  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2022. 
 
  686. Per le medesime finalita' di cui al  comma  685,  a  tutte  le
imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali  provenienti
dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero  che
acquistano  imballaggi  biodegradabili  e  compostabili  secondo   la
normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla  raccolta  differenziata
della carta, dell'alluminio e del vetro e' riconosciuto, per ciascuno
degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36  per
cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. 
 
  687. Il credito d'imposta di cui al comma 686 e' riconosciuto  fino
a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario,
nel limite massimo complessivo di spesa di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  688. Il credito d'imposta di cui al comma  686  e'  indicato  nella
dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo   d'imposta   di
riconoscimento del credito. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito  d'imposta   e'   utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui
al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Il
credito d'imposta e' utilizzabile a  decorrere  dal  1°  gennaio  del
periodo d'imposta successivo a quello in cui  sono  stati  effettuati
gli acquisti dei prodotti di cui al comma 686. 
 
  689. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al  comma
686, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,  pena  il
rifiuto dell'operazione di versamento.  I  fondi  occorrenti  per  la
regolazione contabile delle compensazioni  esercitate  ai  sensi  del
presente comma sono stanziati su apposito  capitolo  di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica,  per  il  successivo  trasferimento   alla   contabilita'
speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ». 
 
  690. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del  made  in
Italy e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni
idonee ad attestare la natura ecosostenibile  dei  prodotti  e  degli
imballaggi  secondo  la  vigente  normativa  dell'Unione  europea   e
nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali
da imballaggio previsti dall'allegato E alla parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i criteri e  le  modalita'
di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al  comma
686, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di  spesa  di
cui al comma 687. 
 
  691. Al fine di contenere la  produzione  di  rifiuti  in  plastica
attraverso l'utilizzo  di  ecocompattatori,  il  fondo  denominato  «
Programma sperimentale Mangiaplastica »,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica
dall'articolo 4-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  14  ottobre
2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre
2019, n. 141, e' incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2023  e
di 8 milioni di euro per l'anno 2024. 
 
  692. Al fine di garantire la dotazione finanziaria  necessaria  per
la realizzazione degli interventi sui sistemi  fognari  e  depurativi
volti a dare esecuzione alle sentenze di condanna emesse dalla  Corte
di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello  Stato  italiano
in relazione al trattamento delle acque reflue urbane, e' autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro
per l'anno 2024, di 30 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  di  50
milioni di euro per l'anno 2026 a favore del Commissario unico di cui
all'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre   2016,   n.   243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 
 
  693. Le risorse finanziarie iscritte anche in conto  residui  nello
stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica negli esercizi finanziari dal 2020 al  2023  destinate,  a
qualsiasi titolo,  al  completamento  di  adeguati  sistemi  di  reti
fognarie e al trattamento  delle  acque  reflue,  da  destinare  alle
regioni Sicilia,  Campania  e  Calabria  oggetto  delle  sentenze  di
condanna emesse dalla Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  nei
confronti dello Stato italiano  in  relazione  al  trattamento  delle
acque reflue urbane, sono trasferite dal  Ministero  dell'ambiente  e
della  sicurezza  energetica  sulla  contabilita'  speciale  n.  6056
intestata al Commissario unico per la realizzazione degli  interventi
di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue  di  cui
all'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre   2016,   n.   243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18.
Il Commissario unico, entro il 30 giugno 2023, trasmette al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e  al  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato   un   documento   relativo   alla
ricognizione degli interventi realizzati con indicazione  dei  costi,
delle fonti finanziarie e dei codici unici di  progetto,  provvedendo
all'allineamento delle informazioni contenute nel sistema di  cui  al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
 
  694. Per  gli  interventi  di  progettazione  ed  esecuzione  della
campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione
l'estensione e la  profondita'  delle  sostanze  inquinanti  presenti
nelle aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse  nazionale  «
ex SLOI ed ex Carbochimica » e interessate dalla realizzazione  della
circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da  piombo,  piombo
tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altri inquinanti,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro  per  ciascuno  degli  anni
2023 e 2024. 
 
  695. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento  di
interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in  via  di
degrado in ambito urbano e periurbano, e' istituito, nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
il Fondo per il contrasto del consumo di suolo, con la  dotazione  di
10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per  l'anno
2024, di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2026 e 2027. 
 
  696. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti i criteri per il riparto del fondo di cui  al  comma  695  a
favore delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  le  modalita'  di   monitoraggio   attraverso   i   sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e
quelli a essi collegati e le modalita' di revoca delle risorse. 
 
  697. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della
regione  Calabria  volti  a  prevenire  e  a  mitigare   il   rischio
idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni  causati
dai  connessi  fenomeni  nonche'  per  le   finalita'   di   cui   al
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  e'  disposta  in  favore  della
regione Calabria l'assegnazione di 50  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di  euro
per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per  l'anno  2026  a  valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione
2021-2027.  Tale  assegnazione  e'  considerata   nell'ambito   della
programmazione complessiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo  e
la coesione, programmazione  2021-2027,  ed  e'  compresa  nel  Piano
sviluppo e coesione della regione Calabria. 
 
  698. Al fine di consentire alle Autorita'  di  bacino  distrettuali
delle Alpi orientali, del Fiume  Po,  dell'Appennino  settentrionale,
dell'Appennino centrale, dell'Appennino meridionale, della Sardegna e
della  Sicilia  di  far  fronte  ai  compiti  straordinari   previsti
dall'articolo 63, commi 10 e 11, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, anche  nel  mutato  quadro  climatico  e  territoriale,
provvedendo altresi' all'implementazione e all'estensione  all'intero
distretto dei servizi informativi e applicativi per il monitoraggio e
la previsione ambientale, per la gestione delle risorse idriche,  ivi
compresi gli  eventi  climatici  estremi,  e  valutando  gli  impatti
osservati, simulati e  attesi  anche  in  condizioni  di  cambiamento
climatico e uso del suolo,  nonche'  ad  integrazione  delle  risorse
economiche programmate  per  le  spese  correnti,  e'  assegnato  uno
stanziamento di 14,5 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2023,
cosi'  ripartito:  2,5  milioni  di  euro  all'Autorita'  di   bacino
distrettuale delle Alpi orientali, 2,5 milioni di euro  all'Autorita'
di  bacino  distrettuale  del  Fiume  Po,   2,5   milioni   di   euro
all'Autorita' di bacino distrettuale  dell'Appennino  settentrionale,
2,5  milioni   di   euro   all'Autorita'   di   bacino   distrettuale
dell'Appennino centrale, 2,5 milioni di euro all'Autorita' di  bacino
distrettuale  dell'Appennino   meridionale,   1   milione   di   euro
all'Autorita' di bacino distrettuale della  Sardegna,  1  milione  di
euro all'Autorita' di bacino distrettuale della Sicilia. 
 
  699. Alla copertura parziale degli oneri di cui al comma 698,  pari
a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede,
quanto  a  9  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 533 e  534,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
 
  700. Dopo il comma 607 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, e' inserito il seguente: 
 
  « 607-bis. Al fine di rafforzare la  tutela  del  territorio  e  la
gestione  delle  acque,  per  mitigare  gli  effetti   del   dissesto
idrogeologico e del cambiamento climatico,  il  20  per  cento  delle
somme di cui al comma 607 e' riservato all'assunzione di personale  a
tempo indeterminato presso le autorita' di bacino distrettuali di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ».