801. All'attivita' della segreteria tecnica partecipano un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonche' un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 802. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria generale dello Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi da 791 a 798 nonche' per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato a reclutare un contingente di 10 unita' di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilita' ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno 2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 803. Per le finalita' di cui al comma 802 e' autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui euro 150.000 per la gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 802 ed euro 26.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal predetto comma, nonche' la spesa di euro 5.100 annui a decorrere dall'anno 2024 per le predette maggiori spese. E' altresi' autorizzata, a decorrere dall'anno 2023, la spesa di euro 30.000 per la corresponsione dei compensi dovuti al medesimo personale per le prestazioni di lavoro straordinario. 804. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 799 a 803, pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e a euro 1.689.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 585.000 per l'anno 2023 e a euro 540.100 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 805. Al comma 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: « dodici » e' sostituita dalla seguente: « quattordici »; b) le parole: « uno designato dalle regioni » sono sostituite dalle seguenti: « e tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ». 806. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularita', e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularita', con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due sezioni denominate « Fondo per gli investimenti strategici » e « Fondo per la compensazione degli svantaggi ». Nella dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularita' possono confluire le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente nazionale ed europea, al fine di razionalizzare gli strumenti a sostegno delle isole e per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularita'. 807. Le risorse del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularita' sono utilizzate per: a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarita' della condizione di insularita'; b) garantire ai cittadini e alle imprese che vivono la realta' dell'insularita' pari condizioni di accesso ai servizi del territorio, utilizzando le migliori esperienze sul territorio nazionale, allo scopo di favorire la residenzialita' e di contrastare lo spopolamento nei territori insulari; c) promuovere lo sviluppo e l'internazionalizzazione dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando la sua vocazione portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale. 808. E' istituita la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularita'. 809. La Commissione e' composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 810. La Commissione elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza. 811. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 812. La Commissione puo' acquisire informazioni, dati e documenti sui risultati delle attivita' svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarita' e agli svantaggi derivanti dall'insularita'. Nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti che si occupano di tali questioni. 813. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) effettua, con cadenza annuale, una ricognizione delle risorse finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle isole; b) individua i principali settori destinatari di interventi compensativi, con particolare riferimento alla sanita', all'istruzione e all'universita', ai trasporti e alla continuita' territoriale nonche' all'energia; c) individua, entro sei mesi dalla sua costituzione, avvalendosi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, gli indicatori economici necessari a stimare i costi degli svantaggi derivanti dall'insularita' nei settori individuati; d) propone misure e interventi idonei a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularita', anche valutando opzioni praticabili nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato; e) esamina la normativa europea in materia di aiuti di Stato e segnala al Governo l'eventuale esigenza di modifiche e correttivi da proporre a livello europeo, al fine di compensare gli svantaggi derivanti dall'insularita', senza alterazione del funzionamento del mercato unico europeo; f) propone correttivi per gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularita' al sistema dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche allo scopo di contrastare lo spopolamento e di assicurare servizi sulla base delle specificita' demografiche e geografiche dei territori. 814. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attivita' e formula osservazioni e proposte volte a garantire la piena attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione. 815. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ». 816. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria e' definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualita' 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualita', fatta salva la facolta' regionale di disporre anticipatamente la regolazione di piu' annualita' ». 817. Il terzo periodo del comma 64 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' sostituito dai seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria e' definita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualita', fatta salva la facolta' regionale di disporre anticipatamente la regolazione di piu' annualita' ». 818. In caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio. 819. L'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 820. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalita' nei loro territori, nonche' di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalita' e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 821. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e' prorogata per l'esercizio 2023. 822. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti gia' contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per: a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale; b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici; c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche. 823. Le somme svincolate e utilizzate per le finalita' di cui al comma 822 sono comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' applicative del comma 822 e del presente comma. 824. Il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e' sostituito dal seguente: « 6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale ». 825. Al fine di assicurare la piena funzionalita' e capacita' amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, e' autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita' al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione. 826. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 825 avviene con le modalita' previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 827. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 825 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico. 828. Per le medesime finalita' di cui al comma 825 e, in particolare, per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al 31 dicembre 2026, le risorse di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticita' nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non puo' eccedere la data del 31 dicembre 2026. 829. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidita' in favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 830. Al fine di consentire l'istituzione di circoscrizioni di decentramento nei comuni capoluogo di citta' metropolitana con meno di 250.000 abitanti, e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 831. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della citta' metropolitana ». 832. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 954, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025. La regione Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2025. 833. In considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa e' concesso un contributo straordinario pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani e' concesso un contributo pari a 300.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 850.000 euro per l'anno 2022 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 850.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 834. All'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ». 835. All'articolo 1, comma 772, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente la deducibilita' dell'IMU relativa agli immobili strumentali, le parole: « e all'IMIS » sono sostituite dalle seguenti: « , all'IMIS » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione Friuli Venezia Giulia, istituita dalla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 ». 836. La disposizione di cui al comma 835 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. 837. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo »; b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita' previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 ». 838. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente l'ambito di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le parole: « di comuni » sono soppresse. 839. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarieta' comunale e' ripartita sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 840. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di cui all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. 841. La Regione siciliana e' autorizzata a ripianare in quote costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2018 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022. 842. Nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi del comma 841 sono determinate con riferimento al disavanzo di amministrazione accertato in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2018. A seguito del definitivo accertamento del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2022, la legge della Regione siciliana di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2022 ridetermina le quote costanti del disavanzo relativo all'esercizio 2018 da recuperare annualmente entro l'esercizio 2032. 843. La Regione siciliana rimane impegnata al rispetto delle previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con lo Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei principi dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilita' nell'esercizio del mandato elettivo e della responsabilita' intergenerazionale, ai sensi degli articoli 81 e 97 della Costituzione, garantendo il rispetto di specifici parametri di virtuosita', quali la riduzione strutturale della spesa corrente. 844. In caso di mancata attuazione degli obiettivi di riduzione strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo di cui al comma 843, nonche' in caso di mancata trasmissione della certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841. 845. In attuazione dell'accordo di cui al comma 843, le riduzioni strutturali degli impegni correnti sono realizzate attraverso provvedimenti amministrativi o normativi che determinano una riduzione permanente della spesa corrente. A decorrere dall'anno 2023, le riduzioni permanenti degli impegni di spesa corrente sono recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni di spesa. 846. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica e della pieta' dei defunti, in relazione alle criticita' rilevate nella gestione dei servizi cimiteriali nel territorio della citta' di Palermo, il sindaco di Palermo e' nominato a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2023, Commissario di Governo per il coordinamento e l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 848. 847. Per le finalita' di cui al comma 846, il Commissario di Governo di cui al medesimo comma 846 e' autorizzato ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture del comune di Palermo e delle amministrazioni dello Stato territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione. 848. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, con propri atti da adottare in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, provvede a: a) definire misure semplificate per la celere conclusione delle procedure autorizzative e per la tempestiva realizzazione degli interventi funzionali al consolidamento, alla messa in sicurezza e all'ampliamento degli insediamenti cimiteriali esistenti nel territorio del comune di Palermo; b) acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei competenti uffici comunali strutture e apparecchiature mobili, finalizzate alla gestione dei servizi cimiteriali, con particolare riferimento alle funzioni crematorie e di conservazione provvisoria dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura; c) promuovere accordi tra il comune di Palermo e i comuni della citta' metropolitana di Palermo, finalizzati ad assicurare la disponibilita' di ulteriori posti per la conservazione temporanea o per la definitiva sepoltura dei cadaveri. 849. Il Commissario di Governo di cui al comma 846 opera in conformita' ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021, che costituisce, ai fini dei commi da 846 a 851, misura speciale, integrativa delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. 850. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, per l'espletamento delle attivita' di cui ai commi da 846 a 849, e' autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e a ricorrere ad altre forme di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore di soggetti di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura delle predette attivita', anche inseriti in graduatorie concorsuali vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, fino alla scadenza del termine di cui al comma 846, nel limite massimo di 5 unita' ed entro il limite di spesa complessivo di 200.000 euro per l'anno 2023. 851. Alle attivita' di cui ai commi da 846 a 850 si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Per la gestione delle relative risorse e' autorizzata l'apertura, fino alla scadenza del termine di cui al comma 846 di un'apposita contabilita' speciale intestata al Commissario di Governo di cui al medesimo comma 846. Su tale contabilita' speciale possono essere riversate eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte del comune di Palermo, della citta' metropolitana di Palermo e della Regione siciliana. 852. Al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie, ai comuni sede di citta' metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del titolo III superiore all'80 per cento, come risultante dal rendiconto relativo all'esercizio 2021, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2022, e' destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024. 