art. 1 (commi 701-800)
  701.  Al  fine  di  consentire   l'espletamento   delle   attivita'
strategiche dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale,  comprese  quelle  connesse  all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza,  e'  autorizzata  a  favore  del
medesimo Istituto la spesa di 6 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2023 e 2024. 
 
  702.  Per  il  completamento  e  l'informatizzazione  della   Carta
geologica d'Italia alla  scala  1:50.000,  nell'ambito  del  Progetto
cartografia  geologica  (Progetto  CARG),  nonche'  per  le  connesse
attivita' strumentali, e' assegnato al Dipartimento per  il  servizio
geologico d'Italia dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2024  e
2025. 
 
  703. Le attivita' per il raggiungimento delle finalita' di  cui  al
comma 702 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio  geologico
d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni  e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  con  istituti  e
dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle  ricerche
e  con  l'Istituto  nazionale  di   oceanografia   e   di   geofisica
sperimentale,  mediante  la  stipulazione   di   accordi   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti  delle
risorse di cui al comma 702. 
 
  704. Una quota non superiore al  5  per  cento  degli  stanziamenti
annuali di cui al comma 702 puo' essere destinata all'ISPRA per oneri
di carattere generale connessi alle attivita' di completamento  della
Carta geologica d'Italia, all'acquisto di  apparecchi  scientifici  e
materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i
compiti   di   carattere   esecutivo   connessi    al    rilevamento,
all'aggiornamento  e  alla  pubblicazione   della   Carta   geologica
d'Italia. 
 
  705. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA,
prima di avviare le attivita' di completamento della Carta  geologica
d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte  dal
Progetto CARG allo scopo di programmare,  in  collaborazione  con  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i  lavori  per
il completamento  dell'intero  progetto,  nel  limite  delle  risorse
previste dal comma 702. 
 
  706. Al fine di procedere al completamento  della  Carta  geologica
d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca  strategica  per  il
raggiungimento   degli   obiettivi   finalizzati   a   uno   sviluppo
sostenibile,  in  considerazione  dell'estrema   vulnerabilita'   del
territorio italiano, e' istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il
completamento della carta geologica d'Italia, destinato  all'Istituto
superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,  con  una
dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e  di  12  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  707. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.  47,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
 
  « 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4,  secondo  periodo,  del
presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote  dei
proventi derivanti dalle aste maturate negli anni  2020  e  2021,  al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di  un
importo pari a 15  milioni  di  euro  assegnati  al  Ministero  delle
imprese e del made in Italy per ciascuna delle  suddette  annualita'.
Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente  articolo,
la quota annua dei proventi derivanti dalle  aste,  se  eccedente  il
valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni
di euro annui a partire dall'anno 2025, e' destinata, nel  limite  di
500  milioni  di  euro  annui,  a  specifiche  misure   di   politica
industriale relative  alla  sostenibilita'  ambientale  dei  processi
produttivi    individuate    con    deliberazione    del     Comitato
interministeriale per la transizione ecologica, di  cui  all'articolo
57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del
Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica,  di
cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006 ». 
 
  708. Le risorse a titolo di aiuto per la  compensazione  dei  costi
indiretti delle emissioni  sostenuti  nell'anno  2021  dalle  imprese
esposte a  rischio  di  rilocalizzazione  delle  emissioni  ai  sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.  47,  sono
erogate, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della
transizione ecologica 12 novembre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021,  entro  novanta  giorni  dalla
disponibilita' di cassa,  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza  energetica,
dei proventi relativi all'annualita' 2020, di  cui  all'articolo  23,
comma 8-bis, primo periodo, del medesimo decreto  legislativo  n.  47
del 2020, introdotto dal comma 707 del presente articolo. 
 
  709. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25  febbraio  2022,
n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile  2022,  n.
28, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti:  «
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ». 
 
  710. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 143, comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «  Il  personale  in  servizio  nelle  residenze   di   cui
all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di
un anno, di almeno due periodi di ferie  obbligatoriamente  trascorsi
in un Paese diverso da quello di servizio »; 
 
    b) all'articolo 144,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: « Con le modalita' di cui al primo periodo  possono
essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate
da condizioni di straordinaria criticita' »; 
 
    c) all'articolo 171, comma 5, dopo la parola: « esistono  »  sono
inserite le seguenti: « comprovate difficolta' di copertura o » e  le
parole: « l'80 » sono sostituite dalle seguenti: « il 120 »; 
 
    d) all'articolo 179: 
 
      1) al comma 1, le parole da: « , e che  sostiene  »  fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle  seguenti:  «  e'  accordato,  a
domanda,  un  rimborso  delle   spese   scolastiche   sostenute   per
l'iscrizione  e  la  frequenza  fino   al   completamento   dell'anno
scolastico »; 
 
      2) al comma 3 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «
Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per  un  anno  scolastico
completo non eccede i tre  mezzi  della  maggiorazione  percepita  ai
sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico »; 
 
    e) all'articolo 181, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. Nelle residenze di  cui  all'articolo  144,  primo  comma,
secondo periodo, i termini di cui al comma 1  del  presente  articolo
sono dimezzati e il beneficio di cui al  medesimo  comma  spetta  due
volte l'anno »; 
 
    f) l'articolo 193 e' sostituito dal seguente: 
 
  « Art. 193. - (Viaggi aerei) - 1. Per i percorsi in aereo spetta  a
tutto il personale il pagamento delle  spese  di  viaggio  in  classe
superiore all'economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5
ore, in classe economica negli altri casi. 
 
