art. 1 (commi 801-903)
  801.  All'attivita'  della  segreteria   tecnica   partecipano   un
rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti  per  le
materie di cui all'articolo  116,  terzo  comma,  della  Costituzione
nonche' un rappresentante della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome, uno dell'Unione  delle  province  d'Italia  e  uno
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai rappresentanti di
cui al primo periodo non  spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
 
  802. Ai fini del supporto tecnico della Ragioneria  generale  dello
Stato al perseguimento degli obiettivi di cui ai commi da 791  a  798
nonche' per la realizzazione delle missioni M1C1-119 e  M1C1-120  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato a reclutare un contingente di 10 unita' di personale  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, da  inquadrare
nell'Area   dei   funzionari   prevista   dal   nuovo   sistema    di
classificazione professionale del personale introdotto dal  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  2019-2021  -   Comparto   Funzioni
centrali, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, nei  limiti
della  vigente  dotazione  organica.  Al  reclutamento  del  predetto
contingente di personale  si  provvede  mediante  concorsi  pubblici,
anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto  di
Riqualificazione delle  Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM),  di  cui
all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165,  o  tramite  scorrimento  di  vigenti  graduatorie  di  concorsi
pubblici o attraverso procedure di mobilita' ai  sensi  dell'articolo
30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per  le  finalita'
del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 379.000 per l'anno
2023 e di euro 505.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 
 
  803. Per le finalita' di cui  al  comma  802  e'  autorizzata,  per
l'anno 2023, la spesa di euro 176.000, di cui  euro  150.000  per  la
gestione delle procedure concorsuali di cui al medesimo comma 802  ed
euro  26.000  per  le  maggiori  spese  di  funzionamento   derivanti
dall'assunzione del contingente di personale  previsto  dal  predetto
comma, nonche' la spesa di euro 5.100  annui  a  decorrere  dall'anno
2024 per le predette  maggiori  spese.  E'  altresi'  autorizzata,  a
decorrere  dall'anno  2023,  la  spesa  di   euro   30.000   per   la
corresponsione dei compensi  dovuti  al  medesimo  personale  per  le
prestazioni di lavoro straordinario. 
 
  804. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 799  a  803,
pari a euro 1.734.000 per l'anno 2023 e  a  euro  1.689.100  annui  a
decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a euro 1.149.000  annui
a decorrere dall'anno 2023,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e, quanto a euro 585.000 per l'anno 2023  e  a  euro  540.100
annui a decorrere dall'anno 2024, mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307. 
 
  805. Al comma 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) la  parola:  «  dodici  »  e'  sostituita  dalla  seguente:  «
quattordici »; 
 
    b) le parole: « uno designato dalle  regioni  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « e tre designati dalla Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome ». 
 
  806. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di  cui
al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione,  in  materia  di
rimozione degli svantaggi derivanti  dell'insularita',  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
il  Fondo  nazionale  per  il  contrasto  degli  svantaggi  derivanti
dall'insularita', con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2023, 2024 e 2025, suddiviso in due sezioni  denominate  «
Fondo  per  gli  investimenti  strategici  »  e  «   Fondo   per   la
compensazione degli svantaggi ». Nella dotazione del Fondo  nazionale
per il contrasto degli svantaggi derivanti  dall'insularita'  possono
confluire le risorse finanziarie stanziate dalla legislazione vigente
nazionale ed europea, al  fine  di  razionalizzare  gli  strumenti  a
sostegno delle isole e per il  contrasto  degli  svantaggi  derivanti
dall'insularita'. 
 
  807.  Le  risorse  del  Fondo  nazionale  per  il  contrasto  degli
svantaggi derivanti dall'insularita' sono utilizzate per: 
 
    a) compensare i maggiori costi derivanti dalla peculiarita' della
condizione di insularita'; 
 
    b) garantire ai cittadini e alle imprese che  vivono  la  realta'
dell'insularita'  pari  condizioni  di   accesso   ai   servizi   del
territorio,  utilizzando  le  migliori  esperienze   sul   territorio
nazionale, allo scopo di favorire la residenzialita' e di contrastare
lo spopolamento nei territori insulari; 
 
    c)   promuovere   lo    sviluppo    e    l'internazionalizzazione
dell'economia del Mezzogiorno, anche valorizzando  la  sua  vocazione
portuale; sostenere le transizioni ecologica e digitale. 
 
  808. E' istituita la  Commissione  parlamentare  per  il  contrasto
degli svantaggi derivanti dall'insularita'. 
 
  809. La Commissione e'  composta  da  dieci  senatori  e  da  dieci
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in  proporzione
al  numero  dei  componenti   dei   gruppi   parlamentari,   comunque
assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 
 
  810. La Commissione  elegge  al  suo  interno  il  presidente,  due
vicepresidenti e due segretari. La Commissione si riunisce per la sua
prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti  per
l'elezione dell'ufficio di presidenza. 
 
  811. Alle spese necessarie per il funzionamento  della  Commissione
si provvede, in  parti  uguali,  a  carico  dei  bilanci  interni  di
ciascuna delle due Camere. 
 
  812. La Commissione puo' acquisire informazioni, dati  e  documenti
sui risultati delle attivita' svolte da pubbliche  amministrazioni  e
da organismi che si occupano di questioni attinenti alle peculiarita'
e agli svantaggi derivanti dall'insularita'. Nell'esercizio dei  suoi
poteri di consultazione, acquisisce dati,  favorisce  lo  scambio  di
informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli
istituti che si occupano di tali questioni. 
 