853. Il contributo di cui al comma 852, destinato alla riduzione del disavanzo, e' ripartito, entro il 31 gennaio 2023, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo risultante dai rendiconti relativi all'esercizio 2021 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche e non puo' essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi. 854. All'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone, per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie iscritte a legislazione vigente nella missione "Giustizia", programma "Giustizia civile e penale", azione "Funzionamento uffici giudiziari" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, di una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 ». 855. Al fine di assicurare l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e all'analisi della vulnerabilita' sismica dei predetti edifici, nonche' per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici nel territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027. 856. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e' istituito un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato al finanziamento di progetti volti: a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le universita' nonche' con i soggetti associativi del Terzo settore; b) all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunita' e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative; c) alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni; d) al recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche; e) all'integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, alla loro cura e assistenza sanitaria. 857. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' e sono stabiliti i requisiti necessari per accedere ai finanziamenti di cui al comma 856. 858. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire, nell'anno 2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unita' di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2023 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023. 859. Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 860. All'articolo 1, comma 778, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo: 1) le parole: « A decorrere dall'anno 2016, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2016 al 2022, »; 2) dopo le parole: « 10 milioni di euro annui » sono inserite le seguenti: « e, a decorrere dall'anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui »; 3) dopo le parole: « non ancora saldati, » sono inserite le seguenti: « per i quali non e' stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, »; 4) le parole: « per i dipendenti » sono soppresse; b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 861. Ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, previste dal testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 862. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1016, le parole: « ripartito in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: « liquidato in un'unica soluzione entro l'anno »; b) al comma 1020, le parole: « euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023 ». 863. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso alla presente legge. 864. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di operativita' e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attivita' di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unita' del Corpo di polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 865 e per un numero massimo di: a) 250 unita' per l'anno 2023; b) 250 unita' per l'anno 2024; c) 250 unita' per l'anno 2025; d) 250 unita' per l'anno 2026. 865. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 864 e' autorizzata la spesa di euro 1.033.625 per l'anno 2023, di euro 12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per l'anno 2025, di euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno 2027, di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di euro 45.042.851 per l'anno 2029, di euro 45.489.996 per l'anno 2030, di euro 45.937.141 per l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di euro 46.382.969 per l'anno 2033, di euro 46.493.439 per l'anno 2034, di euro 46.603.908 per l'anno 2035 e di euro 46.714.378 annui a decorrere dall'anno 2036. 866. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 863 a 865 e' autorizzata la spesa, di euro 500.000 per l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024, di euro 890.000 per l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno 2026 e di euro 780.000 annui a decorrere dall'anno 2027. 867. Al fine di fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari nonche' garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari, il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel triennio 2023-2025, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2024, nell'ambito dell'attuale dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria, un contingente di 800 unita' di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 473 da inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. 868. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 867 e' autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per l'anno 2024 e di euro 32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali e' autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2024. 869. Per le stesse finalita' di cui al comma 867, il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, e' autorizzato ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, unita' di personale dirigenziale non generale per la copertura dei posti vacanti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, nel limite delle vigenti facolta' assunzionali, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 870. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025, sono determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 871. Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e' ridotto di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, di 453,10 milioni di euro nell'anno 2024, di 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, di 353,60 milioni di euro nell'anno 2026, di 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, di 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, di 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, di 65 milioni di euro nell'anno 2030, di 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, di 66 milioni di euro nell'anno 2032 e di 72,30 milioni di euro nell'anno 2033. 872. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotto di 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 873. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di euro 2.158.869 per l'anno 2023, di euro 22.036.158 per l'anno 2024, di euro 31.387.272 per l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985 per l'anno 2027, di euro 180.075.961 per l'anno 2028, di euro 181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030, di euro 183.092.756 per l'anno 2031, di euro 183.008.256 per l'anno 2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di euro 215.356.371 per l'anno 2034, di euro 201.456.371 per l'anno 2035, e di euro 201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036. 874. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 26,67 milioni di euro per l'anno 2023, di 18,375 milioni di euro per l'anno 2024, di 32,445 milioni di euro per l'anno 2025, di 38,845 milioni di euro per l'anno 2026, di 44,445 milioni di euro per l'anno 2027, di 0,945 milioni di euro per l'anno 2032, di 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, di 4,545 milioni di euro per l'anno 2034, di 3,445 milioni di euro per l'anno 2035 e di 3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036. 875. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai seguenti interventi di recupero e di restauro del patrimonio storico: a) quanto a 2 milioni di euro, per la riqualificazione, il recupero e il restauro del patrimonio storico e paesaggistico del borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo; b) quanto a 3 milioni di euro, per la riqualificazione e il potenziamento del lido comunale Zerbi, bene di rilevanza storica, sito nel comune di Reggio Calabria; c) quanto a 2 milioni di euro, per la valorizzazione, il potenziamento e l'efficienza energetica dello stabilimento termale Antonimina - Locri, in gestione al Consorzio termale Antiche acque sante, sito nel comune di Antonimina. 876. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' per il trasferimento delle risorse di cui al comma 875 tra gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 875. 877. Le riduzioni di spesa di cui ai commi da 878 a 890, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 878. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicura, mediante la riorganizzazione e l'incremento dell'efficienza dei servizi degli istituti penitenziari presenti in tutto il territorio nazionale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, a 15.400.237 euro per l'anno 2024 e a 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 879. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' assicura, mediante l'incremento dell'efficienza dei processi di lavoro nell'ambito delle attivita' per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'autorita' giudiziaria e la razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, a 588.987 euro per l'anno 2024 e a 688.987 euro annui a decorrere dall'anno 2025. 880. Alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni sono ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023. 881. A decorrere dall'anno 2023, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, mediante l'incremento dell'efficienza delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 882. L'Agenzia delle entrate, con apposito provvedimento del direttore, previa verifica, per gli aspetti finanziari, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonche' alla razionalizzazione delle sedi territoriali. Dal provvedimento di cui al primo periodo sono conseguiti risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia delle entrate rendiconta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un importo pari a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 883. Al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate nel territorio nazionale, tenuto conto delle misure da adottare ai sensi del comma 882, a decorrere dall'anno 2023, in seguito al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 882, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 884. All'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « e all'importo di 10.883.900 euro a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , all'importo di 10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900 euro annui a decorrere dall'anno 2023 ». 885. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: « a decorrere da gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2024 », le parole: « nonche', a decorrere dal 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « nonche', a decorrere dal 2025, », le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » e le parole: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 »; b) al comma 4, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2024 ». 886. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2024 » e le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ». 887. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta di 80 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. 888. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. 889. All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011, n. 112, le parole da: « nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ». 890. Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si interpretano come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' escluse dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato: a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico, nonche' nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al primo periodo e' autorizzata l'assunzione delle corrispondenti unita' di personale; b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonche' a convenzioni con universita' e formazione. 892. A valere sul fondo di cui al comma 891, e' autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero. 893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma. Ai fini dell'attuazione del comma 891, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 894. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano: a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020; c) agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020; d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. 895. Gli oneri derivanti dal comma 894 sono pari a 600.000 euro per l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 894 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 896. Al fine di realizzare le complesse attivita' istituzionali connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte dei conti e' autorizzata, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il seguente contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104 unita' da inquadrare nell'Area dei funzionari e 242 unita' da inquadrare nell'Area degli assistenti, secondo il sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 20192021 - Comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del predetto contingente di personale avviene, in aggiunta alle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte dei conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilita' volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. 897. Agli oneri derivanti dal comma 896, pari a euro 13.796.000 per l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche ed euro 819.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dal medesimo comma 896, e pari a euro 16.534.000 annui a decorrere dall'anno 2024, di cui euro 164.000 per oneri di funzionamento, si provvede con le risorse finanziarie disponibili, iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 896 e del presente comma si provvede, quanto a euro 7.842.000 per l'anno 2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 898. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: « 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026 ». 899. Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022, e di rendere effettivo il relativo piano di implementazione, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire: a) Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad integrazione delle risorse gia' assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonche' l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037; b) Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attivita' di gestione operativa dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 900. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto piano. 901. I Fondi di cui al comma 899 sono assegnati alle amministrazioni individuate dal piano di cui al comma 900 con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al monitoraggio di cui al comma 900, le risorse assegnate alle amministrazioni ai sensi del presente comma possono essere revocate mediante l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e riassegnate con le modalita' previste dal predetto decreto. 902. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 899 a 901, le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 903. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.