  2. Quando il dipendente rinuncia al contributo di cui  all'articolo
199, per il viaggio aereo di trasferimento spetta il  rimborso  delle
spese  sostenute  per  il  trasporto  del  bagaglio  al  seguito  del
dipendente  e  dei   familiari   a   carico   che   viaggiano   anche
separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli
a persona in eccedenza al bagaglio  trasportato  in  franchigia.  Nel
caso di cui all'articolo 170, quinto comma, il rimborso  delle  spese
sostenute per il trasporto del bagaglio  al  seguito  spetta  per  un
massimo di due colli per dipendente ». 
 
  711. Per l'attuazione del comma 710 e' autorizzata la spesa di 22,1
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  712. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le  parole  da:  «
nel limite di » fino alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: « nel limite di un contingente  complessivo  pari  a  3.150
unita' ». Ai fini dell'incremento  del  contingente  degli  impiegati
assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche,  dagli  uffici
consolari, dagli istituti italiani di  cultura  e  dalle  delegazioni
diplomatiche speciali,  come  rideterminato  dal  primo  periodo,  e'
autorizzata la spesa di euro  1.111.500  per  l'anno  2023,  di  euro
2.289.700 per l'anno 2024, di euro 2.358.350 per l'anno 2025, di euro
2.429.100 per l'anno 2026, di euro 2.502.000 per l'anno 2027, di euro
2.577.050 per l'anno 2028, di euro 2.654.350 per l'anno 2029, di euro
2.734.000 per l'anno 2030, di euro 2.816.000 per  l'anno  2031  e  di
euro 2.900.500 annui a decorrere dall'anno 2032. 
 
  713. Nei limiti della dotazione  organica  come  rideterminata  dal
comma  714,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste   a
legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il  Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   e'
autorizzato a bandire uno o piu' concorsi pubblici o  a  scorrere  le
graduatorie  vigenti  e  ad  assumere  100  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'Area degli assistenti per l'anno 2023 e 420 unita' di
personale da inquadrare nell'Area dei funzionari per l'anno 2024,  in
base  al  sistema  di  classificazione  professionale  del  personale
introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro  2019-2021  -
Comparto Funzioni centrali. 
 
  714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95,
recante la dotazione  organica  del  personale  del  Ministero  degli
affari esteri e della  cooperazione  internazionale  dal  1°  ottobre
2023, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) le cifre: « 1.811 », « 3.303 » e «  4.613  »  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: « 1.911 », « 3.403 » e « 4.713 »; 
 
    b) con efficacia dal 1° ottobre  2024,  le  parole:  «  Dotazione
organica dal 1° ottobre 2023 »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
Dotazione organica dal 1° ottobre 2024 » e le cifre:  «  1.473  »,  «
3.303 » e « 4.613 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «
1.893 », « 3.823 » e « 5.133 ». 
 
  715. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  714  e'
autorizzata la spesa di 937.655 euro per l'anno  2023,  di  8.516.238
euro per l'anno 2024 e di 22.813.099 euro annui a decorrere dall'anno
2025. 
 
  716. E' autorizzata la spesa di  500.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023 per adeguare le  retribuzioni  del  personale  di  cui
all'articolo 152  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui  all'articolo
157 del medesimo decreto. 
 
  717. All'articolo 6 del decreto-legge 29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
 
  « 1-ter. Al fine di provvedere alla  stipulazione  di  contratti  a
tempo determinato  mediante  procedure  comparative  indette  per  il
personale docente  e  amministrativo  di  madrelingua  o  esperto  in
relazione al curricolo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa  di
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ». 
 
  718. Per le attivita' di carattere logisticoorganizzativo  connesse
con  la  presidenza  italiana  del  G7,  diverse   dagli   interventi
infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo  di  sicurezza,
e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023,  di  40
milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione  di  euro  per  l'anno
2025. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  e'
istituita  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   la
Delegazione per la presidenza italiana del  G7,  per  lo  svolgimento
delle attivita' di cui al primo periodo, da concludere  entro  il  31
dicembre 2025.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma,  la
Delegazione  per  la  presidenza  italiana  del  G7  puo'  stipulare,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di  cui  al  primo  periodo,
contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato  o  di  lavoro
flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della societa'
Eutalia Srl. 
 