  813. La Commissione svolge i seguenti compiti: 
 
    a) effettua, con cadenza annuale, una ricognizione delle  risorse
finanziarie stanziate, a livello nazionale ed europeo, destinate alle
isole; 
 
    b) individua  i  principali  settori  destinatari  di  interventi
compensativi,   con    particolare    riferimento    alla    sanita',
all'istruzione e all'universita', ai  trasporti  e  alla  continuita'
territoriale nonche' all'energia; 
 
    c) individua, entro sei mesi dalla sua costituzione,  avvalendosi
dell'Ufficio  parlamentare  di  bilancio,  gli  indicatori  economici
necessari   a   stimare   i   costi   degli    svantaggi    derivanti
dall'insularita' nei settori individuati; 
 
    d) propone misure e interventi idonei a compensare gli  svantaggi
derivanti  dall'insularita',  anche  valutando  opzioni   praticabili
nell'ambito delle deroghe ammesse dalla normativa europea in  materia
di aiuti di Stato; 
 
    e) esamina la normativa europea in materia di aiuti  di  Stato  e
segnala al Governo l'eventuale esigenza di modifiche e correttivi  da
proporre a livello europeo,  al  fine  di  compensare  gli  svantaggi
derivanti dall'insularita', senza alterazione del  funzionamento  del
mercato unico europeo; 
 
    f)  propone  correttivi  per  gli   svantaggi   derivanti   dalla
condizione di insularita' al sistema  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni (LEP), anche allo scopo di contrastare lo spopolamento  e
di assicurare servizi sulla base delle  specificita'  demografiche  e
geografiche dei territori. 
 
  814. La Commissione  riferisce  alle  Camere,  con  cadenza  almeno
annuale, sui risultati della propria attivita' e formula osservazioni
e proposte volte a garantire la  piena  attuazione  del  sesto  comma
dell'articolo 119 della Costituzione. 
 
  815. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre  2022,
n. 175, le parole:  «  31  dicembre  2022  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 30 giugno 2023 ». 
 
  816. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 322,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dai  seguenti:  «  Per  ciascuno
degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria  e'  definita
con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da  emanare
entro il 28 febbraio 2023.  In  mancanza  dei  dati  definitivi,  per
l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi  all'annualita'  2021.  Per
ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si  procede  alla
regolazione finanziaria di una annualita', fatta  salva  la  facolta'
regionale  di  disporre  anticipatamente  la  regolazione   di   piu'
annualita' ». 
 
  817.  Il  terzo  periodo  del  comma   64   dell'articolo   2   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e' sostituito dai  seguenti:  «
Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione  finanziaria
e' definita con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei  dati  definitivi,
per l'anno 2022 si utilizzano i  dati  relativi  all'anno  2021.  Per
ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si  procede  alla
regolazione finanziaria di una annualita', fatta  salva  la  facolta'
regionale  di  disporre  anticipatamente  la  regolazione   di   piu'
annualita' ». 
 
  818. In caso di controversie,  definite  con  sentenza  passata  in
giudicato  ovvero  con  transazione,  relative  all'accertamento  del
diritto di una regione al riversamento diretto del gettito  derivante
dall'attivita'  di  recupero  fiscale  riferita  ai  tributi   propri
derivati  e  alle  addizionali  alle  basi  imponibili  dei   tributi
erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68, l'Agenzia delle  entrate  e'  autorizzata  a  far
fronte agli eventuali oneri da  queste  derivanti  mediante  utilizzo
delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio. 
 
  819. L'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo del  comma
20  dell'articolo  6  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2023 e di 19 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 
 
  820. Al  fine  di  consentire  agli  enti  locali  di  incrementare
l'adozione di iniziative per la promozione della legalita'  nei  loro
territori, nonche' di rinforzare le misure di ristoro del  patrimonio
dell'ente o in favore degli amministratori locali  che  hanno  subito
episodi  di  intimidazione  connessi  all'esercizio  delle   funzioni
istituzionali esercitate, il Fondo per la legalita' e per  la  tutela
degli amministratori locali vittime  di  atti  intimidatori,  di  cui
all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  e'
incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  821. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  11-ter,
comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  e'  prorogata  per
l'esercizio 2023. 
 
  822.  In  sede  di  approvazione  del  rendiconto  2022  da   parte
dell'organo esecutivo, gli enti di cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono  autorizzati,   previa
comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha  erogato
le  somme,  allo  svincolo  delle  quote  di  avanzo   vincolato   di
amministrazione che ciascun ente individua,  riferite  ad  interventi
conclusi o gia' finanziati negli anni precedenti con risorse proprie,
non  gravate  da  obbligazioni  sottostanti  gia'  contratte  e   con
esclusione delle somme  relative  alle  funzioni  fondamentali  e  ai
livelli essenziali delle  prestazioni.  Le  risorse  svincolate  sono
utilizzate da ciascun ente per: 
 
    a) la copertura dei maggiori  costi  energetici  sostenuti  dagli
enti territoriali oltre che  dalle  aziende  del  servizio  sanitario
regionale; 
 
    b) la copertura del disavanzo della gestione 2022  delle  aziende
del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti
e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei
costi energetici; 
 
    c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i  rincari
delle fonti energetiche. 
 
  823. Le somme svincolate e utilizzate per le finalita'  di  cui  al
comma 822 sono comunicate  anche  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalita' applicative  del  comma  822  e  del  presente
comma. 
 
  824. Il comma 6-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 23  settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  novembre
2022, n. 175, e' sostituito dal seguente: 
 
  « 6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,
per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla  copertura
dei debiti fuori bilancio e  alla  salvaguardia  degli  equilibri  di
bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di
spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la  quota
libera  dell'avanzo  di  amministrazione  dell'anno  precedente  dopo
l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio  2022  da
parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del  giudizio
di parifica della sezione regionale  di  controllo  della  Corte  dei
conti e della successiva approvazione del  rendiconto  da  parte  del
consiglio regionale o provinciale ». 
 
  825. Al fine di  assicurare  la  piena  funzionalita'  e  capacita'
amministrativa dei comuni nell'attuazione degli  interventi  e  nella
realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza e di riequilibrare il rapporto  numerico  fra  segretari
iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina  in
materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e  provinciali,
il Ministero dell'interno, in relazione  al  concorso  pubblico,  per
esami, per l'ammissione di 448 borsisti al  corso-concorso  selettivo
di formazione per il  conseguimento  dell'abilitazione  richiesta  ai
fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia  iniziale
dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  89  del  9  novembre
2021, e' autorizzato ad iscrivere al predetto  Albo,  in  aggiunta  a
quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano
conseguito il punteggio minimo di idoneita'  al  termine  del  citato
corso-concorso selettivo di formazione. 
 
