701. Al fine di consentire l'espletamento delle attivita' strategiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, comprese quelle connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' autorizzata a favore del medesimo Istituto la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 702. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonche' per le connesse attivita' strumentali, e' assegnato al Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 703. Le attivita' per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 702 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e sono svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, mediante la stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 702. 704. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 702 puo' essere destinata all'ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attivita' di completamento della Carta geologica d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia. 705. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attivita' di completamento della Carta geologica d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dal Progetto CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 702. 706. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG), quale infrastruttura di ricerca strategica per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati a uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilita' del territorio italiano, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia, destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 707. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: « 8-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, secondo periodo, del presente articolo si intendono riferite, con riguardo alle quote dei proventi derivanti dalle aste maturate negli anni 2020 e 2021, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al netto di un importo pari a 15 milioni di euro assegnati al Ministero delle imprese e del made in Italy per ciascuna delle suddette annualita'. Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo, la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, se eccedente il valore di 1.170 milioni di euro fino all'anno 2024 e di 1.150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2025, e' destinata, nel limite di 500 milioni di euro annui, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilita' ambientale dei processi produttivi individuate con deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica, di cui al comma 4 del medesimo articolo 57-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 ». 708. Le risorse a titolo di aiuto per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni sostenuti nell'anno 2021 dalle imprese esposte a rischio di rilocalizzazione delle emissioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono erogate, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro della transizione ecologica 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 23 dicembre 2021, entro novanta giorni dalla disponibilita' di cassa, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dei proventi relativi all'annualita' 2020, di cui all'articolo 23, comma 8-bis, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 47 del 2020, introdotto dal comma 707 del presente articolo. 709. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, le parole: « per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ». 710. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 143, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale in servizio nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, fruisce, nell'arco di un anno, di almeno due periodi di ferie obbligatoriamente trascorsi in un Paese diverso da quello di servizio »; b) all'articolo 144, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con le modalita' di cui al primo periodo possono essere individuate residenze particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticita' »; c) all'articolo 171, comma 5, dopo la parola: « esistono » sono inserite le seguenti: « comprovate difficolta' di copertura o » e le parole: « l'80 » sono sostituite dalle seguenti: « il 120 »; d) all'articolo 179: 1) al comma 1, le parole da: « , e che sostiene » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « e' accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche sostenute per l'iscrizione e la frequenza fino al completamento dell'anno scolastico »; 2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ipotesi di cui al comma 1, il rimborso per un anno scolastico completo non eccede i tre mezzi della maggiorazione percepita ai sensi dell'articolo 173, comma 3, per ogni figlio a carico »; e) all'articolo 181, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. Nelle residenze di cui all'articolo 144, primo comma, secondo periodo, i termini di cui al comma 1 del presente articolo sono dimezzati e il beneficio di cui al medesimo comma spetta due volte l'anno »; f) l'articolo 193 e' sostituito dal seguente: « Art. 193. - (Viaggi aerei) - 1. Per i percorsi in aereo spetta a tutto il personale il pagamento delle spese di viaggio in classe superiore all'economica nel caso di viaggi di durata superiore alle 5 ore, in classe economica negli altri casi. 2. Quando il dipendente rinuncia al contributo di cui all'articolo 199, per il viaggio aereo di trasferimento spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari a carico che viaggiano anche separatamente. Il rimborso spetta nel limite massimo di quattro colli a persona in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. Nel caso di cui all'articolo 170, quinto comma, il rimborso delle spese sostenute per il trasporto del bagaglio al seguito spetta per un massimo di due colli per dipendente ». 711. Per l'attuazione del comma 710 e' autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 712. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: « nel limite di » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 3.150 unita' ». Ai fini dell'incremento del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come rideterminato dal primo periodo, e' autorizzata la spesa di euro 1.111.500 per l'anno 2023, di euro 2.289.700 per l'anno 2024, di euro 2.358.350 per l'anno 2025, di euro 2.429.100 per l'anno 2026, di euro 2.502.000 per l'anno 2027, di euro 2.577.050 per l'anno 2028, di euro 2.654.350 per l'anno 2029, di euro 2.734.000 per l'anno 2030, di euro 2.816.000 per l'anno 2031 e di euro 2.900.500 annui a decorrere dall'anno 2032. 713. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal comma 714, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato a bandire uno o piu' concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere 100 unita' di personale da inquadrare nell'Area degli assistenti per l'anno 2023 e 420 unita' di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari per l'anno 2024, in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. 714. Nella quarta colonna della tabella 1 annessa al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 1° ottobre 2023, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le cifre: « 1.811 », « 3.303 » e « 4.613 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1.911 », « 3.403 » e « 4.713 »; b) con efficacia dal 1° ottobre 2024, le parole: « Dotazione organica dal 1° ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Dotazione organica dal 1° ottobre 2024 » e le cifre: « 1.473 », « 3.303 » e « 4.613 » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 1.893 », « 3.823 » e « 5.133 ». 715. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 714 e' autorizzata la spesa di 937.655 euro per l'anno 2023, di 8.516.238 euro per l'anno 2024 e di 22.813.099 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 716. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. 717. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: « 1-ter. Al fine di provvedere alla stipulazione di contratti a tempo determinato mediante procedure comparative indette per il personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto in relazione al curricolo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ». 718. Per le attivita' di carattere logisticoorganizzativo connesse con la presidenza italiana del G7, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall'approntamento del dispositivo di sicurezza, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Delegazione per la presidenza italiana del G7, per lo svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, da concludere entro il 31 dicembre 2025. Per le finalita' di cui al presente comma, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 puo' stipulare, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo, contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile ovvero avvalersi del supporto specialistico della societa' Eutalia Srl. 719. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri e vulnerabili e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, al fine di sostenere l'avvio dell'operativita' del Resilience and Sustainability Trust, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere al Fondo monetario internazionale un prestito da erogare a tassi di mercato nei limiti di 1,89 miliardi di diritti speciali di prelievo, secondo modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. 720. Nell'ambito dell'accordo di prestito di cui al comma 719, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Resilience and Sustainability Trust, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere al Fondo monetario internazionale risorse a titolo di ulteriore prestito equivalenti a 31,5 milioni di diritti speciali di prelievo, nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. 721. Sul prestito autorizzato dal comma 719 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la loro successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 722. Per le attivita' di supporto all'elaborazione dei contenuti del programma della Presidenza italiana del G7 in ambito economico-finanziario e dei relativi dossier, nonche' per le attivita' di comunicazione e per l'organizzazione di eventi correlati al circuito finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro e Dipartimento delle finanze, possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della societa' Eutalia Srl. La societa' Eutalia Srl provvede alle relative attivita' di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione in materia economicofinanziaria, statistico-matematica, giuridica, logistico-organizzativa e di comunicazione istituzionale, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, ovvero con il ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dal testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Per le attivita' e gli adempimenti di cui al presente comma, per il Dipartimento del tesoro e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 per l'anno 2025 e per il Dipartimento delle finanze e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025. 723. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, per una quota pari a 710.592.000 euro di capitale sottoscritto, di cui 200.671.463 euro di capitale versato. Il versamento e' effettuato in quattro rate annuali di importo pari a 50.167.866 euro ciascuna. Il primo versamento e' effettuato entro l'anno 2023. I versamenti successivi al primo sono effettuati entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 724. Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Le linee di indirizzo e le connesse modalita' di gestione della partecipazione italiana al citato fondo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy. 725. Per gli adempimenti connessi alla preparazione e allo svolgimento delle riunioni annuali dell'anno 2025 della Banca asiatica di sviluppo in Italia e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 4,5 milioni per l'anno 2024 e di euro 10 milioni per l'anno 2025. 726. Al fine del rafforzamento delle capacita' amministrative e tecniche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche connesse con l'espletamento della funzione di presidio sull'attuazione, sul monitoraggio, sulla rendicontazione e sul controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul conseguimento dei relativi obiettivi, il Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, per il biennio 2023-2024, e' autorizzato a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze del predetto Dipartimento, un contingente di personale non dirigenziale pari a 100 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari e 50 unita' nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilita' ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 3.577.000 per l'anno 2023 e di euro 7.154.000 a decorrere dall'anno 2024. 727. Per le finalita' di cui al comma 726 e' autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 900.000, di cui euro 500.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 726 ed euro 400.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma. E' altresi' autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 450.000 per la corresponsione al citato personale dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario. 728. Per le valutazioni inerenti a operazioni, iniziative o investimenti strategici sotto il profilo industriale, occupazionale o finanziario, anche relative a enti e a societa' partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad avvalersi della consulenza e dell'assistenza di societa', esperti e singoli professionisti di provata esperienza e capacita' operativa, nel limite di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. 729. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023 ». 730. Ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro e Urbino e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilita' speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Gli interventi sono approvati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate, con le modalita' previste dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179. 731. In relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio del comune di Maratea nei mesi di ottobre e novembre 2022, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e ristoro delle attivita' economiche e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 732. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. Alle conseguenti attivita' si fa fronte nel limite delle risorse gia' stanziate per l'emergenza. 733. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2023; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2023. 734. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato al 31 dicembre 2023. Per le attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e' autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2023. 735. E' autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 4,9 milioni di euro, di cui: a) 1,4 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; b) 1,8 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; c) 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; d) 700.000 euro per le finalita' di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 736. Le misure previste dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come integrate dall'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, anche nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del 2017. I relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. 737. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 80 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018. 738. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies e' inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2023. A tale fine il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2023 ». 739. Per le medesime finalita' di cui al comma 738, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » e le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 ». A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 71.800.000 per l'anno 2023. 740. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unita' di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2023. 741. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro 470.000 per l'anno 2023. 742. Per far fronte alle esigenze legate ai compiti e alle funzioni istituzionali della Struttura di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2023. 743. Al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario attua quanto previsto dal primo periodo del presente comma con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, anche attraverso la stipulazione di convenzioni con le societa' di cui all'articolo 50, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016. 744. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementata dall'articolo 1, comma 466, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ulteriormente incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2047, di 400 milioni di euro per l'anno 2048 e di 500 milioni di euro per l'anno 2049. 745. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 » e le parole: « e al quinto anno » sono sostituite dalle seguenti: « , al quinto e al sesto anno ». 746. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: « e per i cinque anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i sei anni successivi » e le parole: « per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023 »; b) al comma 6: 1) al primo periodo, le parole: « di 60 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 »; 2) al secondo periodo, le parole: « dal 2019 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2023 ». 747. Agli oneri derivanti dal comma 746, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale. 748. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 746 e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, puo' prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno gia' ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del citato decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti. 749. Per garantire la continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' autorizzato l'utilizzo, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse disponibili nella contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016. 750. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, primo periodo, le parole: « dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dicembre 2023 »; b) al comma 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno di imposta 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2022 »; 2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 ». 751. Per l'anno 2023, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' incrementato, per l'anno 2023, di 4 milioni di euro. 752. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 753. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 754. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 752 e 753 nel limite di spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023. 755. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. 756. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 ». 757. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 758. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». 759. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2022 e 2023 ». 760. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024, ferme restando le scadenze previste per i contratti in essere » e le parole da: « onnicomprensivo » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito »; b) al comma 1, secondo periodo, le parole: « e con » sono sostituite dalle seguenti: « anche utilizzando »; c) al comma 1, terzo periodo, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse; d) al comma 2, le parole: « per l'anno 2022 » sono soppresse. 761. All'articolo 57, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « e' effettuato » sono inserite le seguenti: « con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo » e dopo le parole: « del presente decreto » sono inserite le seguenti: « ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica ». 762. Per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e' autorizzata ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti da apposito disciplinare stipulato con il medesimo Ministero. A tale fine e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla CONSAP Spa. 763. Per le attivita' connesse al disciplinare di cui al comma 762 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 764. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023 al fine di garantire la continuita' delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione. 765. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 9.505.000 per l'anno 2023. 766. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2023 » e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 200.000 euro per l'anno 2023 ». 767. Per gli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica, anche relativamente all'anno 2023, la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 57, comma 17, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla societa' Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. 768. Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. 769. E' autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, al contributo di autonoma sistemazione, all'assistenza alla popolazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012. 770. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: « E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 18 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025 »; b) al comma 2, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: « E' assegnato un contributo straordinario dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 »; c) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo di 500.000 euro di cui all'ottavo periodo e' riconosciuto per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 ». 771. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e' prorogata fino al 31 dicembre 2025. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 772. I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2025 nel limite massimo di spesa di 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 773. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' prorogata fino all'anno 2025. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2023, 2024 e 2025. 774. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 448, le parole: « in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023 »; b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: « 330 milioni di euro nel 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 380 milioni di euro nel 2023 ». 775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 e' differito al 30 aprile 2023. 776. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volte all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle Forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, finalizzati alla repressione dei fenomeni di criminalita' e al controllo del territorio, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 777. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri per il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 776, tenendo conto dei seguenti criteri: a) indice di delittuosita' della provincia di appartenenza del comune; b) indice di delittuosita' del comune; c) incidenza dei fenomeni di criminalita' diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza. 778. Nell'ambito del riparto delle risorse di cui al comma 776, il 60 per cento e' assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia. 779. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 51-bis e' inserito il seguente: « 51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali ai sensi del comma 51 sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ». 780. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tale fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalita' e i termini di comunicazione al medesimo Dipartimento da parte dei comuni interessati delle esigenze di assistenza tecnica strettamente necessarie all'attuazione dei predetti interventi, per tutto il periodo di riferimento. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste degli enti, si procedera' al riparto delle risorse con criteri proporzionali. Con uno o piu' decreti del Ragioniere generale dello Stato sono assegnate le risorse in favore dei comuni interessati per la realizzazione delle rispettive iniziative di assistenza tecnica. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato alla conclusione degli interventi. 781. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo testo unico, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso articolo 243. 782. Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 2020 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2020 al 2025 ». 783. I termini di cui all'alinea del comma 572 e di cui al quinto periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e al 31 dicembre 2023. 784. Il presente comma e i commi da 781 a 783 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 785. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalita' per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e citta' metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ». 786. All'articolo 1, comma 554, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2020 ». 787. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: « 1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo puo' essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019 ». 788. Al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, la parola: « 2023 », ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »; b) all'articolo 4: 1) al comma 2, le parole: « Per gli anni dal 2011 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2011 al 2026 » e le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »; 2) al comma 3, le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »; c) all'articolo 7: 1) al comma 1, le parole: « A decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »; 2) al comma 2, le parole: « entro il 31 luglio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2023 » e le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »; d) all'articolo 13, comma 4, le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »; e) all'articolo 15: 1) al comma 1, la parola: « 2023 » e' sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo »; 2) al comma 2, le parole: « Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie »; 3) al comma 5, la parola: « 2023 » e' sostituita dalle seguenti: « 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo » e le parole: « Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro per gli affari regionali e le autonomie ». 789. All'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « all'articolo 222 e dei residui » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 222, delle anticipazioni di liquidita' previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili, e dei residui ». 790. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai comuni con popolazione fino a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023. 791. Ai fini della completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, il presente comma e i commi da 792 a 798 disciplinano la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, quale soglia di spesa costituzionalmente necessaria che costituisce nucleo invalicabile per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni. L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili, ai sensi del comma 793, lettera c), del presente articolo, ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, e' consentita subordinatamente alla determinazione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP). 792. Ai fini di cui al comma 791 e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i Ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Unione dell province d'Italia e il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, o loro delegati. 793. La Cabina di regia, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e in coerenza con i relativi obiettivi programmati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; b) effettua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato; c) individua, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; d) determina, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) e f), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della societa' Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica e con la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni. 794. La Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle attivita' della Cabina di regia poste in essere ai sensi del comma 793, trasmette alla Cabina di regia le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo le modalita' di cui al comma 793, lettera d), del presente articolo. 795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attivita' di cui al comma 793, la Cabina di regia predispone uno o piu' schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. 796. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto e' acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 797. Qualora le attivita' della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti dai commi 793 e 795, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominano un Commissario entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di dodici mesi, per il completamento delle attivita' non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o piu' schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura di cui al comma 795. Al Commissario non spettano, per l'attivita' svolta, compensi, indennita' o rimborsi di spese. 798. Per le spese di funzionamento derivanti dalle attivita' di cui ai commi da 791 a 797, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. 799. Presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una segreteria tecnica, della quale si avvalgono la Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797. 800. La segreteria tecnica di cui al comma 799 e' costituita da un contingente di dodici unita' di personale, di cui un'unita' con incarico dirigenziale di livello generale scelta tra soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali in uffici aventi competenza in materia di finanza degli enti territoriali e federalismo fiscale, un'unita' con incarico dirigenziale di livello non generale e dieci unita' di livello non dirigenziale. Le predette unita' sono individuate anche tra il personale delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e sono collocate fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e' conseguentemente incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale e di un posto di funzione dirigenziale non generale. I predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis o 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Al finanziamento delle spese di funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 799 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.