  719. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri  e
vulnerabili e di risposta  internazionale  alla  crisi  pandemica  ed
economica,  al  fine  di  sostenere  l'avvio  dell'operativita'   del
Resilience and Sustainability Trust, la Banca d'Italia e' autorizzata
a concedere al Fondo monetario internazionale un prestito da  erogare
a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di
prelievo,  secondo  modalita'  concordate  tra  il  Fondo   monetario
internazionale, la Banca d'Italia  e  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
 
  720. Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 719,  per
consentire il puntuale ed efficace funzionamento del  Resilience  and
Sustainability Trust, il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato a concedere al Fondo monetario internazionale  risorse  a
titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5  milioni  di  diritti
speciali di prelievo, nel limite complessivo di 50  milioni  di  euro
per l'anno 2023, a valere sullo stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo modalita'  concordate  tra  il
Fondo monetario internazionale, la  Banca  d'Italia  e  il  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
 
  721. Sul  prestito  autorizzato  dal  comma  719  e'  accordata  la
garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi
maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta  garanzia  si
fa fronte mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
delle  somme  disponibili  nella   contabilita'   speciale   di   cui
all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e la loro successiva  riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  722. Per le attivita' di supporto  all'elaborazione  dei  contenuti
del  programma  della  Presidenza   italiana   del   G7   in   ambito
economico-finanziario  e  dei  relativi  dossier,  nonche'   per   le
attivita' di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati
al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle  finanze,
Dipartimento  del  tesoro  e  Dipartimento  delle  finanze,   possono
avvalersi,  mediante  la  stipula  di  apposite  convenzioni,   della
societa' Eutalia Srl. La societa' Eutalia Srl provvede alle  relative
attivita'  di  supporto  tecnico  specialistico,  anche  mediante  il
reclutamento di personale con  elevata  specializzazione  in  materia
economicofinanziaria,        statistico-matematica,        giuridica,
logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla  base
delle   esigenze   specifiche   rappresentate   dall'Amministrazione,
mediante contratti di lavoro  a  tempo  determinato,  ovvero  con  il
ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili  sul
mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e  dal
testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di  cui
al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attivita' e gli
adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del  tesoro
e' autorizzata la spesa di euro 500.000  per  l'anno  2023,  di  euro
2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025 e per  il
Dipartimento delle finanze e' autorizzata la spesa  di  euro  500.000
per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025. 
 
  723. E' autorizzata la partecipazione  dell'Italia  all'aumento  di
capitale della Banca di sviluppo  del  Consiglio  d'Europa,  per  una
quota pari a  710.592.000  euro  di  capitale  sottoscritto,  di  cui
200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento e' effettuato  in
quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro  ciascuna.  Il
primo versamento  e'  effettuato  entro  l'anno  2023.  I  versamenti
successivi al primo sono effettuati entro il 31  luglio  di  ciascuno
degli anni 2024, 2025 e 2026. 
 
  724.   Per   la   partecipazione   dello   Stato   italiano   quale
sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital  denominato
NATO Innovation Fund e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per
l'anno 2023. Le  linee  di  indirizzo  e  le  connesse  modalita'  di
gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite
con decreto del Ministro della difesa, di concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
imprese e del made in Italy. 
 
  725.  Per  gli  adempimenti  connessi  alla  preparazione  e   allo
svolgimento  delle  riunioni  annuali  dell'anno  2025  della   Banca
asiatica di sviluppo in  Italia  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per  l'anno  2024  e  di
euro 10 milioni per l'anno 2025. 
 
  726. Al fine del rafforzamento  delle  capacita'  amministrative  e
tecniche del Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
anche  connesse  con  l'espletamento  della  funzione   di   presidio
sull'attuazione,  sul  monitoraggio,  sulla  rendicontazione  e   sul
controllo  degli  interventi  del  Piano  nazionale  di   ripresa   e
resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze,  in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente  dotazione  organica,  per  il
biennio 2023-2024, e' autorizzato a reclutare con contratto di lavoro
subordinato a tempo  indeterminato,  per  le  esigenze  del  predetto
Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100
unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari e 50  unita'  nell'Area
degli   assistenti   previste   dal   sistema   di    classificazione
professionale  del  personale  introdotto  dal  Contratto  collettivo
nazionale di  lavoro  2019-2021  -  Comparto  Funzioni  centrali.  Al
reclutamento  del  predetto  contingente  di  personale  si  provvede
mediante concorsi  pubblici,  anche  attraverso  l'avvalimento  della
Commissione per l'attuazione del Progetto di  Riqualificazione  delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35,  comma  5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di
vigenti graduatorie di concorsi pubblici o  attraverso  procedure  di
mobilita' ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  euro  3.577.000
per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024. 
 
  727. Per le finalita' di cui  al  comma  726  e'  autorizzata,  per
l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000  per
la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma  726
ed euro 400.000 per le  maggiori  spese  di  funzionamento  derivanti
dall'assunzione del contingente di personale  previsto  dal  predetto
comma. E' altresi' autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa
pari ad euro 450.000 per la corresponsione al  citato  personale  dei
compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario. 
 
  728.  Per  le  valutazioni  inerenti  a  operazioni,  iniziative  o
investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o
finanziario, anche relative a  enti  e  a  societa'  partecipate,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  avvalersi
della consulenza e dell'assistenza di  societa',  esperti  e  singoli
professionisti di  provata  esperienza  e  capacita'  operativa,  nel
limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  729. All'articolo 2, comma  13-bis,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: « nel limite complessivo di spesa di  100.000
euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui  a  decorrere  dall'anno
2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel  limite  complessivo  di
spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere  dall'anno
2023 ». 
 