  826. L'iscrizione all'Albo dei borsisti  aggiuntivi  ai  sensi  del
comma 825 avviene con le modalita' previste dal comma 8 dell'articolo
16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 
 
  827. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma  825
resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter,  comma
1, del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.  8,  in  materia  di
svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico. 
 
  828.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  825  e,  in
particolare, per supportare i comuni con  popolazione  fino  a  5.000
abitanti, a decorrere dall'anno  2023  e  per  la  durata  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza,  fino  al  31  dicembre  2026,  le
risorse di cui all'articolo 31-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, possono essere destinate, con il  decreto  ivi
previsto,  anche  a  sostenere  gli  oneri  relativi  al  trattamento
economico degli incarichi conferiti ai segretari  comunali  ai  sensi
dell'articolo  97,   comma   1,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, nonche' per il finanziamento  di  iniziative  di
assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine
di superare le attuali criticita' nell'espletamento degli adempimenti
necessari per garantire una efficace e  tempestiva  attuazione  degli
interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza.  La
durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti  ai  segretari
comunali a valere sulle predette risorse non puo'  eccedere  la  data
del 31 dicembre 2026. 
 
  829. L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidita'  in  favore
delle regioni Lazio,  Campania,  Molise  e  Sicilia  non  costituisce
indebitamento ai sensi dell'articolo 3,  comma  17,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e non trova  applicazione  l'articolo  62  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
 
  830. Al fine  di  consentire  l'istituzione  di  circoscrizioni  di
decentramento nei comuni capoluogo di citta' metropolitana  con  meno
di 250.000 abitanti, e' autorizzata la  spesa  di  100.000  euro  per
l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. 
 
  831.  All'articolo  17,  comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  Il
limite di cui al primo periodo non si  applica  al  comune  capoluogo
della citta' metropolitana ». 
 
  832. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di  cui
all'articolo 1, commi 953 e 954, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di
euro per l'anno 2024 e 2,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2025.  La
regione Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di  cofinanziamento,
per un importo pari a 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  a  2,6
milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,6 milioni di  euro  per  l'anno
2025. 
 
  833. In considerazione dello straordinario aumento  del  numero  di
sbarchi di migranti nell'anno 2022, al comune di Lampedusa  e  Linosa
e' concesso un contributo  straordinario  pari  a  850.000  euro  per
l'anno 2022 e a ciascuno dei comuni  di  Porto  Empedocle,  Pozzallo,
Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani  e'
concesso un contributo pari a 300.000  euro  per  l'anno  2023.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 850.000  euro  per  l'anno
2022 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede,  quanto  a
850.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente  riduzione  del
fondo  per  il  finanziamento  di  esigenze  indifferibili   di   cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il
presente comma entra in vigore il giorno stesso  della  pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  834. All'articolo 1, comma 739, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, concernente l'ambito  di  applicazione  dell'imposta  municipale
propria (IMU), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Per  la
regione Friuli Venezia Giulia si applica, a decorrere dal 1°  gennaio
2023, la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, recante istituzione
dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) ». 
 
  835. All'articolo 1, comma 772, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, concernente la deducibilita'  dell'IMU  relativa  agli  immobili
strumentali,  le  parole:  «  e  all'IMIS  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , all'IMIS »  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: « , e all'imposta locale immobiliare  autonoma  (ILIA)  della
regione Friuli Venezia Giulia, istituita  dalla  legge  regionale  14
novembre 2022, n. 17 ». 
 
  836. La disposizione di cui al comma 835 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. 
 
  837. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 756, concernente l'individuazione  delle  fattispecie
rispetto  alle  quali  possono  essere  diversificate   le   aliquote
dell'IMU, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  possono  essere  modificate   o
integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui  al  primo
periodo »; 
 
    b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle
aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione  dell'IMU,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In deroga  all'articolo  1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al  terzo  periodo
del presente comma,  a  decorrere  dal  primo  anno  di  applicazione
obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756  e  757  del  presente
articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le  modalita'
previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di  cui  al  presente
comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da  748  a
755 ». 
 
  838. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, concernente l'ambito di applicazione del canone patrimoniale  di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le parole: «
di comuni » sono soppresse. 
 
  839. La lettera c) del comma 449 dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo
di solidarieta' comunale e' ripartita sulla base della differenza tra
le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il  30  settembre
dell'anno precedente a quello di riferimento. 
 
  840. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico, di  cui
all'articolo 1, commi 953 e 955, della legge  30  dicembre  2021,  n.
234, sono stanziati 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento,
per un importo pari a 3,177 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2023, 2024 e 2025. 
 
  841. La Regione siciliana  e'  autorizzata  a  ripianare  in  quote
costanti, in dieci anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo
relativo all'esercizio 2018 e le  relative  quote  di  disavanzo  non
recuperate alla data del 31 dicembre 2022. 
 
  842.  Nelle  more   dell'approvazione   del   rendiconto   relativo
all'esercizio 2022, le quote del disavanzo da ripianare ai sensi  del
comma  841  sono  determinate  con  riferimento   al   disavanzo   di
amministrazione   accertato   in   sede   di   rendiconto    relativo
all'esercizio  2018.  A  seguito  del  definitivo  accertamento   del
disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio  2022,  la  legge
della Regione  siciliana  di  approvazione  del  rendiconto  relativo
all'esercizio  2022  ridetermina  le  quote  costanti  del  disavanzo
relativo  all'esercizio  2018   da   recuperare   annualmente   entro
l'esercizio 2032. 
 