  730.  Ad  integrazione  delle  risorse  assegnate  a   legislazione
vigente, finalizzate a far fronte agli  eventi  meteorologici  per  i
quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le  deliberazioni
del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022  e  del  19  ottobre
2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di  Pesaro  e
Urbino  e  dei  comuni  situati  nella  parte  settentrionale   della
provincia  di  Macerata,  limitrofi  alla  provincia  di  Ancona,  e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2023  e  2024,  per  la  realizzazione  degli   interventi   di   cui
all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al  ripristino
delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e  private,  lettera
e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1.  Le  risorse  di  cui  al  primo  periodo  sono
trasferite nella contabilita'  speciale  aperta  per  l'emergenza  ai
sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  dell'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 922 del  17  settembre  2022,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223  del  23  settembre  2022,
intestata  al  Commissario  delegato  di  cui  all'articolo  1  della
medesima ordinanza. Gli interventi sono approvati, nel  limite  delle
risorse  allo  scopo   finalizzate,   con   le   modalita'   previste
dall'articolo  3,  comma  1,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  23
novembre 2022, n. 179. 
 
  731. In relazione agli  eventi  calamitosi  che  hanno  colpito  il
territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre 2022,
per gli interventi di messa in sicurezza  del  territorio  e  ristoro
delle attivita' economiche e' autorizzata la spesa di  1  milione  di
euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2024 e 2025. 
 
  732. Il termine di scadenza dello stato  di  emergenza  conseguente
all'evento sismico del 26 dicembre  2018,  di  cui  all'articolo  57,
comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre  2023.  Alle  conseguenti  attivita'  si  fa
fronte nel limite delle risorse gia' stanziate per l'emergenza. 
 
  733. I termini di cui all'articolo 6,  comma  2,  primo  e  secondo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  prorogati  al
31 dicembre 2023; fino alla stessa data continuano ad  applicarsi  le
disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato  decreto-legge  n.
32 del 2019. A tale fine e' autorizzata la spesa di  2,6  milioni  di
euro per l'anno 2023. 
 
  734. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato  al
31 dicembre 2023. Per le attivita' di cui all'articolo 18,  comma  1,
lettera  i-bis),  del  citato  decreto-legge  n.  109  del  2018,  e'
autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  735. E' autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di  4,9  milioni  di
euro, di cui: 
 
    a) 1,4 milioni di euro per le finalita' di  cui  all'articolo  31
del  decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
 
    b) 1,8 milioni di euro per le finalita' di cui  all'articolo  18,
comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
 
    c) 1 milione di euro per le finalita'  di  cui  all'articolo  32,
comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; 
 
    d) 700.000 euro per le finalita' di cui all'articolo  30-ter  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
 
  736.  Le  misure  previste   dall'articolo   14,   comma   6,   del
decreto-legge   30   dicembre   2016,   n.   244,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  19,  come  integrate
dall'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, si applicano, fino al 31 dicembre  2023,  anche  nei  comuni  di
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia  colpiti
dagli eventi sismici del 2017. I  relativi  termini  decorrono  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  737. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023,
di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di
euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la
ricostruzione privata, di cui all'articolo 20  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130,  e  per  la  ricostruzione  pubblica,  di  cui
all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018. 
 
  738. Allo scopo di assicurare il  proseguimento  e  l'accelerazione
dei processi di ricostruzione, all'articolo 1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-sexies  e'  inserito  il
seguente: 
 
  « 4-septies. Lo stato  di  emergenza  di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2023. A  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44  del   codice   della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023 ». 
 
  739. Per le medesime finalita' di cui al comma 738, all'articolo 1,
comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  le  parole:  «  31
dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023  »
e le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
per l'anno 2022 ». A tale  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
71.800.000 per l'anno 2023. 
 
  740. Per le  medesime  finalita'  di  cui  all'articolo  50,  comma
9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  il  Commissario
straordinario puo', con propri provvedimenti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189  del  2016,
destinare ulteriori unita' di personale agli Uffici speciali  per  la
ricostruzione, agli  enti  locali  e  alla  struttura  commissariale,
mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50,  comma
3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n.  189  del  2016,  nel
limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. 
 
  741. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro
470.000 per l'anno 2023. 
 
  742. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni
istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30,  comma  1,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro
500.000 per l'anno 2023. 
 
  743.  Al  fine  di  garantire   lo   sviluppo   delle   piattaforme
informatiche  del  Commissario  straordinario  del  Governo  per   la
ricostruzione  nei  territori  interessati   dagli   eventi   sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2023.  Il  Commissario  straordinario
attua quanto previsto  dal  primo  periodo  del  presente  comma  con
ordinanze  adottate  ai  sensi  dell'articolo   2,   comma   2,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.  229,   anche   attraverso   la
stipulazione di convenzioni con le societa' di cui  all'articolo  50,
comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016. 
 