  843. La  Regione  siciliana  rimane  impegnata  al  rispetto  delle
previsioni di cui ai punti 1, 2 e 5 dell'accordo sottoscritto con  lo
Stato il 14 gennaio 2021, in attuazione dei principi  dell'equilibrio
e della sana gestione finanziaria del bilancio, della responsabilita'
nell'esercizio  del  mandato   elettivo   e   della   responsabilita'
intergenerazionale,  ai  sensi  degli  articoli   81   e   97   della
Costituzione,  garantendo  il  rispetto  di  specifici  parametri  di
virtuosita', quali la riduzione strutturale della spesa corrente. 
 
  844. In caso di mancata attuazione  degli  obiettivi  di  riduzione
strutturale complessivi previsti ai punti 1 e 2 dell'accordo  di  cui
al  comma  843,  nonche'  in  caso  di  mancata  trasmissione   della
certificazione prevista dal medesimo accordo, viene meno il regime di
ripiano pluriennale del disavanzo di cui al comma 841. 
 
  845. In attuazione dell'accordo di cui al comma 843,  le  riduzioni
strutturali  degli  impegni  correnti  sono   realizzate   attraverso
provvedimenti  amministrativi  o  normativi   che   determinano   una
riduzione permanente della  spesa  corrente.  A  decorrere  dall'anno
2023, le riduzioni permanenti degli impegni di  spesa  corrente  sono
recepite nel bilancio di previsione mediante corrispondenti riduzioni
pluriennali degli stanziamenti di bilancio e delle autorizzazioni  di
spesa. 
 
  846. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica  e  della
pieta' dei defunti,  in  relazione  alle  criticita'  rilevate  nella
gestione dei servizi  cimiteriali  nel  territorio  della  citta'  di
Palermo, il sindaco di Palermo e' nominato a titolo gratuito, fino al
31 dicembre 2023, Commissario  di  Governo  per  il  coordinamento  e
l'esecuzione degli interventi urgenti individuati dal comma 848. 
 
  847. Per le finalita' di  cui  al  comma  846,  il  Commissario  di
Governo di cui al medesimo comma 846  e'  autorizzato  ad  avvalersi,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  delle
strutture del comune di Palermo e delle amministrazioni  dello  Stato
territorialmente competenti, sulla base di apposita convenzione. 
 
  848. Il Commissario di Governo di cui al comma 846, con propri atti
da adottare in deroga a ogni disposizione vigente, fermo restando  il
rispetto dei principi generali  dell'ordinamento  giuridico  e  delle
norme dell'Unione europea, provvede a: 
 
    a) definire misure semplificate per la celere  conclusione  delle
procedure autorizzative  e  per  la  tempestiva  realizzazione  degli
interventi funzionali al consolidamento, alla messa  in  sicurezza  e
all'ampliamento  degli   insediamenti   cimiteriali   esistenti   nel
territorio del comune di Palermo; 
 
    b) acquisire, anche temporaneamente, e mettere a disposizione dei
competenti  uffici  comunali  strutture  e  apparecchiature   mobili,
finalizzate alla gestione dei servizi  cimiteriali,  con  particolare
riferimento alle funzioni crematorie e di  conservazione  provvisoria
dei cadaveri in attesa di definitiva sepoltura; 
 
    c) promuovere accordi tra il comune di Palermo e i  comuni  della
citta'  metropolitana  di  Palermo,  finalizzati  ad  assicurare   la
disponibilita' di ulteriori posti per la conservazione  temporanea  o
per la definitiva sepoltura dei cadaveri. 
 
  849. Il Commissario di  Governo  di  cui  al  comma  846  opera  in
conformita' ai criteri di cui alle lettere D ed E della circolare del
Ministero della salute n. 818 dell'11 gennaio 2021, che  costituisce,
ai fini dei commi da 846 a 851, misura  speciale,  integrativa  delle
disposizioni del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. 
 
  850.  Il  Commissario  di  Governo  di  cui  al  comma   846,   per
l'espletamento delle attivita' di cui ai  commi  da  846  a  849,  e'
autorizzato a conferire incarichi individuali ai sensi  dell'articolo
7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  a
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e  a  ricorrere  ad
altre forme di  lavoro  flessibile  ai  sensi  dell'articolo  36  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in favore  di  soggetti
di comprovata esperienza  e  professionalita'  connessa  alla  natura
delle predette attivita', anche inseriti in  graduatorie  concorsuali
vigenti approvate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma
2, del medesimo decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  fino  alla
scadenza del termine di cui al comma 846, nel  limite  massimo  di  5
unita' ed entro il limite di spesa complessivo di  200.000  euro  per
l'anno 2023. 
 
  851. Alle attivita' di cui ai commi da 846 a 850 si provvede  entro
il limite di spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno  2023.  Per  la
gestione delle relative risorse e' autorizzata l'apertura, fino  alla
scadenza del termine di cui al comma 846 di un'apposita  contabilita'
speciale intestata al Commissario di Governo di cui al medesimo comma
846. Su tale contabilita' speciale possono essere riversate eventuali
ulteriori risorse, finalizzate allo scopo e rese disponibili da parte
del comune di Palermo, della citta' metropolitana di Palermo e  della
Regione siciliana. 
 
  852.  Al  fine  di   accompagnare   il   processo   di   incremento
dell'efficienza della riscossione delle entrate  proprie,  ai  comuni
sede di citta' metropolitane della Regione siciliana con un'incidenza
del fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di
amministrazione rispetto ai residui attivi del titolo I e del  titolo
III superiore  all'80  per  cento,  come  risultante  dal  rendiconto
relativo  all'esercizio  2021,  trasmesso  alla  banca   dati   delle
amministrazioni  pubbliche  alla  data  del  31  dicembre  2022,   e'
destinato un contributo di natura corrente,  nel  limite  complessivo
massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024. 
 