  744.  Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  dei  processi  di
ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre
2016, n. 232, come incrementata dall'articolo  1,  comma  466,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ulteriormente incrementata di  200
milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di  euro  per  l'anno
2048 e di 500 milioni di euro per l'anno 2049. 
 
  745. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « e 2022 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , 2022 e 2023 » e le parole: « e al quinto  anno  »  sono
sostituite dalle seguenti: « , al quinto e al sesto anno ». 
 
  746. All'articolo 46 del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 4, le parole: « e per i cinque anni successivi » sono
sostituite dalle seguenti: « e per i  sei  anni  successivi  »  e  le
parole: « per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023 »; 
 
    b) al comma 6: 
 
      1) al primo periodo, le parole: « di 60  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2022 e 2023 »; 
 
      2) al secondo periodo, le parole: « dal 2019  al  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2023 ». 
 
  747. Agli oneri derivanti dal comma 746, pari a 60 milioni di  euro
per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,  periodo  di  programmazione
2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre
2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di  ripartizione
territoriale. 
 
  748.  Il  Ministero  delle   imprese   e   del   made   in   Italy,
nell'utilizzare con appositi bandi  le  risorse  stanziate  ai  sensi
delle disposizioni di cui al comma 746 e le  eventuali  economie  dei
bandi  precedenti  relativi  all'utilizzo  delle   risorse   previste
dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, puo'  prevedere
clausole di esclusione per le imprese  che  hanno  gia'  ottenuto  le
agevolazioni  di  cui  all'articolo   46,   comma   2,   del   citato
decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data  di  pubblicazione  dei
bandi,  non  hanno  fruito  in  tutto   o   in   parte   dell'importo
dell'agevolazione  complessivamente  concessa  in  esito   ai   bandi
precedenti. 
 
  749. Per garantire la continuita'  nello  smaltimento  dei  rifiuti
solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e' autorizzato l'utilizzo, nel  limite  di  10
milioni di euro per l'anno  2023,  delle  risorse  disponibili  nella
contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3,
del citato decreto-legge n. 189 del 2016. 
 
  750. All'articolo 48 del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 7, primo periodo, le parole: « dicembre 2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dicembre 2023 »; 
 
    b) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
      1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2021
» sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2022 »; 
 
      2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il  31
dicembre 2022 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2023 ». 
 
  751. Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie  individuate
dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non
sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro  ai  comuni  a  fronte
delle minori entrate derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, il  fondo  di  cui  all'articolo  17-ter,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e'  incrementato,
per l'anno 2023, di 4 milioni di euro. 
 
  752. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, le parole: « 31  dicembre  2022  »,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 
 
  753. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017,  n.  172,  le  parole:  «  31  dicembre  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 
 
  754. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli  oneri  derivanti
dai commi 752 e 753 nel limite di spesa di 1.500.000 euro per  l'anno
2023. 
 
  755. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma  25,  secondo
periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.  172,  sono  prorogate
fino al 31 dicembre 2023. 
 
  756. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del  decreto-legge
24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al  31  dicembre  2022  »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ». 
 
  757. All'articolo 28,  commi  7  e  13-ter,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole:  «  31  dicembre  2022  »,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 
 
  758. All'articolo 28-bis, comma 2,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono  sostituite  dalle
seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 
 
  759. All'articolo 1, comma 986, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e
2023 ». 
 
  760. All'articolo 13-ter del decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio  2022  n.
15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «  31  dicembre  2022  »
sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024, ferme restando le
scadenze previste per i contratti in essere  »  e  le  parole  da:  «
onnicomprensivo » fino alla fine del periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: « complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno,  al  lordo
degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione  per
singolo incarico conferito »; 
 
    b) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole:  «  e  con  »  sono
sostituite dalle seguenti: « anche utilizzando »; 
 
    c) al comma 1, terzo periodo, le parole: « per l'anno 2022 » sono
soppresse; 
 
    d) al comma 2, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse. 
 
  761. All'articolo 57, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « e' effettuato » sono inserite
le seguenti: « con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo » e dopo le
parole: « del presente decreto » sono inserite le seguenti: «  ovvero
dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del  Consiglio
- Dipartimento della funzione pubblica ». 
 
  762. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del  decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, e all'articolo 5, comma 4, del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre  2016,  n.  229,  la  Concessionaria  servizi   assicurativi
pubblici  (CONSAP)  Spa,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
legislazione  vigente,  e'  autorizzata  ad  operare  per  conto  del
Ministero dell'economia e delle  finanze,  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102, e nel rispetto  dei  termini  e  delle  condizioni  previsti  da
apposito disciplinare stipulato con il  medesimo  Ministero.  A  tale
fine e' autorizzata l'apertura  di  un  apposito  conto  corrente  di
tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa. 
 
  763. Per le attivita' connesse al disciplinare di cui al comma  762
e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli  anni  dal
2023 al 2025. 
 
  764. Il termine di scadenza dello stato  di  emergenza  conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui  all'articolo  1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2023 al fine  di  garantire  la  continuita'
delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione. 
 
  765. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  3-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano  sino  all'anno  2023
nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine  e'
autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. 
 
  766. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, le parole: « al 31  dicembre  2022  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « al 31 dicembre 2023 »  e  le  parole:  «  nel  limite  di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e  di  300.000  euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti:
« nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020,  di
300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e  di  200.000  euro
per l'anno 2023 ». 
 
  767. Per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20  e  29
maggio  2012,  individuati  dall'articolo  2-bis,   comma   43,   del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica, anche  relativamente
all'anno 2023, la sospensione prevista dall'articolo  1,  comma  456,
della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,  come  da  ultimo  prorogata
dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla
societa' Cassa depositi  e  prestiti  Spa,  trasferiti  al  Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi  1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento e'  stato  differito
ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dell'articolo 1, comma 356, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190.  Gli  oneri  di  cui  al  primo  periodo  sono   pagati,   senza
applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2024,  in
rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicita'  di
pagamento prevista nei provvedimenti  e  nei  contratti  regolanti  i
mutui stessi. 
 
  768.  Per  i  comuni  dei  territori   dell'Emilia-Romagna,   della
Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  e  dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come  eventualmente
rideterminati dai Commissari delegati ai sensi  dell'articolo  2-bis,
comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, e' prorogata fino alla definitiva  ricostruzione
e agibilita' dei fabbricati interessati e comunque non  oltre  il  31
dicembre 2023. 
 
  769. E' autorizzata la spesa di 14,2 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica,  al
contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla  popolazione
e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i
territori dell'Emilia-Romagna nel 2012. 
 
  770. All'articolo 3 del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:  «
E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di  20  milioni
di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024  e  di
15 milioni di euro per l'anno 2025 »; 
 
    b) al comma 2, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:  «
E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di
euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5
milioni di euro per l'anno 2025 »; 
 
    c) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «  Il
contributo di 500.000 euro di cui all'ottavo periodo e'  riconosciuto
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ». 
 
  771. L'efficacia delle disposizioni di cui  all'articolo  9-sexies,
comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.  156,  e'  prorogata
fino al 31 dicembre 2025. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di  1
milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 
 
  772. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2025  nel  limite
massimo di spesa di 2,32 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
2023, 2024 e 2025. 
 
  773. L'efficacia delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2-bis,
comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,
n. 172, e' prorogata fino all'anno 2025. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 1,45 milioni di euro per  ciascuna  delle  annualita'  2023,
2024 e 2025. 
 
  774. All'articolo 1 della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 448, le parole: « in euro  7.107.513.365  per  l'anno
2023 » sono sostituite dalle seguenti: « in  euro  7.157.513.365  per
l'anno 2023 »; 
 
    b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: « 330  milioni  di
euro nel 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 380 milioni di euro
nel 2023 ». 
 
  775.  In  via  eccezionale  e  limitatamente  all'anno   2023,   in
considerazione del protrarsi degli effetti economici  negativi  della
crisi ucraina, gli enti  locali  possono  approvare  il  bilancio  di
previsione  con  l'applicazione  della  quota   libera   dell'avanzo,
accertato con l'approvazione del  rendiconto  2022.  A  tal  fine  il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023  e'
differito al 30 aprile 2023. 
 
  776. Per il potenziamento delle iniziative in materia di  sicurezza
urbana  da  parte  dei  comuni   volte   all'installazione   e   alla
manutenzione di sistemi di  sorveglianza  tecnologicamente  avanzati,
dotati di software di analisi video per il  monitoraggio  attivo  con
invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di  polizia  o  di
istituti  di  vigilanza  privata  convenzionati,   finalizzati   alla
repressione  dei  fenomeni  di  criminalita'  e  al   controllo   del
territorio, e' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di  4  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 
 
  777. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
disciplinati le modalita' di presentazione delle richieste  da  parte
dei comuni interessati nonche' i criteri per il riparto delle risorse
del fondo di cui al comma 776, tenendo conto dei seguenti criteri: 
 
    a) indice di delittuosita' della provincia  di  appartenenza  del
comune; 
 
    b) indice di delittuosita' del comune; 
 
    c) incidenza  dei  fenomeni  di  criminalita'  diffusa  nell'area
urbana da sottoporre a videosorveglianza. 
 
  778. Nell'ambito del riparto delle risorse di cui al comma 776,  il
60 per  cento  e'  assegnato  ai  comuni  appartenenti  alle  regioni
dell'Obiettivo convergenza Italia. 
 
  779. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  dopo  il
comma 51-bis e' inserito il seguente: 
 
  « 51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del  comma
51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e  di  100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ». 
 
  780. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026,  per  il  finanziamento  di
iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore  dei  comuni
con popolazione inferiore a 10.000  abitanti  rivolte  ad  assicurare
l'efficace e tempestiva  attuazione  degli  interventi  previsti  dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio  2023
apposite linee guida con le modalita' e i termini di comunicazione al
medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle  esigenze
di assistenza  tecnica  strettamente  necessarie  all'attuazione  dei
predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora  le
risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste  degli  enti,
si procedera' al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con
uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate
le risorse in favore dei  comuni  interessati  per  la  realizzazione
delle  rispettive  iniziative  di  assistenza  tecnica.   Il   comune
beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo  dell'entrata
del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla
conclusione degli interventi. 
 