  853. Il contributo di cui al comma 852,  destinato  alla  riduzione
del disavanzo, e' ripartito, entro il 31 gennaio  2023,  con  decreto
del  Ministero   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  in  proporzione  al   disavanzo
risultante dai rendiconti relativi all'esercizio  2021  inviati  alla
banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  e  non  puo'   essere
superiore al disavanzo di amministrazione  al  31  dicembre  2021.  A
seguito dell'utilizzo del contributo,  l'eventuale  maggiore  ripiano
del disavanzo di amministrazione, applicato al  primo  esercizio  del
bilancio di previsione  rispetto  a  quanto  previsto  dai  piani  di
rientro,  puo'  non  essere  applicato  al  bilancio  degli  esercizi
successivi. 
 
  854. All'articolo 14 del decreto-legge 20 novembre  1991,  n.  367,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  gennaio  1992,  n.  8,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
 
  « 1-bis. La Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dispone,
per  il  proprio  funzionamento  e  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite dall'articolo 371-bis  del  codice  di  procedura  penale,
nell'ambito delle disponibilita' finanziarie iscritte a  legislazione
vigente nella missione "Giustizia",  programma  "Giustizia  civile  e
penale", azione "Funzionamento  uffici  giudiziari"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  della   giustizia,   di   una   dotazione
finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 ». 
 
  855.  Al   fine   di   assicurare   l'adeguamento   strutturale   e
impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari,  anche  con
riferimento  alla  normativa  antincendio,  e   di   finanziare   gli
interventi finalizzati all'incremento  dell'efficienza  energetica  e
all'analisi  della  vulnerabilita'  sismica  dei  predetti   edifici,
nonche' per l'ampliamento e  la  realizzazione  di  nuove  cittadelle
giudiziarie e di poli archivistici nel  territorio  nazionale  e  per
l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare  ad
uffici giudiziari, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2024
al 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027. 
 
  856. Nello stato di previsione del  Ministero  della  giustizia  e'
istituito un Fondo, con una dotazione pari a 4 milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2024  e
2025, destinato al finanziamento di progetti volti: 
 
    a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei  condannati,
anche mediante l'attivazione di percorsi di inclusione  lavorativi  e
formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte,  con
le scuole e le universita' nonche' con  i  soggetti  associativi  del
Terzo settore; 
 
    b) all'assistenza ai detenuti,  agli  internati  e  alle  persone
sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni
di comunita'  e  alle  loro  famiglie,  contenenti,  in  particolare,
iniziative educative, culturali e ricreative; 
 
    c) alla  cura  e  all'assistenza  sanitaria  e  psichiatrica,  in
collaborazione con le regioni; 
 
    d)  al  recupero  dei  soggetti  tossicodipendenti  o   assuntori
abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche; 
 
    e) all'integrazione  degli  stranieri  sottoposti  ad  esecuzione
penale, alla loro cura e assistenza sanitaria. 
 
  857. Con decreto del  Ministro  della  giustizia,  da  adottare  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali e con il Ministro dell'universita' e della  ricerca,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  definite  le
modalita' e sono stabiliti i  requisiti  necessari  per  accedere  ai
finanziamenti di cui al comma 856. 
 
  858. Al fine  di  rafforzare  l'offerta  trattamentale  nell'ambito
degli  istituti  penitenziari,  il  Ministero  della   giustizia   e'
autorizzato  a  bandire,  nell'anno   2023,   procedure   concorsuali
pubbliche  per  l'assunzione,  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica,  di  100
unita' di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari,  posizione  di
funzionario   giuridico-pedagogico   e   di   funzionario   mediatore
culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in  aggiunta  alle
vigenti facolta' assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per
far fronte agli oneri  assunzionali  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per  l'anno  2023  e  di  euro
4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2024. Per lo svolgimento  delle
relative procedure  concorsuali  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
100.000 per l'anno 2023. 
 
  859. Il Fondo per il finanziamento  di  interventi  in  materia  di
giustizia riparativa di cui all'articolo 67,  comma  1,  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' incrementato di 5 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2023. 
 
  860. All'articolo 1, comma 778, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al primo periodo: 
 
      1) le parole: « A decorrere dall'anno 2016, »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni dal 2016 al 2022, »; 
 
      2) dopo le parole: « 10 milioni di euro annui »  sono  inserite
le seguenti: « e, a decorrere dall'anno  2023,  entro  il  limite  di
spesa massimo di 40 milioni di euro annui »; 
 
      3) dopo le parole: « non ancora saldati,  »  sono  inserite  le
seguenti: « per i quali non e' stata proposta  opposizione  ai  sensi
dell'articolo 170 del medesimo testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, »; 
 
      4) le parole: « per i dipendenti » sono soppresse; 
 
    b) il terzo e il quarto periodo sono soppressi. 
 
  861. Ai maggiori oneri di cui al comma 860, pari a  30  milioni  di
euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante utilizzo  delle
risorse relative alle spese di giustizia, previste dal testo unico di
cui al decreto del presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115. 
 
  862. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 1016, le parole: « ripartito in tre quote annuali  di
pari importo, a partire dall'anno » sono sostituite dalle seguenti: «
liquidato in un'unica soluzione entro l'anno »; 
 
    b) al comma 1020, le parole: « euro 8 milioni annui  a  decorrere
dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 8 milioni per
gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a  decorrere  dall'anno
2023 ». 
 
  863. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre  1992,
n.  443,  recante  le  dotazioni  organiche  del  Corpo  di   polizia
penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di  cui  all'allegato  3
annesso alla presente legge. 
 
  864. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, di
operativita'  e  di  efficienza  degli  istituti  penitenziari  e  di
incrementare  le  attivita'  di  controllo   dell'esecuzione   penale
esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione  straordinaria  di  un
contingente  massimo  di  1.000   unita'   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta  alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, non prima  del
1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al  comma
865 e per un numero massimo di: 
 
    a) 250 unita' per l'anno 2023; 
 
    b) 250 unita' per l'anno 2024; 
 
    c) 250 unita' per l'anno 2025; 
 
    d) 250 unita' per l'anno 2026. 
 