  781. In considerazione della situazione straordinaria di  emergenza
determinatasi  relativamente  alla  spesa  per  utenze   di   energia
elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli  centrali  in
materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale,  di
cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera  b),  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  che  per  l'esercizio
finanziario 2022 non riescano a garantire  la  copertura  minima  del
costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2,  lettere
a), b) e c), del medesimo testo unico, non si applica la sanzione  di
cui al comma 5 dello stesso articolo 243. 
 
  782. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, le parole: « dal 2020 al 2022 » sono sostituite dalle  seguenti:
« dal 2020 al 2025 ». 
 
  783. I termini di cui all'alinea del comma 572 e di cui  al  quinto
periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,
n. 234, sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e  al  31
dicembre 2023. 
 
  784. Il presente comma e i commi da 781 a 783 entrano in vigore  il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. 
 
  785. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: « Con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati
i criteri e le modalita' per la verifica a consuntivo  della  perdita
di gettito e dell'andamento delle  spese,  provvedendo  all'eventuale
regolazione dei rapporti finanziari  tra  comuni  e  tra  province  e
citta' metropolitane, ovvero tra i due  predetti  comparti,  mediante
apposita rimodulazione dell'importo  assegnato  nel  biennio  2020  e
2021.  Le  eventuali  risorse  ricevute  in  eccesso   sono   versate
all'entrata del bilancio dello Stato ». 
 
  786. All'articolo 1, comma 554, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020 ». 
 
  787. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
il comma 1-bis e'  sostituito  dal  seguente:  «  1-bis.  Nei  comuni
capoluogo di provincia  che,  in  base  all'ultima  rilevazione  resa
disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche  competenti  per
la raccolta  e  l'elaborazione  di  dati  statistici,  abbiano  avuto
presenze turistiche in numero venti  volte  superiore  a  quello  dei
residenti,  l'imposta  di  cui  al  presente  articolo  puo'   essere
applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma  16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti  comuni
devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti  le
presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno
in cui viene  deliberato  l'aumento  dell'imposta.  Per  il  triennio
2023-2025  si  considera  la  media  delle  presenze  turistiche  del
triennio 2017-2019 ». 
 
  788. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
 
    a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2023 », ovunque ricorre,
e' sostituita dalle seguenti: « 2027 o da  un  anno  antecedente  ove
ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le
parole: « Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo  e  con  il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
» sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali
e le autonomie »; 
 
    b) all'articolo 4: 
 
      1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal  2011  al  2022  »
sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2026  »  e
le parole: « A decorrere  dall'anno  2023  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno  antecedente  ove
ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »; 
 
      2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un  anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui  al  presente  decreto
legislativo »  e  le  parole:  «  Ministro  per  le  riforme  per  il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
coesione territoriale » sono sostituite dalle  seguenti:  «  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie »; 
 
    c) all'articolo 7: 
 
      1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2023  »  sono
sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un  anno
antecedente ove ricorrano le condizioni di cui  al  presente  decreto
legislativo »; 
 
      2) al comma 2, le parole: « entro il  31  luglio  2022  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le parole:
« Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per  i
rapporti con le  regioni  e  per  la  coesione  territoriale  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali  e  le
autonomie »; 
 
    d) all'articolo 13, comma 4, le parole: « Ministro per le riforme
per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni  e
per la coesione territoriale »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
Ministro per gli affari regionali e le autonomie »; 
 
    e) all'articolo 15: 
 
      1) al comma  1,  la  parola:  «  2023  »  e'  sostituita  dalle
seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni
di cui al presente decreto legislativo »; 
 
      2) al comma 2, le parole: « Ministro  per  le  riforme  per  il
federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per  la
coesione territoriale » sono sostituite dalle  seguenti:  «  Ministro
per gli affari regionali e le autonomie »; 
 
      3) al comma  5,  la  parola:  «  2023  »  e'  sostituita  dalle
seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni
di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro  per
i rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale  »  sono
sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali  e  le
autonomie ». 
 
  789. All'articolo 255,  comma  10,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, le parole: « all'articolo 222 e  dei  residui  »
sono  sostituite  dalle   seguenti:   «   all'articolo   222,   delle
anticipazioni di liquidita' previste dal decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili,
e dei residui ». 
 
  790. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno
2023, da destinare ai comuni con popolazione fino a  35.000  abitanti
il cui piano di riequilibrio finanziario sia  stato  approvato  dalla
Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023. 
 