  865. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma  864  e'
autorizzata la spesa di euro  1.033.625  per  l'anno  2023,  di  euro
12.154.605 per l'anno 2024, di euro 23.275.585 per  l'anno  2025,  di
euro 34.396.565 per l'anno 2026, di euro 44.483.920 per l'anno  2027,
di euro 44.595.706 per l'anno 2028, di  euro  45.042.851  per  l'anno
2029, di euro 45.489.996 per l'anno  2030,  di  euro  45.937.141  per
l'anno 2031, di euro 46.272.500 per l'anno 2032, di  euro  46.382.969
per l'anno  2033,  di  euro  46.493.439  per  l'anno  2034,  di  euro
46.603.908 per l'anno 2035 e di euro  46.714.378  annui  a  decorrere
dall'anno 2036. 
 
  866. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di  cui
ai commi da 863 a 865 e' autorizzata la spesa, di  euro  500.000  per
l'anno 2023, di euro 695.000 per l'anno 2024,  di  euro  890.000  per
l'anno 2025, di euro 1.085.000 per l'anno  2026  e  di  euro  780.000
annui a decorrere dall'anno 2027. 
 
  867. Al fine di fronteggiare la  grave  scopertura  degli  organici
negli uffici giudiziari  nonche'  garantire  nel  tempo  gli  effetti
prodotti  dagli  interventi  straordinari  introdotti  con  il  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  assicurare  la  transizione
digitale dei servizi giudiziari,  il  Ministero  della  giustizia  e'
autorizzato,  nel  triennio  2023-2025,  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali previste a  legislazione  vigente,  a  indire  procedure
concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con  contratto
di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore  al  1°
ottobre   2024,   nell'ambito   dell'attuale    dotazione    organica
dell'amministrazione giudiziaria, un contingente  di  800  unita'  di
personale non dirigenziale, di cui 327 da  inquadrare  nell'Area  dei
funzionari e 473 da inquadrare nell'Area  degli  assistenti  previste
dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto
dal contratto collettivo nazionale di  lavoro  2019-2021  -  Comparto
Funzioni centrali. 
 
  868. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 867  e'
autorizzata la spesa di euro 8.138.000 per  l'anno  2024  e  di  euro
32.550.000 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle
relative procedure  concorsuali  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
3.000.000 per l'anno 2024. 
 
  869. Per le stesse finalita' di cui  al  comma  867,  il  Ministero
della giustizia, Dipartimento  dell'organizzazione  giudiziaria,  del
personale e dei servizi, e' autorizzato ad assumere,  nel  corso  del
triennio 2023-2025, unita' di personale dirigenziale non generale per
la  copertura  dei  posti  vacanti  nell'ambito  dell'amministrazione
giudiziaria, nel limite delle vigenti facolta' assunzionali, mediante
scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto
direttoriale  28  agosto  2020  del  Dipartimento  per  la  giustizia
minorile e di comunita' e di cui al  decreto  direttoriale  5  maggio
2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
 
  870.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere  approvati  nel  triennio  2023-2025,  sono
determinati, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nelle  misure
indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge. 
 
  871. Il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18
novembre 2022, n. 176,  e'  ridotto  di  2.627,713  milioni  di  euro
nell'anno 2023, di 453,10 milioni di euro nell'anno 2024,  di  324,50
milioni di euro nell'anno 2025, di 353,60 milioni di  euro  nell'anno
2026, di 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, di  85,40  milioni  di
euro nell'anno 2028, di 48,10 milioni di euro nell'anno 2029,  di  65
milioni di euro nell'anno 2030, di 64,20 milioni  di  euro  nell'anno
2031, di 66 milioni di euro nell'anno 2032 e di 72,30 milioni di euro
nell'anno 2033. 
 
  872. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e' ridotto di 1.393 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023. 
 
  873. Il Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di euro 2.158.869  per  l'anno
2023, di euro 22.036.158 per l'anno  2024,  di  euro  31.387.272  per
l'anno 2025, di euro 151.463.733 per l'anno 2026, di euro 177.656.985
per l'anno 2027,  di  euro  180.075.961  per  l'anno  2028,  di  euro
181.674.406 per l'anno 2029, di euro 183.274.756 per l'anno 2030,  di
euro 183.092.756 per l'anno 2031,  di  euro  183.008.256  per  l'anno
2032, di euro 182.956.371 per l'anno 2033, di  euro  215.356.371  per
l'anno  2034,  di  euro  201.456.371  per  l'anno  2035,  e  di  euro
201.456.371 annui a decorrere dall'anno 2036. 
 
  874. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 26,67 milioni di euro  per  l'anno  2023,  di
18,375 milioni di euro per l'anno 2024, di 32,445 milioni di euro per
l'anno 2025, di 38,845 milioni di euro per  l'anno  2026,  di  44,445
milioni di euro per l'anno 2027, di 0,945 milioni di euro per  l'anno
2032, di 1,945 milioni di euro per l'anno 2033, di 4,545  milioni  di
euro per l'anno 2034, di 3,445 milioni di euro per l'anno 2035  e  di
3,445 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036. 
 
  875. E' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero  della
cultura, un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro  per  l'anno
2023, da destinare ai seguenti interventi di recupero e  di  restauro
del patrimonio storico: 
 
    a) quanto a 2  milioni  di  euro,  per  la  riqualificazione,  il
recupero e il restauro del patrimonio  storico  e  paesaggistico  del
borgo di Pentidattilo, sito nel comune di Melito di Porto Salvo; 
 
    b) quanto a 3 milioni di  euro,  per  la  riqualificazione  e  il
potenziamento del lido comunale Zerbi,  bene  di  rilevanza  storica,
sito nel comune di Reggio Calabria; 
 
    c) quanto  a  2  milioni  di  euro,  per  la  valorizzazione,  il
potenziamento e l'efficienza energetica  dello  stabilimento  termale
Antonimina - Locri, in gestione al Consorzio  termale  Antiche  acque
sante, sito nel comune di Antonimina. 
 
  876. Con decreto del Ministro della cultura,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono  definite  le  modalita'
per il trasferimento delle risorse  di  cui  al  comma  875  tra  gli
interventi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 875. 
 
  877. Le riduzioni di spesa di cui ai commi  da  878  a  890,  quale
contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono
al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 novembre  2022,  per  la  definizione  degli
obiettivi  di  spesa  2023-2025  per  ciascun  Ministero,  ai   sensi
dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
  878. A decorrere dall'anno 2023, il  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria assicura, mediante la
riorganizzazione e l'incremento  dell'efficienza  dei  servizi  degli
istituti penitenziari presenti in tutto il territorio  nazionale,  il
conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per
l'anno 2023, a 15.400.237 euro per l'anno 2024 e  a  10.968.518  euro
annui a decorrere dall'anno 2025. 
 
  879. A decorrere dall'anno 2023, il  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita'  assicura,
mediante  l'incremento  dell'efficienza  dei   processi   di   lavoro
nell'ambito delle attivita' per l'attuazione dei provvedimenti penali
emessi  dall'autorita'  giudiziaria  e  la  razionalizzazione   della
gestione del servizio mensa per il  personale,  il  conseguimento  di
risparmi di spesa non inferiori a 331.583 euro  per  l'anno  2023,  a
588.987 euro per l'anno 2024 e  a  688.987  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025. 
 
  880. Alla luce del completamento del processo di ristrutturazione e
razionalizzazione  delle  spese  relative  alle  prestazioni  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  le
spese di  giustizia  per  le  intercettazioni  e  comunicazioni  sono
ridotte di 1.575.136 euro annui a decorrere dal 2023. 
 
  881. A decorrere dall'anno 2023, la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  assicura,  mediante  l'incremento   dell'efficienza   delle
strutture interne deputate a favorire gli investimenti  pubblici,  il
conseguimento di risparmi di spesa non  inferiori  a  24  milioni  di
euro. A tal fine, sono abrogati i commi da 179 a 183 dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
  882.  L'Agenzia  delle  entrate,  con  apposito  provvedimento  del
direttore,  previa  verifica,  per  gli   aspetti   finanziari,   del
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  provvede  alla
riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione  e  digitalizzazione
dei processi, nonche' alla razionalizzazione delle sedi territoriali.
Dal provvedimento di cui al primo periodo  sono  conseguiti  risparmi
strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000
per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
L'Agenzia  delle  entrate  rendiconta  semestralmente  al   Ministero
dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di
attuazione del presente comma ed effettua annualmente  un  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato  per  un  importo  pari  a  euro
25.241.000 per l'anno 2023 e a  euro  30.000.000  annui  a  decorrere
dall'anno 2024. 
 
  883. Al fine di potenziare l'efficienza e  migliorare  la  gestione
delle strutture operative dislocate nel territorio nazionale,  tenuto
conto delle misure da adottare ai sensi del comma  882,  a  decorrere
dall'anno 2023, in seguito al conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 882, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata a  incrementare  di
12,7 milioni di euro le risorse certe e  stabili  del  Fondo  risorse
decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia
stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle  posizioni
organizzative e professionali  previste  dalle  vigenti  norme  della
contrattazione collettiva nazionale, in deroga all'articolo 23, comma
2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
 
  884. All'articolo 1, comma 238, della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, le parole: «  e  all'importo  di  10.883.900  euro  a  decorrere
dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ,  all'importo  di
10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2023 ». 
 
  885. All'articolo 2 del decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
    a) al comma 3, le parole: « a decorrere da gennaio  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2024  »,  le  parole:  «
nonche', a decorrere dal 2023, » sono sostituite  dalle  seguenti:  «
nonche', a decorrere dal 2025, », le parole:  «  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle  seguenti:  «  per  ciascuno
degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » e le  parole:  «  a  euro  19,55
milioni annui a decorrere dall'anno  2023  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 »; 
 
    b) al comma 4, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre  2020
» sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il  31  dicembre
2024 ». 
 
  886. All'articolo 230-bis, comma 2,  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: « con una durata massima fino al 31  dicembre
2022 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima  fino
al 31 dicembre 2024 » e le parole: « per gli anni 2021 e 2022 »  sono
sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ». 
 
  887. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  203,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' ridotta  di  80  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di  120
milioni di euro annui a decorrere dal 2025. 
 
  888. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e' ridotta  di  100
milioni di euro per l'anno 2023 e di  80  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024, con conseguente  corrispondente  decremento
degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo
21 aprile 2011, n. 67. 
 
  889. All'articolo 5, comma 3, della legge 12 luglio 2011,  n.  112,
le parole da: « nel  bilancio  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
« nel  bilancio  dello  Stato  e  iscritto  in  apposita  missione  e
programma di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ». 
 
  890. Le competenze attribuite ai sensi dell'articolo 21  del  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fermo quanto previsto dall'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  si  interpretano
come assoggettate al regime di cui all'articolo 50, comma 1,  lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' escluse
dalla disciplina di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446. 
 
  891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre  2022,  al  fine  di
potenziare le competenze delle amministrazioni centrali  dello  Stato
in materia  di  analisi,  valutazione  delle  politiche  pubbliche  e
revisione della  spesa,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire,  su
richiesta delle predette amministrazioni interessate, con uno o  piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con una dotazione di 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  di  25
milioni di euro per l'anno 2024 e di  30  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2025, destinato: 
 
    a) a partire dall'anno  2024,  almeno  per  l'80  per  cento,  al
finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a  tempo
indeterminato, da inquadrare nell'Area dei  funzionari  prevista  dal
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  2019-2021  -   Comparto
Funzioni centrali, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste  a
legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di  organico,  nonche'
nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125;
con i medesimi  decreti  di  cui  al  primo  periodo  e'  autorizzata
l'assunzione delle corrispondenti unita' di personale; 
 
    b) per l'eventuale restante quota, al conferimento di incarichi a
esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche  pubbliche
e revisione della spesa, nonche'  a  convenzioni  con  universita'  e
formazione. 
 
  892. A valere sul fondo di cui al  comma  891,  e'  autorizzata  la
spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno
2024 e di euro 1.875.000 annui a decorrere dall'anno  2025  a  favore
della Presidenza del Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero. 
 
  893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891,  lettera  a),
per il solo anno 2023, i Ministeri possono utilizzare  le  risorse  a
disposizione anche solo per le finalita' di cui alla lettera  b)  del
medesimo comma. Ai fini dell'attuazione del comma  891,  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  894. Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera  a),  numero
1), del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano: 
 
    a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per
i quali, alla data  del  25  novembre  2022,  risulta  presentata  la
comunicazione  di  inizio  lavori   asseverata   (CILA),   ai   sensi
dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
 
    b) agli interventi  effettuati  dai  condomini  per  i  quali  la
delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta
adottata in data antecedente alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176,  sempre  che  tale  data  sia
attestata,  con  apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto   di
notorieta' rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in  cui,  ai
sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia  l'obbligo  di
nominare l'amministratore e i condomini non  vi  abbiano  provveduto,
dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione  che  per
tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022,  risulti  presentata
la CILA,  ai  sensi  dell'articolo  119,  comma  13-ter,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020; 
 
    c) agli interventi  effettuati  dai  condomini  per  i  quali  la
delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta
adottata in una data compresa tra quella di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre
che tale data sia attestata, con apposita  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorieta' rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel
caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice  civile,  non  vi
sia l'obbligo di nominare  l'amministratore  e  i  condomini  non  vi
abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e  a
condizione che per tali interventi, alla data del 25  novembre  2022,
risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter,
del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
 
    d) agli interventi comportanti la demolizione e la  ricostruzione
degli edifici, per i quali alla data del  31  dicembre  2022  risulta
presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. 
 
  895. Gli oneri derivanti dal comma 894 sono pari a 600.000 euro per
l'anno 2023, a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e a 59,1  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 894 e  il
presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  896. Al fine di realizzare  le  complesse  attivita'  istituzionali
connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, la Corte  dei
conti  e'  autorizzata,  ad  assumere,  nel  biennio  2023-2024,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  il  seguente
contingente di personale: 13 dirigenti di seconda fascia, 104  unita'
da inquadrare nell'Area dei funzionari e  242  unita'  da  inquadrare
nell'Area degli assistenti, secondo  il  sistema  di  classificazione
professionale  del  personale  introdotto  dal  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  20192021  -  Comparto  Funzioni  centrali.  Il
reclutamento  del  predetto  contingente  di  personale  avviene,  in
aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  disponibili  a   legislazione
vigente, nei limiti della vigente dotazione organica della Corte  dei
conti, attraverso l'attivazione di procedure di mobilita' volontaria,
ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, o mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche. 
 
  897. Agli oneri derivanti dal comma 896, pari a euro 13.796.000 per
l'anno 2023, di cui euro 700.000 per lo svolgimento  delle  procedure
concorsuali pubbliche ed  euro  819.000  per  le  maggiori  spese  di
funzionamento derivanti dall'assunzione del contingente di  personale
previsto dal medesimo comma 896, e pari a  euro  16.534.000  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  di  cui  euro  164.000  per   oneri   di
funzionamento, si provvede con le  risorse  finanziarie  disponibili,
iscritte nel bilancio della Corte dei conti. Alla compensazione degli
effetti finanziari, in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento
netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma  896  e
del presente comma si provvede, quanto a euro  7.842.000  per  l'anno
2023 e a euro 8.595.000 annui a decorrere  dall'anno  2024,  mediante
corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
  898. All'articolo 19 del testo unico di cui al decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
 
  « 9-bis. Al personale di cui al presente articolo  e  al  personale
dipendente  di  enti  pubblici  non  economici,  anche  per  esigenze
strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.
276, e 56 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.   3.   Restano   fermi,   per   le
amministrazioni   riceventi,   i   limiti   quantitativi    stabiliti
dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente  articolo  non
possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere
utilizzati oltre il 31 dicembre 2026 ». 
 
  899. Al  fine  di  dare  attuazione  alla  Strategia  nazionale  di
cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 maggio 2022, e di rendere effettivo il relativo piano  di
implementazione,  sono  istituiti  nello  stato  di  previsione   del
Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire: 
 
    a)  Fondo  per  l'attuazione   della   Strategia   nazionale   di
cybersicurezza, destinato a finanziare, anche ad  integrazione  delle
risorse gia'  assegnate  a  tale  fine,  gli  investimenti  volti  al
conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale,  nonche'
l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi  informativi
nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per  l'anno  2023,
di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 110  milioni  di  euro  per
l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037; 
 
    b) Fondo  per  la  gestione  della  cybersicurezza,  destinato  a
finanziare le attivita' di gestione operativa  dei  progetti  di  cui
alla lettera a), con una dotazione finanziaria pari a 10  milioni  di
euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
 
  900. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza,  coordina
e monitora l'attuazione del piano di implementazione della  Strategia
nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei
fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come
attori responsabili nell'ambito del predetto piano. 
 
  901.  I  Fondi  di  cui  al   comma   899   sono   assegnati   alle
amministrazioni individuate dal piano di cui al comma 900 con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati  su
proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,  d'intesa  con
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  In   relazione   al
monitoraggio  di  cui  al  comma  900,  le  risorse  assegnate   alle
amministrazioni ai sensi del presente comma possono  essere  revocate
mediante l'adozione di un decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e
riassegnate con le modalita' previste dal predetto decreto. 
 
  902. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 899  a  901,
le risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14  giugno  2021,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2021,  n.
109, sono incrementate  di  2  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2023. 
 
  903. Le disposizioni della presente legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.