  791. Ai fini della completa  attuazione  dell'articolo  116,  terzo
comma,  della  Costituzione  e  del  pieno  superamento  dei   divari
territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma  e  i
commi da  792  a  798  disciplinano  la  determinazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti in  tutto  il  territorio  nazionale,  ai
sensi  dell'articolo  117,   secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che
costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di
natura  fondamentale,  per  assicurare  uno   svolgimento   leale   e
trasparente dei rapporti finanziari  tra  lo  Stato  e  le  autonomie
territoriali, per favorire un'equa ed  efficiente  allocazione  delle
risorse  collegate  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.  101,  e  il  pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento  delle  prestazioni
inerenti  ai  diritti  civili  e  sociali  e  quale  condizione   per
l'attribuzione di ulteriori  funzioni.  L'attribuzione  di  ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo  116,
terzo comma, della Costituzione,  relative  a  materie  o  ambiti  di
materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del  presente
articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti  in
tutto il territorio nazionale, e'  consentita  subordinatamente  alla
determinazione dei  relativi  livelli  essenziali  delle  prestazioni
(LEP). 
 
  792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la  determinazione
dei LEP.  La  Cabina  di  regia  e'  presieduta  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, che puo' delegare il Ministro per gli  affari
regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per
gli affari regionali e le  autonomie,  il  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro  per
le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il  Ministro
dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per  le  materie
di  cui  all'articolo  116,  terzo  comma,  della  Costituzione,   il
presidente della Conferenza delle regioni e delle province  autonome,
il presidente dell'Unione dell  province  d'Italia  e  il  presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati. 
 
  793. La Cabina di regia, nel rispetto degli  equilibri  di  finanza
pubblica e in coerenza con i relativi  obiettivi  programmati,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: 
 
    a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per
materia, una ricognizione della normativa statale  e  delle  funzioni
esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in  ognuna
delle  materie  di  cui  all'articolo   116,   terzo   comma,   della
Costituzione; 
 
    b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per
materia, una ricognizione della spesa storica a carattere  permanente
dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna  regione  per
l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo  comma,  della
Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata
dallo Stato; 
 
    c) individua, con il supporto  delle  amministrazioni  competenti
per materia, le materie o gli ambiti di materie che  sono  riferibili
ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard; 
 
    d) determina,  nel  rispetto  dell'articolo  17  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di
bilancio a legislazione vigente, i  LEP,  sulla  base  delle  ipotesi
tecniche  formulate  dalla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
standard, ai sensi dell'articolo 1,  comma  29-bis,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208,  predisposte  secondo  il  procedimento  e  le
metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e)  e
f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n.  216,  ed  elaborate
con l'ausilio della societa' Soluzioni per  il  sistema  economico  -
SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica  e
con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni  e
delle province autonome presso il Centro interregionale  di  studi  e
documentazione (CINSEDO) delle regioni. 
 
  794. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  sulla  base
della ricognizione e a seguito delle attivita' della Cabina di  regia
poste in essere ai sensi del comma  793,  trasmette  alla  Cabina  di
regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione  dei  costi  e
fabbisogni standard nelle materie  di  cui  all'articolo  116,  terzo
comma, della Costituzione, secondo le modalita' di cui al comma  793,
lettera d), del presente articolo. 
 
  795. Entro sei mesi dalla conclusione delle  attivita'  di  cui  al
comma 793, la Cabina di regia predispone uno o piu' schemi di decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri con cui  sono  determinati,
anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni  standard
nelle  materie  di  cui  all'articolo   116,   terzo   comma,   della
Costituzione. 
 
  796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  e'
adottato su proposta del Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri.  Sullo  schema  di
decreto e' acquisita l'intesa della  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
 
  797. Qualora le attivita' della Cabina di regia non  si  concludano
nei termini  stabiliti  dai  commi  793  e  795,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari  regionali  e  le
autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
nominano  un  Commissario  entro  i  trenta  giorni  successivi  alla
scadenza del termine di  dodici  mesi,  per  il  completamento  delle
attivita' non perfezionate. Nel decreto di  nomina  sono  definiti  i
compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica.  Sulla  base
dell'istruttoria e delle proposte del Commissario,  il  Ministro  per
gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o  piu'
schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  secondo
la procedura di cui al comma 795. Al Commissario  non  spettano,  per
l'attivita' svolta, compensi, indennita' o rimborsi di spese. 
 
  798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attivita' di cui
ai commi da 791 a 797, e' autorizzata la spesa di  500.000  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 
 
  799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'  istituita   una
segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina  di  regia  di
cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797. 
 
  800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 e' costituita da  un
contingente di dodici unita'  di  personale,  di  cui  un'unita'  con
incarico dirigenziale di livello generale  scelta  tra  soggetti  che
abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi  competenza
in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo  fiscale,
un'unita' con incarico dirigenziale di livello non generale  e  dieci
unita'  di  livello  non  dirigenziale.  Le  predette   unita'   sono
individuate  anche  tra  il  personale  delle  altre  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in  posizione  di
comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri e' conseguentemente incrementata di  un  posto  di  funzione
dirigenziale  di  livello  generale  e  di  un  posto   di   funzione
dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali  possono
essere conferiti ai sensi dell'articolo 19,  commi  5-bis  o  6,  del
decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  anche  in  deroga  ai
relativi limiti percentuali. Per le finalita' del presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui  a  decorrere  dall'anno
2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della  segreteria
tecnica di cui al comma 799 si  provvede  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per  gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri.